Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

TAURIANOVA (RC), SABATO 23 NOVEMBRE 2024

Torna su

Torna su

 
 

Il Comune risponde delle lesioni subite dal cittadino scivolato sulla pavimentazione stradale disconnessa L'ente deve risarcire i danni secondo la Cassazione che esclude il caso fortuito

Il Comune risponde delle lesioni subite dal cittadino scivolato sulla pavimentazione stradale disconnessa L'ente deve risarcire i danni secondo la Cassazione che esclude il caso fortuito
Testo-
Testo+
Commenta
Stampa

Un’altra significativa sentenza della Corte di Cassazione in materia di responsabilità
degli enti proprietari o custodi delle strade è stata depositata ieri 23 ottobre.A
darne notizia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”,
che evidenzia come con la sentenza n. 22528 il Comune sia ritenuto responsabile della
caduta del minore scivolato sulla pavimentazione disconnessa non segnalata.I giudici
della sesta sezione civile hanno, infatti, accolto le doglianze di un giovane, all’epoca
dei fatti minore, che aveva deciso di ricorrere avverso una sentenza della Corte
d’appello di Napoli che aveva dato ragione ad un Comune.Il ricorrente chiedeva il
risarcimento dei danni da sinistro stradale, perché scivolava su un cubetto instabile
della pavimentazione stradale non visibile né tanto meno segnalato che gli causava
lesioni personali alla caviglia. Il punto sui cui il giovane insisteva era che la
decisione dei giudici di secondo grado aveva applicato al suo caso, una giurisprudenza
ormai consolidata in materia, «basata sull’insidia e il trabocchetto».Per gli ermellini,
la presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica, «/ai sensi dell’articolo
2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia
del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente
esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze, della
natura limitata del tratto di strada vigilato/».La presunzione, in queste circostanze,
resta superata dalla prova del caso fortuito, «/e tale non appare il comportamento
del danneggiato che cade in presenza di un avvallamento sul marciapiede coperto da
uno strato di ghiaino, ma lasciato aperto al calpestio del pubblico, senza alcuna
segnalazione delle condizioni di pericolo/».