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TAURIANOVA (RC), MERCOLEDì 18 DICEMBRE 2024

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Furto dell’auto nel garage a pagamento? Il cliente dev'essere risarcito anche se vi era adeguata vigilanza. Ristoro escluso solo per causa non imputabile al titolare dell'autorimessa

Furto dell’auto nel garage a pagamento? Il cliente dev'essere risarcito anche se vi era adeguata vigilanza. Ristoro escluso solo per causa non imputabile al titolare dell'autorimessa
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Quanti furti di auto anche nei parcheggi a pagamento custoditi e quante volte si
è letto le solite frasi del tipo: “il garage non risponde del furto…”? Ebbene,
sono tutte fandonie, per quanto sostenuto dalla giurisprudenza anche recentissima
come la sentenza n. 11221 del 9 maggio 2017 della Corte di Cassazione civile, che
ha ribadito il principio secondo cui coloro che subiscono il furto dell’automobile
dal parcheggio a pagamento hanno diritto al risarcimento del danno anche se il titolare
dimostra di aver predisposto un’adeguata vigilanza. L’unico motivo di esclusione
del ristoro risiederebbe solo nella dimostrazione che l’inadempimento contrattuale
sia derivato da causa non imputabile al gestore. Nella fattispecie, rileva Giovanni
D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, i giudici di legittimità
nel rigettare il ricorso di un eserecente un’autorimessa, hanno confermato un risarcimento
di 4 mila euro in favore di un automobilista per il furto della macchina dal garage
a pagamento. I giudici della terza sezione civile hanno precisato in motivazione
che nell’ipotesi di perdita della cosa depositata in seguito a furto, il depositario
non si libera della responsabilità ex recepto provando di avere usato nella custodia
la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall’art. 1768 cod. civ., e cioè
di avere disposto un adeguato servizio di vigilanza, ma deve provare a mente dell’art.
1218 cod. civ. che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile.