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TAURIANOVA (RC), VENERDì 22 NOVEMBRE 2024

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L’Asp non consente ai portatori di handicap il rinnovo patenti di guida Lo sostiene l’Avv. Saverio Cuoco, dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria

L’Asp non consente ai portatori di handicap il rinnovo patenti di guida Lo sostiene l’Avv. Saverio Cuoco, dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria
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Riceviamo e pubblichiamo:

Diversi disagi sta comportando ai portatori di handicap ed invalidi civili, la mancata sostituzione di un componente della Commissione Medica Locale per l’Idoneità alla Guida, che impedisce il regolare iter amministrativo per il rilascio e/o il rinnovo delle patenti di guida a tali soggetti.
Ha davvero dell’assurdo, sostiene l’Avv. Saverio Cuoco, dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria, “da diverse settimane non si riesce a rimpiazzare un componente della Commissione Medica Locale per l’Idoneità alla Guida, andato in pensione, pur sapendo con largo anticipo, che tale assenza avrebbe comportato il blocco totale delle attività di tale Commissione e quindi l’assoluta urgenza di procedere alla immediata sostituzione di tale soggetto”.
L’unione Nazionale Consumatori ha atteso in questi giorni, monitorando tale fenomeno più volte denunciato all’associazione, nella speranza che nell’arco di qualche giorno l’Azienda Sanitaria Provinciale procedesse alla regolare composizione e convocazione della Commissione Medica Locale, che nel suo immobilismo ha accumulato notevoli ritardi tra i portatori di handicap ed invalidi civili in attesa di rilascio e/o rinnovo delle patenti di guida, causando notevoli disagi agli stessi, anche per l’assoluta mancanza di informazioni a riguardo e costringendoli pertanto a peregrinare tra i vari uffici dell’ASP ubicati in via Diana, via Possidonea e via Rosselli.
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 119 comma 4 del D.LGS 285 del 1992 (codice della strada), alla Commissione Medica Locale dell’ASP è demandata la competenza della valutazione dell’idoneità psico-fisica alla guida di particolari tipologie di utenti e prevede che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici dell’interessato venga effettuato da commissioni mediche locali, costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali nei riguardi di:
-Soggetti affetti da malattie (diabete mellito pluricomplicato, difetti visivi e uditivi, malattie psichiche, cardiopatie, epilessia, trapianti d’organo, malattie neurologiche di varia natura ecc.);
-Soggetti affetti da patologie che possono interferire sull’idoneità alla guida come minorazioni anatomiche degli arti e/o importanti deficit neurologici;
-Soggetti con problemi di dipendenza da alcol e/o sostanze stupefacenti o per abuso degli stessi (anche per uso occasionale) su richiesta delle Autorità competenti;
-Soggetti ai quali sia stata disposta la sospensione o la revoca della patente a seguito di intervento delle Forze di Polizia;
-Ultra-60enni titolari di patente D o DE, nel caso in cui gli stessi intendano confermare le stesse categorie superiori;
-Ultra-65enni titolari di patente C o CE.
Tali utenti hanno l’obbligo di presentarsi alla Commissione Medica Locale
per:
Conseguimento della patente (primo rilascio);
Rinnovo (per scadenza);
Revisione (è il caso in cui viene disposto un accertamento da una autorità competente, anche se la patente non è in scadenza, per sopravvenute patologie, per infrazioni al Codice della Strada o per eventi che mettono in dubbio le capacità psico-fisiche del patentato).
E’ se è pur vero che in attesa della predetta visita medica presso la Commissione medica locale, gli Uffici della Motorizzazione sono autorizzati a rilasciare un “Permesso di guida provvisorio”, che consentirà di guidare oltre il termine di validità della patente di guida in applicazione della L. 448/98, art. 37, c. 4, nel contesto di una serie di agevolazioni nei riguardi degli invalidi civili, esso è soggetto a diversi limiti che ne compromettono l’utilità.
Innanzitutto può essere richiesto un’unica volta, come specificato dalla L. 120/10, art. 59, c. 1: altrimenti sarebbe possibile richiedere permessi ad oltranza da utilizzare in sostituzione della patente, ma il limite che più ne riduce l’utilità è quello per cui, nonostante qualsiasi condizione, il permesso può essere valido solo fino alla data in cui è stata fissata la visita medica, che nel caso di specie non può essere stabilita per mancanza del componente della Commissione.
Ma c’è di più, Il permesso non può essere rilasciato se la validità della patente commissionata è terminata prima della data di prenotazione della visita medica. Inutile quindi pensare per chi non si è accorto in tempo della scadenza della patente, di guadagnare mesi di guida richiedendo il permesso a patente “scaduta”.
È pur vero che guidare con una patente il cui termine di validità risulti scaduto non equivale a guidare senza possedere una patente, ma la normativa di riferimento prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600. Alla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della patente e del fermo del veicolo per un periodo di due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
Inoltre con patente “scaduta” bisogna verificare bene le clausole della Compagnia di assicurazione in merito a tale circostanza, perché in caso di incidente potrebbe non coprire i danni causati.
Chiunque volesse reperire ulteriori informazioni potrà contattare l’Unione Nazionale Consumatori Calabria, (cell. 3288310045), che attiverà ogni azione, anche giudiziaria in caso di sanzioni irrogate per patenti scadute o eventuali sinistri stradali in cui la Compagnia di Assicurazioni non intende coprire i danni verificatisi, ritenendo responsabile unicamente l’ASP a causa dei ritardi accumulati nella regolare composizione della Commissione Medica Locale.

Il Presidente Regionale
Avv. Saverio Cuoco