Fiamma Tricolore: “L’Imu è davvero conforme costituzionalmente?”
redazione | Il 03, Giu 2012
Perchè è legittimo non pagarla: tutti i chiarimenti nella nota di Gianluca Bellacoscia del Centro Studi E. Pound di Catanzaro
Fiamma Tricolore: “L’Imu è davvero conforme costituzionalmente?”
Perchè è legittimo non pagarla: tutti i chiarimenti nella nota di Gianluca Bellacoscia del Centro Studi E. Pound di Catanzaro
Riceviamo e pubblichiamo:
Era partita qualche settimana fà dalla Fiamma Tricolore della Calabria, con l’annuncio nel Comitato Centrale tenutosi a Napoli il 20 aprile scorso dopo raccolto l’imput e concordata la cosa con l’avv. Gianluca Bellacoscia del Centro Studi “Ezra Pound”, la battaglia contro la più ingiusta, iniqua ed antisociale delle tasse: l’IMU sulla prima casa!
Una tassa messa in campo “in via sperimentale” dal governo dei nominati da Napolitano in rappresentanza dell’alta finanza e delle banche che, attraverso una serie di perversi meccanismi di attualizzazione e rivalutazione dei calcoli, colpisce il risparmio e la qualità della vita delle Famiglie Italiane invece di andare ad intaccare gli enormi patrimoni immobiliari posseduti dai soliti noti, siano essi singoli, società immobiliari, fondazioni (bancarie ed assicurative), associazioni di vario genere. Di contro si vanno a colpire, nell’impietosa iniquità stile-Equitalia, non solo le famiglie ma anche i malati cronici, i disabili e gli anziani, soprattutto quelli più bisognosi di assistenza e cure spesso costosissime oppure ricoverati in strutture ospedaliere ed assistenziali.
Una legge che solleva vari dubbi di legittimità dell’iter formativo e nella conformità costituzionale, meritando appieno che si approfondiscano i vari elementi che ne hanno portato alla conversione, così come fa nella sua nota allegata l’avv. Bellacoscia. Nota che riteniamo di chiara interpretazione e consultazione e di cui sia da mettere in ulteriore risalto solo quella parte che l’avvocato rimanda ai “resoconti stenografici della camera dei Deputati dai quali emergono palesi irregolarità nella votazione degli emendamenti in commissione” laddove emerge che, nell’approvare frettolosamente ed in seduta notturna la conversione in Legge del decreto-legge, non era correttamente applicato il previsto iter procedurale e, in particolare, non si era proceduto alla formale votazione con la conta dei voti (particolare riferito prima da un componente della commissione e formalmente confermato poi anche dal Presidente della stessa, chiamato a relazionare in merito).
E allora la Fiamma Tricolore ha ritenuto non solo giusto ed opportuno ma addirittura doveroso intraprendere questa battaglia di Equità Sociale e di Legalità. Una battaglia che, oltre al consenso degli Italiani, ha visto il supporto convinto e propositivo dell’on.le Domenico Scilipoti che, presente al fianco della Fiamma Tricolore a Napoli in quanto impegnato in un’altra battaglia di Civiltà e Giustizia Sociale quale quella sulla impignorabilità della Prima Casa, ha immediatamente dato la sua disponibilità a portare in Parlamento le nostre tesi attraverso gli strumenti a disposizione, nonché a supportarci nella divulgazione agli Enti Locali degli esiti e delle possibilità offerte loro. Un progetto portato poi avanti con i convegni di sabato scorso a Taurianova e Reggio Calabria, organizzati dalla locale Federazione della Fiamma Tricolore, nel corso dei quali hanno relazionato, tra gli altri, sia l’on. Scilipoti che l’avv. Bellacoscia, illustrando ai tanti e prestigiosi convenuti i termini della battaglia intrapresa e le fasi ed i livelli attraverso i quali si intende portarla concretamente avanti.
Nel corso di questa giornata si è anche affrontato il tema dell’IMU sulla seconda casa, anch’essa spesso non indice di ricchezza ma solo di sacrifici e di necessità, mentre tante di esse rappresentano per i proprietari, spesso eredi, solo un ingombrante e costoso fardello, per cui ci permettiamo di suggerire agli organismi preposti di copiare quanto attuato da alcune Amministrazioni locali illuminate che, pur nelle difficoltà economiche del momento, hanno offerto ai cittadini di rilevare gratis detti immobili, spesso in condizioni fatiscenti o addirittura semidiroccati, per farne alloggi da fittare o rivendere onde rivitalizzare Centri Storici spesso semideserti od in condizioni di degrado ambientale e strutturale.
Con l’occasione porgiamo i nostri più distinti saluti.
Umberto MAGGI, Segretario Regionale Fiamma Tricolore della Calabria
IMU sulla prima casa: perché è legittimo non pagarla
La presente si propone di offrire uno spunto di riflessione a tutti quegli amministratori locali che, consapevoli della natura vessatoria dell’imposizione sulla casa, sono convinti che l’esclusione dell’abitazione principale dalla base imponibile dell’IMU sia una soluzione non solo socialmente equa, ma anche immediatamente praticabile.
E’ da ritenere, infatti, che tale esclusione trovi fondamento nel vigente ordinamento in quanto le disposizioni contenute nella decretazione d’urgenza adottata dalla BCE attraverso il Governo Monti non possono abrogare i principi fondamentali sanciti dalla legge n. 42 del 5 maggio 2009 (“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione”).
Ed invero l’articolo 1 comma 1 di tale legge recita testualmente: ” La presente legge costituisce attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province [..]. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario [..]”
Sembra dunque che il Parlamento, nell’approvare tale legge, abbia voluto conferire alla stessa una sorta di efficacia “rafforzata” nel sistema delle fonti assegnandole una competenza esclusiva nel fissare i principi fondamentali in materia di tributi locali.
Tra questi principi deve certamente annoverarsi quello relativo all’esclusione della “prima” casa dalla base imponibile.
Prescrive infatti l’art. 12 comma 1 lettera b) della predetta legge delega che le spese dei comuni sono finanziate dall’imposizione immobiliare “con esclusione della tassazione patrimoniale sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo”.
Nel sistema delineato da queste norme, pertanto, l’abitazione principale non può essere tassata.
Quello all’abitazione, del resto, è un diritto riconosciuto anche da disposizioni di rango costituzionale (cfr. art. 2, 3, 17 e 47 Cost.) e dall’art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo.
L’art. 8 del D.Lgs n. 23 del 14/03/2011, nel dare attuazione alla succitata legge delega, introduceva l’IMU, salvo precisare che “L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale ed alle pertinenze della stessa”.
Su tale assetto normativo è poi intervenuto il D.L. n. 201 del 6/12/2011 ( c.d. decreto Salva-Italia) il quale, ribaltando la precedente impostazione, non solo ha anticipato “in “via sperimentale” l’istituzione dell’IMU ma, in contrasto ai principi fondamentali enunciati dalla legge delega n. 42/2009, ne ha esteso la base imponibile, artificiosamente rivalutata, all’abitazione principale.
Il decreto-legge in questione veniva poi frettolosamente convertito in legge, peraltro con una procedura poco rispettosa delle norme regolamentari (cfr. i resoconti stenografici della Camera dai quali emergono palesi irregolarità nella votazione degli emendamenti in commissione).
Se dunque il dichiarato intento del Governo Monti e della sua maggioranza era quello di “tranquillizzare” i mercati finanziari dilatando ingiustamente i presupposti dell’imposizione immobiliare, vi è però da rilevare che l’ansia da euro-prestazione ha forse giocato un brutto scherzo ai “professori” favorendo, involontariamente, il ripristino di una quota di equità sociale.
Occorre infatti osservare che se alla legge delega del 2009, per espressa volontà del legislatore, era stata assegnata la funzione di stabilire in via esclusiva i principi fondamentali in materia di tassazione locale e se tra tali principi vi è quello di esclusione dell’abitazione principale dalla base imponibile, ne consegue che la successiva estensione dell’IMU a quest’ultima, introdotta con il successivo decreto-legge, avendo disatteso quei principi, è da considerare INEFFICACE.
L’interprete, infatti, per superare l’antinomia sussistente tra il principio posto dall’art. 12 comma 1 lettera b) della legge 42/2009 e quello introdotto dal decreto-legge 201/2011, dovrà ricorrere al criterio della “competenza”.
Ne deriva che la legge delega del 2009, avendo competenza esclusiva nello stabilire i principi fondamentali in materia di finanza locale, non potrà essere inficiata dalle disposizioni introdotte dal decreto-legge 201/2011 e dalla relativa legge di conversione, ancorché successive.
Per concludere: il principio della esclusione dalla base imponibile della casa adibita ad abitazione principale, affermato dalla legge delega del 2009, non solo è pienamente vigente ma è allo stato l’unico che possa trovare legittima applicazione in materia di IMU.
Centro Studi E. Pound, Gianluca Bellacoscia
redazione@approdonews.it