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TAURIANOVA (RC), VENERDì 29 NOVEMBRE 2024

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Guida in stato di ebbrezza e alcoltest Rivoluzionaria sentenza del Giudice di Pace di Lecce sull’ipotesi di ritiro e sospensione amministrativa della patente di guida

Guida in stato di ebbrezza e alcoltest Rivoluzionaria sentenza del Giudice di Pace di Lecce sull’ipotesi di ritiro e sospensione amministrativa della patente di guida
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Non c’è fine settimana che centinaia di automobilisti su tutto il
territorio nazionale non vengano sanzionati per presunta guida sotto
effetto di alcol. Al netto di coloro che assumono una condotta
irresponsabile, per non dire criminale, per essersi messi alla guida
dopo aver bevuto una miriade di drink mettendo a repentaglio la
propria vita e quella degli altri, sono moltissimi però quelli che
subiscono una contestazione ingiusta con conseguente ritiro immediato
della patente, perché effettivamente sobri nel proprio comportamento,
anche di guida, nonostante l’etilometro abbia riportato un tasso di
pochissimo al di sopra della soglia di 0,50 grammi/litro di alcol nel
sangue consentita dal Codice della Strada. A rilevare queste logiche
deduzioni e a porre un significativo arresto giurisprudenziale, una
sentenza del Giudice di Pace di Lecce, depositata lo scorso 15 giugno,
che ha annullato il verbale contestato ad un giovane studente
trasfertista che si era rivolto allo “Sportello dei Diritti
[http://www.sportellodeidiritti.org/]” ritenendo ingiusto il ritiro
immediato della patente di guida ad opera dei Carabinieri e la
sanzione amministrativa pecuniaria di 532 euro oltre alla decurtazione
di dieci punti dal documento. Nella fattispecie, l’universitario
assistito dai legali dell’associazione, tra cui l’avvocato
Emanuela Toscano, con un ricorso motivato da numerose doglianze, aveva
eccepito non solo di essere completamente sobrio al momento
dell’accertamento, ma anche l’insussistenza di alcun indice
rilevatore di guida sotto effetto di alcol, nonostante l’alcoltest
effettuato dagli agenti accertatori si fosse fermato nelle due prove
effettuate a 0,52 g/l nella prima e 0,55 g/l nella seconda.
Circostanza questa che ha portato il magistrato onorario, nella
persona dell’avvocato Luigi Piro a stabilire che al Giudice di Pace
“…non è inibito l’esame della presente fattispecie il cui iter
porta all’emissione del provvedimento di competenza del Prefetto.
Questo Giudice ritiene che il punto di partenza per la presente
decisione sia costituito dalla seconda misurazione effettuata dopo 7
minuti dalla prima e che ha indicato un tasso alcolemico pari a 0.55
g/l e vale a dire di soli 0,5 g/l superiore alla soglia di non
punibilità. Sicché, proprio la spernibilità riscontrata in tale
misurazione, consente di ritenere scriminato il comportamento tenuto
dal ricorrente alla luce non solo e non tanto del dato borderline, ma
anche sulla considerazione che l’elemento astratto con il quale il
legislatore ha fissato la soglia limite per ipotesi trascurabili quale
quella che ci occupa, dev’essere valutato in maniera soggettiva con
discrezionalità che, per il vero, non poteva essere demandata alla
responsabilità dei verbalizzanti tenuti al rispetto del dato
normativo in maniera rigorosa. Non è revocabile in dubbio come spetti
al Giudice valutare l’applicazione della norma al caso concreto
interpretando la volontà del legislatore ed adattandola alle precipue
circostanze di ogni fattispecie. In tal senso deve essere letta questa
decisione con la quale si attribuisce il dovuto valore ad elementi
sintomatici non rilevati e pertanto, devono ritenersi insussistenti.
Solo qualora l’accertamento strumentale, si ribadisce, per situazioni
da considerare al limite della soglia fissata dal legislatore, non si
accompagni a verifiche di alterazioni del processo cognitivo, di
quello reattivo con annebbiamento delle facoltà mentali, riflessi
alterati, riduzione della capacità visiva ed altra sintomatologia
comportamentale non tipizzata, può ritenersi che il tasso alcolemico
debba essere ritenuto nella norma poiché presente in percentuale
irrilevante. Del resto, circostanze oggettive quali età, sesso,
costituzione fisica interferiscono sulla valutazione della sussistenza
del supero dei limiti che si ribadisce, può essere fatta solo in
ipotesi di irrilevanza quale quella che ci occupa.” Insomma, per
Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti
[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, una decisione assolutamente
condivisibile tenuto conto che riguarda l’ipotesi più lieve
prevista dal legislatore e che ci auguriamo venga applicata in tutti
quei casi nei quali, automobilisti del tutto sobri, subiscono un
ingiusto ritiro o sospensione della patente di guida, così
contemperando le esigenze di sicurezza stradale con quelle non meno
importanti della certezza degli accertamenti.