Troppe volte il fisco e gli agenti accertatori non seguono i corretti iter di notificazione
e comunicazione degli atti di accertamento che, quindi, non vengono a giuridica conoscenza
del contribuente che, troppo spesso si vede notificare cartelle di pagamento per
pretese di cui non aveva avuto precedente conoscenza. Proprio in data odierna è
stata depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce una sentenza,
la 2082/17, che ha censurato tali profili d’illegittimità nella notificazione ed
ha totalmente annullato una cartella esattoriale di 457.168,51 euro, notificata il
29/11/2010 condannando, infine, Equitalia anche alle spese di giudizio di € 8.000,00
oltre accessori di legge, in favore dell’avvocato Maurizio Villani che aveva difeso
il contribuente. In particolare i giudici leccesi hanno chiarito come si debbano
eseguire correttamente le notifiche rispettando le tassative disposizioni di legge,
nonché la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione. Oltretutto, nel caso
in questione era intervenuta una sentenza del Tribunale di Lecce che, in tema di
querela di falso, aveva dichiarato la falsità della dichiarazione dell’avvenuta
immissione in cassetta da parte dell’agente notificatore dell’avviso di deposito
della raccomandata contenente l’atto di accertamento. È bene ricordare, infatti,
rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che
la procedura di notificazione degli atti richiede particolari accorgimenti, spesso
ignorati dagli organi notificatori, per mettere il contribuente nelle condizioni
di potersi efficacemente difendere avverso gli avvisi di accertamento e le cartelle
esattoriali. Quando non si rispettano tassative disposizioni di legge i giudici tributari,
giustamente, ormai seguono l’orientamento di condannare Equitalia anche alle spese
di giudizio.