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TAURIANOVA (RC), SABATO 14 DICEMBRE 2024

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Camera di Commercio Catanzaro, protocollo d’intesa CCIAA – Altera Quaestio

Camera di Commercio Catanzaro, protocollo d’intesa  CCIAA – Altera Quaestio

| Il 15, Mag 2012

Ecco il testo integrale

Camera di Commercio Catanzaro, protocollo d’intesa  CCIAA – Altera Quaestio

Ecco il testo integrale

 

 

CONVENZIONE

Con la presente Convenzione

Tra La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro , di seguito denominata “Camera di Commercio di Catanzaro “, (Codice Fiscale e Partita IVA 01250410790) con sede in Catanzaro via M.Ippolito n.16 nella persona del Segretario Generale Dr. Maurizio Ferrara, domiciliato per la carica presso la sede dell’ente E ALTERA QUAESTIO con sede legale in Catanzaro, vico I Piazza Roma n. 12, ( Codice fiscale e Partita IVA 97060760796 ) in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., avv. Manuela De Sensi, nata a Catanzaro il 11.08.1978 ed ivi residente in via Nuova n. 9

Premesso

– che la Camera di Commercio di Catanzaro , ai sensi della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 2,comma 2, punto g), sul riordinamento delle Camere di Commercio, successivamente modificata con d.lgs. n. 23 del 2010, ha istituito il Servizio di Conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra imprese e tra quest’ultime ed i consumatori e, in generale, su tutte le materie inerenti diritti disponibili in ambito civile e commerciale;

– che la Camera di Commercio di Catanzaro , nel quadro delle strategie di rete del sistema camerale regionale e nazionale ha assunto numerose iniziative volte a favorire la conoscenza e l’utilizzo degli istituti stragiudiziali per la soluzione delle controversie da parte di imprese, consumatori ed utenti, come strumenti atti, fra l’altro, a ridurre il contenzioso ed i suoi costi e, in ultima analisi, a rendere più efficiente e trasparente il funzionamento dei mercati;

– che il D.lgs 4 marzo 2010 n. 28 e il DM 18 ottobre 2010 n. 180 e s.m.i., hanno disciplinato in via generale l’istituto della mediazione – conciliazione, introducendo anche la cd. Mediazione Obbligatoria;

– che dal 21 marzo 2012 è entrato in vigore l’art.5 del D.legislativo 28/2010 nella parte in cui prevede l’istituto della mediazione obbligatoria in materia di condominio;

– che la materia del condominio costituisce un ambito molto vasto, generatore di conflitti, che potrebbero essere evitati ancor prima di diventare patologici attraverso un’informazione più corretta delle soluzioni tecniche;

– che Altera Quaestio, organismo di formazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, vanta al suo interno collaboratori professionisti di consolidata esperienza nel settore delle questioni condominiali ed una pregressa attività in materia di consulenza ai condomini;

– che la Camera di Commercio, nell’ambito delle azioni mirate alla promozione degli istituti di ADR(Alternative Dispute Resolution), mira ad incrementare il numero delle domande di mediazione sia volontarie che facoltative anche attraverso forme di promozione dirette a fornire informazioni sulle normative e sulle novità più importanti nei settori oggetto di mediazione;

– che nell’ottica di promuovere e diffondere la cultura della conciliazione l’Ente camerale ha sottoscritto con “Altera Questio” apposito protocollo d’intesa per l’esercizio congiunto di specifiche attività di informazione , consulenza e divulgazione;

Tenuto conto che tali premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra rappresentate

Convengono quanto segue

ART. 1

La Camera di Commercio di Catanzaro per promuovere il servizio di conciliazione gestisce in collaborazione con Altera Questio uno sportello dedicato alle informazioni sulle attuali normative e sulle novità più importanti in materia di condominio, locazione, comodato e affitto d’azienda.

ART.2

Lo sportello concentra ed organizza in un unico luogo il complesso di informazioni e di servizi che possono favorire l’incremento della mediazione attraverso un’operazione congiunta e sinergica che garantirà un approccio più immediato ai cittadini-condomini

ART.3

Lo sportello sarà ubicato presso la sede della Camera di Commercio di Catanzaro ed operera’ ricevendo direttamente gli interessati, preferibilmente previo appuntamento, ma anche tramite telefono o via e.mail, nei pomeriggi di martedì e giovedi’ dalle ore 15,00 alle ore 17,00 o in altri giorni e orari concordate tra le parti medesime.

ART 4

La gestione dello sportello avverrà sotto la responsabilità di entrambe le parti contraenti; l’Ente camerale non risponderà di eventuali danni derivanti dall’attività svolta dai professionisti appositamente individuati da Altera Questio.

A tale scopo Altera Quaestio affida la direzione e responsabilità dello sportello al Dr. Bullotta Pietro e sarà tenuta a fornire alla Camera l’elenco dei professionisti scelti garantendo la loro esclusiva attività di informazione in materia condominiale, locazione, comodato e affitto d’azienda.

ART.5

Qualunque informazione richiesta sarà gratuita.

Nessun compenso o rimborso è dovuto ai professionisti e ad Altera Quaestio

ART.6

Lo Sportello del condominio non opera come sportello degli organismi di mediazione coinvolti che rimarranno separati ed autonomi ma funzionerà solo per essere un punto di riferimento dei cittadini, degli amministratori e di chiunque voglia chiarimenti sulle tematiche inerenti .

ART.7

Le parti si impegnano a promuovere l’iniziativa attraverso le proprie pubblicazioni e siti Internet ed a coordinare le attività promozionali finalizzate alla sua divulgazione. In ogni azione pubblicitaria e divulgativa dovranno comparire il logo ed i segni distintivi di entrambe le parti contraenti,

ART.8

La presente convenzione avrà la durata di un anno e può essere prorogata per esplicita volontà delle parti; è previsto un monitoraggio mensile sull’andamento dell’iniziativa sulla base del quale potranno essere concordate modalità diverse di fornitura del servizio o decisa la sospensione dell’iniziativa.

Resta ferma, con un preavviso di almeno 30 giorni, la possibilità di recesso per entrambe le parti qualora, a seguito di monitoraggio, non vi sia stato un riscontro positivo sul territorio.

ART.9

La presente convenzione non esclude la possibilità che entrambe le parti possano, congiuntamente o disgiuntamente, singolarmente o in collaborazione con altri Enti e/o istituzioni, attivare analoghe iniziative.

ART.10

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso a spese della parte che la richiese

Catanzaro

Letto, confermato e sottoscritto

redazione@approdonews.it