L’Agcm dà ragione all’Unc Calabria e dichiara vessatoria la clausola sulla voltura dei contratti d’acqua
redazione | Il 24, Lug 2013
A renderlo noto è Saverio Cuoco, presidente regionale dell’associazione
L’Agcm dà ragione all’Unc Calabria e dichiara vessatoria la clausola sulla voltura dei contratti d’acqua
A renderlo noto è Saverio Cuoco, presidente regionale dell’associazione
Importante decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che nell’adunanza del 26 Giugno 2013, ha deliberato vessatoria, (su segnalazione dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria del 31 Ottobre 2012), la clausola contenuta nel modulo in uso e scaricabile dal sito della RE.G.E.S., per la voltura dei contratti d’acqua.
A renderlo noto è l’avv. Saverio Cuoco, presidente regionale dell’associazione, il quale prosegue chiarendo che, in particolare a pagina 2 del suddetto modulo scaricabile dal sito internet della RE.G.E.S. nella sezione “Nuovo Allaccio e Voltura”, è riportata la seguente condizione per ottenere la voltura del contratto per la fornitura dell’acqua: “dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle fatturazioni relative all’utenza da volturare e non andate in prescrizione”.
In pratica per ottenere la voltura dei contratti d’acqua, il Comune di Reggio Calabria e la RE.G.E.S., chiedevano in maniera del tutto arbitraria agli utenti, il pagamento e l’esibizione di copia dei bollettini dei versamenti degli ultimi cinque anni relativi all’utenza da volturare.
Tale arbitrio era stato già denunciato pubblicamente sulla stampa locale, dall’Unione Nazionale Consumatori Calabria nel novembre del 2012, gli avvisi di pagamento recapitati a quell’epoca, contenevano oltre la richiesta del pagamento del canone idrico e della depurazione, anche questa fantomatica penale, relativa alla voltura del contratto di concessione dell’acqua.
La maggior parte dei destinatari di tali avvisi di pagamento erano subentrati nel possesso degli immobili con contratti di compravendita, locazione, comodato, e quindi nessun rapporto giuridico avevano con i precedenti titolari, tale da imporre loro di pagare i debiti pregressi per ottenere un contratto di voltura, senza contare gli assegnatari di alloggi subentrati nel possesso degli immobili, ma che non avevano ancora ricevuto da parte del Comune tale riconoscimento, con la conseguenza che pur continuando a pagare i relativi consumi di acqua, non hanno potuto effettuare la relativa voltura contrattuale.
Con la delibera dell’AGCM, che ha dichiarato vessatoria tale clausola contrattuale, si è posta la parola fine a tale arbitrio, salvo impugnazione del suddetto provvedimento entro sessanta giorni dalla data di comunicazione, con ricorso al TAR del Lazio o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
A nulla sono valse le argomentazioni della REGES e del Comune di Reggio Calabria, depositate presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con le quali sostenevano che la clausola vessatoria fosse contenuta all’interno di un modulo contrattuale e quindi non rientrante tra le clausole vessatorie previste dall’art. 37 bis del Codice del Consumo, inoltre dichiaravano che il pagamento dei canoni scaduti e non pagati veniva richiesto solo nei casi di domande di voltura presentate dagli eredi, obbligati al pagamento dei debiti successori.
L’AGCM ha respinto tutte le eccezioni formulate dalla RE.G.E.S. e dal Comune di Reggio Calabria, poiché pur trattandosi di clausola contenuta in un modulo, è stata approvata formalmente con deliberazione della Giunta comunale, pertanto rientra nell’ambito dell’art. 37-bis del Codice del Consumo che ricomprende anche le clausole inserite nei moduli, modelli o formulari, rileva inoltre a riguardo anche la circostanza che la clausola oggetto di valutazione è relativa ad un servizio fornito in regime di monopolio.
In altri termini la suddetta clausola, nel subordinare la richiesta di voltura di una utenza idrica al previo pagamento delle morosità pregresse del precedente contraente e, dunque al pagamento di corrispettivi anche non correlati ad alcuna controprestazione nei confronti del consumatore che richiede la voltura, ha l’effetto di determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Inoltre l’AGCM ha disposto, la pubblicazione sulla home page del sito della REGES per la durata di 30 giorni consecutivi (pena in caso contrario, di una sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro), di tale provvedimento per informare compiutamente i consumatori della vessatorietà della clausola sulla voltura dei contratti d’acqua.
Poiché inoltre, trattasi di clausola considerata vessatoria ai sensi dell’art. 33 comma 1del codice del consumo, viene considerata nulla, precisamente il successivo art. 36 la definisce “nullità di protezione”, poiché opera solo a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal Giudice, con rilevanti conseguenze anche in relazione agli effetti del decorso del tempo, infatti con tale decisione, non solo viene eliminata per il futuro l’imposizione del pagamento dei canoni pregressi per ottenere la voltura dei contratti per la fornitura dell’acqua, ma consente al consumatore protetto dalla nullità, che ha già corrisposto, quanto richiesto arbitrariamente dal Comune, di poter chiedere, (ferma restando l’eventuale prescrizione decennale dell’azione), la restituzione di quanto indebitamente corrisposto.
Ulteriori informazioni e l’estratto del provvedimento, potranno essere reperiti sul sito internet dell’associazione www.uniconsum.it o al recapito telefonico 0965/24793.