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Fisco. Nulla la cartella esattoriale se l’Agenzia dell’Entrate non comunica l’esito del controllo formale

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A stabilirlo la Corte di Cassazione

Fisco. Nulla la cartella esattoriale se l’Agenzia dell’Entrate non comunica l’esito del controllo formale

A stabilirlo la Corte di Cassazione

 

 

Stop al Fisco che procede alla liquidazione automatica e consente la notifica della
cartella esattoriale che non sia stata preceduta dalla comunicazione circa l’esito
del controllo formale sulla dichiarazione dei redditi. Per la Corte di cassazione
con la sentenza n. 15311 del 4 luglio 2014, risulta, infatti risulta nulla la cartella
di pagamento notificata a prescindere dall’espletamento corretto del procedimento
stabilito da specifiche norme di legge e supportato da circolari interpretative della
stessa Agenzia delle Entrate. Pertanto, evidenziano i giudici, in tali condizioni
non assume alcuna rilevanza ai fini della nullità dell’atto impositivo che il contribuente
non abbia risposto alle domande sul Modello Unico.

Nella fattispecie, la sezione tributaria della Suprema Corte ha respinto il ricorso dell’ente ed ha quindi confermato la sentenza
della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva annullato la cartella
di pagamento emessa in seguito a un controllo formale sulla dichiarazione ai sensi
dell’articolo 36 ter del d.p.r. 600 del 1973, senza però notificare alcuna comunicazione
sull’esito di tale controllo.I giudici di Piazza Cavour rilevano, infatti, che
dal mero dato testuale della norma, rispetto al più incisivo “controllo” previsto
dall’art. 36 ter, rispetto alla “liquidazione” ex art. 36 bis, il legislatore abbia
fatto conseguire una fase procedimentale necessaria, di garanzia per il contribuente,
laddove il comma 4 in esame prevede l’obbligo dell’amministrazione di comunicare
i motivi della rettifica operata in un apposita comunicazione da effettuare al contribuente. Ma
v’è di più. Gli ermellini ricordano che tale onere per l’Agenzia delle Entrate
é riconosciuto nella prassi e ribadito dallo stesso ente con due sue circolare,
la n. 68 e la n. 77 entrambe del 2001, le quali precisano che la comunicazione dell’esito
del controllo assolve alla duplice funzione di rendere edotto il contribuente delle
motivazioni poste alla base dei recuperi d’imposta operati dall’Ufficio e di consentire
allo stesso la segnalazione di dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente
anche al fine, a fronte della verifica della fondatezza dei rilievi effettuati dal
contribuente, di “procedere con sollecitudine ad esercitare il proprio potere di
autotutela, al fine di consentire al contribuente di effettuare i versamenti delle
somme eventualmente dovute, in tempo utile per usufruire del beneficio previsto dall’art.
3 del d.lgs. n.462/1997″.Una decisione ineccepibile, per Giovanni D’Agata, presidente
dello “Sportello dei Diritti”, che evidenzia che il Fisco non può limitare
le garanzie concesse al contribuente dalla legge che dev’essere messo nelle condizioni
di difendersi prima della notifica dell’atto impositivo.