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TAURIANOVA (RC), GIOVEDì 19 SETTEMBRE 2024

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Covid, da oggi “Zona Arancione” per 12 Comuni nel reggino, tra questi anche Taurianova e Polistena. All’interno l’Ordinanza e cosa cambia? Tale provvedimento si applica per 8 giorni, fino a tutto il 9 gennaio 2022. Oltre seimila persona contagiate in Calabria e 19 decessi, più di tremila tra Natale e Capodanno

Covid, da oggi “Zona Arancione” per 12 Comuni nel reggino, tra questi anche Taurianova e Polistena. All’interno l’Ordinanza e cosa cambia? Tale provvedimento si applica per 8 giorni, fino a tutto il 9 gennaio 2022. Oltre seimila persona contagiate in Calabria e 19 decessi, più di tremila tra Natale e Capodanno

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative ai Comuni di Campo Calabro, Cinquefrondi, Ferruzzano, Galatro, Laureana di Borrello, Melicucco, Polistena, Rizziconi, Roghudi, Rosarno, San Roberto e Taurianova, nella provincia di Reggio Calabria.
Ordinanza del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto del 1 gennaio 2022 n.1.

Clicca il link sottostante per scaricare e leggere l’Ordinanza:

https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2022-01/Ordinanza-P.G.R.-n.-1-del-01.01.2022.pdf

per i motivi di carattere sanitario rappresentati in premessa, che qui si intendono richiamati, ai fini del
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:
1. Nel Comuni di Campo Calabro, Cinquefrondi, Ferruzzano, Galatro, Laureana di Borrello, Melicucco,
Rizziconi, Roghudi, Rosarno, San Roberto e Taurianova, della Provincia di Reggio Calabria, si applicano, dal
2 gennaio 2022 per un periodo di 8 giorni e, pertanto, fino a tutto il 9 gennaio 2022, le misure inerenti alla
c.d. “zona arancione”
, secondo quanto previsto al capo IV del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui al
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87) e alle successive modifiche e
integrazioni, tenendo conto, in particolare, di quanto previsto all’art. 9-bis, comma 2-bis, come da ultimo
modificato dal decreto-legge 24 novembre 2021, n. 172 e di quanto fissato nel decreto-legge 24 dicembre
2021, n. 221;
2. Le misure di cui sopra permangono per la durata fissata, indipendentemente dalla collocazione regionale ai
sensi del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74
e ss.mm.ii., in forza dei provvedimenti ministeriali e regionali che dovessero essere nel frattempo emanati per
il restante territorio della Regione Calabria.
3. Si dà atto che, qualora se ne ravvisasse l’urgente e immediata necessità i Sindaci, quali Autorità Sanitarie
Locali nei rispettivi territori, possono procedere all’adozione di ulteriori propri provvedimenti, a tutela della
salute pubblica, in misura utile ad evitare assembramenti e diffusione del contagio.
4. Si dà atto altresì che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in
coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure
di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in
conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Interno
n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ datata 7 dicembre 2020. Alle violazioni delle disposizioni relative all’accesso
ai servizi e alle attività di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettere a-bis), e) e g-bis), del decreto-legge 22 aprile
2021 n. 52, e agli articoli 4, comma 2, 5 e 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, si
applica altresì la sanzione amministrativa accessoria prevista dall’articolo 13, comma 1, terzo periodo, del
decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52.

Cosa cambia in zona arancione?

In “Zona Arancione” le restrizioni sono maggiori e sopratutto per i non vaccinati sono più stringenti. E’ possibile spostarsi liberamente nel proprio Comune ma per raggiungere altri comuni o regioni è necessaria l’autocertificazione, che giustifichi che l’esigenza di spostamento sia comprovata da motivi di salute, lavoro o necessità, o per servizi non disponibili nel nostro comune. Questo solo se si viaggia con mezzi propri: nel caso si prenda aerei, treni o bus, infatti, sarà sufficiente avere il Green pass base (essere vaccinati, guariti o essersi sottoposto a un tampone), come in zona gialla e bianca.
Ed ancora, si potrà entrare in negozi e uffici senza Green pass. L’eccezione riguarda i negozi che si trovano nei centri commerciali: nei giorni festivi e prefestivi per accedere a questi esercizi servirà il Green pass rafforzato (sono esclusi dalla norma alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi). E il Super Green pass servirà anche per consumare al bancone e per sedersi al tavolo all’aperto, per centri benessere, termali e parchi tematici, per accedere a palestre e piscine al chiuso, musei, mostre e cinema. Cambiano, infine, le regole anche per chi scia: per acquistare uno skipass e utilizzare gli impianti di risalita sarà necessario essere in possesso del Super Green Pass (non basta dunque il tampone).