Equitalia: onere probatorio della notifica Lo chiarisce una sentenza della Corte di Cassazione
L’Agente della riscossione e l’Ente impositore sono tenuti ad assolvere l’onere probatorio sulla ritualità e tempestività della notifica.
Proprio in aderenza ai principi de quibus, la Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito che ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 26 del D.P.R. n. 602/73, debbano essere l’Agente della riscossione e l’Ente impositore ad assolvere l’onere probatorio circa il contenuto degli atti di accertamento, delle cartelle di pagamento, delle intimazioni di pagamento e delle comunicazioni preventive di fermo indirizzate al contribuente nonché la ritualità e tempestività della loro notificazione.
Recentemente la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha annullato alcuni avvisi di intimazioni per i quali Equitalia ha mancato di depositare gli originali o copia conforme delle cartelle esattoriali validamente notificate.
Il Presidente Fareitalia Cosenza
Avv. Pasqualino Gallo