La Cassazione annulla la condanna inflitta a Boka Zoltan L'uomo era accusato dalla Dda di Reggio Calabria di gravissimi reati quali la tratta e la riduzione in schiavitù di due cittadine rumene, nonché induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato, con rinvio ad altra
Sezione della Corte d’Assise di Appello di Reggio Calabria, la condanna a sei anni
e mezzo inflitta nel mese di marzo 2014 al sig. Boka Zoltan, cittadino rumeno accusato
dalla DDA di Reggio Calabria di gravissimi reati quali la tratta e la riduzione in
schiavitù di due cittadine rumene F.T. e S.M., nonché induzione, favoreggiamento
e sfruttamento della prostituzione delle medesime.
Boka Zoltan era stato tratto in arresto a Rosarno il 14 gennaio 2011 e condannato
dalla Corte d’Assise di Palmi nel luglio 2013 alla pena di anni tredici di reclusione.
La Corte d’Assise di Appello di Reggio Calabria, il 6 marzo 2014, accogliendo solo
in parte l’appello proposto nell’interesse di Boka Zoltan dall’Avv. Francesco
Sorace, riduceva la pena ad anni sei e mesi sei di reclusione e lo assolveva dai
reati di tratta (il traffico di esseri umani) e riduzione in schiavitù delle due
persone offese F.T. e S.M.
La Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso discusso dall’Avv. Francesco
Sorace all’udienza pubblica dell’8 gennaio scorso e valorizzando le identiche
richieste formulate dal sostituto procuratore generale della Cassazione, Dott. Piero
Gaeta, ha annullato con rinvio la sentenza di condanna a sei anni e mezzo emessa
della Corte d’Assise di Appello di Reggio Calabria.
Il processo di appello, pertanto, dovrà essere rifatto nel rispetto di tutti i paletti
che la Terza Sezione Penale prescriverà nella motivazione che sarà depositata nelle
prossime settimane.
Una grande soddisfazione per il sig. Boka Zoltan ed il suo difensore, giacché nei
due processi celebrati dinanzi alle Corti di Assise di primo e di secondo grado,
le dichiarazioni che le due persone offese F.T. e S.M. (divenute irreperibili in
virtù di scarse ricerche effettuate dagli Organi competenti) avevano reso dinanzi
alla Polizia Giudiziaria prima dell’inizio del processo, erano state acquisite
ed utilizzate contro l’imputato in violazione dei principi sanciti dagli articoli
512 e 526 del codice di procedura penale e dall’art. 6 della Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo.