Interdittiva antimafia, accolto ricorso Costruzioni Perrone La ditta era impegnata nella realizzazione del gateway ferroviario
Riceviamo e pubblichiamo
La presente per informare Codesta Spett.le redazione che con Ordinanza Cautelare n. 4 del 11/01/2018 il TAR di Reggio Calabria ha accolto la richiesta di sospensiva dell’informazione antimafia emessa in data 30.11.2017 dalla locale Prefettura di Reggio Calabria nei confronti della scrivente società, fissando l’udienza per la discussione del merito della causa per la data del 9/05/2018. Senza entrare nel merito delle motivazioni specifiche che hanno indotti i giudici amministravi ha valutare positivamente le argomentazioni difensive esposte dai nostri legali Avv. Domenico Licastro del foro di Palmi Prof. Avv. Angelo Clarizia del foro di Roma e Avv. Francesco Zaccone del foro di Matera, è doveroso da parte nostra evidenziare, con un certo rammarico, l’uso strumentale da parte dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro della vicenda. Infatti il commissario Agostinelli, nelle dichiarazioni rese a mezzo stampa, a nostro avviso, ha sottaciuto alcuni elementi sostanziali intestandosi, senza averne la titolarità, i meriti di “… un’azione intransigente nei confronti di qualsivoglia manifestazione o tentativo di ingerenza criminale in seno all’attività amministrativa dell’Ente…”.
Il responsabile dell’Autorità Portuale infatti ha imputato il successo dell’estromissione dalla nostra impresa dai lavori del Terminal Intermodale all’efficacia di una politica antimafia preventiva che la stessa Autorità Portuale avrebbe messo in atto, nel caso di specie per un controllo più incisivo delle rispetto al pericolo di infiltrazione mafiosa. L’articolo di Gazzetta on line del 7 Dicembre riporta testualmente : “… Non a caso – prosegue la nota – l’Autorità portuale di Gioia Tauro, nel mese di aprile 2010, ha sottoscritto un protocollo di legalità con la Prefettura di Reggio Calabria al fine di poter adottare una politica preventiva antimafia, finalizzata alla rimozione degli ostacoli che il fenomeno mafioso interpone al libero esercizio dell’attività imprenditoriale e quindi alla libera concorrenza. Si tratta di un protocollo ritenuto necessario vista la convinzione che il contrasto del fenomeno criminale non possa essere affidato esclusivamente alle investigazioni penali, perché esse, per loro stessa natura, perseguono responsabilità connesse all’accertamento di fatti specifici e non sempre sono in grado di assicurare efficaci azioni preventive. Attività preventiva, quindi, ritenuta fondamentale, considerati altresì gli interventi strutturali ultramilionari, messi in atto dall’Autorità portuale di Gioia Tauro per il rilancio del porto, ma che, a maggior ragione, necessitano di un controllo più incisivo per arginare qualunque tipo di ingerenza o tentativo di infiltrazione di imprese appaltatrici o subappaltatrici …”.
Oggi che il TAR si è pronunciato sulla effettiva entità della vicenda, confermando (se pure in fase cautelare) che la nostra impresa è del tutto estranea alle vicende della malavita organizzata, riteniamo utile, per agevolare il vostro compito “costituzionale” di divulgare la verità, sottolineare che il Protocollo di Legalità strumentalmente declamato dal commissario Agostinelli non ha avuto alcun ruolo nella vicenda in quanto il subappalto stipulato dalla COSTRUZIONI PERRONE SRL con la SUARDI Spa (nel 2017) era d’importo sopra la soglia di legge per cui scatta l’obbligo dell’informazione prefettizia e pertanto è stata “obbligatoriamente” sottoposti al vaglio della Prefettura in adempimento al testo unico antimafia (Dl.gvo 159/2011) che per altro ha ampiamente assorbito e superato il predetto Protocollo antimafia sottoscritto nel 2010. Il rammarico sta nel fatto che, senza alcun motivo (confessabile) l’Ente Portuale abbia inteso proporre con le dichiarazioni divulgate nell’articolo pubblicato su Gazzetta del Sud online del 4 gennaio 2018 un palesato “braccio di ferro” che la stessa Autorità Portuale intenderebbe instaurare con l’impresa, su una materia di specifica competenza della Prefettura e/o del Tribunale Amministrativo Regionale.
Non a caso nel Decreto n° 80 del 4/12/2017 di Revoca delle autorizzazioni rilasciate alla Costruzioni Perrone, l’Autorità Portuale di Gioia Tauro, scrive testualmente che “… l’informativa antimafia interterdittiva, quale quella di che trattasi, non consente all’Autorità Portuale di Gioia Tauro di attuare poteri discrezionali di apprezzamento, dovendosi uniformare alle risultanze riportate nel suddetto provvedimento prefettizio, in quanto , la valutazione e la conseguente decisione circa la sussistenza di condizionamenti mafiosi, non può che spettare in via esclusiva al Prefetto, quale massima Autorità provinciale di pubblica sicurezza e di polizia di prevenzione . Pertanto in dette circostanze, l’Autorità Portuale di Gioia Tauro, è tenuta a ritirare, in confronto del soggetto gravato da indizi di infiltrazioni mafiose, gli atti autorizzativi a suo tempo rilasciati…”.
Di guisa l’Autorità Portuale, parimenti, non dovrebbe avere nemmeno potere discrezionale per la riammissione dell’impresa (che ha mantenuto in forza i propri dipendenti tutta gente del posto) nella prosecuzione delle opere, atteso che spetta al Giudice Amministrativo la decisione sul mantenimento o meno del provvedimento interdittivo. Il dubbio pertanto è che il mancato gradimento della nostra società non sia (come doverosamente dovrebbe essere) legato all’esito del procedimento amministrativo di annullamento o di conferma dell’interdittiva antimafia, che per altro si sta definendo in tempi brevi, ma che vi sia un ostracismo del tutto inspiegabile visto che la nostra ditta ha operato dal 2006 e fino al novembre 2017 nell’ambito dei lavori portuali dando lavoro a 30 padri di famiglia, con professionalità, senza avere contestazioni sulla qualità delle opere eseguite in subappalto.
Tutto quanto sopra al fine di evidenziare alcuni elementari dati di fatto:
1. la Costruzioni Perrone srl ha operato dal 2016 nell’area Portuale di Gioia Tauro sulla base di regolari autorizzazioni rilasciate dall’Autorità Portuale dopo l’espletamento della prescritta procedura di verifica antimafia presso la Prefettura di Reggio Calabria;
2. l’informazione antimafia del 30 novembre 2017 è stata emessa dalla Prefettura ai sensi dell’art. 91 del testo unico antimafia (Dl.gvo 159/2011) e quindi non certamente perché la scrivente impresa sia considerabile mafiosa o riconducibile a soggetti mafiosi, ma perché gli organi Prefettizi avrebbero riscontrato un potenziale pericolo di condizionamento della nostra azienda per alcune vicende molto datate nel tempo sulle quali già vi era stata la liberatoria di due diversi Tribunali Amministrativi ;
3. I rapporti instaurati con le società appaltatrici SUARDI Spa e COBAR Spa si sono svolti previa qualifica prefettizia, alla luce del sole, nel pieno rispetto della normativa antimafia, tant’è vero che solo in data 30 novembre 2017 la locale Prefettura di Reggio Calabria ha deciso di intervenire, sulla base di vicende che il TAR in fase di decisione cautelare ha ritenuto insufficienti a sorreggere i dubbi di permeabilità dell’impresa all’influenza delle consorterie criminali.
1. Dell’accoglimento della sospensiva, ai fini di una riabilitazione se pure parziale buon nome della nostra azienda che essendo molto conosciuta a livello provinciale ha subito un notevole contraccolpo dalla divulgazione (sacrosanta) della notizia del provvedimento prefettizio.
Tutto quanto sopra precisando la nostra completa e piena fiducia nell’operato della locale Prefettura di Reggio Calabria, impegnata nel difficile compito di trovare ogni volta il giusto equilibrio tra il garantire il libero esercizio dell’attività imprenditoriale e l’azione preventiva di impedire, prima ancora del nascere, ogni tentativo di infiltrazione mafiosa negli appalti.
In altri termini, noi non siamo tra quelli che pensano che lo strumento dell’interdittiva prefettizia sia sbagliato ma tra quelli che censurano, se mai, l’uso improprio fatto in alcuni casi dell’informazione antimafia e che auspicano una maggiore attenzione e prudenza da parte dei funzionari prefettizi nella valutazione degli elementi che a prima facie possono indurre a sospetti di permeabilità mafiosa.
2. Della nostra legittima preoccupazione, di rimanere vittime (anche dopo una pronuncia cautelare molto ampia del TAR), di ulteriori vessatorie azioni ostruzionistiche da parte dell’Autorità Portuale, già trasparse nelle dichiarazioni del Commissario Agostinelli, che invece avrebbe il dovere di prendere atto della decadenza del provvedimento interdittivo e procedere alla riammissione dell’impresa nei lavori.
D’altro canto i pronunciamenti giudiziari servono proprio a chiarire ogni dubbio circa la sussistenza o meno di elementi (se pur minimi) di potenziale pericolo di condizionamento mafioso della società.