Gioia Tauro, Sara Saffioti vince contro il Comune Si conclude l'annosa vicenda del concorso per "Istruttore direttivo amministrativo contabile", revocato dalla Giunta Bellofiore e che vedeva protagonista la moglie del consigliere di maggioranza Cavallaro. Il Tar dichiara illegittima la revoca della procedura concorsuale: "Il Comune ha operato in totale spregio dei principi di correttezza e buona fede"
di Domenico Latino
GIOIA TAURO – Clamorosa svolta nell’aggrovigliata vicenda del “concorso della discordia” bandito dal Comune nel lontano 2006 per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore direttivo amministrativo contabile”, andato avanti a colpi di carta bollata e infine revocato con un colpo di spugna dalla Giunta Bellofiore. Il giovane avvocato Sara Saffioti, moglie del consigliere di maggioranza Alessandro Cavallaro, eletto tra le file di Forza Italia a sostegno del sindaco Pedà, ha vinto la sua personale battaglia che l’ha vista rivendicare caparbiamente il proprio diritto ad essere assunta dall’ente in quanto prima classificata in una graduatoria rimaneggiata dall’esclusione di diversi concorrenti risultati, in seguito a riesame, privi dei titoli di merito necessari e approvata con determina nel 2008. Il Tribunale di Palmi, sezione lavoro, nella persona del giudice dott.ssa Maria Carla Arena, al quale la Saffioti si era rivolta su disposizione del TAR di Reggio che aveva pronunciato il difetto di giurisdizione, non lascia adito ad alcun dubbio e, nell’accogliere il ricorso della Saffioti, con ordinanza n.1725/2016, la dichiara ufficialmente vincitrice della procedura concorsuale e ne dispone l’assunzione alle condizioni economiche e contrattuali previste, previa disapplicazione della delibera di Giunta del 2012, condannando l’amministrazione ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la tutela del sopracitato diritto.
Il Comune è inoltre tenuto al pagamento di tutte le spese processuali. Un duro colpo per l’ente che con ogni probabilità sarà chiamato ad un cospicuo risarcimento per gli anni in cui la ricorrente avrebbe potuto occupare quel posto di lavoro, più relativi interessi e, immaginiamo, anche danni morali e quant’altro è lecito pretendere in determinate situazioni. A questo punto, è opportuno ripercorrere i passaggi salienti della controversia: la graduatoria finale di merito del concorso era stata approvata dal Comune nel 2008; con una determina successiva l’ente, a seguito del riesame effettuato dalla Commissione esaminatrice, provvedeva ad escludere quei concorrenti privi dei titoli di merito richiesti. Riesame ordinato dal TAR in sede cautelare nel giudizio instaurato da un’altra concorrente della procedura. A seguito di tali esclusioni la Saffioti si è collocata in prima posizione. Dopo l’approvazione della graduatoria, il Comune, con un unico provvedimento (delibera di Giunta n. 105 del 14/05/2012 cui ha fatto seguito la determina del responsabile del settore finanziario) decideva di revocare l’intera procedura concorsuale e di eliminare il posto in pianta organica. Entrambi i provvedimenti erano stati adottati sulla base di due comuni premesse: la mancanza di approvazione della graduatoria e la necessità di coprire posti infungibili quale quello di “Responsabile del servizio finanziario, risorse umane, posizione economica D3”. In questo senso, durissima appare la valutazione del giudice per quel provvedimento reputato “illegittimo” che, alla luce dei fatti, potrebbe aver cagionato all’ente un danno enorme.
Per il Tribunale, “pur nella sommarietà della cognizione che caratterizza la fase di giudizio, appare illegittima la determinazione della P.A. di revocare la procedura concorsuale, la quale, valutata alla stregua dei principi di correttezza e buona fede, appare del tutto illecita. Il primo presupposto sul quale la stessa si fonda – si legge nel documento – ovverosia la mancanza di approvazione della graduatoria è falso, essendo stata la stessa approvata; circostanza sulla quale conviene lo stesso Comune che aveva posto a fondamento dell’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata innanzi al TAR reggino, proprio l’approvazione della graduatoria. La seconda premessa, ovverosia la necessità di ricoprire altri posti, contraddice addirittura la necessità di revocare la procedura concorsuale ed il posto in pianta organica. Ed, infatti, la figura che il Comune ritiene sia indispensabile ricoprire è quella di responsabile del servizio finanziario, risorse umane posizione economica D3. Appare evidente, dunque, la pretestuosità della motivazione: viene revocata la procedura concorsuale in quanto sarebbe indispensabile ricoprire un altro posto, quello di responsabile del settore finanziario, posto che ben avrebbe potuto ricoprire il vincitore della procedura revocata, così come dimostrato dai decreti con cui l’Ente ha affidato ad interim alla dipendente, in possesso del profilo professionale “Istruttore categoria D1”, l’incarico di responsabile del settore finanziario. Se a ciò si aggiunge che, appena un anno prima, il Comune aveva ribadito la necessità in organico proprio del posto soppresso, appare evidente che il Comune abbia operato in totale spregio dei principi di correttezza e buona fede”.
Alla stessa valutazione di illegittimità soggiace anche il provvedimento di eliminazione del posto in pianta organica. Esulano viceversa dal giudizio tutti gli ulteriori successivi atti del Comune: sarà compito dell’Amministrazione conformare l’attività amministrativa alla pronuncia resa. Si chiude così un caso che, se da un lato potrebbe sancire la fine dell’evidente e inevitabile imbarazzo tra l’attuale Amministrazione e, suo malgrado, il consigliere di maggioranza Alessandro Cavallaro, marito della Saffioti che aveva trascinato l’ente in giudizio, dall’altro, per quanto potrebbe emergere – sia sull’iter iniziale che sulla revoca finale, non è detto non squarci impensabili scenari.