Il centro sportivo Mediterraneo Sas per il Tar si deve realizzare ma il Comune si oppone
redazione | Il 17, Ago 2012
Taurianova, Rigoli e Sposato: “Ecco come il sindaco Romeo e la sua maggioranza aiutano l’economia e l’occupazione nella nostra città”
Il centro sportivo Mediterraneo Sas per il Tar si deve realizzare ma il Comune si oppone
Taurianova, Rigoli e Sposato: “Ecco come il sindaco Romeo e la sua maggioranza aiutano l’economia e l’occupazione nella nostra città”
Durante l’ultimo Consiglio comunale del 13 agosto si sono materializzate situazioni inquietanti che hanno visto come protagonisti principali il sindaco Romeo e la sua maggioranza consiliare. Purtroppo, durante i lavori consiliari, abbiamo dovuto prendere atto che per il sindaco Romeo – sciolto per mafia nel 2009 – una sentenza del TAR non ha alcun valore, al punto da non ottemperare alla stessa.
Per essere chiari, riportiamo i fatti per come sono riportati dalla sentenza del TAR, Sezione Staccata di Reggio Calabria.
Il Centro Sportivo Mediterraneo SAS di Marra Luana & C. in data 12.07.2004 presentava al Comune di Taurianova un progetto per la realizzazione di un insediamento turistico alberghiero con annesso centro sportivo e richiedeva una variante al PRG della destinazione del terreno da zona “E” agricola a zona omogenea “F”, ed in particolare a sottozone “F3 – Attrezzature e servizi privati per attività culturali, espositive-congressuali, alberghiere” ed “F4 – Attrezzature sportive private”.
Il Comune di Taurianova con la delibera n. 42 del 15.11.2004, pubblicata in pari data, adottava la richiesta variante parziale al PRG, indicando una serie di vincoli/obblighi tra i quali:
– che i lavori dovevano iniziarsi entro due anni dall’avvenuta approvazione della variante;
– che l’opera doveva ultimarsi entro i tre anni dal rilascio del permesso a costruire.
In difetto, veniva espressamente prevista la decadenza della variante e la revoca del permesso a costruire.
Tale delibera veniva successivamente integrata, su istanza della società ricorrente, per errata indicazione del foglio catastale su cui insistevano i terreni oggetto di variante, con delibera di C.C. n. 26 del 30.05.2005, pubblicata il 6.06.2005.
La variante veniva poi approvata dalla Regione Calabria con Decreto dirigenziale del 29.11.2005, prot. n. 132, “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n. 18631 del 01.12.2005 “limitatamente al cambio di destinazione dell’area da zona agricola a zona “F3” e “F4″ e con l’obbligo che prima dell’esecuzione dei lavori si eseguano indagini preliminari al fine di accertare l’eventuale esistenza di preesistenze archeologiche”.
Il 31.08.2007 la società ricorrente presentava al Comune di Taurianova, acquisita al protocollo con il n. 17809, una Denuncia Inizio Attività.
Sennonché, con provvedimento prot. n. 8928 del 17.4.2008 il Responsabile dell’Area Tecnica – Settore 7 – del Comune di Taurianova comunicava la decadenza della variante in questione, non avendo la società presentato alcuna richiesta di permesso a costruire per la realizzazione di un insediamento turistico alberghiero con annesso centro sportivo in località Casello, come da progetto.
La Società impugnava tale atto con il ricorso principale.
Proseguiamo nell’esposizione di quanto riportato nella sentenza del TAR.
(…) Alla luce dell’istruttoria appositamente disposta dal Tribunale, l’approvazione in sede regionale della variante adottata dal Comune secondo la procedura ordinaria è risultata essere limitata alla zonizzazione “F”, senza un’espressa considerazione delle condizioni apposte dall’ente locale nell’adottare la variante.
Il tenore del parere della Commissione urbanistica regionale datato 31 agosto 2005, è “che la Variante parziale del Piano regolatore Generale, redatta dall’amministrazione Comunale ed adottata dal Comune di Taurianova con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 15.11.2004 e n. 26 del 30.05.2005 è meritevole di approvazione limitatamente al cambio di destinazione dell’area da zona agricola a zona “F3” e “F4″” (…).
Invero, l’uso dell’avverbio “limitatamente” non può che essere ritenuto come espressivo di una volontà di circoscrivere l’approvazione della variante ai soli effetti propriamente urbanistici, ovvero alla qualificazione dell’area da agricola ad “F”, con stralcio, dunque, delle condizioni variamente apposte dall’Ente alla predetta variazione, tant’è vero che, come risulta dal Decreto nr. 18631 del 1.12.2005 di approvazione della variante, il predetto parere della Commissione urbanistica regionale “con nota racc. a.r. n. 1478 del 9.9.2005 è stato notificato al Comune ai sensi della legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.;” con la conseguenza, chiaramente evidenziata dall’atto di approvazione che “essendo decorsi i termini assegnati al Comune dalla soprarichiamata legge, la proposta regionale si intende tacitamente accolta in ogni sua parte”.
(…) Invero, ciò è coerente con i principi generali secondo i quali l’approvazione regionale è rivolta non alla delibera di adozione in quanto provvedimento, ma alla qualificazione urbanistica dell’area che ne costituisce l’oggetto, così concorrendo alla produzione dell’effetto finale della destinazione urbanistica dei suoli.
Inoltre, l’approvazione limitata alla sola destinazione urbanistica, senza le ulteriori condizioni che il Comune ha apposto alla variante, è coerente con i criteri ed i connotati tipici dell’esercizio del potere urbanistico da parte della P.A., che, in quanto rivolto a conferire una specifica qualificazione alle aree comprese nella pianificazione urbanistica avente valenza a tempo indeterminato ex art. 11 della l. 1150/1942 (così come dedotto dai ricorrenti nella seconda censura del ricorso introduttivo), è ordinariamente privo di condizioni o termini legali alla realizzazione degli interventi.
(…) Per queste ragioni, il regime attuale della destinazione delle zone interessate dalla variante è quello risultante dalla variante medesima, come approvata in sede regionale, per cui trattasi di zona “F”,
(…) In terzo ed ultimo luogo, attesa la loro natura e l’insuscettibilità di determinare un mutamento della destinazione dei suoli, i termini di cui si discute vanno considerati, nella disciplina dei loro effetti, alla stregua di quanto previsto dall’art. 15 del DPR 380/2001: ne deriva che la loro scadenza comporta null’altro che l’obbligo per il titolare del permesso a costruire di presentare una nuova istanza per il rilascio del titolo edilizio conformemente alla disciplina edilizia vigente ( che è sempre quella che scaturisce dalla variante, quindi zona “F”, sottozone “F3” ed “F4”).
Da quanto sopra deriva dunque, secondo l’ordine sostanziale delle doglianze, che è fondata la seconda censura del ricorso introduttivo, con cui si lamenta che il provvedimento impugnato è stato adottato in assenza di una clausola decadenziale della variante urbanistica, essendo tale variante, come esposto sub II, a tempo indeterminato.
(…) Il ricorso è dunque fondato solo nei termini esposti e comporta l’annullamento degli atti impugnati, con conseguente obbligo per il Comune ex art. 35, lett. “c”, del c.p.a., di esaminare il progetto edilizio presentato dalla ricorrente nei termini ordinari di legge, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte (…).
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in parte motiva e per l’effetto annulla gli atti ed i provvedimenti impugnati con il ricorso, con l’obbligo per l’Ente ex art. 34 lett. “c” del c.p.a., di esaminare l’istanza edilizia nei termini di cui alla parte motiva, salvo l’esercizio di autotutela negli stessi termini.
Abbiamo riportato alcuni stralci della sentenza del TAR al fine di essere fedeli all’esposizione dei fatti e per aiutare i lettori a comprendere la gravità del comportamento del sindaco Romeo e della sua maggioranza consiliare, i quali, attraverso il loro voto in Consiglio comunale, hanno disatteso il pronunciamento della sentenza del TAR.
Durante la discussione di questo punto all’ordine del giorno, noi abbiamo ripetutamente chiesto al sindaco Romeo di rinviare la votazione al prossimo Consiglio comunale, al fine di fornire alla maggioranza consiliare la possibilità di prendere visione della sentenza del TAR attraverso un’attenta lettura della stessa.
Nonostante le nostre reiterate richieste di rinviare la votazione, motivando le nostre istanze anche attraverso la lettura della Sentenza del TAR, il sindaco Romeo ha ostentato la sua volontà di procedere alla votazione senza alcuna preoccupazione che la sua decisione fosse palesemente in contrasto con quanto sancito dalla sentenza.
Risulta incomprensibile tutto ciò, specie se si considera che il sindaco Romeo e la sua maggioranza consiliare, con il loro voto, hanno cagionato un danno non solo alla Società interessata alla realizzazione del progetto, ma anche nei confronti della nostra comunità che – per volontà dell’attuale Amministrazione comunale – deve subire la privazione di nuovi posti di lavoro.
E’ strano – molto strano – l’accanimento del sindaco Romeo palesemente contro il Centro Sportivo Mediterraneo SAS di Marra Luana & C., quasi come se per Romeo si trattasse di una “questione” personale e non amministrativa.
Tutto ciò non può essere tollerato, specie se a non rispettare una sentenza del TAR risulta essere il Sindaco Romeo, già sciolto per mafia nel 2009.
A questo punto, noi chiediamo l’intervento di S.E. il Prefetto e del Procuratore della Repubblica di Palmi – ai quali a breve invieremo copia degli atti – al fine di ristabilire la necessaria legalità amministrativa compromessa dall’attuale Amministrazione comunale, come da noi più volte segnalato attraverso una serie di Esposti alle Autorità Giudiziarie.
Taurianova, 17.08.2012
I Consiglieri comunali
Giuseppe Rigoli Francesco Sposato