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TAURIANOVA (RC), SABATO 14 DICEMBRE 2024

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Il consiglio nazionale dell’Anci fa propri due ordini del giorno illustrati dal sindaco di Gerace

| Il 03, Lug 2014

Riguardo alle centrali uniche di committenza e alla soppressione del Tar di Reggio Calabria

Il consiglio nazionale dell’Anci fa propri due ordini del giorno illustrati dal sindaco di Gerace

Riguardo alle centrali uniche di committenza e alla soppressione del Tar di Reggio Calabria

 

GERACE – Il Consiglio Nazionale dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), riunitosi stamani nella Sala Conferenze di Piazza Montecitorio in Roma, ha fatto propri i due ordini del giorno illustrati alla presenza del Presidente Anci Piero Fassino e del Direttivo Anci dal Sindaco di Gerace e dirigente nazionale Anci Giuseppe Varacalli.
Il primo ordine del giorno è quello riguardante le centrali uniche di committenza derivanti dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014, legge di conversione del D.L. n. 66/2014, e relativamente al quale l’o.d.g. in questione evidenzia come il provvedimento “rischia di essere controproducente per lo stesso rilancio dell’economia in quanto, oltre ad aumentare il carico burocratico gravante sugli enti locali, rischia di congestionare la quotidiana attività amministrativa a causa dell’impreparazione degli stessi enti comunali al recepimento del provvedimento in questione”. La richiesta è quindi quella che “l’Anci, nelle sedi concertazione governativa, attivi tutte le procedure utili a limitare gli effetti negativi di detto provvedimento, anche mediante un’eventuale proroga dell’immediata operatività delle norme rispetto alla data prevista del 1° luglio 2014”.
Il secondo ordine del giorno riguarda invece la soppressione della sezione del TAR di Reggio Calabria e, di seguito, se ne riporta intermente il testo:

“La norma di cui all’art. 18 comma 2 del Decreto Legge n. 90/2014 ha previsto la soppressione di tutte le Sezioni distaccate dei Tribunali Amministrativi Regionali, tra le quali può annoverarsi quella di Reggio Calabria.
La detta soppressione incide, con ingiusto sacrificio, sull’esercizio dei diritti e degli interessi della intera area della Provincia di Reggio Calabria (che coincide col Distretto della locale Corte d’Appello) e della costituenda Città Metropolitana, ed impone quindi – anche nella delicata fase della vita civile e politica nazionale e della vasta area in questione, che comprende quasi 100 Comuni – che l’ANCI attraverso i suoi Organi assuma una netta posizione al fine di scongiurare, nel passaggio parlamentare della conversione in legge, la detta cancellazione del detto Presidio della Giustizia Amministrativa.
Qui devono evidenziarsi i principali motivi di dissenso rispetto alla previsione della anzidetta soppressione del Presidio di Giustizia in questione.
1) L’art. 18 comma 2 del citato decreto è stato approvato in violazione dei principi costituzionali che attengono alla decretazione di urgenza (art. 76 della Costituzione), poiché modifica le norme a carattere ordinamentale della legge istitutiva dei TAR e delle Sezioni Staccate, la n. 1034 del 1971;
2) È chiaro il contrasto della decisione di sopprimere la Sezione Staccata del TAR di Reggio Calabria rispetto alla particolare precaria situazione di legalità ed economica in cui versa la Provincia di Reggio Calabria, nella quale situazione è indispensabile il mantenimento del Presidio di Giustizia Amministrativa, a garanzia della osservanza delle leggi e per un efficace contrasto alla illegalità, al malaffare, alla corruzione e alla criminalità, nell’interesse delle amministrazioni locali e dei cittadini della costituenda Città Metropolitana di Reggio Calabria;
3) Il TAR sezione di Reggio Calabria dal 1975 ha regolarmente funzionato ed è ospitato in locali del Demanio (senza alcuna spesa per l’Erario), consolidando nel tempo l’esercizio delle funzioni giurisdizionali, connotate da autonomia gestionale e finanziaria, con un afflusso di cause di gran lunga superiore ad altri Tribunali Amministrativi, con un numero medio di oltre 700 ricorsi iscritti ogni anno;
4) La detta soppressione creerà notevole disfunzione organizzativa e gestionale, nonché gravi disagi e nuovi oneri di personale in mobilità, oltre ancora a maggiori oneri per le pubbliche amministrazioni coinvolte nel contenzioso amministrativo, per le Avvocature degli enti pubblici e per l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria;
5) Si consideri, infine, che Reggio Calabria è sede del Consiglio Regionale della Calabria, che è il Parlamento della Regione ed il massimo Organo elettivo democratico della stessa.
Pertanto, si rivolge invito ed impegna il Consiglio Nazionale dell’ANCI, il Presidente ed il Consiglio direttivo, a voler sostenere – per le anzidette motivazioni – nelle sedi parlamentari competenti la non conversione della norma dell’ art. 18 comma 2 cit., ed a sostegno quindi delle ragioni del mantenimento della Sezione Distaccata del TAR di Reggio Calabria e delle altre Sezioni che costituiscono un Presidio di Giustizia Amministrativa indispensabile e di eguale rilevanza a quella calabrese.