Distacchi di energia e gas: l’Unc denuncia pratiche scorrette e ottiene sentenze favorevoli in caso di bollette non pagate, il venditore non potrà procedere alla richiesta di sospensione della fornitura senza prima aver inviato al cliente finale, per raccomandata, una comunicazione di messa in mora con l’evidenza della data precisa del giorno d’emissione della comunicazione di costituzione in mora. Dovrà inoltre essere garantito, dall’emissione, un minimo di venti giorni per il pagamento da parte del cliente
Succede anche che distacchino la fornitura del gas e dell’energia all’improvviso.
Sono sempre più numerosi i clienti domestici che si rivolgono agli sportelli dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria per lamentare sia il depotenziamento della fornitura di luce che il distacco della erogazione del gas.
A sostenerlo è l’Avv. Saverio Cuoco, responsabile regionale dell’associazione che così prosegue: “le preoccupanti proporzioni del fenomeno sono dovute all’aggravarsi della crisi economica e al conseguente impoverimento di numerose famiglie, tuttavia, stiamo osservando anche un’immotivata rigidità da parte di diverse Società energetiche che procedono ai distacchi prima di verificare la situazione”.
Talvolta il cliente dichiara di non aver ricevuto alcun preavviso scritto, in altri casi la sospensione della fornitura avviene pur in presenza di un reclamo da parte del consumatore e prima che lo stesso sia stato riscontrato e poi non sono pochi i distacchi dovuti a vere e proprie responsabilità della Società venditrice come nel caso di bollette non pervenute, mancate letture, conguagli eccessivi, etc.
Su tali distacchi arbitrari, si è rivolto di recente al Giudice di Pace di Reggio Calabria, un utente assistito dall’Avv. Antonia Criaco, legale dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria, chiedendo la condanna della società Gas Natural Vendita Italia S.p.A. al risarcimento dei danni patiti a seguito del comportamento illegittimo della stessa.
Il Giudice di Pace di Reggio Calabria, con sentenza del 2014, accertato che la sospensione della fornitura del gas nei riguardi del ricorrente è stata operata in maniera arbitraria, ha condannato la società Gas Natural Vendita Italia S.p.A, alla liquidazione a titolo di indennizzo dell’importo di euro 300,00 oltre interessi, nonché euro 500,00 di spese processuali.
E’ necessario tenere conto inoltre delle nuove regole che sono state introdotte, per dare più certezze ai consumatori nei casi di sospensione per morosità, con tempi certi e una tempestiva informazione in caso di bollette non pagate alla scadenza.
Infatti con la delibera 67/2013, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, ha introdotto alcune garanzie innovative nella procedura di costituzione in mora e per l’eventuale successiva richiesta di sospensione della fornitura da parte dei venditori al dettaglio di energia elettrica e gas. L’obiettivo è di evitare la sospensione della fornitura per morosità, senza che il cliente abbia ricevuto la comunicazione in tempo utile per effettuare il pagamento.
In particolare, l’Autorità ha stabilito tempistiche certe, documentate e congrue sia per il termine ultimo di pagamento dopo la costituzione in mora, sia per la successiva richiesta di sospensione della fornitura in caso di prolungato inadempimento del cliente finale. Un’altra novità di rilievo è che prima di richiedere la sospensione della fornitura per morosità, nei casi di conguagli o di importi anomali, il venditore dovrà rispondere ai reclami scritti dei clienti.
Nel dettaglio, in caso di bollette non pagate, il venditore non potrà procedere alla richiesta di sospensione della fornitura senza prima aver inviato al cliente finale, per raccomandata, una comunicazione di messa in mora con l’evidenza della data precisa del giorno d’emissione della comunicazione di costituzione in mora. Dovrà inoltre essere garantito, dall’emissione, un minimo di venti giorni per il pagamento da parte del cliente.
In caso di mancato rispetto delle nuove regole sono previsti indennizzi automatici in bolletta a favore del cliente finale: il venditore è tenuto a corrispondere al consumatore 30 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata; 20 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità e il venditore, pur avendo inviato la raccomandata, non abbia rispettato le tempistiche previste dalla regolazione. In tutti questi casi, comunque, al consumatore non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.
Considerato che l’Unione Nazionale Consumatori Calabria non intende assolutamente giustificare o difendere coloro che, pur potendo pagare, non saldano le bollette elettriche, sarebbe lecito aspettarsi che le Istituzioni intervengano con forza per evitare i distacchi per morosità alle famiglie indigenti e quelli (e sono molti) dovuti a responsabilità delle Società energetiche.