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TAURIANOVA (RC), SABATO 21 DICEMBRE 2024

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Inammissibile sequestro conservativo e ipoteca da parte dell’Agenzia delle Entrate

Inammissibile sequestro conservativo e ipoteca da parte dell’Agenzia delle Entrate

| Il 25, Giu 2013

Sequestro conservativo e ipoteca da parte dell’Agenzia delle Entrate a carico di una società fermati per non ripetibilità sine die delle misure cautelari. La CTP di Lecce da ragione all’ITALGEST Energia S.p.A. su una richiesta di sequestro di quasi 40 milioni di euro

Inammissibile sequestro conservativo e ipoteca da parte dell’Agenzia delle Entrate

Sequestro conservativo e ipoteca da parte dell’Agenzia delle Entrate a carico di una società fermati per non ripetibilità sine die delle misure cautelari. La CTP di Lecce da ragione all’ITALGEST Energia S.p.A. su una richiesta di sequestro di quasi 40 milioni di euro

 

 

La sentenza 210/02/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce pubblicata lo scorso 04 giugno ha dichiarato inammissibile la richiesta di misure cautelari dell’Agenzia delle Entrate di Lecce nei confronti della ITALGEST ENERGIA S.P.A., legale rappresentante Dott. Paride De Masi.
In sostanza, l’Agenzia delle Entrate aveva chiesto in un primo momento di adottare le misure cautelari che però non erano state eseguite nei tassativi termini previsti dalla legge.
Per sanare l’iniziale inerzia processuale, l’Agenzia provvedeva, quindi alla rinotifica della richiesta di misure cautelari per un importo pari ad € 39.374.456,98.
A questo punto, la società difesa dall’avvocato Maurizio Villani, ha depositato memorie difensive, contestando, preliminarmente, l’impossibilità di richiedere più volte la misura cautelare quando i primi giudici, in un primo momento, l’avevano autorizzata e l’Ufficio, però, non aveva rispettato il termine perentorio previsto dalla legge per agire.
Con la sentenza in questione, rileva Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (Presidente e Relatore dott. Alfredo Lamorgese), per la prima volta in Italia, ha stabilito l’importante principio della non ripetibilità sine die delle misure cautelari, soprattutto per non mettere in crisi l’azienda, ed inoltre ha condannato l’Ufficio a pagare le spese da liquidare nei confronti del difensore della società, in quanto sono state totalmente accolte le eccezioni preliminari da questi dedotte.