Equitalia caput La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce annulla due provvedimenti dell'agente per la riscossione, per non aver rispettato il codice deontologico dei concessionari in quanto voleva iscrivere un'ipoteca di oltre 1 milione e mezzo di euro senza prima instaurare il contraddittorio con il contribuente ed anche perchè aveva illegittimamente respinto una richiesta di rateizzazione
Una importantissima sentenza, la n. 478/2016 della Commissione Tributaria Provinciale
di Lecce depositata in data di ieri 11 febbraio, ha condannato Equitalia perché
non ha rispettato il codice deontologico dei concessionari (Decreto Ministero delle
Finanze n. 280 del 16/11/2000) oltre all’articolo 10 comma 1 della Legge n. 212/2000
(Statuto dei diritti del contribuente), ed inoltre perché voleva iscrivere un’ipoteca
di oltre 1 milione e mezzo di euro senza prima instaurare il contraddittorio con
il contribuente, come previsto dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione
e della Corte di Giustizia Europea.La decisione che ha accolto le doglianze del ricorrente
difeso dall’avvocato Maurizio Villani, ha un rilevo nazionale, sottolinea Giovanni
D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, perché stabilisce dei
principi che Equitalia deve rispettare per evitare gravi danni economici al contribuente.
Nella fattispecie, si tratta di un’azienda leccese del settore calzaturiero con
oltre 100 dipendenti.Appunto per questo, Equitalia Lecce oltre ad aver visto annullati
sia il provvedimento di comunicazione di iscrizione ipotecaria che il diniego di
rateizzazione, è stata condannata anche a pagarele spese legali per oltre 8.500
euro ed accessori.