Il terzo trasportato ha sempre azione diretta verso l’assicurazione del vettore anche se l’altro veicolo resta ignoto o non assicurato La Cassazione risolve per la prima volta la vexata quaestio dell'applicabilità dell'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni stabilendo la generale applicabilità di questa tutela aggiuntiva per il soggetto debole. Per i giudici di legittimità la norma presuppone il sinistro ma non la presenza di due veicoli coperti da polizza. E la domanda principale non può essere condizionata dalla possibilità di rivalsa
Una decisione di notevole importanza arriva dalla Corte di Cassazione che certifica
l’ampia tutela prevista per i terzi trasportati coinvolti in sinistri stradali, i
quali senza perdere tempo e risorse in azioni volte a verificare la responsabilità
di terzi, avranno la certezza di poter agire direttamente nei confronti dell’assicurazione
del vettore anche se nell’incidente risulta coinvolto un altro veicolo non identificato
o non assicurato. E non solo, ciò vale anche quando a rimanere ferito è il proprietario
che si trovava in qualità di passeggero. Sono queste, rileva Giovanni D’Agata
presidente dello “Sportello dei Diritti”, le grandi novità, che spengono
le doglianze del sistema assicurativo che giocava sulla non assoluta chiarezza
della norma di cui all’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni private. Per la
Suprema Corte, invece, con l’ordinanza 16477/17, pubblicata il 5 luglio dalla terza
sezione civile della Cassazione, chi viaggia a bordo della vettura condotta da altri
è considerato soggetto debole e dev’essere privilegiata l’interpretazione in base
alla quale il risarcimento può essere più veloce e coprire una vasta serie di casi:
d’altronde il suddetto articolo 141, presuppone soltanto un sinistro non dovuto
a caso fortuito e il danno al trasportato e non anche la presenza di due veicoli
assicurati. Nella fattispecie, i giudici di legittimità con ampia ed esaustiva motivazione
che ha preso in esame i diversi orientamenti soprattutto di merito stante la novità
della normativa e le precedenti decisioni costituzionali e giurisprudenziali anche
a livello europeo, ed hanno accolto il ricorso del proprietario di un veicolo rimasto
infortunato nel sinistro, quando al volante dell’auto c’era la sorella. Gli ermellini
hanno ritenuto erronea la decisione del Tribunale di Torino a escludere l’azione
diretta del terzo trasportato sul rilievo che la suddetta norma di cui all’articolo
141 del Decreto Legislativo 209/05, contiene un riferimento «a due diversi enti
assicurativi», che invece va inteso come «semplicemente descrittivo» di ciò che
accade nella normalità dei casi, vale a dire scontri fra veicoli coperti da polizza
rc auto. I giudici di Piazza Cavour, pur rilevando la non assoluta chiarezza del
dato testuale, hanno affermato che nella specie dev’essere privilegiata un’interpretazione
costituzionalmente orientata della disposizione, alla luce della giurisprudenza della
Consulta e della Corte di giustizia europea. L’azione diretta, infatti, consente
al trasportato di chiedere il risarcimento all’assicurazione che conosce, cioè
quella del veicolo su cui viaggia, e gli è risparmiato l’onere di dimostrare l’effettiva
distribuzione della responsabilità fra i conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro
(il che non gli preclude comunque di aprire un giudizio ordinario contro i responsabili
per il risarcimento del danno). Il Codice delle Assicurazioni, in buona sostanza,
garantisce al terzo trasportato uno strumento di tutela aggiuntiva: se si può esercitare
l’azione diretta prescindendo dal riparto delle responsabilità, deve ritenersi
si possa farlo anche a prescindere dall’identificazione del secondo veicolo coinvolto
nel sinistro. È se è vero che se il mezzo resta ignoto l’assicurazione del vettore
non può agire in rivalsa su alcuno e anche pur certo che questa è una circostanza
che non può condizionare la legittimazione all’esercizio dell’azione principale.
Ed il principio espresso dai giudici della corte nel rinviare al Tribunale di Torino
la sentenza cassata è inequivocabile: “La persona trasportata su un veicolo a
motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare
la responsabilità dell’assicuratore del vettore ai sensi dell’art. 141 cod. ass.,
anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto
un veicolo non assicurato o non identificato”.