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TAURIANOVA (RC), LUNEDì 25 NOVEMBRE 2024

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La Costituzione strappata Considerazioni del giurista blogger Giovanni Cardona sullo stato di guerra pandemico

La Costituzione strappata Considerazioni del giurista blogger Giovanni Cardona sullo stato di guerra pandemico
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Come è noto, le Carte costituzionali rigide non ammettono né revisioni, né deroghe da parte di fonti subordinate.
Ciò rappresenta una preziosa garanzia di tutela dei principi e dei diritti fondamentali, ma determina, al tempo stesso, una certa “vischiosità” del sistema, quando occorre far fronte a necessità straordinarie. Secondo un antico brocardo latino, “ex facto ius oritur” la necessità è, cioè, fonte suprema, prevalente su ogni norma.
Non sfugge senz’altro la pericolosità di una simile impostazione: ammette che la necessità possa essere fronteggiata con ogni mezzo (lecito o illecito) significa svuotare di ogni contenuto la nozione di stato di diritto. Né si può far ricorso con leggerezza ad un altro insegnamento romano, ”salus rei publicae suprema lex esto“, perché il bene dello stato risiede massimamente nel rispetto delle regole che ne costituiscono l’ossatura essenziale.
Ma allora, come deve comportarsi il giurista di fronte al prorompere della necessità di emergenza?
In Italia, il problema si è posto, in particolare, con riferimento ad eventuali sospensioni delle libertà costituzionali.
Le emergenze degli “anni di piombo”, indussero alcuni politici a reclamare l’adozione di misure straordinarie che, limitando le garanzie costituzionali, consentissero maggiore incisività nella lotta al terrorismo.
In condizioni normali, le norme costituzionali possono essere modificate soltanto con la procedura aggravata prevista dall’art. 138 Cost. e nel pieno rispetto sia del limite posto dall’art. 139 Cost. (forma repubblicana dello Stato), sia dei diritti inviolabili dell’uomo.
La legge di revisione costituzionale è, quindi, l‘unico strumento atto a modificate la Costituzione ed il Parlamento è l’unico organo cui compete questa delicata funzione.
Possono, però, verificarsi delle situazioni in cui non vi è tempo sufficiente per compiere l’iter previsto dall’art. 138 Cost. e, nonostante ciò, si avverte l’esigenza di sospendere alcune garanzie costituzionali.
Il Costituente si è posto il problema, riferendosi, alla sola eventualità dello stato di guerra.
L’art. 78 Cost. prevede infatti, che le Camere, deliberando lo stato di guerra, conferiscano al Governo “i poteri necessari”.
Si ritiene che la deliberazione dello stato di guerra possa autorizzare il Governo alla sospensione di alcuni diritti costituzionali, purché l’Esecutivo adotti misure temporanee e giustificate da un reale stato di pericolo.
Resta così irrisolta la questione delle emergenze interne.
A questo proposito mentre lo «stato di guerra» (internazionale), presupposto e disciplinato dall’art. 78, presenta, sotto il profilo causale, caratteri intrinsecamente incontrovertibili che consentono di ritenere sufficiente, per la sua deliberazione, una semplice votazione delle due Camere, lo “stato di emergenza” (interna) può invece conseguire dalle ipotesi più disparate dall’eversione politica alle calamità naturali, più o meno territorialmente limitate e presuppone quindi valutazioni ben più discrezionali.
Per queste ragioni, il costituente ha scelto la via della prudenza e nulla ha previsto circa la possibilità di sospendere, con provvedimenti del Governo, le garanzie ed i diritti costituzionali, in situazioni di emergenza interna.
La dottrina ha tentato di colmare questa lacuna. Si è ritenuto autorevolmente, che, quando alla necessità si accompagna l’urgenza, il Governo può utilizzare lo strumento del decreto legge, anche per sospendere garanzie costituzionali.
Un costituzionalista, configurando un iter sconosciuto alla Costituzione ed ai regolamenti parlamentari, ha ritenuto che in simili casi la successiva legge di conversione del decreto dovrebbe assumere la forma di legge costituzionale, precisando che “naturalmente, ove il Parlamento non convertisse in legge costituzionale il decreto governativo, si dovrebbe dire che il Governo ha agito in via di fatto e trarne sul piano giuridico (penale e civile) e politico tutte le conseguenze del caso”.
La soluzione prospettata mi trova personalmente in disaccordo.
Ritengo che un decreto legge per la sua stessa collocazione nella gerarchia delle fonti, non possa in alcun caso violare la “Legge fondamentale” della Repubblica. Di conseguenza, condivido la tesi di quanti hanno sostenuto che, nel nostro ordinamento, al di là dell’ipotesi disciplinata dall’art. 78 Cost., non esiste la possibilità di sospendere le garanzie costituzionali o di alterare l’equilibrio tra i poteri, con decretazione d’urgenza.
Con ciò non voglio escludere che, concretamente, possano verificarsi situazioni eccezionali non governabili con i mezzi ordinari.
Ma, in mancanza di un’apposita legge costituzionale, che preveda e disciplini simili casi, non è possibile, a mio giudizio, ricondurre nello stretto alveo costituzionale misure che sarebbero il frutto del particolare momento e andrebbero, perciò, valutate storicamente più che giuridicamente.
Resta, comunque, da auspicare che tutte le situazioni possano sempre essere gestite con metodo democratico e nel pieno rispetto di tutte le garanzie che danno lustro e prestigio al nostro ordinamento.