La piaga dei servizi a pagamento “abusivi” su smartphone e telefonini continua incessante Anche la Polizia Postale rilancia l’allerta su Commissariato di PS On Line
I servizi a pagamento attivati abusivamente su smartphone e telefonini
sono purtroppo un tema che ritorna ciclicamente nelle allerte che noi
dello “Sportello dei Diritti
[http://www.sportellodeidiritti.org/]” abbiamo rilanciato per
invitare all’attenzione e per fornire consigli utili per evitare di
cadere nella trappola o di uscirne, se incappati. Anche questa volta
prendiamo spunto da un post
[https://www.facebook.com/commissariatodips/photos/pcb.934269440068071/934269290068086/?type=3&theater]
della Polizia Postale pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale
“Commissariato di PS On Line – Italia
[https://www.facebook.com/commissariatodips/?ref=br_rs]” che con lo
screenshot di uno dei messaggi di questi servizi ricorda: “Vi
ritrovate abbonati anche se non espressamente richiesto. Contattate il
vostro operatore telefonico e chiedete la disattivazione dei servizi a
pagamento e la restituzione del maltolto.”. Insomma, se ci troviamo
il credito telefonico azzerato o addebiti per servizi non richiesti,
è sufficiente contattare il nostro operatore telefonico per
pretenderne la disattivazione e la restituzione di quanto
indebitamente percepito dalle aziende che hanno attivato i servizi
abusivi. Se non otteniamo il rimborso integrale di quanto dovuto,
rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti
[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, si dovrà procedere con un
reclamo formale contenente anche una diffida nei confronti della
società telefonica e, in caso di mancata risposta o risposta
insoddisfacente si potrà agire nei confronti del gestore previo
tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Co.Re.Com
competente per regione o presso un organismo abilitato per la
conciliazione in materia di servizi telefonici che ricordiamo essere:
* Le Camere di Commercio;
* Gli Organismi di conciliazione in materia di consumo di cui
all’articolo 141 del Codice del consumo.
* Gli Organismi di conciliazione paritetica costituiti, ai sensi
dell’articolo 13, comma 2, del Regolamento di procedura per la
soluzione delle controversie, dagli operatori di comunicazioni
elettroniche con le associazioni di consumatori rappresentative a
livello nazionale. Ad oggi, gli organismi di conciliazione paritetica
iscritti nell’apposito elenco di cui all’articolo 13 – previa
presentazione di apposita istanza di inserimento e verifica di
conformità e aderenza ai principi di trasparenza, equità ed
efficacia di cui alla Raccomandazione 2001/310/CE – sono: Fastweb
S.p.A., PosteMobile S.p.A., TeleTu S.p.A./ OpiTel, TIM S.p.A.,
Vodafone Italia S.p.A., Wind – Tre S.p.A..