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TAURIANOVA (RC), GIOVEDì 14 NOVEMBRE 2024

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Le manovre della famiglia mafiosa dei Lo Giudice per condizionare le indagini

Le manovre della famiglia mafiosa dei Lo Giudice per condizionare le indagini

| Il 15, Apr 2011

Ecco le intercettazioni e i retroscena, nel decreto di fermo integrale della Dda

Le manovre della famiglia mafiosa dei Lo Giudice per condizionare le indagini

Ecco le intercettazioni e i retroscena, nel decreto di fermo integrale della Dda

 

N.2313/2010 R.G.N.R.

(a cui sono riuniti i procedimenti
n. 5335/2010 RGNR
Il.5542120 RGNR)
N. 4722/2010 RG GIP
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE GIP – GUP
N. 96/2011 RMC
ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE
– artt. 272 e segg., 285, 291 cod. proc. peno –
II Giudice per le indagini preliminari,
nel procedimento nei confronti di:
1.- LO GIUDICE Luciano
2.- LO GIUDICE Antonino
3.- CORTESE Antonio
4.- PUNTORIERI Vincenzo
tutti compiutamente in atti generalizzati, in relazione alle seguenti ipotesi
delittuose:
(l) Delitti p. e p. agli artt. 110. 81 cpv., 648 c.p., l. 2, 4 legge 02.10.1967, n. 895. 7 d.1.
13.5.1991. n. 152 conv. nella legge n. 203/1991, perché, in concorso tra loro ed in
numero di almeno quattro persone, il Lo Giudice Luciano quale istigatore e beneficiario
delle illecite condotte, Lo Giudice Antonino quale mandante ed organizzatore, intine. il
Cortese ed il Puntorieri quali autori materiali, con più azioni esecutive di una
risoluzione criminosa unica. anche in tempi diversi perpetrate, fabbricavano (con
riferimento all’ordigno utilizzato in data 03/01/20 IO), detenevano ed il1egalmente
portavano in luogo pubblico ordigni esplosivi, esplosivi, materiali esplodenti, congegni
micidiali. nonché un tubo lanciarazzi modello RBR M80 64MM. (bazooka), nella
disponibilità della cosca di ‘ndrangheta Lo Giudice, materiali di sicura provenienza
illecita e ricevuti ed occultati al fine di procurarsi un profitto, che impiegavano per gli
attentati agli uffici della Procura generale della Repubblica di Reggio Calabria in data
03 gennaio 20 I O, all’abitazione del dott. Salvatore Di Landro, Procuratore generale
della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, il 26 agosto 20 I 0, per
l’intimidazione al dotto Giuseppe Pignatone, Procuratore distrettuale antimafia presso il
Tribunale di Reggio Calabria, in data 05 ottobre 20 IO, per come meglio speciticato nei
capi imputativi che seguono.
Con la circostanza aggravante dell’avere agito al tine di agevolare le illecite attività
consortili dall’associazione di ‘ndrangheta facente capo alla famiglia Lo Giudice, in un
particolare momento di tibrillazione della vita dell’ente mafioso stesso. diretta
conseguenza dell’azione giudiziaria esercitata nei confronti di Lo Giudice Luciano.
appartenente ai quadri organizzativi elo di vertice del. gruppo di ‘ndrangheta, e
dell’aggressione al patrimonio illecitamente accumulato attraverso il sequestro dei beni.
In Reggio Calabria dal 03 gennaio al 05 ottobre 20 I O.
Ordinanza c aulelore n. ‘/6/1 i RtvlC nel proc. 231.3120 IO RGNR – 4722/20 IO RG GIP
(2) Delitti p. e p. agli artt. 110.81 cpv., 338, primo comma. C.p .. 7 d.l. 13.5.1991, n. 152
— (:onv. nella legge n. 203/1991. perché, in concorso tra loro ed in numero di almeno
quattro persone, il Lo Giudice Luciano quale istigatore e beneficiario delle ille:;ite
condotte. Lo Giudice Antonino quale mandante ed organizzatore, intìne, il Cortese ed il
Puntorieri quali autori materiali, con più azioni esecutive di una medesima ideazione
criminosa, anche in tempi diversi perpetrate, usavano violenza e minacce consistite:
– nel fabbricare, collocare e fare esplodere un ordigno esplosivo composto da una
hombola di gas sulla cui parte superiore era stato posizionato del materiale esplodente
ad alto potenziale, con sistema di attivazione ed innesco a mezzo di miccia a lenta
combustione, presso lo stahile che ospita gli uffici della Procura generale della
Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria in data 03 gennaio 2010;
– nel collocare un tubo lanciarazzi modello RBR M80 64MM. (bazooka) nei pressi
dello svincolo di S. Giorgio, sulla via Argine destro Calopinace di Reggio Calabria,
effettuando il Cortese una telefonata anonima alla centrale operativa “113” della
Questura di Reggio Calabria, nel corso della quale proferiva la seguente frase
intimidatoria “Ascoltatemi hene. Andate al/e hretelle. ali ‘uscita di San Giorgio, sulla
sinistra trovale un hazooka per Pignawne “;
per turbare le attività giudiziarie della Procura generale della Repubblica presso la Corte
d’appello di Reggio Calabria e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Reggio Calabria. ove era in corso di trattazione in fase investigativa il procedimento
penale n. 2487/2007-mod.21 R.G. notizie di reato iscritto nei confronti di Lo Giudice
Luciano ed altri.
Con la circostanza aggravante dell’avere agito al tine di agevolare le illecite attività
consortili dall’associazione di ‘ndrangheta facente capo alla famiglia Lo Giudice, in un
particolare momento di fibrillazione della vita dell’ente matìoso stesso. diretta
conseguenza dell’azione giudiziaria esercitata nei confronti di Lo Giudice Luciano.
appartenente ai quadri organizzativi e/o di vertice del gruppo di ‘ndrangheta, e
dell’aggressione al patrimonio illecitamente accumulato attraverso il sequestro dei beni.
I n Reggio Calabria, 03 gennaio e 05 ottobre 20 l O.
(3) Delitti p. e p. agli artt. 110. 81 cpv .. 635, primo comma e cpv. n. -3-, C.p., 7 d.l.
13.5. 1991, n. 152 conv. nella legge n. 203/ 1991, perché. in concorso tra loro ed in
numero di almeno quattro persone, il Lo Giudice Luciano quale istigatore e beneficiario
delle illecite condotte. Lo Giudice Antonino quale mandante ed organizzatore, intìne. il
Cortese ed il Puntorieri quali autori materiali, con più azioni esecutive di una medesima
ideazione criminosa. anche in tempi diversi perpetrate, danneggiavano lo stabile che
ospita gh unici della Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di
Reggio Calabria sito in via Cimino. collocando e facendo esplodere un ordigno
èsplosivo costituito da una bombola per GPL da IO Kg. ed un artitizio pirotecnico dalla
carica di Kg. I – 1.5 (peso netto). attivato con una miccia a lenta combustione del tipo
pirotecnico; nonché danneggiavano lo stabile sito in via Carlo Rosselli. nr. 48 di Reggio
Calabria ove è ubicata l’abitazione del dott. Salvatore Di Landro. Procuratore generale
della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, collocando al portone
d’ingresso dell’edificio e facendo esplodere un ordigno ad alto potenziale. con impiego
di esplosivo ad emulsione. con ogni probabilità della serie “PRIMEX”. fatto detonare
con una miccia corta pirotecnica a lenta combustione.
Ordinanza cauleiare n. 96/ I I Rlv1C nel proc. 23 13/20 1 O RGNR – 4722/20 IO RG GIP
Con la circostanza aggravante dell’avere agito al fine di agevolare le illecite attività
consortili dall’associazione di ‘ndrangheta facente capo alla famiglia Lo Giudice. in un
_ particolare momento di tibrillazione della vita dell’ente matioso stesso, diretta
conseguenza dell’azione giudiziaria esercitata nei confronti di Lo Giudice Luciano.
appartenente ai quadri organizzativi e/o di vertice del gruppo di ‘ndrangheta, e
dell’aggressione al patrimonio illecitamente accumulato attraverso il sequestro dei beni.
In Reggio Calabria, 03 gennaio e 26 agosto 20 l O.
Vista la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in
carcere depositata dai PP.MM. in data 22 marzo 2011;
vista la documentazione integrativa trasmessa i/29.3.201 I.
osserva e rileva
Premessa
La richiesta cautelare avanzata dai PP.MM. ha ad oggetto tre distinti episodi
veritìcatisi in Reggio Calabria dal 3-1-20 I O al 5-10-20 l O nei confronti di
magistrati esercenti le funzioni in quel distretto di Corte di Appello (circostanza,
questa, che radica la competenza ex art. Il c.p.p. di questo giudice). Si tratta. lin
particolare degli attentati dinamitardi ed intimidatori posti in essere ai danni:
– della Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria in data 3 gennaio
2010:
– del dotto Salvatore Di Landro. Procuratore generale della Repubblica presso la
Corte d’appello di Reggio Calabria il26 agosto 2010:
– del dott. Giuseppe Pignatone. Procuratore distrettuale antimafia presso il
Trìbunalc di Reggio Calabria. in data 05 ottobre 20 I O.
Secondo l’assunto accusatorio le risultanze delle indagini preliminari,
complessivamente intese, maniJèstano [‘esistenza di un ‘unica ideazione
criminosa, di chiara matrice ‘ndranghetistica, a cui vanno ricondotti tulli e tre
gli episodi delittuosi, accomunati da identità di causale, movente, mandante,
organizzatore, autori materiali.
Gli esiti delle investigazioni delegate, sono compendiati nella c.n.r. di data
06.12.20 10 della Squaùra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del
Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma,
nonché nella annotazione di polizia giudiziaria n. 196/8-1 di prot. di data
01.12.2010 del Nucleo Investigativo – Reparto Operativo Carabinieri di Reggio
Calabria. La dettagliata ed analitica ricostruzione effettuata dai PP.MM. nella
loro richiesta si fonda. comunque. su fonti dichiarative, risultanze intercetti ve.
acquisizione di tabulati, accertamenti tecnici e consulenze.
Fonti di prova dichiarativa a tenore collaborativo sono, in particolare, le
dichiarazioni rese da Rizza Luigi (sommarie infonnuzioni del 22 IU!1.lio 20 l O e
31
Onjinanza C(Julelore n. 96/; l Ri-1C f1A/ croco 2313/2010 RGNR – 4722/2010 RG GIP
interrogatorio del 18 novembre 20 lO), Villani Consolato (interrogatorio del 21
ottohre 20 l O) e Lo Giudice Antonino (interrogatorio del 21 ottobre 20 l O ~
dell’ 11-3-201 l).
Secondo i PP.MM., alla luce del materiale investigativo, i tre episodi delittuosi
sarebbero riconducibili alla cosca di ‘ndrangheta denominata Lo Giudice,
operante nel rione Santa Caterina di Reggio Calabria, e rappresenterebbero la
reazione della ‘ndrina all’arresto di Lo Giudice Luciano ed ai successivi sequestri
di natura patrimoniale disposti sempre nei suoi confronti nell’ottobre 2009. Gli
attentati del 3 gennaio e del 26 agosto 20 IO, nonché l’intimidazione al
Procuratore della Repubblica del 05.10.20 I O, sarebbero stati, quindi, la
conseguenza violenta della cosca all’azione giudiziaria contro Lo Giudice
Luciano.
Le indagini avrebbero, in particolare, palesato il convincimento dei Lo Giudice,
maturato verosimilmente in base a mal interpretati rapporti. mantenuti anche per
interposta persona, con appartenenti all’ordine giudiziario ed alla polizia
giudiziaria. di dover godere di una sorta di impunità. Lo Giudice Luciano (che
era stato attinto da misura cautelare personale e reale) si sarebbe aspettato,
quindi, un intervento da parte di soggetti istituzionali. al fine di ottenere un
miglioramento della sua posizione cautelare, anche attraverso la gradazione della
misura inframuraria con quella gli arresti domiciliari.
Emergerebbero, inoltre. il convincimento dei Lo Giudice di essere destinatari di
una “manovra giudiziaria” volta a colpire soggetti (come loro, appunto) ritenuti
vicini a un certo gruppo di magistrati reggini. piuttosto che ad un altro. oltre
all’intenzione di far ricadere sulle altre famiglie di ‘ndrangheta, attive nella città
di Reggio Calabria, la responsabilità per i gravi episodi delittuosi posti in essere.
L’esistenza del clan Lo Giudice
Appare, quindi. necessario. esaminare brevemente le risultanze investigative in
relazione all’esistenza cd operatività della famiglia Lo Giudice ed
.. dI’appartenenza alla stessa degli odierni indagati.
Che la famiglia Lo Giudice abbia rappresentato una cellula ‘ndranghetistica
operante in Reggio Calabria. rione Santa Caterina. può considerarsi un dato
giudizialmente riconosciuto: la sentenza del 19/2/1993 del Tribunale di Reggio
Calabria e quella successiva della Corte d’appello dell’ 11/1/1994, relativa. tra gli
altri. proprio a Lo Giudice Antonino, ora collaboratore della giustizia. hanno
ormai autorità di cosa giudicata. E’ signitìcativo evidenziare come la sentenza
pronunciata il 19-12-1993 dal Tribunale di Reggio Calabria concludesse per la
certa appartenenza della cosca Lo Giudice al complesso organtgramma delle
~I
Ordinanza c aule/ore n. 96/1′ RMC ileI oroc. 2313/2010 RGNR -4 722/2010 RG G/P
cosche reggine. avente, In quanto tale. una sua zona di intluenza nella città
identiticabile nei quartieri Santa Caterina ed Arangea. In dette zone il clan
operava, imponendo ai commercianti richieste estorsive avvalendosi dello stato
di assoggettamento e di costante paura per la propria incolumità personale da
parte delle vittime.
La sentenza n. 20 del 2114/1 992 del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria
ha. inoltre, condannato in primo grado Lo Giudice Luciano, allora minorenne,
per avere partecipato all’omonima associazione di tipo matioso, composta dai
fratelli maggiori Lo Giudice Domenico, Antonino, Giovanni ed altri, nonché per
i l reato di estorsione aggravata t . Il pronunciamento è stato, tuttavia, riformato in
sede di appello, sia pure ai sensi del secondo comma dell’art. 530 c.p.p.
L’ ultrattività della stessa cosca è, invece, dimostrata dai contributi dichiarativi a
tenore collaborativo resi da Lo Giudice Antonino e Villani Consolato, che
verranno di seguito esaminati, nonché dagli esiti delle attività tecniche di
captazione – telefonica ed ambientale acquisiti nell’ambito del procedimento
pendente preso ‘ autorità giudiziaria reggina n. 2478/07 RGNR e che hanno
portato all’arresto di Lo Giudice Luciano ed Antonino, prima e di Cortese
Antonio poi (cfr. ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di
Reggio Calabria il 9-10-20 l O in atti. confermata dal Tribunale del riesame) .
Assume particolare rilievo sin d’ora quanto Consolato Villani e Lo Giudice
Antonino hanno dichiarato con riferimento alla partecipazione alla cosca Lo
Giudice di Cortese Antonio. II Cortese. invero, è stato concordemente indicato
come l’esperto di esplosivi della cosca (che egli confezionava nei pressi della sua
abitazione), il quale provvedeva anche a procurare le armi e il materiale
necessano al confezionamento di ordigni. Abitualmente (cfr. verbale
interrogatorio di Consolato Villani del 21-10-2010), la tecnica utilizzata dal
Cortese prevedeva l’inserimento di una miccia a lenta combustione con un
detonatore, svuotando una bombola di gas e riempiendola di bulloni, chiodi,
polvere pirica. polvere da sparo. Questo tipo di ordigni veniva utilizzato per
attentati ad esercizi commerciali tra i quali, in una occasione nel 2007, un
pescheria in via Aschenes di Reggio Calabria, dove il Villani si era recato
insieme al Cortese. Talvolta, invece. il Cortese utilizzava l’esplosivo del tipo “da
cava” .
Quanto alla mancanza di un battesimo formale. il Villani ha chiarito che per il
Cortese non era stata applicata la regola del rimpiazzo, “perché si era
l Cfr .. altresì. pagg. 5 ! SS. dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 95 /2010 O.c.c. del giudice
disrrenuale per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di Spadaro
rracllzzi Saverio in data 18112/20 I O. nell’ambito del procedimento penale n. 2478/2007-mod.21 RGN R.
Ira gli altri, per il reato p. e p. agli artt. 110. 416-his c.p ..
5 [
Ordinonzo caulelare n. 96/’ I RlIAC ne l proc. 23/3/20 I O RGNR – 4122/20 ‘ O RG GIP
rimpiazzato da solo” tenendo conto della sua esperienza in fatto di esplosivi, non
paragonabile a quella di nessun altro.
Al riguardo anche Lo Giudice Antonino ha chiarito che non vi era stato un vero e
proprio rimpiazzo per il Cortese, ma che questi collaborava stabilmente con il
gruppo e non si tirava mai indietro rispetto a richieste provenienti dal capo cosca.
relative alla fabbricazione di ordigni. Tra gli attentati a scopo di estorsione
compiuti dal Cortese, anche il Lo Giudice ha riferito di quello alla pescheria
compiuto insieme a Consolato Villani (v. verbale del 21-10-2010).
Emerge chiaramente, quindi, che il CORTESE Antonio era un elemento a
completa disposizione della cosca per l’approntamento dei mezzi e la
preparazione tinale degli esplosivi necessari al compimento dei vari attentati e
degli atti ìntimidatori commissionatigli da LO GIUDICE Antonino. Nella sua
completa autonomia, con riguardo soprattutto alle modalità esecutive dei vari
attentati, il CORTESE sceglieva i mezzi e le persone dalle quali farsi
eventualmente coadiuvare. E’ ciò che emerge anche dal provvedimento di fermo
nei confronti del Cortese, emesso dalla Procura di Reggio Calabria, convalidato
dal GIP presso il Tribunale di Trieste. con ordinanza rinnovata ex art. 27 cpp dal
GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria e confennata in sede di riesame.
Quanto a Puntorieri Vincenzo, appare sufficiente in questa sede evidenziare che
non risulta dagli atti trasmessi con la richiesta di custodia cautelare, che
Consolato Villani lo abbia menzionato o ne abbia parlato come di un soggetto
organico alla cosca. Lo Giudice Antonino nell’ interrogatorio del 21-10-20 l O ha.
invece. espresso il convincimento che questi spesso aiutasse il Cortese (e che lo
abbia fatto anche in occasione dei delitti che costituiscono oggetto di questo
procedimento), ma non ha fornito elementi idonei a dimostrare una sua stabile
organicità alla cosca dei Lo Giudice.
Appare. quindi, opportuno prima di esaminare i tre episodi delittuosi ed
analizzare le fonti indiziarie per ognuno di essi. procedere ad una valutazione
sulla credibilità intrinseca di Lo Giudice Antonino c Consolato Villani. principali
propalatori nd presente procedimento.
Valutazioni preliminari sulla credibilità intrinseca di Lo Giudice Antonino.
La lettura approfondita della richiesta cautelare pone subito in risalto il dato
fondamentale su cui la stessa è incentrata: le dichiarazioni auto ed etero
accusatorie di Lo Giudice Antonino che. sottoponendosi ad interrogatorio, ha
t’omito informazioni fondamentali per la ricostruzione dei tre episodi delittuosi.
Ciò comporta che le dichiarazioni rese dal Lo Giudice. coindagato per gli stessi
rcati. debbano. ex art. 192 c.p.p .. essere valutate unitamente agli altri elementi di
()rdinonzo c a ulelme n. 96/ 11 PMC ilei oroc. 2J 1.3120 I O RGNR – ,)722 /20 IO RG GIP
prova che ne confermano l’attendibilità. Con la conseguenza che, perché la
chiamata di correo assuma il valore di prova, occorre procedere attraverso due
pass aggi success iv i, ~o..!.v..!.v~euro~i1 ‘ ,-v~a~g;:,.!l~io ~d~e.!..!II-,’a ~t:..!:.:te~n~d:!.!i~b.!..!il ~it ~àc..;i~n~tr~i!..:.ns!:!,;e:::..:c::..::a,–d:.e”,-,l,-d=-:…c::i. .:.;h:..:..ia “”:r.;a::.:.;n:..:..te::.-=.e
la presenza di adeguati riscontri individualizzanti.
Secondo rinsegnamento della Suprema Corte C “in primo luogo va sciolto il
nodo della credibilità del dichiarante, in relazione alla sua personalità, alle sue
condizioni economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in
correità, ed alla genesi remo/a e prossima della sua risoluzione alla confessione
ed all’accusa di coautori e complici “.
Sotto questo protilo, occorre osservare come le dichiarazioni del Lo Giudice
siano state rese, quanto ai fatti per cui si precede. in una fase di assoluto stallo
delle indagini che, tino a quel momento, seguivano piste diverse senza, però,
giungere ad esiti convincenti. In particolare, con riferimento ai fatti di Reggio
Calabria per cui si procede, solo Consolato Villani. che aveva da poco iniziato a
collaborare, il 29-9-20 l O riferiva ai magistrati reggini le sue conoscenze e le sue
deduzioni sugli attentati. Deve, ancora, rilevarsi come dagli atti non emerga un
movente calunniatori o nei confronti dei chiamati in correità.
In secondo luogo. prosegue la Corte, debbono verificarsi l’intrinseca consistenza
e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali.
fra gli altri, la coerenza, la costanza. la precisione. la spontaneità.
Sotto questo punto di vista, rimandando alla lettura integrale dei verbali di
interrogatorio di Lo Giudice Antonino, non può non osservarsi sin d’ora che le
dichiarazioni dell’indagato sono connotate da precisione, quanto ad alcuni aspetti
(come quelli relativi all’esecuzione materiale) e voluta genericità quanto ad altri
particolari (quali la genesi degli attentati, le motivazioni della scelta degli
obiettivi. il ruolo del fratello Luciano). Si osserva. inoltre, come, tornando nel
corso dei vari interrogatori sulle fasi ideative ed esecutive, il dichiarante ha
talvolta moditicato le dichiarazioni rese in precedenza. offrendo comunque le
relative motivazioni e giustificazioni. Le dichiarazioni, inoltre, possiedono una
generica logicità interna nelle ricostruzioni offerte.
Ciò posto. giova precisare che nella valutazione delle chiamate di correo è
possibile una valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti
da uno stesso soggetto. soprattutto quando le stesse riguardino episodi diversi e
persone differenti. ln questi casi. un giudizio di “inattendibilità del chiamante” in
relazione a parte del racconto non dovrebbe estendersi automaticamente al resto
delle dichiarazioni (cfr. Cass .. 56491l997), purchè. ovviamente, queste reggano
invece “alla veritica giudiziale del riscontro”. E. nella specie. sarà proprio tale
! Cfr. Cass .. SS.UU . n. 165312003 .
i.Jrcjinonzo e nule/ore n. 96/ I l ,RMC np./ proc. 2J 1312010 ,ç,Gr’lR – ,l722!2010 RG GIP
verjtica ad eliminare di volta in volta i possibili dubbi sull’ attendibilità del
chiamante in relazione a singoli aspetti del racconto.
Si deve. al riguardo. ribadire che la valutazione dell’attendibilità intrinseca delle
dichiarazioni del Lo Giudice non può allo stato e, salvi gli ulteriori successivi
approfondimenti investigativi (anche mediante ulteriori interrogatori), estendersi
sic et simpliciter alle dichiarazioni rese circa la genesi dei tre delitti, la loro
causale e la scelta degli obiettivi. Le dichiarazioni sul punto, per come meglio si
evidenzierà in seguito, appaiono generiche e non individualizzanti. Mancano,
infatti. speci tiche indicazioni suscettibi li di preciso riscontro circa:
a) la natura di pregressc “vicinanze” dei Lo Giudice con precisi soggetti
istituzionali,e, in particolare magistrati;
b) i motivi per cui i rapporti con almeno due magistrati inducevano i fratelli
Lo Giudice (e in specie Luciano) a pretendere una riconoscenza così forte
da richiedere un intervento in relazione alla vicenda cautelare che li aveva
“inaspettatamente” colpiti.
Il tema. evidentemente, necessita di essere maggiormente approfondito
quanto. in particolare, alle modalità con cui il presunto rapporto con
appartenenti alla PG e/o all’autorità giudiziaria si sarebbe svolto negli anni
precedenti l’ arresto del Lo Giudice, all ‘ indicazione specitica di tutti i soggetti
con cui il Lo Giudice si rapportava e all’indicazione di elementi concreti che
consentano di essere veri ticati ab estrinseco, riguardanti , ad esempio.
occasioni di incontro. contatti telefonici etc.
Quanto, poi alla fase anale di ricerca dei riscontri esterni, gli elementi di
confenna autonomi ed indipendenti dalla chiamata dovranno, necessariamente,
essere esaminati in relazione alle dichiarazioni rese per i singoli episodi
delittuosi. In questa sede appare sufticiente evidenziare, ricordando che con
riferimento alle dichiarazioni di Lo Giudice Antonino si è in presenza di una vera
e propria chiamata in correità diretta, che il riscontro non deve consistere in una
prova distinta ed autosufficiente di colpevolezza (che evidentemente renderebbe
inutile la chiamata del correo) ma deve comunque trattarsi di un dato certo
(anche neutro) che pur non avendo una capacità dimostrativa del tàtto da
provare. sia idoneo a fornire una sorta di garanzia obiettiva circa l’attendibilità di
chi ha riferito sulla ricostruzione dci fatto da provare.
Le valutazioni sulla credibilità intrinseca di Consolato Villani
Consolato Villani è stato sentito, quale persona sottoposta a indagini nell’ambito
del procedimento 7881/20 IO RGNR Procura di Reggio Calabria per il reato di
cui al!’art. 416 bise.p .. quale appartenente alla cosca Lo Giudice.
81
Crdinonzo ,-:nulelore n. 91> /1 1 RMC nel (lroe. “2313/2010 RGNR – :172212010 RG GIP
Anche [a collaborazione di Consolato Villani, arrivata dopo [a sua condanna in
secondo grado a trenl’ anni di reclusione da parte della Corte di Appello di
Reggio Calabria verso [a tine del 2009 e dopo l’attentato al Procuratore Di
Landro (nel timore, dichiarato dal Villani, di poter essere coinvolto da
dichiarazioni di comodo dei Lo Giudice) è stata spontanea. Il collaboratore, che
pure non ha risparmiato nel corso degli interrogatori giudizi sprezzanti nei
confronti dei fratelli Lo Giudice (motivati dal loro essere stati in passato
contidenti occulti delle forze di polizia), ha reso dichiarazioni che appaiono
connotate da precisione (quanto ai riferimenti temporali), chiarezza e
concordanza.
Le dichiarazioni appaiono poi intrinsecamente credibili, in quanto rese da un
soggetto che aveva assunto nella cosca un ruolo di rilievo (cfr. interrogatorio dei
2 1- [0.-20 I O su Il ‘acquisizione dei vari gradi all’ interno della cosca e del suo
cursus honorum).
Deve rilevarsi come, nei casi in cui le dichiarazioni di Consolato Villani fungono
da riscontro a quelle di Lo Giudice Antonino, se ne è veriticata la convergenza in
relazione al singolo aspetto del tatto da provare, l’indipendenza, atteso che non
emerge che vi sia stata la possibilità di pregresse intese fraudolente, suggestioni
o condizionamenti che possano aver reso artefatta [a predetta concordanza, oltre
che la sQecificità.
L’attentato allo stabile della Procura generale presso la Corte d’Appello di
Reggio Calabria, sito in via Cimino, perpetrato il 03 gennaio 2010
Alle ore 5.00 del 3 gennaio 20 lO. personale della Squadra Mobile di Reggio
Calabria interveniva alla via Cimino, angolo piazza Castello, a causa di una
violenta esplosione cagionata da un ordigno, che aveva devastato il portone
d’ingresso in metallo degli uffici della Procura generale della Repubblica presso
[a Corte d’Appello.
Nel tratto di strada antistante il predetto ingresso. venivano rinvenuti una
bombola di gas da 10 Kg., con la parte superiore divelta ed il fondello
ancora in parte avvolto con parti di un sacchetto di plastica di colore nero,
nonché altri frammenti di varia dimensione che presentavano evidenti segni
di combustione. Personale artiticiere de’I Nucleo antisabotaggio rilevava che
[‘ordigno era composto da una bombola di gas sulla cui parte superiore era stato
posizionato del materiale esplodente ad alto potenziale, con sistema di
attivazione ed innesco a mezzo di miccia a lenta combustione. Il tutto contenuto
ed occultato aWintemo di un sacchetto di plastica di colore nero. del tipo
utilizzato per la raccolta dei ritiuti solidi urbani.
91
Ordino nzo coulp.iu e n. ‘)f. /I l ‘?MC nel eroe. 23 1 J (20 I O RG,’JR – ,1722 /20 IO ,f?G CIP
L ‘analisi dei materiali rinvenuti e I”esame delle immagini riprese dal sistema di
video-sorveglianza della Procura generale della Repubblica, consentivano di
ricostruire la dinamica del delitto: alle ore 04:50 del 3 Gennaio 20 lO, due
individui col volto travisato da caschi integrali, giungevano dinanzi al portone
d’ingresso dello stabile su uno seooter di colore nero dotato di parabrezza.
Appena tenni. il passeggero posteriore del suddetto seoo/er, dopo aver acceso
una miccia a lenta combustione. posizionava la bombola davanti al portone
dell’edificio e si dileguava immediatamente dal luogo insieme a1 complice
che conduceva il motoveicolo, dirigendosi verso la vicina piazza Carmine.
Dopo circa quaranta secondi dalla collocazione de’Il ‘ordigno. si verificava la
deflagrazione che devastava l’ingresso dell’ cdi ticio pubblico.
Tra gli altri dementi emersi dal tìlmato emergeva, inoltre. che il passeggero
(colui che deponeva la bombola con l’ordigno davanti al portone d’ingresso
della Procura generale), indossava un casco di colore grigio con visiera di colore
nero ed un giubbotto distinguibile per la presenza di alcuni particolari: tre bande
orizzontali bicolore in vita. una banda orizzontale di colore chiaro sul dorso,
ali’ altezza delle spalle, al di sotto della quale, in evidenza,era presente una scritta
di colore scuro.
Le immagini consentivano, altresì. di individuare il tipo di motociclo utilizzato,
ovverosia uno seoofer, marca Honda, modello SH 300. La PG procedente.
infatti. dall’esame dei particolari del motociclo. e. in particolare, il vano portabauletto.
la marmitta. il doppio gruppo fari (centrale e laterali) e il cupolino
parabrezza. riteneva possibile esprimere un giudizio di piena compatibilità tra
lo seooter ripreso dalle telecamere di via Cimino ed il modello di motociclo
giapponese Honda SH 300.
I contributi dichiarativi resi da Villani Consolato e Lo Giudice
Antonino.
Con riterimento all’episodio del 3-1-2010. nel corso dell’interrogatorio del
21.10.20l0, e in quello dinanzi ai magistrati reggini del 29-9-2010, VILLANI
Consolato (appartenente. come già anticipato. alla cosca Lo Giudice) riferiva di
essere a conoscenza che CORTESE Antonio. con il quale aveva lavorato per un
certo periodo al banco dei meloni di LO GIUDICE Antonino, aveva nella sua
disponibilità un motociclo HONDA SH (secondo il suo ricordo, di colore grigio).
Lo stesso VILLANI. oltre alle chiamate in correità per altri episodi delittuosi (per
i quali si procede presso il competente uftìcio reggino), ha indicato CORTESE
Antonio e LO GIUDICE Antonino. come esecutori materiali dell’attentato alla
Procura generale del 3 gennaio 20 ‘lO. Il collaboratore ha precisato di esserne a
IO I
Ordinanza cOll ie/ore n. 96/ /1 RMC nel proc. 231312010 RGNR – 4722/20/0 RG GIP
conoscenza per alcune affermazioni dello stesso Lo Giudice dopo il fatto. oltre
che per valutazioni personali. In particolare. egli ha affermato che dopo l’arresto
di Luciano Lo Giudice sul finire del 2009, Lo Giudice Antonino, che era il capo
cosca nonché contidente di un appartenente alle forze dell’ordine, iniziò a
comprendere di aver perso l’impunità che gli era stata tino a quel momento
riconosciuta proprio per le sue confidenze. Proprio Lo Giudice Antonino aveva
promesso a Consolato Villani che “avrebbe (alto succedere lln macello in città”
ed era arrivato a proporre, ad esempio, di rapire la tiglia di Giacomo Latella,
cercando di far ricadere la colpa su altre fàmiglie del posto e fare scoppiare una
vera c propria guerra. Dopo l’attentato del 3–2010 Lo Giudice Antonino, che si
mostrava soddisfatto, sia pure senza mai ammettere direttamente di avere
responsabilità nel fatto, aveva significativamente detto al Villani ” fascia che
arrestano tZltti” con ciò fornendo al Villani la conferma del suo coinvolgimento
nel tàtto.
Dalle modalità dell’attentato e dalla visione dei filmati che venivano trasmessi su
tutte le reti televisive, egli aveva poi intuito che vi aveva materialmente
partecipato anche Cortese Antonio. Questi era, int~ltti, l’esperto nel
confezionamento di esplosivi per conto della cosca e colui che aveva provveduto
a preparare una bomba per [‘ attentato a via Arangea ai danni di tale Nicolò. nel
quale poi l’ordigno non era esploso. Insieme al Cortese. come si è detto, il Villani
aveva organizzato ed eseguito un attentato con uso di bomba preparata sempre
utilizzando una bombola ai danni di un pescheria. Proprio per tale ruolo. il
collaboratore aveva intuito che il Cortese avesse preparato la bombola-ordigno
posizionata dinanzi al portone d’ingresso di via Cimino.
Secondo Consolato Villani. poi. l’ altro esecutore materiale. colui che guidava lo
scooter. era Lo Giudice Antonino. Si tratta, tuttavia, di deduzione del
collaboratore, che sarebbe basata sulla visione del tilmato e sul tàtto che l’altezza
del Lo Giudice e le sue tàttezze ìisiche gli consentirebbero agevolmente di
travestirsi da donna (come sembrerebbe essere accaduto nel l’ attentato in
ljuestione. atteso che il tilmato mostrava una scarpa da donna, calzata dal
conducente).
Assumono, poi. particolare rilevanza le dichiarazioni di LO GIUDICE
Antonino. interrogato il 21.10.20 lO, auto procJamatosi organizzatore di tutti e
tre gli episodi delittuosi per cui si procede.
Il Lo Giudice. inìàtti. si è assunto la responsabilità dei fatti-reato. speciticando di
avere conferito mandato. quanto alla loro esecuzione. a Cortese Antonio. in ciò
coadiuvato da tale Enzo di Arghillà di Reggio Ca.labria. successivamente
individuato fotograticamente ed identiìicato dalla Squadra Mobile presso la
Il I
OrcJ;nonzo cautelore n. 96/11 RfAC nel çroc. 2313/20JO RGNR- ,j722/2010 RG GIP
Questura di Reggio Calabria nelrodierno indagato Puntorieri Vincenzo. Di
particolare importanza sono le parti del!’ interrogatorio relative alla preparazione
ed esecuzione detrattentato dinamitardo del 3 gennaio 20 l O, (anche in relazione
al successivo esame dei tabulati di traffico telefonico acquisiti agli atti).
Si apprende dalla lettura del verbale di interrogatorio del 21-10-20 I O, che fu Lo
Giudice Antonino a dare mandato a Cortese Antonio per l’esecuzione
dell’attentato. La scelta di Cortese Antonio quale persona a cui affidare la
materiale esecuzione di un così grave attentato, oltre che basata sul rapporto
fiduciario esistente, trovava ragione nel ruolo dello stesso all’interno del
sodalizio di ‘ndrangheta dei Lo Giudice, quale esperto in esplosivi della
cosca.
Lo Giudice Antonino ha, poi, specificamente affermato di avere indicato
personalmente al Cortese il luogo in cui collocare e fare esplodere l’ordigno.
Ha aggiunto che il Cortese, nella perpetrazione dell’attentato, utilizzò il
proprio ciclomotore Honda SH 300 (di colore nero, secondo Lo Giudice) che,
nell’occasione, era guidato da Enzo di Arghillà – PUNTORIERI Vincenzo –
mentre i,1 primo si occupò personalmente dell’accensione e collocazione
dell’ordigno che aveva fabbricato. La partecipazione di Enzo di Arghillà gli
era stata riferita dal Cortese prima del fatto, mentre successivamente i due
non parlarono dei particolari dell’azione, né dalla visione dei filmati il Lo
Giudice è stato in grado di affermare che colui che portava la moto,
travestito da donna, fosse appunto Enzo di ArghiJJà.
Quanto alle ragioni per cui il Lo Giudice scelse come obiettivo la sede della
Procura generale presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, occorre convenire
con le perplessità avanzate dal PM circa la credibilità delle spiegazioni offerte
dall’indagato. li Lo Giudice, inlàtti, è apparso evasivo ed ha fornito (anche da
ullimo, nel più recente interrogatorio dell’ 11-3-2011) una spiegazione poco
logica e comprensibile, quale quella di avere pensato che in via Cimino fosse
ubicata, in realtà, la Procura Jdla Repubblica presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ufticio giudiziario, cioè, che procedeva all’epoca contro il fratello
Luciano.
La giustiticazione è, invero, contraddetta da alcune semplici osservazioni
riguardanti, intanto. la circostanza che Lo Giudice Antonino è una persona adusa
ad essere soltoposta a diversi procedimenti giudiziari, processato più volte e
pienamente consapevole della differenza esistente tra un ufficio requirente di
primo grado e la Procura generale presso la Corte d’appello della città in cui,
peraltro. egli è nato e cresciuto. E’ indubbio, quanto meno, che il Lo Giudice ben
sapesse che la Procura della Repubblica fosse ubicata presso il cer.tro
11 I
Ordinanza c aulelore r1. ‘)6/ I I RMC nel proc. 231.3/20 I O RGNR — ,1722120 IO RG GIP
direzionale. dove. come si dirà in seguito. sempre il Lo Giudice avrebbe ordinato
nel successivo mese di ottobre al Cortese di sparare utilizzando un bazooka.
La spiegazione fornita dal collaboratore che si sia trattato di un errore frutto di
confusione contrasta. poi, con le risultanze relative al successivo attentato
all”abitazione di Reggio Calabria del dott. Salvatore Di Londra, Procuratore
generale presso la Corte d’appello, posto in essere quasi otto mesi dopo
(26/8/2010).
E’ , insomma. evidente che la scelta della Procura Generale quale obiettivo del
primo attentato non sia stata né casuale né frutto di un fraintendimento ma,
piuttosto. meditata ed effettuata per ragioni che il Lo Giudice non ha voluto
chiarire, mostrandosi reticente sul punto, così come sugli specifici rapporti da lui
e dal fratello intrattenuti in passato, prima dell’arresto di Luciano. con personaggi
istituzionali.
Con la conseguenza che le ragioni che hanno indotto a collocare la bomba alla
sede della Procura Generale (nonostante fosse la Procura della Repubblica a
procedere nei confronti di Luciano Lo Giudice e ad aver loccalo,
inaspettatamente. la tàmiglia in questione ed il suo patrimonio) necessitano di un
appro tondi mento ulteriore, anche alla luce di alcuni dati emersi nel corso delle
indagini: tra questi. anticipando temi che si tratteranno più avanti. il ruolo di
Antonino Spanò nel mantenere i rapporti con i predetti soggetti istituzionali. il
riferimento. nel corso di alcuni colloqui intercettati in carcere e relativi al
detenuto Lo Giudice Luciano. a due magistrati da contattare. principalmente
attraverso I”uusilio di soggetti terzi (quali, oltre a Spanò, due noti avvocati
reggini, di cui uno. il Pellicanò. all’epoca persona indagata per reati di 648 bis
C.p. aggravati dali” art. 7 L. 203/91) al tine di sbloccare la situazione detentiva di
l,o Giudice Luciano.
A ciò deve aggiungersi la circostanza, comunque significativa, che uno dei due
magistrati a cui si fa riferimento nel corso dei colloqui. risultava aver preso
servizio presso la Procura generale di Reggio Calabria, a seguito di trasferimento
su domanda. in data 09 dicembre 2009. ossia in epoca prossima al primo degli
attentati. proprio presso lo stabile che ospita quegli uffici.
Ciò posto e così riassunte le dichiarazioni rese dai due collaboratori sull’attentato
del 3-1-20 l O. la gravità indiziaria in relazione alla partecipazione di Cortese
Antonio e di Vincenzo Puntorieri ai fatti del 3-1-20 l O deriva, quindi, in via
principale, dalle dichiarazioni di Lo Giudice Antonino che ha affennato di aver
dato mandato al primo dei due. poiché esperto nel confezionare ordigni esplosivi.
e di aver saputo da questi che si sarebbe fatto aiutare da Enzo di Arghillà
(individuato totogratìcamente in Vincenzo Puntorieri).
13 I
Ordlnr:U1ZO cau te!ore n. Q6/11 e,’lIe nel proc. 231.1/20 IO RGNR – ,)722 J20 I () RG GIP
E’ evidente. allora. che occorre la presenza di riscontri individualizzanti In
relazione alla posizione di Cortese e di Puntorieri.
I riscontri relativi alla partecipazione all’attentato del 3-1-2010 da parte di
Cortese Antonio
a) Il ruolo di armiere di Cortese Antonio nella cosca Lo Giudice
Un riscontro oggettivo esterno di natura individualizzante rispetto alle
dichiarazioni rese da Villani Consolato e Lo Giudice Antonino circa il ruolo del
Cortese nel sodalizio è fornito dalle risultanze istruttorie del procedimento
penale n. 280/2008-mod.21 RGNR incardinato dalla Procura della Repubbiica
presso il Tribunale di Reggio Calabri’a contro il Cortese Antonio per una pluralità
di violazioni alla disciplina sulle armi. munizioni ed esplosivi: lo stesso veniva
condannato dal Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n. 1379/2009 Reg.
Senl. di data 22/l 0/2009. Dal’ esame degli atti investigativi e della sentenza
acquisiti agli atti del presente procedimento. emerge che l’indagato. oltre a
detenere legalmente una serie di armi comuni da sparo lunghe e corte, corredate
del relativo munizionamento, avesse nella propria disponibilità, illegalmente.
abilmente occultati in vari luoghi a cui venivano estese le attività di
perquisizione. parti di armi da guerra. nello specitico due caricatori per tùcile
mitragliatore AK-47 Kalashnikov. munizionamento di vario calibro. nonché, dato
indizi,ario particolarmente concludente, occultato in uno scaftàle tra mangimi e
prodotti per animali, due bobine di miccia, di colore verde, della singola
lunghezza di mt. 100 circa. Il rinvenimento. intàtti. conferma la particolare
abilità del Cortese nel confezionamento di esplosivo e la circostanza che egli
utilizzasse micce simili a quelle dell’ordigno del 3-1-2010.
b) I rapporti tra Lo Giudice Luciano e Cortese Antonio
Dato particolarmente signiticativo è costituito dai continui contatti telefonici tra
Cortese Intonio c Lo Giudice Luciano. (che. ad esempio. in una occasione, gli
chiedeva telefonicamente informazioni sul
Reparto di appartenenza dei militari dell’ Arma operanti nel corso di un
perquisizione in corso. in quel frangente. nei confronti del Cortese).
c) La disponibilità da parte di Cortese Antonio di un motociclo Honda
SH 300
Come anticipato nella descrizione dei dati di generica dell’attentato del 3-1-2010.
il motocic1o utilizzato quella notte è compatibile con uno scootcr modello Honda
SH 300.
14
O([)lnonzo cOIJ/elc:re n. 96/ Il p”lle nel croc. 2313 /20 10 .’?C i’lR – 4722 /20 10 RG GIP
Ciò posto. risulta accertata la disponibilità dell’indagato CORTESE Antonio di
un motociclo Honda SH 300 targato DJ 99016, a bordo del quale, tra l’altro, ~
stato controllato in data 09.07 .2009 alle ore 04.27, in compagnia proprio di LO
GIUDICE Antonino.
II controllo, effettuato da personale della Polizia di Stato in servizio presso
J’U.P.G.S.P – Squadra Volante. in ore notturne, riscontra pienamente due dati
importanti: da un lato la vicinanza e la contiguità tra i due indagati (cfr. allegato
.!1…l alla c.n.r. di data 06.12.20 lO della Squadra Mobile presso la Questura di
Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale
Anticrimine di Roma) e dall’altro la disponibilità del mezzo da parte del Cortese.
AI riguardo. poi. occorre evidenziare come gli accertamenti eseguiti presso
l’archivio A.c.I. (cfr. allegato n. 2 alla c.n.r. di data 06. I 2.20 lO della Squadra
Mobile presso la Questura d.i Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo
della Direzione Centrale Anticrimine di Roma), hanno consentito di veriticare
che nel mese di Maggio 20 I O è stato etfettuato, sul motociclo in uso al
CORTESE, un rinnovo d’iscrizione, con conseguente cambio di numerazione
targa. L’attuale targa DM 88394 risulta intestata a FERRARA Santo, nato a
Reggio Calabria il 12.12.1979 ed ivi residente in via Trizzino c.tro abitato n. 25.
Ebbene. l’ interrogazione storica della proprietà del motociclo rivela che il
motociclo in esame era in origine intestato a Condemi Francesca cl. 1957,
madre dell’indagato Puntorieri Vincenzo (vd. pago 12 e ss. della c.n.r. di data
06.12.20 I O della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del
Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma).
Sicchè il primo soggetto ad avere nella propria disponibilità il predetto
motociclo, t: risultato essere proprio l’indagato PUNTORIERl Vincenzo;
successivamente la proprietà è passata direttamente a CORTESE Antonio ed
infine, a Maggio del 20 lO, quando la disponibilità dello scooter pot~va
comportare il rischio di essere coinvolto nelle investigazioni, a FERRARA
Santo. con un contestuale e significativo cambio di targa.
d) L’analisi ed elaborazione dei dati di traffico telefonico generati dalle
utenze telefoniche mobili di interesse e transitati sulle celle e ponti
radio di copertura dell’area teatro degli eventi e/o di significato
investigativo.
Di particolare rilievo si è dimostralO l’esame dei tabulati telefonici di Cortese
Antonio.
Giova sul [Junto premettere sin d’ ora che condizioni indispensabili. affinchè i
tabulati telefonici riguardo alle celle agganciate costituiscano riscontro
Grdinanza cCll:fe lore n. Q6/ I I RA~C neloroe . ‘2J 1.1/20 I O ,’?GNR – ,1722/20 I O RG GIP
estrinseco individualizzante. sono: a) la certa riconducibilità di un uso esclusivo
della S’M al chiamato: b) la valutazione sui margini di elasticità dci perimetro
territoriale coperto dalla cella: c) la non abitualità in capo al chiamato della zona
coperta dalla cella; d) la compatibilità territoriale e temporale con il tàtto
delittuoso ascritto.
Deve rilevarsi come la Suprema Corte di recente (Cass., 24-6-2009 n. 29383).
con ri ferimento ai dati emergenti dai tabulati telefonici relativi a conversazioni
intercorse tra apparecchi di telefonia mobile in uso a soggetti chiamati in correità,
abbia precisato che i contatti possono costituire elemento di riscontro esterno
individualizzante alle dichiarazioni accusatorie del chiamante. in assenza di
plausibili spiegazioni alternative dei contatti avuti tra essi in luoghi e
momenti significativi ai fini dell’accertamento del reato.
Richiamando sul punto, preliminarmente, attesa la sua esausitività e completezza
l’allegato 3 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la
Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione
Centrale Anticrimine di Roma. nonché le pg. 21 e ss. deHa cnr stessa, deve
osservarsi che l’elaborazione dei dati di trartico telefonico consentono di
dimostrare innanzitutto che CORTESE Antonio, per le festività natalizie, si è
recato presso propri congiunti residenti nell ‘hinterland partenopeo: le utenze
cellulari a lui in uso, infatti, agganciavano i ponti radio installati in località
campane. Qui è documentai mente provato che vi dimorassero sia la sorella che la
madre dell’indagato.
AI riguardo deve premettersi. quanto alle utenze in uso al Cortese che:
– l”utenza telefonica mobile n. 3466074718 risulta essere intestata a DE
STEFANO Giuseppe3
, stesso intestatario dell’utenza telefonica n. 3466074714
sequestrata a CORTESE Antonio in occasione del suo arresto;
– l’utilizzo delle utenze telefoniche 3884409745 e 3466074718 ad opera del
CORTESE Antonio. è ulteriormente acC’larato dalla contestuale aggancio degli
stessi ponti radio dell’utenza telefonica mobile n. 3278214832 in uso al
medesimo. in occasione dei suoi spostamenti e nel medesimo arco temporale;
– l’utilizzo da parte del CORTESE Antonio. nello stesso arco temporale, delle
ulteriori utenze telefoniche mobili n. 3294430686. n. 3271687999. anch’essa
intestata al predetto DE STEFANO Giuseppe. nonché la n. 0040761193778.
4uest’ultima. utenza radiomobile rumena, le quali, ancora una volta, attestano i
suoi movimenti coincidenti con le altre utenze telefoniche oggetto di
accertamento:
‘Nato a Reggio Calabria il 19.04.1956. ivi residente in via Del Gelsomino 8:
161
Cnjinr;nzo U)urelore n. 96111 eMe nel oroc. iJ 13/20/0 RGNR – 4722 /2010 RG GIP
– l’avvenuta utilizzazione. ad ulteriore riscontro della riconducibilità delle utenze
telefoniche n. 3271687999 e n. 0040761193778 a CORTESE Antonio, delle
predette SIM nell’apparato radiomobile cellulare avente codice identiticativo
IMEr n. 35536801,0647170, sequestrato a Cortese Antonio, in data 20 ottobre
20 IO, in occasione del suo arresto.
– l’utenza telefonica mobile n. 3278214832, intestata a YU Ruting, è stata
sottoposta a sequestro in data 20 ottobre 20 lO, in occasione del l’arresto di
CORTESE Antonio. mentre l’utenza telefonica mobile n. 3884409745, intestata
allo stesso CORTESE Antonio ed in uso sempre aUo stesso, è stata sottoposta ad
intercettazione tcldonica·1
Deve quindi ritenersi dimostrato l’uso esclusivo delle sim da parte del
Cortese. [ suoi movimenti possono, pertanto, essere così ricostruiti:
a) CORTESE Antonio si recava da propri congiunti nella giornata del 24 dicembre
2009 e rientrava a Reggio Calabria nella giornata del 28 dicembre 2009,
permanendovi sino alla tarda mattinata del 03 gennaio 20 IO;
b) dopo l’attentato delle ore 04:50 circa. in via Cimino. allo stabile che ospita gli
uffici della Procura generale di Reggio Calabria, la presenza di CORTESE
Antonio in città si attestava sino alla tarda mattinata del giorno 3 gennaio 20 lO: il
cellulare iniziava a spostarsi lungo la direttrice Reggio Calabria-Salerno,
agganciando i ponti radio installati lungo il tragitto, concludendo il suo viaggio,
sempre nella serata del 3 gennaio 2010, nel comune di Sant’Antimo (NA).
Si deve sottolineare sin d’ora che il dato dello spostamento del Cortese il 3-1-
20 I O dalla sua città di residenza alla città di Sant’Antimo (luogo di residenza
della sorella) assume particolare rilievo alla luce della captazione telefonica ~he
verrà in seguito esaminata tra il fratello (Paolo Sesto) e la sorella (Maria)
dell’ indagato.
e) I risultati delle attività tecniche di captazione disposte dalla D.D.A. di
Reggio Calabria nell’ambito del procedimento penale n. 247812007-
mod.21 RGNR ed acquisiti agli atti del procedimento de quo, ai sensi
dell’art. 270 c.p.p., giusta decreto emesso dal PM in sede in data
23.12.20 l O.
dati emergenti dall’analisi dei tabulati si rivelano, con riferimento a Cortese
Antonio, particolarmente concludenti ed univoci se valutati alla luce dei risultati
delle attività di captazione telefonica. Deve, qui, premettersi che Cortese Antonio
veniva sottoposto alla misura precautelare del fenno di indiziato di delitto in
I Procedimento penale 2478/07 R.G .N.R. Mod. 2 DDA – Decreto di intercettazione RIT 465110 – dopo
il 3 gennaio 20 IO e nella giométa del 26 agosto non ha generato traffico:
Or(jinonlO COl)telore n. 96111 ,~MC nel proc. 231.3/20 IO RGNR – ,J 722/20 IO RG GIP
relazione alla sua appartenenza al clan Lo Giudice. Tale misura veniva eseguita
al contine italo – sloveno e, pertanto, il Cortese era sottoposto ad interrogatorio,
in sede di udienza di convalida il 23-10-20 l O dinanzi al GIP presso il Tribunale
di Trieste. Era però evidente, dalle conversazioni captate, la convinzione del
Cortese e dei suoi familiari che l’ordine di cattura riguardasse invece gli attentati
reggini.
Orbene, le attività tecniche di captazione telefonica sono state eftèttuate nei
confronti di CORTESE Antonio, nell’ambito del procedimento penale n. 2478/07
RGNR DD.A. Reggio Calabria, avente ad oggetto proprio la cosca di
‘ndrangheta dei “LO GIUDICE’. I risultati sono stati acquisiti agli atti del
presente procedimento, a norma dell’art. 270 c.p.p., atteso che. per come
motivato dal PM, la loro utilizzazione si profila indispensabile per [‘accertamento
di delitti per i quali è prevista come obbligatoria la misura pre-cautelare
dell’arresto nello stato di tlagranza (ex art. 380, secondo comma lett. g), c.p.p. in
tema di fabbricazione, detenzione e porto illegali in luogo pubblico di esplosivi
ed armi da guerra o parti di esse).
Sono state, in particolare, captate alcune conversazioni intrattenute da
CORTESE Antonio e dal fratello CORTESE Paolo Sesto (cfr. R.I.T. D.D.A. nn.
2085/1 O e 2089/1 O), che involontariamente forniscono una ulteriore e decisiva
conferma alle dichiarazioni rese da LO GIUDICE Antonino quanto alla
colpevolezza di CORTESE Antonio. La prima conversazione (cfr. allegato 4 alla
c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobi le presso la Questura di Reggio
Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine
di Roma), veniva registrata alle ore 21.18 del 17 Ottobre 2010, sull’utenza
telefonica mobile 327.1920846 in uso a COR’fESE Paolo Sesto (RIT ODA n.
2085/1 O) con la sorella Cortese Maria (cioè la sorella dimorante a Sant’ Antimo).
E’ importante rilevare che si tratta di conversazione che intercorreva quando già
era noto che il Cortese fosse ricercato in Italia (ed egli si trovava all’estero),
perché attinto da fermo emesso dalla Procura di Reggio Calabria (tanto che,
appunto, la misura precautelarc veniva eseguita al contine e convalidata davanti
al Gip di Trieste). Si deve rilevare che, dal tenore della conversazione, emerge
la circostanza che i familiari, anche alla luce delle notizie che venivano
diffuse da stampa e telegiornali, ritenevano che il Cortese fosse ricercato
per gli attentati ad istituzioni giudiziarie.
Progressivo n. 30 del 17/10/2010 alle ore 21.18 – Telefonata in uscita dall’utenza monitorata
sull’utenza n. 327-3121388 in uso a CORTESE Maria.
lnterloculori: CORTESE Paolo Sesto.-
CORTESE Maria (sorella di Paolo Sesto).
181
Onjlnonzo coulelore n. 96/ I I RMC nel pme. 231.3/20/0 RGi–JR – 4722/20/0 RG GIP
Paolo Sesto teleti.lna a Maria lamentandosi Jel proprio fratello Antonio il quale è molto indeciso sulla
Jccisione da prendere. ovvero se costituirsi o meno.
INIZIO TRASCRIZIONE
./aria: PronlO:)–
Pa% Sesto: ,,faria. —
.I/aria: Che c’i: Paol() ~ —
Puolo Seslo: Allora:) … —
,Ilaria: TI/ilo hene. –I
Paolo SI1SIO. … (Ine.) .. . /In horcl!!llo Maria, /111 casino.–
.Huria: Dove … perché ~ —
PavIa Sesto: Questo ({ua, che cauo .w), un poco vuole vellire un po’ 110, 11011 si muove, mi Ila (atto
IIcchiapllare qlla … a destra e sillistra, ora 1/on vuole … hai capito lIon vuole … –l
,faria: Non v/lole … /Ion vuole venire.-l
Paolo Sesto: No! Vuole vedere la bambina, vuole vedere a Frtlllca … –1
‘-/aria: E perché non vuole vellire?–
Paolo Sesto: Perclté buttano le cltiavi, ,l/aria!–
,l/aria: … (sospira). .. –I
Paolo SeslO: Lu sa p/lre /I/i. –I
Maria: Che non esce piti!–
Paolo Seslo: No’–
Maria: La sles.w cosa mi ha dellO li me … III/(/nclo ha .wll/lalU, ha 1’011110 sallliare la mamma. —
Paolo Sesto: Va bil, di vedere la vedeva lo .~Iesso, la porlavamo vo~/io dire non i: qlleslo il
prohlema. —
,lvloria: Si, si, il prohlema che ql/ello la non c ‘è lu/a U .Hare.–
Paolo Seslo: E … Ilon sopporta perclté dice che tulte mellZogne .wno.-
.l/aria: Perché?-
Paolo Sesto: Perché dice elle .fOno tutte menzogne … e ma se tu 1/on vai, gli Iro detto io, per di …
per spiegarti, per dirgli … per clriarire tutte que.ste co,~e qua, ma è normale.-
,1/arùI: No … l’ilO/O pure tu ci credi cile .’101/0 I/ltte menzogne … lo .sorella … “o ..• —
Paolo Seslo: Maria … 110nli dico … non li … Maria jo li .l’IO dicendo … —
Maria: l.o SV, lo so, lo so, lo so .. . –I
l’aolo Seslo: lo non lo vedo, che ha fallO ‘II/alche caz:::a/a l ‘avril jà/la, magari lipo a lenere qualche
cosa che lIon doveva lenere. ma non (‘he hafal/o … t’he … quello che gli .wanno dicendo, nO,–1
./aria: E cioè, che hanno messo in me::::::o ~ —
!'(lolo Seslo: E’ … IIallllo me.uo … L’Ire Irll me.HO lui questo CO.HI … là … d,e è stato lui a fare questa
(‘osa .. l’llltro allel/talo, pure /In altro attentalo a Calanzaro, due attel/tati a Catanzaro., .–1
,Ilaria: Pure questo qua, a/ COSO ..• al Trihllllaie là .. .(il/c) … –I
Paolo Sesto: Si. –I
Maria: A va bene … adesso non posso parlare Paolo!-
Paolo Sesto: E ‘a henl!, voglio dire non è che … si. per le/e/ono e meglio t’he lino non parli, però
l’oglio dire io snno cose t’he loro hanno scril/O, hai capilo?–
.l/aria: Eh … ma qualcosa ,Ii questo “aflltto!-I
Paolo Se.’1to: :Vo ••• I/O, ,Haria I/O. ti dico tli liti, lui I/On … –I
Jfl1ria: … (m’ipira) … l’O bene Paolo, come dici tu, lo .mrella!
Paolo Sesto: Ti sto dicendo sicuramente ,Haria, 1/01/ è .’1lato, .’1ono stati fIltri ma 1/01/ è .~/ato lui, cile
magari lo sopeva, ma nOI/ … -1
,”aria: VIIO lui! Uno lui! Stai zitto! . .. Stava q/la da me, l’/Ia (atto e se 1/ ‘è venuto qua da me!–
Pllolo Sesto: Che c’el/tra, saliva per altre cose, 1/01/ saliva per … (inc. per voce accava/lata) .. . —
./aria: No! Me l’Ira {atla vedere fmc/le alla lelevisiOlle, mi Ila {allO vedere lui!-I
Paolo Sesto: Zi .• . ;iuo Maria, non parlare per tele(ono!–
.Haria: E appunto basta, per favore Paolo, non ci voglio mettere tli mezzo pure io ora ••. fIai, 1101/ “11
fu/to niente elI … me lo Cll/guro. cvme dici III, eh.–
Paolo Sesto: Comunque lasciamo slare, lo mamml1?–
…. m”‘ssls …
FINE TRASCRIZIONE
[91
Ordinanza c cu le lore n. 96/1 I Rit1C nel proc. ’23 J .11201 O ,,?CNR – 4722/20 IO i?G GIP
La lettura della conversazione intercorsa tra Paolo Sesto e la sorella
CORTESE Maria, residente in Sant’ Antimo (NA) unitamente alla madre PACE
Seratina, fornisce la prova detinitiva della compromissione di CORTESE
Antonio nell’attentato del 3-1-2010. Dopo che il fratello Paolo Sesto tentava,
senza peraltro una eccessiva convinzione, di difendere Cortese Antonio
sostenendo la sua innocenza. la sorella Maria affermava con decisione che
almeno per uno degli episodi relativi al Tribunale per ì quali era accusato,
Antonio era sicuramente responsabile. La sorella speci ticava di averlo appreso
dallo stesso Antonio che glielo aveva anche mostrato in televisione, in quanto
dopo il fatto egli era andato da lei, a Sant’Antimo provincia di Napoli, dove la
stessa vive (Eh … ma qualcosa di questo ha (atto!–I Uno lui! Uno lui! Stai
zitto! … Stava qua da me, l’ha (atto e se n’è venuto qua da me!– No! Me l’ha
(atta vedere anche alla televisione, mi ha (atto vedere lui!–I)
La circostanza che CORTESE Paolo Sesto replicasse invitando la sorella a
non parlare per telefono e tentasse di zittirla fornisce la prova che anche il
fratello Paolo Sesto fosse al corrente del coinvolgimento di Antonio.
Orbene, giova chiarire che il riferimento della sorella ad uno degli episodi
deve essere inteso come diretto inequivocabilmente all’attentato del 3-1-
2010.
Ciò si desume già dalla lettura della conversazione e, sul punto, non appare
ri levante l’errato ri ferimento al I,uogo dell’ attentato in Catanzaro (anziché Reggio
Calabria). essendo semmai significativo che l’oggetto sia comunque un organo
giudiziario (atteso, peraltro, che nessun attentato al Tribunale di Catanzaro si è di
tatto veriticato) – (Paolo Sesto: E … hanno messo … che ha messo lui questo
coso … là … che è stato lui a fare questa cosa .. l’altro attentato, pure un altro
attentato a Catanzaro, due attentati a Catanzaro … — N/aria: Pure questo qua,
al coso … al Tribunale là … (inc) … A va bene … adesso non posso parlare
Paolo!) .
Dall ‘ analisi già effettuata dei dati emergenti dai tabulati. emerge, inoltre. in
modo certo che CORTESE Antonio, subito dopo l’attentato del 3 Gennaio 2010
(giorno in cui egli era presente sul territorio di Reggio Calabria tino alle 12 .50
circa). nel pomeriggio stesso si sia messo in viaggio, direzione nord. fermandosi
proprio in territorio campano (Cella BTS impegnata alle ore 21.20 Sane Antimo
(NA) – via Aldo Moro), a ìar visita. certamente. alla madre e alla sorella Maria.
Quest’ultima, quindi. aveva ricevuto le contidenze e le vanterie del fratello, che
le aveva mostrato in televisione te immagini della sua impresa.
20 I
O((j;nonzo caule /ore n. 96/// ,~M C f’ ~f (HOC. 23/.3 120 /0 RGNR -,1722/2010 RG G/P
Valutazioni finali sulla posizione di Cortese Antonio nell’attentato del
3-1-2010
E’ indubbia la sussistenza di un consistente quadro di gravità indiziaria nei
confronti di Cortese Antonio in relazione all’ attentato del 3-1-2010, che discende
in primo luogo dalla chiamata in correità di Lo Giudice Antonino, mandante del
del itto. e. successivamente, dai riscontri individualizzanti desunti:
a) dal ruolo del Cortese nella cosca e dal suo essere esperto nella
fabbricazione di ordigni esplosivi (v. sul punto le dichiarazioni di
Consolato Villani);
b) dall’uso ne]’ attentato di un ordigno fabbricato con l’uso di una bombola
(usato da Consolato Villani e Cortese in altre occasioni per intimidazioni
nei confronti di commercianti reggini)
c) dall ‘ analisi dei tabulati, telefonici che documentano la sua presenza a
Reggio Calabria e la partenza per Sant’ Antimo (luogo di residenza della
sorella Maria) nel pomeriggio del 3.1.20 l O~
d) dal possesso di uno scooter il cui modello è compatibile con quello tilmato
la sera dell ‘attentato. di cui il Cortese si disfaceva successivamente;
c) dalle conversazioni intercorse tra i familiari del Cortese in occasione del
suo tenno. quando ormai era stata diffusa la notizia. anche attraverso i
mass media, del suo coinvolgimento negli attentati di Reggio Calabria
(appreso dalla sorella di’rettamente dal Cortese. che si era recata da lei
dopo i l fatto).
riscontri relativi alla partecipazione all’attentato del 3-1-2010 da parte di
Puntorieri Vincenzo.
AI tìne di riscontrare la chiamata in correità effettuata da Lo Giudice Antonino
nei con fronti di Enzo di Arghi Ilà, poi riconosciuto rotogratìcamente in Puntorieri
Vincenzo. occorre procedere ad esaminare i tabulati telefonici e. quindi, di
seguito le risultanze intercettive
a) I tabulati telefonici
Quanto a Puntorieri Vincenzo sono stati acquisiti i tabulati relativi al trartico
telefonico delle utenze a lui in uso. Si tratta di utenze emerse nel corso delle
attività tecniche espletate sempre nell’ambito del predetto procedimento penale
in corso presso la Procura di Reggio Calabria e con le quali manteneva frequenti
contatti con il predetto CORTESE Antonio. Il traffico telefonico, in particolare.
delle utenze 3933730667 e 3454926987 in uso a PUNTORlERl Vincenzo. ha
permesso di stabilire che lo stesso nel periodo delle festività natalizie ha
soggiornato nella città di residenza.
21 I
Ordinanza caulelore n. 96/11 RtvlC nel proc. 23/.1/20/ O RGi’lR – 4722/20 IO PG GIP
Deve osservarsi, sin d’ora. che la lettura dei tabulati telefonici relativi Puntorieri
non fornisce, al contrario di quello relativo al Cortese, dati pregnanti, idonei.
c ioè, ad essere uti I izzat i come riscontri esterni individuai izzanti. Quel che,
comunque, può affennarsi è che il Puntorieri il 3-1-20 l O si trovava in Reggio
Calabria nella città di sua abituale residenza.
Emergevano inoltre i contatti nei giorni l, 2 e 3 gennaio tra Puntorieri e Cortese.
3-101 4720<}O 3933730667 Ol.Il1.201O 1~ : 16 : 13 ilO Re – Via l.ia 2/A
3454926987 JaH4409745 01.01.2.010 14:411:34 0:50 Re – Via Domeniw Tripcpi 49
34&607471M 345-1926′.187 02.01.20 I O 1102: 14 0:23 Re – Via (jraz.lla Trav. XXIII 78
34() 1472090 3933730667 0301.2010 14 Il: 17 0:0 M E – Via La farina JJ 7
J·100742J29 3933730667 OJ.01.2010 16:45: IO 0:24 Re – Via Moro Trav. Nicolo 4
3-166074718 34549269117 1110 1.20 1 O 17:42:55 0:40 Re – Seconda Trav. Scordino 4
Nello stralcio di traffico telefonico dell’utenza 3454926987 In uso a
PUNTORIERl Vincenzo, sono stati evidenziati anche i contatti con le utenze
3278214832, 34660747} e 3884409745, tutte in uso a CORTESE Antonio.
L ‘utenza 3278214832 intestata a YU Ruting è stata sottoposta a sequestro in data
20 ottobre 2010. in occasione dell’arresto di CORTESE Antonio, mentre l’utenza
3884409745, intestata cd in uso al medesimo come già accennato, è stata
sottoposta ad intercettazione telefonica5
. L’utenza 34660747 18. risulta essere
intestata a DE STEFANO Giuseppe stesso intestatario dell’utenza 34660747 I 4
sequestrata a CORTESE Antonio in occasione del suo arresto.
b) I risultati delle attività tecniche di captazione disposte dalla D.D.A. di
Reggio Calabria nell’ambito del procedimento penale n. 2478/2007-
mod.21 RGNR ed acquisiti agli atti del procedimento de quo, ai sensi
dell’art. 270 c.p.p., giusta decreto emesso da. PM in sede in data
23.12.20 I O.
Le conversazioni telefoniche captate forniscono, invece, il decisivo riscontro alla
chiamata in correità effettuata dal Lo Giudice nei confronti di Puntoricri
Vincenzo. CORTESE Antonio, invero, ne effettuava a sua volta una involontaria
chiamala in correità quando, alla vigilia della sua cattura, avvenuta alle ore
08.15 del 20 Ottobre 20 lO al confine italo-sloveno (Trieste Fernetti), lo cooptava
affinché lo prelevasse alla stazione di servizio degli autobus di Piazza Garibaldi
di Reggio Calabria. al suo rientro dalla Romania e gli fornisse un alloggio
provvisorio in un albergo cittadino.
Nel corso di due conversazioni (cfr. allegato 5 e allegato 6 alla c.n.r. di Gata
06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del
5 Procedimento penale 2478/07 R.G.N.R. Mod. 21 DDA – Decreto di intercettazione RIT 465/10 – dopo il
3 gennaio 2010 e nella giornata del 26 agosto non ha generato traffico;
. “ato a Reggio Calabria il 19.04.1956, ivi residente in via Del Gelsomino 8;
221
Ordinanza cau tetare n. 06/ I t [.<“‘IC nel OIOC. 2.11.3/2010 RGNR – 4722 /20 IO RG GIP
Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma),
CORTESE Antonio richiamava alle proprie responsabilità anche Enzo.
Progressivo n. 9 del 18/10/2010 alle ore 16.39 – Telefonata in entrata dall’utenza 0965-331921 cabina
pubblica Telecom attestata in piazza Duomo di Reggio Calabria suH’utenza monitorata in uso a
CORTESE Antonio.
Interlocutori: CORTESE Antonio.-
Enzo (identiticato per PUNTORIERI Vincenzo).-
INIZIO TRASCRIZIONE
. ll1Ionio:
Enzo:
Anlonio:
Enzo:
Antonio:
Enzo:
Anloniu:
Enzo:
.·IIllonio:
EIlzo:
.. Inlonio:
Enzo:
.1 nlonio:
Pronlu. —
Oh.–I
Ehi. –I
(‘he sIuijilcendo.–1
A .. . e …. Enzo. –I
Oh. –I
.·llIora, dimmi 11110 cosa, a te c’è ({ualcuno che Il sia cercando.–I
No/.-I
No e /lI/ora io, allora mi a.fcolli allelliamellle lu. – I
Eh.–I
Ah, perché devi enere S% 111.–1
Uh–I
lo arrivo là. –1
Enzo: Eh–I
. /111 on i (): Ah. con ai/asih verso. giuvedì alle. a/ mattino verso I·una. le dI/e. le Ire. ‘1l/eSIO ‘/lli è
l ‘orario. alla .l’lazione. se vieni e lIIi prl!ndi 111.–1
Eh–
..II/((}nio: Perché, Il.scollumi, mi devi truv/lfe un pOSlo dove dormire, per farmi fa barba, perché
iII, io /”, il ma/li/at() tli cllilura, slo anda”tlo a conseKnarmi.-1
EI1;o: Oh. —
.·/I/Ionio: Eh.–I
t,11=o: Uh.–I
Anlunio: Si. si.·-I
Enzo: ‘/a giovedì mattina. sarehhe. III inlendi la mal/inu. proprio l’lInu di nOlle o di potn … -I
.·lntunio: L ·lIna. /’una, no. no. l’una di notte, l’una. al/e Ire e cioè se Iu dali ‘IIna in poi se. se plloi
.lÌ/re ,/”eslo sacrijìcio.–
El1zo: SI!. –1
. ~ II/onio:
Enzo:
./nlonio:
Enzo:
. /lIIo/lio:
En;o:
. ll1Ionio:
Eli: o:
. ~/IlOnio :
li·a(ello. —
EI1:o:
. llIlonio:
Eli w:
.·IIIIO/lia:
E,,~o:
. llIlollio:
Enzo:
Antonio:
Eh, va bene .. .(inc.) .. .. Ii spiego 1/(110.–1
Uhm.–
Ti spiego 111110 . io … e … , sei passato (II da/negozio. –1
No …. (inc.) .. .. sCU.w il luo COSO … per parlare con luo/ralello.–
Eh t! (II/ora. III fui /lna l’liSa, e .. .. io. oh .. .. dammi no. il numero di mio jratello
[>(/010 … (il1(,.) … me lo .H:gni. allora ti malldo su quelllumero.
No, flon mi chiamare su quel numero, li clriamo io.-I
Non li Ilo chiamalO più, non ti 110 chiamato più.–I
Eh, li chiamo io. –I
Se fii mi chiami fra una. una me:::z ·orella. mi wgno il numero dd cellulare di mio
Va belle.–I
Di mio lralel/o, IU gli tlici, ciao, SOli o Emo, eh, tlici ci vediamo per un caffè.-I
(/11.-1
.·Ifr.–I
Se.–I
VI vedete l! lui li spiega tllIM, 111110, IIai capifa.–I
lI”.–1
TuIlO, stai Irtmquillo Iu in /lIla cO.sa elle poi tI! lo .spiego 10.-1
231
Ordinanza ,:aufelare n. 96/ Il Rl’v1C nel proc. 231.3/20/0 RGNR .- <1722/20 IO RG GiP
Enzo:
,Inlonio:
Ellzo:
.intoniu:
Enzo:
Anllmio:
Enzo:
,In/onio:
En:::o:
Eh.-
Da me, da me, penOllillmente.–
Eh.-
Tu lIon e.~isti.-
Senli /lna cusa. (ll/ura li chiamolra 4/1UnlO, hojinilo i so/(Ii.–
Fra un (II/a …. /In lll/ario d’ora, Fa ve … .fra me::: ‘ora ,·hiamami. —
Va hene.–
Ciao.–
Ciao. —
Il Cortese, quindi, prima di chiedere al Puntorieri di andarlo a prendere la notte
del giovedì successivo alla stazione degli autobus, si premurava di chiedere se
qualcuno lo stesse cercando. Alla risposta negativa ricevuta dal Puntorieri, il
Cortese gli comunicava che nei suoi confronti era stato emesso un mandato di
cattura e che egli intendeva consegnarsi.
Occorre ribadire come emerga dagli atti che il Cortese ed i suoi familiari (v.
conv. del 17.10.2010 prog. N. 30) ritenessero che la ragione del mandato di
arresto fosse ri feribi le a responsabi lità del Cortese negli attentati di Reggio
Calabria (e non, invece, come si trattava realmente del provvedimento di termo
emesso per la violazione dell’art. 416 bis C.p. nella qualità di appartenente alla
cosca Lo Giudice). E, d’altra parte, gli stessi organi di stampa al momento
dcII ‘arresto (il 20-10-20 I O) riferivano (erroneamente) l’arresto del Cortese a
quegli attentati.
In questo contesto e su questa base, quindi, occorre interpretare la richiesta del
Cortese. (attinto da un mandato di arresto che egli riteneva emesso proprio per gli
attentati), al Puntorieri volta a sapere se anch’egli fosse “ricercato”, E’ evidente
che la richiesta non poteva che essere motivata dali’ avere ragioni per credere che
anche il Puntorieri fosse attinto dallo stesso provvedimento, per motivi
evidentemente comuni.
La conversazione, poi, proseguiva e, appreso che il Puntorieri aveva libertà di
movimento, dopo avergli chiesto appoggio ‘Iogistico. il Cortese, lo rassicurava,
premurandosi di speciticare che per lui non esisteva (da me … personalmente … lu
non esisti … ).
La lettura logica di questa fondamentale conversazione consente di affermare che
CORTESE Antonio non avesse scelto in modo casuale di rivolgersi al Puntorieri
per avere aiuto in un momento di estrema di ffìcoltà, essendo attinto da un
mandato di arresto mentre egli si trovava in Romania (dove, come si verificherà,
egli si recava subito dopo l’episodio relativo al bazooka destinato al Procuratore
Pignatone),
··Enzo”. invero. era una persona tidata alla quale chiedere collaborazione: questi
non avrebbe potuto opporre alcun ritiuto, trattandosi di persona legata a doppio
241
l .~
. (/)
, J …. ‘/
Ordinanza cautelore n. 96/11 R,~J1C nel proc. 231.3/20 l O RGNR – 4722/2010 RG GIP
ti lo al Cortese proprio per il coinvolgimento negli attentati. CORTESE Antonio,
infatti. ribadiva che egli non avrebbe fatto mai il nome del suo complice (tu per
me non esisti), e precisava di non averlo più chiamato su un determinato numero
di cellulare (utilizzato forse per uno dei delitti).
A dimostrazione del timore di PUNTORIERI Vincenzo di essere monitorato
sull’utenza telefonica mobile Vodafone n. 345.4926987, con cui sono stati
certiticati numerosi contatti con il CORTESE nei periodi di interesse, è emerso
che l’utenza, sottoposta ad intercettazione dal 15/10/20 10 nell’ ambito del
procedimento penale n. 2478/07 RGNR DDA e n. 2064110 RIT ODA dell’A.G.
di Reggio Calabria. all’ indomani dell’emissione del decreto di fermo di indiziato
di delitto nei confronti di CORTESE Antonio, non ha più generato trartico
telefonico. CORTESE Antonio tuttavia mentiva al PUNTORIERI, quando diceva
di non averlo più chiamato su quell’utenza. Infatti, sia dalle intercettazioni
telefoniche. sia dai tabulati di traffico acquisiti, sono documentati due tentativi di
chiamata provenienti dall’utenza 0040-761193778 in uso a CORTESE Antonio,
alle ore 21.25 ed alle ore 23.27 del 15/10/20107
Anche nella seconda conversazione CORTESE Antonio svelava la completa
tìducia riposta nel giovane PUNTORIERI, allorquando lo invitava a prelevarlo al
suo arrivo dalla Romania. senza però farne parola con alcuno. compreso il
fratello Paolo Sesto.
Progressivo n. IO dci 18/1 0/20 I O alle ore 17.19 — Telefonata in entrata dall’utenza 0965-641791 cabina
pubblica Telecom attestata in via Ravagnese snc di Reggio Calabria sull’utenza monitorata in uso a
CORTESE Antonio.
Interlocutori: CORTESE Antonio.-
…J 111 ()/7 i o:
En:o:
.·1 n!onio:
Dca:
.~ ,,/onio:
En::o:
.-1 n/IJl1io:
En:o:
.Inlallio:
EI1:o:
.·1 nlonio:
EII:o:
En::o (identificato per PUNTORI:ERI Vincenzo).Pron/
o.–I
Oi… –I
Oh En:o non ho da nessuna parte il numero di mio/ra/el/o … –I
Uh …. –I
Ti dico./i·atello. e nOI1 puoi andare a trovar/o u L’usa /u:)–
,I casu io pare che so dove ahita?–
Allora do’l> sta /IIia mamma non lo sai:’ –I
Eh … :’–1
Eh … Ià eh … Cortese Ora:io da miu mamma lui sopra è.–
Eh. .– I
Stasera … dalle nove è me::a in poi … –I
Eh.–I
. In data 15 ottobre CORTESE Antonio. durante il soggiorno in Romania alle ore 21 :25:24 e 23:17::23.
con l’utenza rumena 0040761 193778 provava a chiamare PUNTORI ERI Vincenzo sull’utenza
3454926987. ma senza successo. Si rappresenta. inoltre. che CORTESE Antonio e PUNTORIERI
Vincenzo hanno mantenuto tra di loro numerosissimi contatti con ulteriori utenze telefoniche individuate
dalla polizia giudiziaria procedente. per come rappresentato a pago 32 e S5. della comunicazione notizia di
reato più volte citata,
.c.) ..,- I
,. ,~ . l’I J (/ ..
, J
Qn:Jinonzo c aulelore n. <)6/11 eMe nel proc. 2313/2010 RGNR -4722/2010 ,,?G GIP
,·tntonio:
Enzo:
.·I/1/onio:
En:o:
Anlonio:
Enzo:
.·Inlonio:
Enzo:
. .Jnlonio:
Enzo:
,-/ nlonio:
Enzo:
Anlonio:
Enzo:
Anlonio:
Enzo:
E vai a Irovarlo. —
Ah va hene .l’el/ti lino COSG …. —
E17 .. .. —
… (/llindi no; mercoledì all’alha di Ciovedì gil/slo’! –I
Si io non si sa se urrivo ali ‘IIna al/e dlle al/e Ire arrivo ..• allora tu solo lo .ça; fra:ello
elr •.. cile neanclre mio fratello Ilon parlare con niellte e … a … arrivo con ,4tlassih .. . –I
Come’!–I
,4tlassih con con il pullman ‘II/elio là rumeno … ~ –I
Eh. –l
Eh con quello là arrivo … –I
Ho capito e quindi ci vediamo ql/a allora al/a stazione …. –I
Alla stazione .l’iferma.–
Uh .. —
Percià IU appena eh .. .. io sono …. —
..Ih dalla parle di sopra … –I
Si. si là nel piazzale lti non so dove esallamenle si ferma … –I
Si ho capilo.–
:lnlol/io: , .. ;nc .. . eh. io là mi metro e mi fermo mi mello I/n cappel .. . perché allora li dico
‘II/eslo … ~’he io, cioè già è .sicuro .5icuro per me cile mi arrestano … –I
En:::o: Va hene noi po; … ci vediamo … quando ci vediamo mi spieghi lutto dire/lamenle.–
.,t Illonio ,’ ‘filI/O si, si poi Iro’ami /In pOSIO … —
Enzo: Eh ‘1l/eslo è il proh … il mio guaio ora non so dove perché non ho idea dove … Ii … posso
dire di (/ndare.-
,./ n/ol1io:
Enzo:
.. llIora ascoltami /111 ,,/timo .–
/:17 …. –1
Antonio: F-II se possihile, sai dove eh … Ili lo sui li coso ull … come si chiuma là vicino li Piazza
Duomo … —
Enzo:
.·Inllinio:
Enzo:
.. t n/onio:
Enzo:
,tll ho cupilO …. —
Quello t’hejìlle slanze dvve c’era SalvalOre … –I
Si dali ‘(//nico , .. dall’amico t/lO, –I
Si .. .. –I
Eh … –l
.Inlonio: Però mi serve una stanza però senz … gli .. de .. . gli devi dire per /111 paio d’ore perché
Jeve … deve ,’enire con … ~’on IInu senza documemo.–
Enzo: . Ih va hene (II/indi non gli dico che è per te … –I
.. Imonio: No ,~en:: … e .. . ecco e … ti/ili dare le chùNi perché … e hasta gli dici per s/ono/te fìno a
domani a mezzogiorno. —
Enzo: Uh … –I
.. Inloniu: BOSia dopodichè … ~’he abbia il hagno che mi possafàre la doccia a q/lal … -I
Enzo: U17 … –1
.il/tonio: … e poi là li spiego IItlle cose.–I
En:m: Va bene .. –I
,-/l1Iulliu: Va hene … -I
Enzo: Si. — l
.il1lol1io: Eh … se “ai bisogno soldi vai da mio fratel/o 1’0010 e t; fai tlare.–
Enzo: ,vo /ranquillo jìno ad allora provvedo dai … — I
.-Inlonio: I .. /J slai .. . slai cioè non … cioè se “ai bisogno di soldi Enzo Ilon ti creare nessun
problema. vedi cile nella casa là sopra sono andati pure.–I
Enzo: EII …. —
. In/onio: Si e siam%rll/nae …
Cade la linea
Nella stessa circostanza emerge la preoccupazione del CORTESE verso il
Puntorieri, al punto da invitarlo a rivolgersi al germano Paolo Sesto per
eventuali necessità economiche, in ciò applicando una regola di solidarietà ed
assistenza frequente tra correi.
261
Orrjinonzo caulelore n. 96/ Il RMC nel proc. 231.3/20 IO RGNR – 4722/20 IO RG GIP
Valutazioni finali sulla posizione di Puntorieri neU’attentato del 3-1-
2010:
Le dichiarazioni di Lo Giudice circa la partecipazione di Puntorieri all’attentato
del 3-1-20 l O sono affermazioni de re/alO, derivanti cioè da confidenze ricevute
dal Cortese il quale, prima del fatto, gli avrebbe rivelato che si sarebbe fatto
aiutare da Vincenzo di Arghillà (8).
Ebbene, i riscontri offerti dal Pm in relazione all’episodio del 3-1-2010
consistono. in primo luogo, nell’acquisizione dei tabulati che, con riferimento a
Puntorieri evidenziano la sua presenza a Reggio Calabria (sua abituale città di
residenza) tra il 2 e il 3 gennaio.
Quanto, invece, alle due conversazioni intercorse tra il Cortese e il Puntorieri
prima dell’esecuzione del fermo al contine italo-sloveno del Cortese, le stesse
vanno interpretate tenendo conto del fatto che era ormai stata diftusa la notizia,
anche attraverso i mass – media, che Cortese Antonio fosse ricercato e sospettato
di essere l’autore degli attentati ai danni delle istituzioni giudiziarie reggine. E’.
infatti. emerso che della circostanza erano pienamente consapevoli, prima
ddl’esecuzione del fermo al contine italo – sloveno. gli stessi familiari del
Cortese nella conversazione sopra esaminata.
Alla luce di questa considerazione è, allora. assolutamente emblematica da un
punto di vista logico la circostanza che il Cortese chiedesse al Puntorieri se
qualcuno lo stesse cercando (e. quindi, se fosse attinto da provvedimenti di
fermo).
Deve, infatti, rilevarsi, che non risulta che Lo Giudice Antonino o Consolato
Villani abbiano mai indicato il Puntorieri come uno dei partecipi o organici alla
cosca Lo Giudice, o abbiano riferito di una sua partecipazione a delitti tine, come
estorsioni etc. Sicchè, chiaramente, la circostanza che il Cortese si aSl2.ettasse che
anche il Puntorieri potesse essere ricercato dagli inquirenti assume un particolare
siQ.nificato. alludendo ad una comune vicenda criminosa. E’ altresÌ significativo
che il Cortl!se abbia scelto di chiedere aiuto proprio al Puntorieri, al quale,
evidentemente. lo legava il concorso nello stesso reato. Ed è in forza di tale
solidarietà che il Cortese non esitava a mandarlo dal fratello, se avesse avuto
bisogno di un aiuto economico.
~ Secondo. invece, le convinzioni di Consolato Villani. a guidare la moto e a travestirsi da
donna sarebbe stato Lo Giudice Antonino stesso. che per le sue fattezze fisiche. avrebbe potuto
tranquillamente indossare abiti femminili e scarpe da donna. Deve rilevarsi. tuttavia. che quelle
di Consolato Villani sono soltanto proprie deduzioni personalli non basale su autonome fonti
conoscitive.
271
..· ,.0)J V · ./j ‘.
Oroinanza cautelare n. 96/ 1′ F?MC nel .oroc. 23 1312010 l?GNR – ,1722/2010 RG GIP
La pregnanza della conversazione e la idoneità ad essere interpretata come
riscontro alle dichiarazioni del Lo Giudice aumenta ancora di più considerando
t.:he. nel prosieguo, i I Cortese prometteva al Puntorieri di non coinvolgerlo nella
vicenda.
Nei confronti di Puntorieri Vincenzo deve. infine. evidenziarsi come la madre
fosse la prima intestataria del motorino successivamente trasferito al Cortese ed
utilizzato verosimilmente per l’attentato.
In conclusione, alla luce della chiamata in correità da parte di Lo Giudice
Antonino e tenendo conto del fatto che il riscontro non deve risolversi in una
prova distinta ed autosufficiente dei colpevolezza, nella specie i riscontri
estrinseci sopra descritti hanno carattere individualizzante, poiché si ri feriscono
ad elementi di fatto e di tipo logico che riguardano direttamente la persona
del Puntorieri in relazione al fatto a lui addebitato. Sicchè con riferimento al
coinvolgimento del Puntorieri nell’attentato del 3-1-20 l O gli indizi della sua
partecipazione raggiungono lo stato il grado di gravità, convergenza ed univocità
richiesti per l’emissione del titolo custodiale.
Valutazioni sul coinvolgimento di Lo Giudice Luciano
Le valutazioni sul ruolo di istigatore e benetìciario di Lo Giudice Luciano
saranno fonnulate in modo unitario dopo l’esame dei tre episodi per cui si
procede.
L’attentato all’abitazione del dotto Salvatore Di Landro, Procuratore
generale della Repubb’lica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria,
perpetrato in Reggio Calabria alla via Carlo Rosselli, n. 48, in data 26 agosto
2010.
La ricostruzione del fatto
Alle ore 1.50 circa del 26 agosto 20 lO. in Reggio Calabria. ignoti collocavano e
tacevano esplodere un ordigno in via Carlo Rosselli nr. 48, dinanzi al portone di
ingresso del condominio ove è sita l’abitazione del Procuratore generale della
Repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria. Salvatore Domenico
Di Landro.
Nell’occorso, l’esplosione causava ingenti danni al portone d’ingresso del
suddetto condominio, mandandone in frantumi i vetri. defonnandone gravemente
gli intissi in alluminio e causando una cavità nella soglia di marmo del portone
d”ingresso.
281
Ordinanza caulp.lore n. 96/ I l F’ ,’.,1C nel eroe. 23 l J!2010 f?GNR – 4722/20 IO RC C,p
Sul posto giungevano. ncU’ immediatezza. Funzionari c personale della Squadra
Mobile di Reggio Calabria. della Squadra Volante dell”Ufticio Prevenzione
Generale e Soccorso Pubblico, del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica e
del Nucleo Artificieri Antisabotaggio del Reparto Mobile che procedevano
all’effettuazione. nell’ambito delle rispettive competenze, dei rilievi di rito,
L ‘artificiere antisabotatore, ali ‘esito di una prima sommaria ispezione dei luoghi
e delle tracce di combustione causate dalla detonazione, riscontrava l’utilizzo di
un ordigno ad alto potenziale, con impiego di “polvere nera”, fatto detonare
con una miccia corta pirotecnica a lenta combustione, senza l’impiego di
radiocomandi o strumenti di detonazione elettrici od elettronici.
AI momento della detlagrazione, i coniugi Di Landro erano rientrati presso
l’ abitazione da circa trenta minuti.
Le investigazioni basate sulle risultanze dei sistemi di video-sorveglianza
presenti nell’area dell’attentato.
Le iniziali investigazioni condotte dalla Squadra Mobile presso la Questura di
Reggio Calabria si concretizzavano, sul la scorta dell’ ipotetica individuazione
delle possibili vie di fuga impiegate dagli attentatori. nel sequestro di uue
sistemi di video-sorveglianza ubicati in luoghi ritenuti d’interesse investigativo.
poiché compatibili con le suddette ipotetiche via di ruga.
Alcune delle immagini e riprese tilmate visionate e, quindi, opportunamente,
estrapolate dal sistema di video-sorveglianza installato presso la vicina pizzeria
“/a Linguaccia” (sita proprio in via Carlo Rosselli)9, :in coincidenza con l’orario
111 CUI era avvenuta l’esplosione, fornivano
utili elementi per l’identiticazione degli attentatori (cfr. allegato 7 alla c.n.r. di
data 06.12.20 lO della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e
del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma).
In particolare. la telecamera installata in via Carlo Rosselli rilevava, in
coincidenza con l’orario in cui era stata avvertita l’ esplosione, il fascio di luce
prodotto certamente dai fari anteriori di un veicolo che aveva percorso, ad alta
velocità e contromano. la citata via. Contestualmente, la seconda telecamera della
pizzeria. installata in via del Torrione – incrocio con via Rosselli – riprendeva.
ncll”immediato. due individui a bordo di uno scooter, entrambi travisati con
caschi integrali di colore scuro, mentre abbandonavano ad alta velocità la zona,
con direzione corretta di marcia, verso il centro di Reggio Calabria.
Secondo la ricos’truzione offerta dalla PG. che sul punto appare invero logica e
precisa. la concatenazione di immagini induce a ritenere che del veicolo di via
.) Sistema composto da due telecamere: una sita in via Carlo Rosselli. l’altra in via del Torrione.
Ordinanza coutelore n. 96/ I I RMC nel proc. 231.1120 IO RGNR- 4722/20 IO RG GIP
Carlo Rosselli era stato video-ripreso soltanto il fascio di luce dei fari anteriori, e
che detto veicolo era lo stesso scooter tilmato. un istante dopo, dalla seconda
telecamera posta in via del Torrione. mentre, ad elevata velocità, imboccava
all’altezza dell’incrocio, la citata via.
A seguito di quanto accertato dall’analisi delle immagini, il gestore della suddetta
vicina pizzeria “la Linguaccia” (sita proprio in via Carlo Rosselli), D’URSO
Gianfranco, esaminato a sommarie informazioni (cfr. allegato 8 alla c.n.r. di data
06.12.20 IO della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del
Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma)
riferiva di aver accompagnato. verso 1’01.30 del 26 agosto 20 lO, una sua
dipendente a casa e di aver udito, verso le successive ore 02.00, dall’interno della
propria abitazione di via Carlo Rosselli, l’esplosione della bomba. Egli, quindi.
veniva, a sua volta, video-ripreso dalle proprie te:Jecamere pochi istanti dopo il
passaggio dello scooter con a bordo i probabili autori dell’attentato dinamitardo.
Il gestore, tuttavia. pur avendo dichiarato di essere uscito immediatamente IO
strada. non era stato in grado di riferire alcuna circostanza utile per la
prosecuzione delle indagini.
La scarsa qualità delle immagini, determinata esclusivamente dall’ora notturna e
dai l’usci di luce irradiati dai veicoli in transito, non consentiva però una
individuazione corretta del motociclo in parola, se non per quanto concerne la
detinizione di “modello tipo Scooter” (compatibile, pertanto, con numerosi
modelli presenti sul mercato).
Nell’immediatezza, veniva escusso a sommane informazioni anche
PAVIGLIANITI Andrea (cfr. allegato 9 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della
Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale
Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma): questi, abitante in via
Rosselli nr. 44. accanto allo stabile oggetto dell’attentato, dichiarava di essere
rincasato verso le ore O 1.30 circa e di aver udito. dall’ interno della propria
abitazione. un vociare di persone intente a conversare nell’area adiacente la
successiva detlagrazione sino alle ore O 1.40, dieci minuti prima della
detlagrazione stessa che ovviamente veniva udita dal suddetto alle ore () 1.50
circa. In ciò fornendo detinitiva conferma sull’effettivo orario del fatto.
Sulla scorta delle prime sommarie investigazioni, si procedeva alla
estrapolazione. negli orari di interesse, dei dati presenti sui sistemi di rilevazione
targhe cittadini, sistemi remotizzati presso il Polo Informatico dell’Ufticio di
Gabinetto della Questura di Reggio Calabria (cfr. allegato lO alla c.n.r. di data
06.12.20 IO della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del
Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma): la
Ordinanza cou lelore n, 9fJ! I I R,v1C nel pme. 23 I 3/20 lO RGNR – ,j722 no IO RG GIP
linalità era quella di individuare eventuali veicoli in transito compatibili con il
genere immortalato dalle telecamere di video-sorveglianza della pizzeria “La
Linguaccia” 0, eventualmente, compendio di furto. Venivano, pertanto,
estrapolate n. 109 targhe di motocicli e n. 5 di ciclomotori, sulle quali venivano
espletati tutti gli accertamenti di rito. intestatario ed interrogazione di sintesi
veicolo, al fine di veriticare l’eventuale presenza di una denuncia di furto. l
risultati della ricerca non davano esiti rilevanti dal punto di vista investigativo
(cfr. allegato IO-his alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la
Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione
Centrale Anticrimine di Roma).
In base a quanto emerso dalle prime investigazioni, si procedeva all’ acquisizione
presso i gestori di telefonia mobile TIM, VODAFONE, H3G e WIND, nel
periodo compreso tra le ore 1.00 a.m. e le ore. 3.00 a.m. del giorno 26 agosto
20 I 0, del complessivo trartico telefonico delle celle d’impegno e dei ponti radiobase
che in Reggio Calabria irradiano su Via Carlo Rosselli e vie limitrot’t: e,
dall’ altro, le celle d’impegno che irradiano sulle zone interessate dagli
spostamenti del magistrato nelle ore immediatamente antecedenti alla
Jellagrazione. L’esito degli accertamenti era, comunque, negativo.
Le dichiarazioni rese da Lo Giudice Antonino.
Le dichiarazioni di Lo Giudice Antonino (interrogatorio del 21-10-20 I O)
riguardano in via diretta il mandato conferito a Cortese Antonio di collocare una
bomba presso lo stabile dell’abitazione del Procuratore Di Landro e la
circostanza che, successivamente, il Cortese fece riferimento al tàtto di aver
abbandonato il motorino vicino all’industriale (da intendersi l’istituto tecnico
industriale cittadino).
Quanto al coinvolgimento di Puntorieri Vincenzo. nell’ultimo interrogatorio
del” 11-3-20 Il il Lo Giudice ha chiarito di aver preliminannente mostrato al
Cortese il portone del Procuratore Di Landro. La sera dell’attentato, mentre egli
si trovava sul luogo di lavoro in viale Zerbi. si presentò il Cortese che era in
attesa del Puntorieri. Questi, dopo tre quarti d’ora, si presentò ed i due andarono
via insieme. Passata circa mezz’ora, fece ritorno il solo Cortese per prendere la
macchina ed accompagnare il Puntorieri. In quel frangente il Lo Giudice apprese
che il motorino utilizzato era stato lasciato in via Cuzzocrea, mentre il giorno
dopo i due gli riferirono che “/0 scooler era slalo preso “.
Nel dettaglio. giova evidenziare che. sulla circostanza che per compiere
l’attentato in via Rosselli sarebbe stato utilizzato uno scooter mbato, rinvenuto
poi nei pressi di una scuola non vi è riscontro. atteso che dagli accertamenti
31 I
,;lt-
, I
….. 1./
()n:tÌno nzo cautelore 0. ‘~6 /1 1 RMC pelome. 23 /3/20 10 RG,”IR·- ,1722/20 10 RG GIP
effettuati presso il Sistema d’Indagine Interforze e “Ufficio Denunce della
Questura di Reggio Calabria, non sono risultati rinvenimenti di motocicli del tipo
scooter, il giorno stesso o quelli immediatamente successivi all’attentato
dinamitardo, se si escludono un ciclomotore Vespa 50 ed un motociclo Honda
Nx Dominator 650. entrambi rinvenuti in data 26/08/20 I O, ma non compatibili
con quanto riferito dal collaboratore (sia per il luogo di rinvenimento, che per il
modello di veicolo), né con quanto accertato nel corso delle prime investigazioni,
In relazione a tale punto occorre rilevare che se non è mai stato denunciato il
furto del ciclomotore o comunque non è stata inserita alcuna denuncia di furto di
ciclomotore, in seguito ad un suo successivo rinvenimento, è possibile che si
proceda direttamente alla restituzione all’avente diritto, senza documentarlo
nell’immediatezza in Banca Dati
La ricerca di riscontri estrinseci
L’ana’lisi ed elaborazione dei dati di traffico telefonico
Per quanto concerne l’analisi dei dati di traffico telefonico acquisiti a cmico degli
indagati CORTESE Antonio e PUNTORIERI Vincenzo, occorre sotto.lineare che
gli stessi ne documentano la presenza a Reggio Calabria, abituale città di
residenza.
Difatti, dall’analisi dei traffici telefonici delle utenze 3278214832 e 3297315128
in uso (per come si è già evidenziato) a CORTESE Antonio si è riscontrato che lo
stesso ha mantenuto contatti nell’ora antecedente ali’ attentato anche con le
utenze in uso a PUNTORlERI Vincenzo “3933730667” e LO GIUDICE
Antonino “3276767062”, impegnando i ponti radio installati nella zona centrale
di Reggio Calabria “Via Georgia 16 e Via Giudecca 35”, compatibili, come
irradiazioni, nella copertura delle vie adiacenti alla via Rosselli. L’utenza
3276767062 intestata a NEGAU Veronica ed in uso a LO GIUDICE Antonino, a
quella data era sottoposta ad intercettazione telefonica1o e nelle ore antecedenti
l’attentato. precisamente alle ore 22:30:12 ‘1 il predetto LO GIUDICE concordava
un “appuntamento” con CORTESE Antonio. chiamandolo sull’utenza
3661638238, intestata a STAMA lonica l2
. Ancora, quest’ultima utenza telefonica
in uso a CORTESE Antonio. dai traffici telefonici risulta essere stata alloggiata
ne II’ IMEI 3553680 I 0647170. già in uso al predetto con altre utenze telefoniche e
sequestrato in data 20 ottobre in occasione del suo arresto 13
.
l ” Procc!dimento penale 2478/07 R.G.N .R. Mod. 21 ODA – Decreto di intercettazione RIT 1186/10:
Il Rif. Progr. 3800 del 15.08.20 1 O delle ore 22:30: 5 durala 0:00:52:
l! nata Romania ‘0 . 0. 976 – Sim attiva dal 17.06.2008:
l’ li/ell:e allo:<?ia/e lIell ‘/AIEI 3553f180/0fl.J7IìO, in liSO a CORTESE Antonio, nato cl Bova IRC)
,., f.().J. /9f1]:
321
Ordinonzo cauleiore n. 96/ J J RlvlC nei proe . 23!J/20JO RGNR – 4722/20 10 RG GIP
Nella circostanza della telefonata. la cella che agganciava il telefono cellulare
utilizzato da LO GIUD1CE Antonino era quella installata in via Georgia.
Nelle ore successive al contatto per concordare l’incontro con CORTESE
Antonio, l’utenza telefonica di LOGIUOfCE Antonino, sino a circa venti minuti
dopo l’attentato, agganciava le celle installate nelle vie “Via Georgia 16, Via
Giudecca 35. Via XXIV Maggio e Via Trabochetto”, tutte compatibili come
irradiazioni nella copertura delle vie adiacenti alla via Rosselli.
E’ importante evidenziare che nel contatto delle ore 01 :21:00, LO GIUDICE
Antonino si trovava probabilmente ancora in compagnia anche di CORTESE
Antonio, anche perché dopo l’incontro concordato tra i due, le utenze in uso a
quest’ultimo ae:f!anciavano le medesime celle di quelle agganciate
dall’utenza di LO GIUDICE Antonino.
La conferma che LO GIUDICE Antonino e CORTESE Antonio si trovavano
nelle zone di copertura delle celle che irradiavano la via Rosselli e vie limitrofe.
si riscontrava nel traffico telefonico delle celle acquisito nell’ambito del presente
procedimento penale, dal tabulato della Società WIND Telecomunicazione.
gestore delle predette SIM. in quanto l’utenza 3276767062 in uso a LO
GIUDICE e sottoposta ad intercettazione. veniva registrata proprio dai ponti-
– ulenza alloggiata 004761193778 “utenza radiomobiJe rumena” . in uso a CORTESE Antonio. nato a
Bova (RC) 1’11 .04 .1962 – periodo di utilizzo dal 06.03.2009 al giorno del sequestro:
– utenza alloggiata 3271687999. intestata a DE STEFANO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il
19.04. 1956 – periodo di utilizzo dal 26. 10.2008 al 16.02.20 I O:
– lItenza alloggiata 327821 .. 832. intestata a VU Ruting. nato in Cina Repubblica Popolare il 02.01.1969-
periodo di utilizzo il 16.09.2009. sequestrata giorno 20 ottobre 2010:
– utenza 3294 .. 30686. intestata a CORTESE Antonio. nato a Bova (RC) l’ 11.04 .1962 – periodo di
utilizzo il 30.06.2010 e il 29 .08.2010. sequestrata giorno 20 ottobre 2010:
– lItenza 3319342663. intestata a GENOVESE Dnrio Maria Antonello. nato a Messina il 09.04 .1970 ··
periodo di utilizzo il 04 .09.2010:
– utenza 3″55916937. intestata a CORTESE Antonio. nato a Bova (RC) r Il.04.1962 – periodo di
utilizzo il 05 .01.2009. sequestrata giorno 20 ottobre 20 l O;
– utenza 3″66074718. intestata a DE STEFANO Giuseppe. nato a Reggio Calabria il 19.04.1956-
periodo di utilizzo dal 20. 10.2008 al 16.03.2009:
– utenza 3661638238. intestata a STAMA Ionica. nata in Romania 1’01.10. 1976 – periodo di utilizzo dal
03.08 .2010 al 05 .10.2010:
– utenza 38844097 .. 5. intestata a CORTESE Antonio. nato a Bova (RC) l’I 1.04. 1962 – periodo di
lItil izzo dal 13 .02.20 I O al 13.07 .20 l O. sequestrata giorno 20 ottobre 20 I O:
– utenza 38898129″5. intestata a BU RDU LI Jurkha. natO in Georgia il 02.09.1969 – periodo di uli I izzo i I
10.09.2010:
lItenza 3889824523. intestata a CORTESE Antonio. nato a Bova (RC) 1’11 .04.1962 – periodo di utilizzo
il 25.07.2010 e il 29.08.2010:
33 I
‘.~, i .)1 _
‘[
Ordinanza caulelore n . 96/ I I RMC f1 A/ Oroe. 23/.3/20 IO F~ GN R – 4722/20 IO RG GIP
radio interessati. nell’arco tempora le compreso tra le ore 01:00 a.m. e le 03:00
a.m. del 26 agosto 20 l 01
-1.
E’ significativo evidenziare quindi che tabulati telefonici e le
intercettazioni, che di qui a poco si esamineranno, confermano le
dichiarazioni rese da ultimo dal Lo Giudice circa l’incontro avuto con il
Cortese la sera dell’attentato.
Quanto a PUNTORIERI Vincenzo. sempre dai traffici telefonici delle utenze a
I.ui in uso. si è potuto riscontrare che lo stesso si trovava a Reggio Calabria
all’ora compatibile con quella dell’attentato delle ore 01:50 di via Rossclli presso
l’abitazione del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Reggio
Calabria, Sa/valore Di Landro.
Difatti, le utenze telefoniche 3933730667 e 3454926987 in uso a PUNTORIERl
Vincenzo, nella nottata del 25 agosto 20 lO si spostavano tra il comune di Villa
San Giovanni e quello di Palmi, facendo rientro nella città reggina dopo un
contatto avuto con CORTESE Antonio alle ore 00:46:29.
[ trasferimenti di PUNTORIERI Vincenzo si articolavano nel seguente modo.
Nella serata del 25 agosto si spostava da Reggio Calabria a Palmi, dove
agganciava quei ponti-radio dalle ore 22:23:57 alle ore 22:43:47; subito dopo si
spostava a Villa San Giovanni dove agganciava i ponti-radio alle ore 23: 13: 19,
permanendovi per circa un’ ora, ovvero sino alle ore 00: 16:29 del 26 agosto 2010.
PUNTORlERI Vincenzo, dopo la sosta a Villa San Giovanni, ritornava a Palmi.
in quanto il telefòno cellulare alle ore 00:46:29 del 26 agosto 2006 agganciava
nuovamente i ponti-radio installati in quel comune e dopo il contatto con
CORTESE Antonio, faceva sicuro rientro a Reggio Calabria, perché aJle ore
01:39:41 successive, agganciava i ponti-radio installati a Reggio Calabria –
Villaggio Argilla Sud.
Come si è potuto constatare. PUNTORlERI Vincenzo per gli spostamenti
effettuati tra Palmi – Villa San Giovanni – Palmi, ha impiegato per entrambi i
tragitti circa 30 minuti, ovvero il tempo normalmente necessario per la
percorrenza di tale tragitto.
Quindi. si può dedurre che. per fare rientro a Reggio Calabria, dopo il contatto
delle ore 00:46:29 del 26 agosto 20 l O con CORTESE Antonio. PUNTORlERI
Vincenzo abbia impiegato lo stesso tempo dei primi spostamenti, quindi un
rientro presumibile a Reggio Calabria che oscilla dalle ore 01: 16 alle ore O 1:30.
‘” Trartìco richiesto dci giorno 26 agosto 2010 compreso tra le ore 01:00 a.m . e le ore 03:00 a.m. delle
celle d’impegno e dei ponti radio-base che in Reggio Calabria irradiano Via Carlo Rosselli e le seguenti
vie limitrofe “Via Parco Caserta. Via Friuli. Via Prolungamento Asshenz e Via Del Torrione”.
341
Orcinonzo caute/orA n. 06/11 RMC nel proc. 231J /20 IO RGNR – 4722/20 iO RG GiP
La certezza del suo rientro In Reggio Calabria. in orario compatibile
all’esecuzione dell’attentato. è documentata dalla prima cella agganciata dalle
sue utenze in quel centro urbano alle ore 01 :39:41. E’ importante evidenziare che
il contatto delle ore 01 :39:41. è stato un SMS in entrata sull’utenza di
PUNTORIERI Vincenzo giunto dall’utenza 3473104207’5 e che solo alle ore
02:14:31. ovvero dopo circa 35 ‘ il predetto PUNTORIERI inviava verso la stessa
utenza un SMS di risposta.
Quindi può dirsi provato che PUNTORIERI Vincenzo, nell’arco temporale
coincidente a quello dell’attentato di via Rosselli, si trovasse a Reggio Calabria,
dopo aver effettuato spostamenti tino a Palmi e Gioia Tauro. Dai tabulati, quindi,
si può dedurre che, mentre Lo Giudice Antonino e Cortese Antonio (che si erano
dati appuntamento) trascorrevano una parte di quella serata insieme, il Puntorieri
era impegnato in qualche attività tra Palmi e Gioia Tauro, ma faceva rientro a
Reggio Calabria in ora compatibile con l’attentato. In piena notte c, in
particolare, dopo il contatto alle ore 00 :46 proprio con Cortese Antonio,
Puntorieri rientrava in città.
Gli esiti dell’attività tecnica di captazione telefonica.
Come già anticipato alcune conversazioni telefoniche presenti sui tabulati e
registrate nel corso delle intercettazioni a carico di LO GIUDICE Antonino,
nell ‘ambito del procedimento penale n. 2478107 R.G.N.R. sono intercorse tra il
Lo Giudice e Cortese Antonio.
Si tratta per la maggior parte di conversazioni che sono il segno della continuità
Jel rapporto tra i due ed. in particolare. del completo asservimento del primo nei
confronti del secondo e che dimostrano la veridicità di quanto affermato dal Lo
Giudice nell’ultimo interrogatorio, circa l’incontro con il Cortese prima
del I ‘ attentato.
Tra le tante. assumono rilievo quelle registrate nd corso della serata del 25
agosto ed in piena notte (26 agosto), a ridosso con l’esplosione dell’ordigno in
via Rosselli, la seconda.
La prima conversazione (cfr. allegato Il alla c.n.r. di data 06.12.20 lO
della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio
Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma), registrata alle
ore 22.30 del 25/08/20 lO. conferma che LO GIUDICE Antonino e CORTESE
Antonio stavano per incontrarsi e, presumibilmente, avrebbero trascorso qualche
ora insieme (v. trascr. Prog. 3800).
l ‘ L’ utenza nelle circostanze degli SMS si trovava alla Maddalena – L.ucalità Punta Villa.
351
Ordinanza caulelore n, 96/11 Rlv1C nel oroe, 23/3/20 IO RGNR – 4ì22120 IO RG GIP
Nel corso della seconda conversazIOne (cfr. allegato I2 alla C.n.L di data
06.12.20 l O della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del
Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma),
registrata alle ore 01.21 del 26 agosto 2010 (circa mezzora prima dell’attentato),
oltre ad evidenziarsi la presenza del LO GIUDICE nelle vie centrali di Reggio
Calabria, in linea con le direttrici delle celle d’impegno di via Rosselli, emergeva
un ulteriore elemento. LO GIUDICE Antonino, infatti, (per come ricostruito) si
trovava in compagnia di altra persona che, tenendo conto del pregresso
appuntamento concordato e della circostanza che, per come detto, i rispettivi
telefoni dei due indagati agganciavano le stesse celle, può individuarsi in
CORTESE Antonio. Ciò confenna quindi la versione dei fatti fornita nel corso
de II’ interrogatorio dell’ 11-3-20 I l circa i [ dato che prima dell’ attentato il Cortese
rimaneva conii Lo Giudice (in attesa che giungesse Puntorieri).
Mentre attendeva la risposta dell’ interlocutore, tra gli squilli, chiedeva all’uomo
in sua compagnia se la persona che stavano vedendo transitare fosse un
funzionario di Polizia in servizio tino a poco tempo fa presso la Squadra Mobile
di Reggio Calabria. ovvero il dott. PANVINO, Tale circostanza, oltre a fornire la
rrova che il LO GIUDICE si trovasse in giro per le vie del centro cittadino.
testimonia anche come lo stesso fosse piuttosto guardingo, osservando
attentamente tutto ciò che accadeva.
Progressivo n. 3813 del 26/08/2010 alle ore 01.21 – Telefonata in uscita dall’utenza
l11onitorata 327-6767062 in uso a LO GIUDICE Antonino sull’utenz.a 328-5332067 in uso a
STILO Caterina. moglie di LO GIUDICE Antonino,
IjVJZIO rRASC~lZ/ONE
//1 uflesa di risposla, in amhie11lule Ira gli squilli. si sente AnlOnino LO GIUDICE dire:
“illco/J/pr … ma queslo non è PANVINO? Non è PANVINO questo? O .’ilo sbagliando? … si
,’chiarisce la voce … Gli somiglia … “
FINE TRASCRIZIONE
Valutazioni conclusive sull’attentato del 26-8-2010
In conclusione, in relazione alla partecipazione di Cortese Antonio, quale
esecutore materiale all’attentato nei confronti del Procuratore Generale Di
Landro vi sono le dichiarazioni di Lo Giudice Antonino. le risultanze dei tabulati
telefonici relativi alla presenza nelle zone dell’attentato del Cortese. i contatti con
il Lo Giudice la sera del fatto. l’incontro tra i due concordato telefonicamente.
A ciò deve aggiungersi che un riscontro di tipo logico può trarsi dalle modalità
de 11′ attentato.
Fd. invero. dopo che il primo attentato, per il quale la responsabilità del Cortese
risulta comprovata da un grave quadro indiziario, aveva riguardato la Procura ” l’
(,, ” I, ,/1 I /
‘,-, I “-
j
Ordina nza c autelare n. 96/11 RMC np/ pro c . :231.3/2010 !<G NR – ,1722 /20 10 RG GIP
Generale l’obiettivo del secondo era signijìcalivamenle il Procuratore generale di
Reggio Calabria( 16). Ancora una volta a collocare r ordigno erano stati due
individui a bordo di uno scooter (con identiche modalità, quindi, di quello del
3.1.2010) ed era stato utilizzato un esplosivo con miccia corta. L’identica
matrice dei due delitti rende, allora, evidente che siano stato il frutto delto stesso
gruppo criminale.
Quanto alla condotta det Puntorieri, gli indizi a disposizione appaiono connotati
da gravità. Ed, invero, intanto la chiamata in correità fonnulata dal Lo Giudice è
in questo caso diretta (e non de re/alo) tanto che, soprattutto nel corso
dell’uHimo interrogatorio, questi ne ha svelato pienamente i termini della
partecipazione.
Ai dati già esaminati in relazione ai tabulati telefonici, alla sua presenza a Reggio
Calabria e al contatto con il Cortese alle ore 00:46 deve aggiungersi, nel valutare
il quadro indiziario a carico di Puntorieri, la probabilità che nell ‘ attentato sia
stato utilizzato un esplosivo del tipo emulsione normalmente utilizzato in campo
civile per lavori di sbancamento, del tipo “Primex”. Orbene, si apprende dalla
lettura della c.n.r. più volte richiamata che nelle date del 20.7.2009 e del
21.4.210, proprio in Palmi sono stati rinvenuti due candelotti di esplosivo
“Premex 3300 l Ab”. Analogo ritrovamento in Gioia Tauro il 12.5 .2009 quando
vennero sequestrati altri candelotti di esplosivo dello stesso tipo, prodotti dalla
ditta Pravisani SPA. ed utilizzati nei lavori di sbancamento, come quelli in corso
sul tratto della A3 Salerno Reggio Calabria. Sicchè può ragionevolmente ritenersi
probabi le che gli spostamenti del Puntorieri verso Palmi e Gioia Tauro trovassero
spiegazione proprio nella necessità di approvvigionarsi dell’esplosivo. Non può,
inoltre, non rilevarsi come le risultanze intercettive esaminate in relazione
all’episodio del 3-1-2010 (riguardanti la promessa da parte del Cortese di non
coinvolgerlo) confortino il quadro di gravità indiziaria per il Puntorieri anche per
i fatti del 26-8-20 l O.
L’attività intirnidatoria in pregiudizio del Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Reggio Calabria, Giuseppe Pigna/one, e la collocazione
del tubo lanciarazzi modello RBR M80 64MM. – Bazooka – in via Argine
Calopinace Sx di Reggio Calabria il 05 ottobre 2010.
Alle ore 00.25 circa del 5 ottobre 20 l O, la Sala operativa della Questura di
Reggio Calabria registrava, sulla convenzionale utenza di soccorso pubbl ico
“113 “, una telefonata anonima proveniente da una voce di sesso maschile la
16 Scc:lta. wrosimilmente. dc:ttata dalla dura presa di posizione del Procuratore. anche in pubblico. dopo il
primo anentato: v. relazione deI6-3-10 rO in ani.
37 1
Ordinanza caulelare n. 96/ Il RMC nel proc. 23/3/20 I O RGNR – 4122 /20 l O RG GIP
quale riferiva testualmente “Ascoltatemi bene. Andate alle bretelle, all’uscita (Ii
San Giorgio, sulla sinistra trovate un bazooka per Pignatone “.
Gli operatori della Polizia di Stato della Sala operativa etfettuavano
immediatamente il blocco della chiamata, dal quale risultava che la cabina
pubblica dalla quale era stata effettuata la telefonata corrispondeva all’utenza
pubblica Te!eeom avente numero 0965-898905, ubicata in Reggio Calabria alla
– via Cardinale Portanova. Venivano contemporaneamente inviate due Volanti
” 113″ appartenenti all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della
Questura di Reggio Calabria, delle quali una nei pressi della cabina pubbHca
dalla quale era partita la telefonata anonima, al fine di individuare la cabina, e
I”altra nei pressi dello svincolo di S. Giorgio, sulle bretelle del Calopinace, al
line di accertare la veridicità di quanto sostenuto dall’anonimo interlocutore.
La volante giunta nei pressi dello svincolo di S. Giorgio, sulla via Argine destro
Calopinace. adiacente al muro sul lato sinistro della strada, rinveniva un TUBO
LANelARAZZI l~/ODELLO RBR M80 64 lWM. privo di munizionamento. Lo
stesso veniva messo in sicurezza e sequestrato.
La corretta localizzazione ed individuazione dell’impianto telefonico dal quale
era originata la telefonata anonima, consentiva al personale del Gabinetto
Regionale di Polizia Scientitica di effettuare i primi sopralluoghi e rilievi tecnici
sul posto. Riscontrata la presenza di impianti di video-sorveglianza nelle
immediate adiacenze dei luoghi, sia ove era ubicato il telefono pubblico che ove
era stato rinvenuto il bazooka, l’organo di PG procedente provvedeva ad
acquisire le immagini utili per la prosecuzione delle investigazioni( l
L’esame e l’estrapolazione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza
cittadina.
Oltre ad acquisire le immagini registrate dai circuiti di video-sorveglianza
cittadina, sia privati che pubblici. veniva autorizzata l’acquisizione del tabulato
di traftico telefonico generato dalla cabina pubblica di via Cardinale Portanova.
avente numero 0965.898905, dalla quale era partita la teleìonata anonima ed
intimidatoria.
Emergeva l:he l’anonimo interlocutore responsabile del rinvenimento del
bazooka diretto a) dott. Pignatone. nell’effettuare la telefonata dalla cabina
pubblica diretta sul convenzionale .’ 1l3″. aveva utilizzato una scheda prepagata
17 I personale del Gabinetto di Polizia Scientitica. all’esito de II’ ispezione locale. riferiva. invece. di
dover effettuare rilievi tecnici da considerare irripetibili. sia sulla cabina pubblica che sul lanciarazzi
rinvenuto. L’espletamento degli accertamenti veniva sospeso per l’espressa riserva da pane dell”indagato
Cortese Antonio di incidente probatorio.
38 1
Ordinanza caulelare n. 96/ I I RtlAC nel proe. 2313/20 IO RGNR – 4722/20 I O RG GIP
Telecom da 5 euro (cfr. allegato 13 alla c.n.r. di data 06.12.20 l O della Squadra
Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo
della Direzione Centrale Anticrimine di Roma).
l successivi accertamenti eseguiti sulla scheda telefonica prepagata n.
01804020302, consentivano, poi, di determinarne la provenienza e di
monitorarne l’eventuale nuovo traffico generato, giusta decreto di acquisizione
dei dati di trartico telefonico emesso in data 13/ l 0/20 l O.
Sebbene la scheda non sia stata successivamente utilizzata, gli accertamenti suDa
provenienza della scheda prepagata Telecom (cfr. allegato 15 alla c.n.r. di data
06.12.20 l O della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del
Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma)
hanno consentito di veritìcare che la stessa apparteneva ad un pacchetto in carico
alla Federazione Italiana Tabaccai con sede in Roma – via Leopoldo Serra. La
F .I.T. forniva, a sua volta. i dati di vendita del pacchetto, indicando ceme
destinatario tinale un grossista di Milano, la G & G S.r.l. di via Federico Tesio,
responsabile della distribuzione finale delle schede a vari rivenditori di Milano e
suo hinterland. [ titolari della G & G S.r.l. di Milano riferivano che il pacchetto
.:ra stato distribuito a vari rivenditori di Milano dopo il 22/06/20 l O, data di
acquisto del pacchetto dalla Federazione Tabaccai di Roma.
Attraverso i circuiti di video-sorveglianza privata, venivano estrapolate le
immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza installate presso l’esercizio
commerciale denominato ”7camicie” di via Cardinale Portanova, angolo via
Prolungamento Aschenez, posto di fronte alla cabina pubblica dalla quale era
partita la telefonata anonima sull’utenza di soccorso pubblico «ID” (cfr.
allegato 16 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la
Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione
Centrale Anticrimine di Roma). Venivano, inoltre, acquisite ed estrapolate alcune
immagini dalle telecamere di video-sorveglianza dell’esercizio commerciale
denominato “1/ Pozzo ,lei tlesiderf’ di viale Pio XL non lontano dal luogo di
rinvenimento del bazooka. unico circuito “privato” nei pressi del luogo ove
l’arma era stata collocata. L ‘accertamento non forniva, tuttavia, elementi utili al
prosieguo delle indagini.
Successivamente. si procedeva a visionare tutte le riprese effettuate nel corso
della serata del 04/10/20 IO e nelle ore immediatamente precedenti e successive
all’evento delittuoso del 05/ I 0/20 l O, dalle telecamere di video-sorveglianza
cittadina. remotizzate presso il locale Centro Operativo Telecomunicazioni e
gestito dal Polo Informatico dell’Ufficio di Gabinetto della Questura di Reggio
Calabria (cfr. allegato 17 alla c.n.r. di data 06.12.20 l O della Squadra Mobile
391
.~ , [l . 11/
( ,(‘ . ,/i
Or(jinonzo caulelore Il. 96/1 l R,’AC nel çroc. 2.1/312010 RGNR – 4722/20 IO RG GIP
presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo del la
Direzione Centrate Anticrimine di Roma).
La concatenazione delle immagini visionate e successivamente estrapolate su
supporto informatico, consentiva di ricostruire l’ipotetico percorso effettuato
dall’ignoto autore del gravissimo atto intimidatorio.
L’analisi delle riprese e dei fotogrammi dei sistemi di video-sorveglianza
estrapolati consentivano, infatti. di stabilire che l’anonimo interlocutore era
giunto nei pressi della cabina telefonica a bordo di una utilitaria di colore
bianco di fabbricazione giapponese o sud-coreana, presumibilmente una
CHEVROLET Matiz o modello similare. Lo stesso si era, poi, allontanato,
percorrendo alcune vie cittadine con direzione monte-mare tino a giungere in
zona Argine sx Calopinace, sempre ripreso dai sistemi di video-sorveglianza
cittadina.
Ciò posto, in data 15 Ottobre 20 lO, la Squadra Mobile di Reggio Calabria dava
immediata esecuzione al decreto di perquisizione nel proc. 5335/l 0-mod.21
R.G.N.R. emesso dal PM in data 14/ ,1012010. Nel corso delle operazioni di
pol,izia giudiziaria, eseguite, tra l’altro, presso la residenza anagrafica
dell’indagato CORTESE Antonio, sita in Reggio Calabria, Rione Ceci I trav. n.
69, nonché presso l’abitazione dei genitori sita al Rione Marconi I trav. n. 4,
all’esterno dell’abitazione di Rione Ceci I tfav. n. 69, veniva notata una
Chevrolet Matiz di colore bianco (cfr. a&legato 18 alla c.n.r. di data 06.12.2010
della Squadra MobHe presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio
Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma), regolarmente
parcheggiata proprio dinanzi all’ingresso dell’abitazione familiare di CORTESE
Antonio. I successivi accertamenti, espletati all’esito dell’ accesso all’ interno
dell’abitazione, ove. al momento, era presente solo la moglie di CORTESE
Antonio. identificata per CUTRUPI Franccscal8
, consentivano di appurare che
l’alltovettura Chevrolet sopra indicata, di colore bianco, targata DM 748 TZ, era
effettivamente intestata e nella disponibilità del CORTESE Antonio (cfr.
allegato 19 alla c.n.r. di data 06.12.20 l O della Squadra Mobile presso la
Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione
Centrale Anticrimine di Roma).
Le ricerche di CORTESE Antonio. irreperibile nel corso delle attività di
perquisizione e sequestro a suo carico. potevano contare anche su alcune attività
di intercettazione telefonica che la V sezione delia Squadra Mobile
di Reggio Calabria aveva da tempo in atto nell’ambito del procedimento penale
n. 2478/07 R.G.N.R. ODA.
I~ nata a Reggio Calabria il 23/0 1/1963.
40 I
Ordinanza caule/ore n. 96/ l 1 Ril,1C nel proc. 2313/20 lO RGNR – 4722/20 l O ,f(G G/P
incardinato dalla D.D.A. di Reggio Calabria e relativo alla consorteria di
‘ndrangheta LO GIUDfCE. L’attività della Procura reggina culminava con
l’arresto di CORTESE Antonio, alle ore 8.15 del 20110/2010, avvenuto al
contine italo-sloveno, mentre questi tentava di tàr rientro in Italia, proveniente
dalla Romania, destinatario di un provvedimento di fenno di indiziato di delitto
emesso in data 14/1 0/20 l O dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Reggio
Calabria, in quanto appartenente alla associazione matiosa denominata
‘ndrangheta ed in particolare alla cosca LO GIUDICE.
L’analisi ed elaborazione dei dati di traffico telefonico generati dalle
utenze telefoniche mobili di interesseCortese
Antonio e Puntorieri Vincenzo- e transitati sulle celle e ponti
radio di copertura dell’area teatro degli eventi e/o di significato
investigativo.
All’atto dell’arresto del Cortese al contine italo-sloveno, venivano rinvenute
nella disponibilità dello stesso una pl.uralità di utenze telefoniche mobili.
sottoposte a conseguente vincolo cautelare reale a tini probatori.
Conseguentemente, si procedeva all’acquisizione dei dati di traffico telefonico
generato dalle stesse l9
.
Telefoni e schede trovate in possesso di CORTESE Antonio, in occasione del suo
arresto:
• IMEI nr. 354188036230402 (SIM abbinata 329 7315128 – sottoposta ad
intercettazione – traflico già richiesto – intestata a SIRBlLADZE Nino. nato in
Georgia il 29 .05.1984. con indirizzo attestato in Via Sbarre Sup. snc – Reggio
Calabria);
• IMEl nr. 355368010647172 (SIM abbinata 0040 761193778 sottoposta ad
intercettazione – traffico già richiesto);
• IMEI nr. 356918033620231 (SIM abbinata 3278214832);
• IMEI nr. 359298012468234 IntemetKey (SIM abbinata 346 60747r4);
• Utcnza 3278214832 WIND attiva dal 20.05.2010, intestata a YU Ruting, nato
in Cina Repubbl ica Popolare il 02.01.1969, con indirizzo attestato in Catania via
Giordano Bruno 72;
• Utenza 3455916937 VODAFONE attiva dal 27,10.2008; intestata a
CORTESE Antonio, nato a Bova (RC) l’ 11.04.1962, residente in Rione Ceci
Traversa I nr. 69 – Reggio Calabria;
l’) Tabulati richiesti nell’ambito del procedimento penale n. 2478/07 RGNR ODA Re per il periodo dal
01.01.20 I O alla data di emissione del decreto.
41 I
Ordinanza caulelore n. 96/ Il RMC nel oroe. 2313/20/0 RGNR – 4722/20 IO RG GIP
• Utenza 3294430686 WIND attiva dal O 1.12.2009; intestata a CORTESE
Antonio, nato a Bova (RC) l’ 11.04. 1962, residente in Rione Ceci Traversa 1 nr.
69 – Reggio Calabria
• Utenza 3466074714 VODAFONE disattiva dal 23.01.2008 al 26.02.20 lO;
intestata a DE STEFANO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 19.04.1956, ivi
residente in via Del Gelsomino 8 – Reggio Calabria;
Telefoni e schede trovate ali ‘interno delle valige di CORTESE Antonio, spedite
al fratello Sesto Paolo:
• Utenza 33 19342663 TIM attiva dal 25.03 .2010; intestata a GENOVESE Dario
Maria Antonello, nato a Messina il 09.04.1970, residente in Via Piave 12 –
Reggio Calabria;
Telefoni e schede in uso a CORTESE Antonio e già sottoposte ad intercettazione:
• Utenza 3884409745 WIND attiva dal 06.12.2009; intestata a CORTESE
Antonio, nato a Bova (RC) )’ 11.04.1962. residente in Rione Ceci Traversa I nr.
69 – Reggio Calabria.
Veniva richiesta anche l’acquisizione dei tabulati di traffico telefonico, per il
medesimo periodo temporale, di alcune utenze emerse nel corso delle operazioni
di captazione sopra indicate ed in uso a PUNTORIERI Vincenzo, indicato dal
col’laboratore di giustizia LO GiUDICE Antonino come il complice di
CORTESE Antonio nell’esecuzione degli altri attentati oggetto della richiesta
cautelare del PM.
Telefoni e schede in uso a PUNTOR/ERI Vincenzo emerse nel corso delle
intercettazioni telefoniche delle utenze utilizzate da CORTESE Antonio
autorizzate nell ‘ambito del P.P. 2478/07:
• Utenza 3454926987 VODAFONE attiva dal 28.11.2009; intestata a
DOMNICA Ben. nato Romania il 09.11.1978. con indirizzo attestato in via
Nazionale 25 – Villa San Giovanni;
• Utenza 3933730667 H3G attiva dal 27.01.2009, intestata a PUNTORlERI
Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 31.07.1982, ivi residente in via Boschiello
16fN.
Ebbene, l’analisi dei tabulati delle utenze in uso al Cortese consentiva di
accertare, per quanto riguarda i suoi spostamenti sul territorio nazionale nei
giorni precedenti e successivi ai fatti-reato del 5 Ottobre 20 l 0, che lo stesso, dal
30 Settembre al 4 Ottobre 20tO, non si trovava in Reggio Calabria, ma
421
Ordinanza cautelore n. 96/ Il RMC nel proc. 2313/2010 RGNR – ,)722/20 IO RG GIP
agganciava, in orari compatibili con un trasferimento via aerea, i ponti radio
di Reggio Calabria, prima, e Milano Malpensa poi; per tornare in territorio
reggino proprio la sera del 4 Ottobre c.a., in orario, come si vedrà, compatibile
con la successiva azione delittuosa.
Sulla scorta di tali evidenze investigative e con riferimento agli orari di transito
“‘nelle celle d’impegno interessate, veniva richiesto al1a Compagnia di bandiera
CAI-ALITALIA, la lista dei passeggeri registrati su alcuni voli di linea del 30
Settembre e del 4 Ottobre 20 I O.
L’acqu,isizione delle liste di volo della compagnia aerea CAIALIT
ALIA: la valutazione congiunta agli esiti delle attività di
captazione telefonica.
Dall’ esame delle liste volo acquisite e relative al giorno 30 Settembre 20 l O.
emergeva che sul volo AZ 1024 da Roma Fiumicino a Milano Malpensa (delle
ore 09.(0), erano ,imbarcati, provenienti da Reggio Calabria con il volo AZ
1154 (delle ore 06.50) ed in transito su Milano con direzione Marrakech
(Marocco-cod. aeroporto RAK), con volo della Royal Air Maroc AT 0671
(delle ore 12.20), sia CORTESE Antonio che LO GIUDICE Antonino (cfr.
allegato 20 alla c.n.r. di data 06.12.20 I O della Squadra Mobile presso la
Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione
Centrale Anticrimine di Roma).
La circostanza documentale riceveva contenna dalle conversazioni intercettate
nell’ambito del procedimento penale n. 2478/07 RGNR della Procura reggina. a
carico di LO GIUDICE Antonino. Nella telefonata n. 4696 del 27/09/2010, ore
15:42 (cfr. allegato 21 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso
la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione
Centrale Anticrimine di Roma) era lo stesso LO GIUDICE a confermare al
CORTESE l’acquisto dei biglietti per il Marocco:
Progressivo n … 696 del 27109/2010 alle ore 15.42 – Telefonata in entrata suH’utenza monitorata
.327-6767062 in uso a LO GIUDICE Antonino dall’utenza .366-1638238 in uso a CORTESE
Antonio. INTERLOCUTOR/: C:Anlonio CORTESE: L: Antonino LO GIUDICE.
I.: PronlO.—!/ C:E mi hai chiamato?—// L:Si … senti lino cosa … al/ora io ho prenotato … —!/ C: Eh … —
l/L: … l’er venerdì .. .!/ C: Eh … ___ il L: Però .. . però dobbiamo Iare .çcalo ” Casablanca e
poi … ,I./arakesh … —il C: Uhm … e dimmi IIna cosa eh … a che ora ci dobbiamo vedere,!—/i
L:Eh … 4uando’! —/tC:Tu dove sei ora’!—I! L: lo sono da mio cognato. che sono passato qua CI
prendere un po ‘ di./i·lIl1a … —II C:Eh … chelai … poi passi qua da me:)—// LNo … vieni lu per qlla To/ò … li
aspetto quu dai … —// C: .·/II01’0 … uh. 110. vuoi che vengo ora) L: E vieni ora dai … non mi mllfJvtl Jo qua
“ai … shrigati … —li C: Va hll. ciao … —l/ L:Ciao.—!!
431
Ordinanza caulelore n. 90/11 RMC nel proc. 2313/2010 RGNR – ,17’22/2010 RG GIP
Il giorno 4 ottobre 20 l O, poi, CORTESE Antonio e LO GIUDICE Antonino
facevano rientro a Reggio Calabria. ancora una volta insieme, a bordo del volo di
~illea AZ 1195 (delle ore 21.25) provenienti da Milano Linate.
l contributi dichiarativi a tenore collaborativo resi da Lo Giudice Antonino
e Villani Consolato sullo specifico punto.
Così esaminati i dati investigativi diversi dalle dichiarazioni dei collaboratori.
occorre, a questo punto, analizzare ciò che sull’episodio del 5 Ottobre 20 lO ha
dichiarato LO GIUD[CE Antonino. sia per la parte operativa che per le fasi
antecedenti e successive.
Il Lo Giudice, in primo luogo, ha riferito di un viaggio effettuato in Marocco
insieme a CORTESE Antonio dal 30 Settembre al 4 Ottobre 20 IO, con rientro a
Reggio Calabria proprio nelle ore immediatamente precedenti al tàtto per cui si
procede. Si tratta di affermazione riscontrata dall’esame dei tabulati,
dall’analisi delle liste passeggeri e dalla conversazione intercettata riportata
nel paragrafo precedente.
AI riguardo appare opportuno esaminare sin d’ora la versione sui propri
movimenti tra il 4 e 5 ottobre offerta dal Cortese il 23-10-20 l O dinanzi al GIP
presso il Tribunale di Trieste in occasione dell’esecuzione del suo tenno.
L’indagato, invero, ha confermato di aver effettuato un viaggio unitamente al Lo
Giudice in Marocco partendo di giovedì (e. quindi, appunto il 30.9.2010) e
tornando di “lunedì-martedì” ripartendo il giorno successivo, da solo per la
Romania (in treno fino a Venezia, dove incontrava il fratello con cui il 7-10-
20 IO si recava in Romania) .
Il CORTESE, neU’occasione, ha cercato in modo evidente di fornire una
versione di comodo, intendendo far credere di essere giunto a Venezia la
mattina del 5.1 0.2010.
I n realtà, la circostanza che egli abbia fatto ritorno nella tarda serata del. 4-
10-2010 dal Marocco (sul volo proveniente da Milano e diretto a Reggio
Calabria) rende impossibile che egli quella notte abbia poi preso un treno
per giungere a Venezia la mattina successiva. D’altra parte, è stato sempre il
Cortese ad affermare che tornato dal Marocco ha trascorso la notte presso
la sua abitazione a Reggio Calabria. Sicchè, tenendo conto dell’inserimento
del suo nominativo nella lista passeggeri del volo Milano- Reggio Calabria
del 4-10-2010, la partenza per Venezia è chiaramente avvenuta la sera
successiva del 5.10.20 lO.
. i”./
( ;’ .
. . !
Ordinanza caulelare n. 96/11 RMC nel proc. ‘2313/2010 f~GNR -4722/2010 RG GIP
Lo Giudice Antonino. quindi. dopo aver riferito del viaggio per il Marocco, ha
affermato (v. verbali del 21 ~ I 0~20 l O e dell’ 11-3-20 Il) di aver consegnato al
Cortese un bazooka carico, da utilizzare contro il Centro direzionale (sede degli
Uffici della Procura della Repubblica) a scopo dimostrativo, senza provocare
danni a persone. Il. Lo Giudice ha affermato che l’arma sarebbe stata collocata nel
luogo in cui è stata rinvenuta sette – otto giorni prima del rinvenimento stesso e
che egli l’aveva consegnata al Cortese prima della partenza per il Marocco. Ha
chiarito, al riguardo. nell’interrogatorio dell’ 11-3-2011, che egli prelevò il
bazooka e lo portò carico nascondendo lo sotto il ponte della libertà (dove rimase
2-3- giorni). Lo consegnò a Cortese portandogl.ielo con la macchina presso il
magazzino di questi, il giorno del posizionamento. Ciò accadeva verosimilmente
(effettuando una ricostruzione a ritroso) il 27-9-2010.
Secondo il Lo Giudice, prima della partenza per il Marocco (avvenuta il 30
settembre) il Cortese aveva confessato che gli era partito un colpo
accidentalmente (cosa a cui il dichiarante affermava di non aver dato credito).
Per questo motivo gli intimava di spostare l’arma o farla ritrovare. Sicchè già
prima di partire per il Marocco il Lo Giudice sapeva che l’arma era scarica.
l! collaboratore, poi, ha d ich iarato (ne Il ‘interrogatorio del 21 ~ l 0-20 IO) di aver
accompagnato egli stesso il Cortese presso una cabina telefonica (ubicata aI
mercato coperto. vicino alla macelleria) per la telefonata al 113, già prima della
loro partenza per i I Marocco. In quella occasione egli era rimasto in macchina ad
attendere il Cortese, sicchè non poteva dirsi certo che poi la telefonata fosse
partita realmente. Sicuramente, comunque, la telefonata era stata fatta la sera
del 4-10-2010 al ritorno dal Marocco.
Risentito speciticamente su alcuni aspetti della vicenda il 17-2-20 Il e l’ 11-3-
20 Il il Lo Giudice ha fornito indicazioni sulla provenienza del bazooka,
dichiarando di averlo acquistato nel febbraio-marzo 2009 da tale Pricoco
Antonino che lo consegnò presso la villa del fratello Luciano. L’acquisto era
necessario in quanto sospettavano un ‘”astio” nei loro confronti da parte di
Pasquale Conddlo per omicidi compiuti nella guerra di matia. Il prezzo
ùell’ arma era stata pari a circa 2.500/3000 euro ed era stata custodita tino al
momento del suo utilizzo da tale Laganà, già in passato custode di armi per conto
dei Lo Giudice.
In conclusione, le evidenze di indagine consentono di operare una
ricostruzione dell’evento, H più possibile vicina al suo reale ed effettivo
svolgimento.
Gli elementi di riscontro oggettivo esterno di natura individualizzante.
451
Ordinanza c o ule/are n. 96/1 1 RMC nel oroe. 23/ 3/20 J O .RGNR – 4722120 IO RG GIP
Un primo dato di assoluto rilievo investigativo deriva dalle concordi
dichiarazioni di VILLANI Consolato e LO GIUDICE Antonino, i quali
nel corso dei rispettivi interrogatori resi il 21/10/20 l O, hanno confermato la
disponibilità, da parte di CORTESE Antonio e della mogHe CUTRUPI
Francesca, dell’autovettura Chevrolet Matiz bianca, oggetto di sequestro.
Ciò posto, è dimostrato che l’indagato CORTESE Antonio si trovava a
Reggio Calabria daUe ore 23:00 circa de) 4 Ottobre 2010, ovverosia in orario
del tutto compatibile con la ricostruzione investigativa in base alla
individuazione della Chevrolet Matiz di colore bianco in ben nove punti della
città, a partire dalle ore 00.20 del 5 Ottobre 20 lO.
Infatti, nella ricostruzione degli eventi operata dalla polizia giudiziaria, ancor
prima delle dichiarazioni auto-accusatorie di LO GIUDICE Antonio (che ha,
comunque, affermato che il bazooka era stato collocato nel luogo di
ritrovamento 7-8- giorni prima) . si era ipotizzato che l’ignoto conducente deHa
Chevrolet Matiz di colore bianco si fosse prima portato nei pressi del Cedir,
venendo ripreso dalle telecamere installate sulle bretelle del Calopinace, alle ore
00.20. all’atto di immettersi sulla via Argine Calopinace Sx, direzione maremonte,
proveniente dalla via Boschicelto, uscita S. Giorgio (luogo di
rinvenimento del hazooka). L’autovettura bianca veniva, poi. ripresa all’uscita di
via Cardinale Portanova – via Petrara (nei pressi degli Ospedali Riuniti) alle ore
00.22, nei pressi del Consiglio Regionale della Calabria di via Cardinale
Portanova alle ore 00.23 e quindi inquadrata. mentre si fennava nelle immed!ate
vicinanze della cabina pubblica, dalle telecamere del negozio “7Camice” (che si
trova a pochi metri dal Consiglio Regionale) alle ore 00.24.
Alle ore 00.25, quindi. giungeva sull’utenza di soccorso pubblico ” 113″ la
telefonata anonima di intimidazione, dopodichè la Chevrolet Matiz riprendeva il
proprio itinerario, sempre video-sorvegliata dalle telecamere del negozio
··7Camice”, transitando alle ore 00.26 nei pressi di Piazza del Popolo, alle ore
00.28 sul lungomare Falcomatà cd in piazza Indipendenza, alle ore 00.30 da
piazza Stazione ed alle ore 00.30 stesse dall’imbocco di via Argine Calopinace
Sx. Iato mare, svoltando in direzione Stadio.
Quanto all’utilizzo della scheda grepagata Telecom sulla cabina pubblica di
via Cardinale Portanova per la telefonata al 113, è legittimo ipotizzare che,
provenendo da Milano, dove il CORTESE transitava di ritorno dal
Marocco, la scheda possa essere stata acquistata in quel centro (dove risulta
essere stata smistata) proprio arlo S{OPO di effettuare quell’unica chiamata
(al hl13″), registrata. AI riguardo deve evidenziarsi che CORTESE
Antonio e LO GIUDICE Antonino sono rientrati dal Marocco all’aeroporto
46
Ordinanza eoule/ore n. 96//1 RiVlC nel pro c. 2313/2010 RGI’iR – 4722/20/0 RG GIP
di Milano Malpensa, mentre per rientrare a Reggio Calabria con il volo di
linea AZ 1195 delle ore 21.25, si sono trasferiti all’aeroporto di Milano
Linate, permanendo per oltre mezza giornata nel centro del capoluogo
lombardo (come emerge dall’analisi dei tabulati telefonici ed in particolare delle
celle BTS che i rispettivi apparati mobili hanno impegnato nel periodo di tempo
considerato ).
Gli esiti delle attività di captazione telefonica quali ulteriori elementi
di riscontro oggettivo esterno di natura individualizzante: la
conversazione telefonica del 06 ottobre 20 lO delle ore 10:35.
Costituiscono, inoltre, riscontro alle dichiarazioni di LO GIUDICE Antonino le
risultanze delle intercettazioni telefoniche effettuate tra questi e CORTESE
Antonio, nell’ambito del procedimento penale n. 2478/2007-mod. 21 RGNR
della D.D.A. di Reggio Calabria.
Alle ore 10.35 del 6 Ottobre 20 l O, infatti, sull ‘utenza in uso a LO GIUDICE
Antonino veniva registrata la conversazione n. 4910 del 06/1 0/20 l O, ore 10:35
(cfr. allegato 22 alla c.n.r. di data 06.12.20 lO della Squadra Mobile presso la
Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione
Centrale Anticrimine di Roma), intercorsa tra questi e CORTESE Antonio:
Progressivo n. 4910 del 06/10/2010 alle ore 10.35 – Telefonata in uscita dall’utenza monitorata 327-
6767062 in uso a LO GIUDICE Antonino sull’utenza 366-1638238 in liSO a CORTESE Antonio.
INTERLOCUTORI:
C: CORTESE Antonio:
L: LO GIUDICE Antonino.
C: Si…—IIL: Pronlo!—/iC: Eh:)—I/L: tvfa … senli IIna cosa … ma lo sai che sei /lna merda lu … —
i’C: Perché?—/I
I.: (jh’! Sei I/n “COSIJ lordll ….. /In haslardo di merda sei… appena li prendo … li prendo e li spacco
11/110 TOlò’I/C:(annlliscej—/IL: Hai capilo:)·–I/C: Va hò.—IIL: ‘ji/lneraru ….. 10 sai che sei “nu
.fil/neri” … l1on vali niel1le.—I/C: Perche—I/L: “Si nu jìmleri “—IIC: Va bene.—/IL: “Capiscisli ca
si nu jil/neri “—l/C: Ok. —i/L: Eh. … ciao … —l/C: Ciao. —I
Sulla scorta di quanto registrato e delle dichiarazioni rese. secondo il PM il LO
GIUDICE era in stato di ira per la “scoperta” della reale dinamica dei
fatti, manifestando il suo forte disappunto per la mancata realizzazione di
quanto ordinato: sparare un colpo di bazooka contro gli uffici della
Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ubicati nel centro
direzionale.
Si tratta di ricostruzione che. sebbene verosimile. è smentita con decisione dallo
stesso Lo Giudice. che l’ I 1-3-20 Il ha definitivamente chiarito che ben sapeva
già il 30-9-20 l O. prima di partire per il Marocco del colpo partito
accidentalmente ed aveva in quella occasione ordinato al Cortese di far ritrovare
Ordinanza caulelare n. 06/ I J R,IIC nel proc. 231 J!20 lO RGNR – .1722/20 IO !~G GiP
l’arma (addirittura accompagnandolo per effettuare la telefonata). Con la
conseguenza che nessuna sorpresa gli derivò dal ritrovamento dell’arma.
Sentito speciticamente sul signitìcato della conversazione, l’ 11-3-20 li il Lo
Giudice ha affermato di non ricordare il motivo per cui il 6-10-20 I O fosse così
adirato con il Cortese, chiamandolo ‘fumeri” (buono a nulla). Emerge in modo
evidente la reticenza sul punto da parte del collaboratore che, pur mostrando un
manifesto disappunto nei confronti del Cortese, ha inteso t~lr credere di non
ricordarne i motivi che, comunque, ha escluso (in modo, in realtà poco
convincente) che potessero essere ricondotti al ritrovamento del bazooka.
L’esplosione “fortuita” del bazooka.
Quanto all’esplosione “fortuita” del bazooka, dalle investigazioni espletate dal
personale della Squadra Mobile di Reggio Calabria e dello Servizio Centrale
Operativo della Polizia di Stato di Roma, è emerso che, nella notte tra il 27 e 28
Settembre 20 IO, (giorni in cui, presumibilmente, sulla base di guanto riferito da
LO GIUDrCE Antonino e di guanto accertato attraverso le investigazioni,
l’arma sarebbe stata consegnata al Cortese}, veniva avvertita una forte
de tlagrazione.
LO GIUDICE !ntonino ha affermato, infatti, di aver consegnato il tubo
lanciarazzi a CORTESE Antonio due-tre giorni prima di partire per il Marocco,
aftinché sparasse contro il Centro Direzionale che ospita, tra gli altri, gli uffici
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. Aveva
inoltre riferito di una presunta telefonata anonima al “113”, effettuata proprio in
quegli stessi giorni, sulla quale. per sua stessa ammissione, con ogni probabilità
CORTESE Antonio gli avrebbe mentito.
A seguito di accertamenti presso il locale Centro Operativo Telecomunicazioni
(c l’r. allegato 23 alla c.n.r. di data 06.12.20 t O della Squadra Mobile presso la
Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione
Centrale Anticrimine di Roma), infatti, non risultano segnalazioni anonime
precedenti a quella del 5 Ottobre 2010 (cfr. relazione di servizio del
19/10/2010 U.P.G.S.P.- segnalazioni anonime dal 17/09 al 05/10).
Sulla circostanza dell’esplosione accidentale, poi. occorre evidenziare che
esistono. agli atti della Questura di Reggio Calabria, due relazioni di servizio
redatte da personale dipendente, le quali testimoniano, entrambe, la circostanza
di una forte detlagrazione udita nel corso della notte tra il 27 ed il 28 Settembre
20 lO, alle ore 04 .00 circa.
[l V.Q.A. dott. LUCrSANO. Dirigente l’Ufficio Misure di Prevenzione
presso la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Reggio Calabria,
Ordinanza caulelere n. 96/! I Rl’v1C nel proe. 2.3 13/2010 RGNR – 4722/20 IO RG GIP
attestava di essere stato svegliato nel cuore della notte, alle ore 04.00 circa. da
due boati uditi in rapida successione e prodotti verosimilmente da deflagrazioni.
Il funzionario risiede in via Pio Xl di Reggio Calabria, diramazione Gullì (cfr.
allegato 24 alla c.n.r. di data 06.12.20 lO della Squadra Mobile presso la
Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione
Centrale Anticrimine di Roma).
Il Comm. C. dott. PALERMO, Vice Dirigente l’U.P.G.S.P. della Questura
di Reggio Calabria, certificava di essere stato svegliato da un [orte boato simile
all’esplosione di un ordigno, udito dali ‘interno della propria abitazione sita in
via P. Andi/oro n. 5,traversa di via Spirito Santo (cfr. allegato 25 alla c.n.r. di
data 06.12.20 lO della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e
del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma).
In merito a tale evento, secondo la ricostruzione offerta dal PM, attraverso
l’analisi ed elaborazione dei dati di traffico telefonico inerenti aUe posizioni degli
indagati CORTESE c PUNTORIERI, sarebbe possibile fornire una compiuta
ricostruzione degli accadimenti.
Nell’ambito del procedimento penale n. 2478/07 RGNR ODA, venivano, infatti,
registrate alcune comunicazioni telefoniche sull’utenza in uso al capo cosca
ed attuale collaboratore di giustizia LO GIUDICE Antonino, di sicura
rilevanza investigativa.
In particolare, l’ascolto delle conversazioni suddette, supportato
dali ‘analisi del traffico telefonico degli apparati mobili in uso agli indagati,
consentirebbe di ipotizzare che CORTESE Antonio e PUNTORIERI Vincenzo
abbiano trascorso insieme la sera e la notte tra il 27 ed il 28 Settembre 20 I O,
almeno fino aHe ore 04.50 circa, ovvero dopo l’esplosione “accidentale” del
bazooka.
Nella sequenza di conversazioni intercettate (cfr. allegati 26, 27, 28, 29
alla c.n.r. di data 06.12.20 10 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio
Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine
di Roma), registrate sull’utenza in uso a LO GIUDICE Antonino, vanno annotate
alcune comunicazioni in ambientale (in attesa della risposta del LO GIUDICE)
tra il chiamante CORTESE Antonio e l’anonimo accompagnatore che si trovava
al suo fianco in macchina:
Progressivo n. ~699 del 27/09/2010 alle ore 21.53 – Telefonata in entrata sull’utenza monitorala
327-6767062 in uso a LO GIUDICE Anlonino dall’ulcnza 366-1638238 in uso a CORTESE
Anlonio.
In attesa di risposta. tra gli squilli in ambientale, si sente CORTESE Antonio dire: “L’Ila; aperto III?
.. AII? “. Uomo che sta accanto a CORTESE Antonio risponde con un verso: ··Uh :’ “. CORTESE
Antonio: “0 hai già … incomprensibile … vai e manRi:”’. UOMO: “va hò IIn (II/uriO “·orll. lO minI/Ii
ili/cora lo perdo … “. CORTESE Antonio: ., … Ah e allllra , .. incomprensibile … ” UOMO: ··UhT’. .~ (
J
Ordinanza caulelare n. 96/ I I Rlv1C ilei proc. 23/3/20/0 RGNR – 4722/20/0 RG GIP
Progressivo n. 4700 del 27/09/2010 alle ore 22.02 – Telefonata in entrata sull’utenza monitorata
327-6767062 in uso a LO GIUDICE Antonino dall’utenza 366-1638238 in uso a CORTESE
Antonio.
In attesa di risposta, tra gli squilli in ambientale, si sente CORTESE Antonio: “inizia/menle
incomprensihile poiché voce cuperta dallo sCII/ilio .. . Abbassa … “. Uomo che sta accanto a CORTESE
A ntonio chiede: “Abba.Ho’ “. CORTESE Antonio dice: “Abbassa .fi … aissi Il iessiri dani(espressione
dialettale significante dovrehhe essere là) … incumprensibile … là delltro il baglio ce n’erano due … E i
tantlu pigliamu Il via Marina e mi cambiu ” … —II
Progressivo n. 4701 del 27109/2010 alle ore 22.03 – Telefonata in entrata sull’utenza monitorata
327-6767062 in uso a LO GIUDICE Antonino dall’utenza 366-1638238 in uso a CORTESE
Antonio,
In attesa di risposta, tra gli squilli in ambientale, si sente CORTESE Antonio dire: “Aundi a ferrari:) ” .
.. . incomprensibile … . CORTESE Antonio chiede: “Mi devi Jpiegare come cazzo fai … “. UOMO c/liede:
“Perché?”, CORTESE risponde: “Così lo faccio pure iv”. Il tentativo di chiamata si conclude con la
segreteria automatica.—//
Progressivo n. 4702 del 27/0912010 alle ore 22.07 – Telefonata in entrata sull’utenza monitorata
327-6767062 in uso a LO GIUDICE Antonino dall’utenza 366-1638238 in uso a CORTESE
Antonio.
In attesa di risposta, tra gli squilli in ambientale, si sente CORTESE Antonio dire: “l’attene da qua … ma
rUluiamo col ha … Jiamo in regola? … Ah?··. Uomo che sta accanto a CORTESE Antonio risponde: “no”.
CORTESE Antonio chiede: “clre IIon hai?”
Ebbene, secondo la PG procedente da una prima comparazione delle voci
registrate. da approfondire eventualmente tramite apposita consulenza fonicocomparativa,
l’anonimo individuo al quale si rivolge CORTESE Antonio sarebbe
PUNTORlERl Vincenzo. La deduzione, invero, non è, allo stato, supportata da
dati precisi ma da una mera comparazione vocale in relazione a una
conversazione captata accidentalmente in modalità ambientale (c.d. a cornetta
aperta) e durata pochi secondi. Sotto questo profilo è decisivo rilevare che la PG
procedente, che pure ha ascoltato più volte il Puntorieri nel corso di
intercettazioni che colpivano il Cortese e lo stesso Puntorieri, non si sia espressa
al riguardo in tennini di certezza. Mentre, può ritenersi verosimile che nel corso
delle conversazioni captate a cornetta aperta i due interlocutori stiano
maneggiando proprio l’ anna (v. prog. 4702).
Deve evidenziarsi come i tentativi del Cortese di contattare il Lo Giudice siano
andati a buon tine solo alle 22.40. A tal proposito. alle successive ore 22.40 e
22.44 del 27 Settembre 20 lO, venivano registrate due conversazioni telefoniche
(cfr. allegati 30 e 31 alla c.n.r. di data 06.12.20 IO della Squadra Mobile presso la
Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione
Centrale Anticrimine di Roma) tra CORTESE Antonio e LO GIUDICE
Antonino, preludio ad un nuovo incontro tra i due.
Progressivo n. 4704 del 27/09/2010 alle ore 22.40 – Telefonata in uscita daLl’utenza monitorata 327-
6767062 in uso a LO GIUDICE Antonino sull’utenza 366-1638238 in uso a CORTESE Antonio.
50 I .’ . i /’
./
,
Ordinanza cautelare n. 96/ Il .qMC nel prOG. 23 1312010 I~GNR – ,1722/20 IO RG GIP
lNTERLOCUTORI:
c: CORTESE Antonio;
L: LO GIUDICE Antonino.
C: Uh..jìnalmllnte li sei degnato di prendere i1leleJòno’–\ L:Eh .. Totò … l3h … ero impegnalO … — ! C:Eh .. –
-. L:.vli stavolacendo una swpala … dimmi?– C: Eh.. Il dove sei:?–II– L: Eh. .. lo SCIi dove sono?
Vicino al banco … vuoi ~·enire:–II C:Eh. .. eh. .. eh .. ora non posso venire … aspettami dieci minuti … –\
L:Eh–\C: … incumprensibile … —\ L: Vuoi venire a casa :-\ C: Va bÒ … lIh~–11 L: Vuoi venire a
L’u.w)–I C:Nino … no .. . penso megliu al bal1co … –\L:E .. . dai forza dai…–I c: Perché devo prendere i
fimoni al banco–I L:Oh … dai … TOlò i limoni glieli ho dali Il/Ili a Peppe oggi … per venderli /cL-I! C:
.. Ih … va bene .. –!!
Progressivo n. -4705 del 27/09/2010 alle ore 22.44 – Telefonata in uscita dall’utenza monitorata 327-
6767062 in uso a LO GIUDICE Antonino sull’utenza 366-1638238 in uso a CORTESE Antonio.
c: Dimmi … —IIL:Qua sono. andiamo. wtto casa vedi. da me .. . dai … Ii lIspello qua … —IIC: Ah. da
le! —//L: Eh … —I/C’Slo arrivando. ciao … —II L: Muovili. ciClo … —II
Le telefonate confermano, quindi, l’incontro tra Cortese e Lo Giudice la notte tra
il 27 e il 28.9.20 l O.
In relazione al fatto che la sera in cui veniva udita la forte deflagrazione (tra il 27
e il 28-9-20 l O) riconducibile all’ esplosione del bazooka da parte del Cortese.
questi fosse in compagnia del Puntorieri, assume rilievo, nella prospettiva
accusatoria. l’analisi ed elaborazione del traffico telefonico delle utenze mobili in
uso a CORTESE Antonio e PUNTORIERl Vincenzo.
Emerge, in particolare, che le utenze in uso ai predetti, hanno agganciato
celle installate nel comune di Reggio Calabria sino alle ore 05:00 circa.
In particolare. i contatti che sono stati registrati dalle loro utenze cellulari che
dimostrano il loro spostamento, sono riferibili a due contatti tra gli stessi e
registrati ris’pettivamente alle ore 02:46 e alle ore 04:55 circa.
Sul punto a pago 8 I e ss. della cnr del 6-12-20 l O si apprende che:
– con i contatti telefonici sopra indicati, CORTESE Antonio e LO GIUDICE
Antonino. si sono accordati per incontrarsi;
– nella stessa area geogratica in cui si trovava CORTESE Antonio, veniva
registrato anche il telefono cellulare 3933730667 in uso a PUNTORJERJ
Vincenzo:
– ciò. tuttavia. non può condurre alla automatica deduzione che i due in
quell’arco temporale si trovassero insieme (né in tal senso può univocamente
deporre il fatto che tra le utenze in uso agli stessi non si registra nessun contatto);
– il primo contatto tra i due con le utenze analizzate, si registrava alle ore 02:46
del giorno successivo: mentre l’utenza di PUNTORJERl Vincenzo veniva
registrata nuovamente nella zona ove vi è ubicata l’abitazione di CORTESE
Antonio. l’utenza di quest’ultimo veniva registrata dalla cella d’impegno ubicata
in via S. Francesco Da Paola:
Ordinanza caulelore n. 96/11 RMC nel pro c. 2313/2010 RGNR – 4122/20’0 RG GIP
– dopo il predetto contatto, le rispettive utenze in uso a CORTESE Antonio e
PUNTORIERI Vincenzo, non registravano più alcun contatto sino alle ore 04:55.
Questo ultimo contatto è stato registrato sempre tra le utenze in uso ai stessi;
– a differenza delle celle registrate nel contatto delle ore 02:46, in questa
occasione le celle agganciate dai rispettivi telefoni cellulari si invertivano: difatti,
il telefono cellulare di CORTESE Antonio alle 04:55, agganciava il ponteradio
installato in Via Sant’ Anna Il Tronco Trav. Falcone, ubicato nei pressi
del C.E.D.I.R. ubicato di fronte rispetto alla zona di via Boschicello angolo
raccordo “bretelle” torrente Calopinace, tratto direzione mare-monte, luogo
in cui è stato ritrovato il bazooka modo RBR M80;
– alla stessa ora, mentre il telefono cellulare di CORTESE Antonio si trovava nei
pressi delle Bretelle del Calopinace, PUNTORIERI Vincenzo, agganciava la
cena installata in SS. 114 km4,600-Pistunina(ME), la quale irradia anche la
zona che conduce nel Villaggio Arghitlà (RC), residenza del predetto
PUNTORIERI.
Si tratta, però, di una mera deduzione, che i due indagati si siano accordati per
incontrasi con la telefonata delle 2:46 e si siano poi lasciati alle 4:55, dopo aver
trascorso due ore insieme.
In ordine, invece, aHa del1agrazione ed a quanto attestato dai funzionari della
Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Reggio Calabria, l’ area dagli
stessi indicata – ove insistono le rispettive abitazioni – risulta nelle vicinanze del
ponte-radio agganciato dall’ultimo contatto di CORTESE Antonio (cfr. il grafico
contenuto a pago 85 della citata informativa di reato).
Per tali circostanze è ragionevole desumere che la deflagrazione sia avvenuta
proprio nelle immediate vicinanze al luogo in cui è stato lasciato il bazooka
ovvero tra la zonè di via Boschicello angolo raccordo “bretelle” torrente
Calopinace tratto direzione mare-monte. In tale zona si trova il ponte radio
agganciato dal Cortese (ma non anche dal Puntorieri).
L’anatisi ed elaborazione dei dati di traffico telefonico quali elementi
di riscontro oggettivo esterno di natura individualizzante alle
incolpazioni attinenti all’episodio delittuoso del 05110/20 10.
Per tale episodio si provvedeva ad analizzare il tratÌÌco telefonico delle utenze in
uso a CORTESE Antonio e PUNTORIERI Vincenzo che veniva comparato con
il traffico delle celle che irradiano il luogo del rinvenimento del bazooka e la via
ove è ubicato il telefono pubblico.
L’analisi delle utenze telefoniche in uso ai predetti venivano espletata a far data
dal 29 settembre 20 l O sino ai giorni successivi il rinvenimento del materiale
Ordinanza caulelare n, 96/ l 1 RMC ilei proc. 2313/20 I O RGNR – 4722/20 I O RG GiP
bellico. e si riscontrava la loro presenza a Reggio Calabria giorno 05 ottobre
2010 nell’ orario compatibile ali’ evento deli ttuoso.
CORTESE Antonio prima di attestare la sua presenza il giorno 05 ottobre a
Reggio Calabria, effettuava una serie di spostamenti sia sul territorio nazionale
che sul continente africano. Difatti, le sue utenze, nella mattinata del 30
settembre si spostavano da Reggio Calabria a Milano e nella stessa giornata da
quella città si spostava in Marocco permanendovi sino alla mattina di giorno 04
ottobre 2010.
In sintesi, per ciò che attiene al trartico telefonico generato dalle utenze in uso a
CORTESE Antonio nel periodo compreso dal 30 settembre al 04 ottobre 20 l O, è
emerso:
– che nei giorni 29 e 30 settembre 20 l O il medesimo permaneva in Reggio
Calabria;
– che gli unici contatti della mattinata del 30 settembre di CORTESE Antonio,
prima della sua partenza nel capoluogo ,lombardo, si registravano con t’utenza di
PUNTORIERI Vincenzo;
– i successivi contatti mantenuti da CORTESE Antonio si registravano circa
cinque ore dopo l’ultimo contatto avuto nella città di Reggio Calabria, e si
registrava con l’utenza 32973 15128, la quale agganciava i ponti-radio installati
nel comprensorio dell’aereostazione di Malpensa;
– che il 30 settembre 20 l O si registrava, successivamente. la presenza dello stesso
in Milano;
– che, alla stregua dei ponti-radio agganciati dalle utenze in uso a CORTESE
Antonio. si desume che lo stesso. nella mattinata del 30 settembre, si sia spostato
con mezzo aereo da Reggio Calabria a Malpensa (V A), per trasferirsi
successivamente in Marocco;
– che le sue utenze telefoniche, nella stessa giornata, agganciavano i ponti radio
installati in quella nazione, permanendovi sino alla mattinata del 04 ottobre 20 l O;
– che dal 30 settembre al 04 ottobre 20 l O, avuto riguardo sempre alle celle
agganciate. il Cortese permaneva in Marocco;
– che, dopo il contatto del 04 ottobre 20 l O, ore 07: 14 :03. registrato in Marocco.
alle ore 13: Il :39 successive, le utenze in uso al Cortese Antonio agganciano i
ponti-radio installati presso l’aerostazione di Malpensa (VA), a conferma
dell’avvenuto trasferimento di CORTESE Antonio dal continente africano alla
città lombarda. Ancora una volta le utenze utilizzate da CORTESE Antonio sono
state la n. 34660747182°, la n. 366163823821
, la n. 327821483222 e la n.
~o Intestata a DE STEFANO Giuseppe:
‘1 . . Intestata a STAMA Ionica:
53 I
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‘. ” / ” .I I,
Ordinanza cautelore n. 96/11 RMC neloroe. 2313/2010 RGNR – 4722/2010 RG GIP
329731512823
• le quali hanno permesso di ricostruire la sua permanenza ndla
sola giornata del 04 novembre 20 lO nella città di Milano, peraltro nelle vie del
centro urbano;
– che, difatti, ali ‘avvenuto rientro in Italia, CORTESE Antonio si tratteneva
nell’ hinterland milanese sino alla serata dello stesso giorno, in quanto alle ore
19:59:39 l’utenza 3661638238 in uso allo stesso. agganciava la cella installata
c/o il parcheggio Ovest dell’aeroporto Milano-Linate. Pertanto, il medesimo.
giunto dal Marocco all’aeroporto di Milano-Malpensa (VA), si tratteneva per
l’intero pomeriggio nel capoluogo lombardo, partendo in serata da Milano-Linate
per tàre rientro a Reggio Calabria alle ore 23.00 circa (cfr. sul punto, gli esiti
degli accertamenti relativi ali ‘acquisizione delle liste di volo presso la compagnia
di bandiera CAI-AUT AllA per come già esposti);
– che il CORTESE Antonio, con volo di linea AZ 1195 delle ore 21 :25 del
04/1 012010 in partenza dall’aeroporto di Milano-Linate, unitamente a LO
GIUDICE Antonino. faceva rientro a Reggio Calabria;
– che le sue ulenze telefoniche, dalle prime ore del 05 ottobre 20 lO, precisamente
alle 05: 19:20, agganciavano la cella di Viale Zecchino 14 di Reggio Calabria;
– che la presenza di CORTESE Antonio, nella città di Reggio Calabria, si
registrava sino alla sera dello stesso giorno, in quanto le utenze a lui in uso alle
ore 20:38:41, agganciavano la cella installata a Villa San Giovanni in Piazza
Stazione ex Hotel Piccolo. muovendosi dopo qualche ore lungo la direttrice
ferrata sud-nord, sino a giungere il giorno 06 ottobre 20 l O alle ore 14:08 :31 a
Monfàlcone (TS);
– che. dopo quest’ultima cella agganciata in territorio nazionale, il viaggio di
CORTESE Antonio continuava verso la Romania, dove vi permaneva sino a
giorno 19 ottobre 20 I O. data in cui faceva rientro in Italia, giungendo il giorno
successivo nella città di Trieste. ove veniva tratto in arresto da personale della
Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria.
A differenza di CORTESE Antonio, PUNTORIERI Vincenzo si tratteneva
sempre nella città reggina, così come accertato dall’analisi ed elaborazione
dei dati di traffico telefonico generato dalle utenze a lui in uso (in particolare
l’utenza 3933730667).
Quest’ultima utenza è quella con la quale PUNTORlERI Vincenzo ha mantenuto
contatti con CORTESE Antonio, nelle prime ore del 30 settembre 20 l O, data in
cui quest’ultimo è decollato per il Marocco con transito intennedio a Milano
Malpensa.
~~ Intestata a YU Ruting;
~.1 Intestata allo stesso CORTESE Antonio:
541
Ordinanza c()utelore n. %/1 J RMC nel proe. 2313/20 J O RGNR – 4122/20 IO RG G’P
Analogo contatto si registrava il giorno 04 ottobre 2010, al rientro di CORTESE
Antonio dal Marocco, allorquando si trovava nella città di Milano alle ore
[ 7 :21:46 e agganciava la cella installata in via Doria 3, mentre PUNTORIERI
Vincenzo agganciava la cella di Viale Aldo Moro – Trav. Nicolò 4, Reggio
Calabria.
Altro significativo elemento che attesta la presenza di PUNTORIERI Vincenzo
nella città di Reggio Calabria, in orario compatibile con il rinvenimento del tubo
lanciarazzi modello RBR M80 64MM. – Bazooka – in via Boschicello angolo
raccordo “bretelle” torrente Colapinace tratto direzione mare-monte, è
rappresentato dal traffico telefonico delle celle relativo al gestore di telefonia
H3G24
, in quanto la sua utenza cellulare veniva registrata alle ore 00:34:57, dalla
cella che irradia quell ‘area, installata in via Reggio Campi “fronte cimitero”.
Anche per quest’ultima giornata si è potuto accertare, dunque, la
contestuale presenza di CORTESE Antonio e PUNTORIERI Vincenzo, in
Reggio Calabria, in orari compatibili con il rinvenimento del tubo
lanciarazzi modello RBR M80 64MM. – Bazooka – a seguito della telefonata
anonima giunta sulla linea 44113″, nella città di Reggio Calabria.
Gli esiti deJIa consulenza tecnica fonico-comparativa.
Acquisita la a:>traccia auùio relativa alla telefonata anonima alla Centrale
operativa della Polizia di Stato (113) in data 05 ottobre 2010, alle ore 00:25 circa,
venivano anche. acquisite le tracce audio relative alle voci di a:>Cortese Antonio,
Lo Giudice Antonino e Puntorieri Vincenzo, al fine di poter procedere a
consulenza tecnica fonico-comparativa.
Gli esiti delle predetta consulenza, affidata al prof. Luciano Romito del
Dipartimento di Linguistica dell’Università della Calabria di Arcavacata (CS).
costituiscono un’ulteriore conferma della validità dell’ipotesi investigativa.
C difatti. comparate la voce anonima della telefonata al “”113” e la voce nota del
Cortese, con due metodologie differenti, la conclusione è pressoché identica: a:>la
voce anonima della telefonata al .• 113″ è con elevata probabilità quella di
a:>Cortese Antonio. Sul punto, non può che rinviarsi all’esame dell’elaborato
tecnico depositato in atti:
,~ Acquisiti nell’ambito del Procedimento penale 5335110 R.G.N.R. Mod. 21 istruito dalla Procura della
R~pubblica Direzione Distrettuale Antimalia di Catanzaro – Ct!lIe che ilTadiano la Via Argine Sx
Colapinace – altezza San Giorgio. Via Boschicello Reggio Calabria – dalle ore 23 :30 dci 04.10.2010 alle
ore 00:45 del 05.10.20 I O:
551
, … ! )t
, j ./1 ·r
Ordinanza cautelare n, 96/ /1 RMC nel oro e. 2313/20 IO .r~GNR – 4722/20 IO RG GIP
I Comparazione fonica tra la voce anonima e voce nota Cortese.
Metodo l: Discreta prova che supporta l’ipotesi che la voce anonima e la voce
nota Cortese appartengano alfo stesso parlatore (rapporto di verosimiglianza
/52,00).
Metodo 2: Poiché la distanza tra noto e anonimo (0.754) è inferiore alfa soglia
di massima verosimiglianza (0.979) si suppone che la voce dell’anonimo e quella
del noto appartengano allo stesso parlatore. L’ipotesi di accettazione è
avvalorata da lina probabilità di errore pari al 4.72 % (errore di jà/so
accettazione a posteriori) contro l’elevato errore che si commetterebbe
a/fermando il contrario (20. J 4 %)
Valutazione della posIzione di Cortese Antonio in relazione
alJ’episodio del 5-10-2010
Nella valutazione concreta degli elementi a carico del Cortese deve premettcrsi
qualche considerazione sulla sua condotta di vita precedente al fatto e sui suoi
precedenti giudiziari (sebbene non definitivi). Le risultanze istruttorie del
procedimento penale n. 280/2008-mod.2l RGNR incardinato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria contro il Cortese Antonio per
una pluralità di violazioni alta disciplina sulle armi. munizioni ed esplosivi,
rivestono, indubbiamente, particolare valenza sotto il profilo dimostrativo, nella
prospettiva processuale sopra indicata: lo stesso veniva condannato dal Tribunale
di Reggio Calabria con sentenza n. 137912009 Reg. Sent. di data 22/10/2009.
DaU’esame degli atti investigativi e della sentenza acquisiti agli atti del
presente procedimento, emerge che il Cortese Antonio, oltre a detenere
legalmente una serie di armi comuni da sparo lunghe e corte, corredate del
relativo munizionamento, avesse nella propria disponibi lità, illegalmente,
abilmente occultati in vari luoghi a cui venivano estese le attività di
perquisizione, parti di armi da guerra, nello specifico due caricatori per fucile
mitragliatore AK-47 Kafashnikov. munizionamento di vario calibro, nonché, dato
indiziario particolarmente concludente. occultato in uno scaftàle tra mangimi e
prodotti per animali. due bobine di miccia, di colore verde, della singola
lunghezza di rnt. 100 circa.
Ulteriore dato particolarmente signiticativo sotto il promo dimostrativo,
certificato nei propri atti dalla polizia giudiziaria procedente ad attività di
perquisizione, è il continuo rapportarsi telefonicamente del Cortese Antonio con
Lo Giudice Luciano, il quale ultimo chiedeva, nel corso della perquisizione,
informazioni sul Reparto di appartenenza dei mil itari dell’ Arma operanti.
A ciò deve aggiungersi il dimostrato ruolo di esperto in armi ed esplosivi che il
Cortese rivestiva nella cosca Lo Giudice. Le dichiarazioni di Consolato Villani e
561
Ordinanza cautelare n. 96/ 1 1 RMC nel proc. 2313/2010 RGPJR – 4722/20 IO RG GIP
quelle di Lo Giudice Antonino sono servite sicuramente per condurre al fermo
del Cortese per la sua appartenenza alla cosca e alla successiva ordinanza
cautelare emessa dal Gip di Reggio Calabria ai sensi del17art. 27 C.P.P.,
confermata dal competente Tribunale del riesame.
In questo contesto e tenendo conto del ruolo del Cortese e della fiducia in lui
riposta dal Lo Giudice Antonino, deve valutarsi il quadro indiziario nei suoi
confronti in relazione all’episodio del rinvenimento del bazooka del 5- 10-20 10.
Ebbene, la chiamata in correità formulata da Lo Giudice Antonino è solidamente
confortata dai seguenti elementi di riscontro:
a) Colui che ha effettuato la telefonata, dopo aver collocato il bazooka, alla
luce delle riprese visive delle telecamere di sorveglianza pubblica e
privata, utilizzava un7autovettura del tipo Matiz bianca;
b) Cortese Antonio ha in uso un7autovettura Matiz bianca, intestata alla
moglie, sequestrata nel corso della perquisizione presso la sua abitazione;
C) I1 telefonista ha utilizzato una scheda acquistata a Milano;
d) 11 Cortese ha trascorso il pomeriggio del 4-10-2010 in compagnia del Lo
Giudice a Milano, transitando dall’aeroporto di Milano Malpensa a quello
di Milano Linate (agganciando con 17utenza a lui in uso celle ubicate
anche nel’centro della città);
e) La consulenza tecnica effettuata su incarico del PM ha stabilito che la
voce dell’anonimo interlocutore è con elevata probabilità riferibile a
Cortese Antonio;
t) La sera in cui verosimilmente sarebbe stato esploso il colpo (non si sa se
accidentalmente o meno) dal bazooka è accertata la presenza del Cortese
in zona compatibile a quella in cui i funzionari di PG hanno udito il
rumore provocato dalla deflagrazione;
g) I1 Cortese, dopo aver effettuato la telefonata, si dava alla fuga rendendosi
irreperibile e varcando il confine italiano.
h) Dinanzi al GIP presso il Tribunale di Trieste, tentava di fornire un alibi
falso in relazione alla notte del 4-10-2010, volendo far credere di aver
fatto ritorno dal Marocco il giorno successivo
Gli elementi investigativi così esaminati appaiono idonei a costituire un serio
riscontro esterno alla chiamata del Lo Giudice, siccome individualizzanti e
relativi all’episodio per cui si procede, tutti univocamente concludenti nel senso
della responsabilità del Cortese per il porto e la detenzione del bazooka, la sua
collocazione e la telefonata minatoria effettuata per consentire il ritrovamento
dell’arma.
– La posizione di Puntorieri Vincenzo in relazione all’episodio del 5-10- ,
2010. : i
Ordinanza eaulelore n, 96/11 RMC ne/oroe, 231.3/20 I O ,'{CNR – .1722/20 IO RG GIP
Diversamente deve, allo stato. ritenersi quanto al Puntorieri, per il quale occorre
preliminarmente osservare che manca una vera e propria chiamata in correità,
per lo specitico episodio, da parte dello stesso Lo Giudice. Questi, sebbene sia
stato sentito in più occasioni, ha riferito solo genericamente di una partecipazione
al fatto del Puntorieri senza però indicarne i termini.
Sicchè, gli elementi a suo carico consistono esclusivamente nella dimostrazione
della sua presenza a Reggio Calabria nei giorni della vicenda in questione, anche
in zone coperte dalle celle dei luoghi che assumono rilievo in questa sede, senza
però che gli stessi possano essere letti come dimostrazione di una sua
partecipazione al fatto per cui si procede.
Il ruolo di istigatore e beneficiario deUe condotte illecite di Lo Giudice
Luciano.
Lo Giudice Luciano ha indubbiamente assunto nei fatti per cui si procede, il
ruolo di istigatore e beneìiciario ultimo delle i lecite condotte.
L’assunto è correlato ai rapporti intercorsi tra il medesimo (anche per il tramite di
Spanò Antonio) con appartenenti all’ ordine giudiziario e alla polizia giudiziaria.
A tal tine appare inevitabile esaminare le risultanze di indagine in relazione alla
causale e al movente dei tre episodi criminosi.
Gli aUentati del 3 gennaio e del 26 agosto 2010. nonché l’intimidazione al
Procuratore della Repubblica del 05.10.20 lO. rappresentano, secondo il racconto
di Lo Giudice Antonino, la reazione della cosca all’azione giudiziaria contro Lo
Giudice Luciano, nell’assurdo convincimento di una sorta di diritto all’impunità,
acquisito, evidentemente. in base a mal interpretati rapporti. intrattenuti anche
per interposta persona, con appartenenti alla polizia giudiziaria ed alla
magistratura. La frustrazione di vere e proprie “aspettative di interessamento” –
inteso quantomeno in termini di miglioramento della posizione cautelare del
predetto, attraverso la gradazione della misura cautelare inframuraria con gli
arresti domiciliari- da parte di soggetti appartenenti ad organismi di polizia
giudiziaria e all’ordine giudiziario (che avevano intrattenuto in passato rapporti
con Lo Giudice Luciano o con altre persone comunque vicine alla famiglia Lo
Giudice, tra cui Spanò Antonino) sarebbe quindi la causa della reazione violenta
dei Lo Giudice. Il convincimento, poi. di essere stati destinatari di una “manovra
giudiziaria” volta a colpire soggetti ritenuti vicini ad un certo gruppo di
magistrati. piuttosto che ad un altro oltre che l’opportunità di far ricadere sulle
altre famiglie di ‘ndrangheta, attive nella città di Reggio Calabria. la
581
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Ordinanza cautelare n. 96/11 R,’v1C nel proc. 23/.1/20/0 RGNR – 4722/2010 RG GIP
responsabilità per i gravi episodi delittuosi posti in essere, avrebbero mosso gli
attentati ed intimidazioni del 20 l O.
La finalità ultima della progressione criminosa era evidentemente quella di fare
intendere di essere pronti a tutto, anche a dar vita ad una stagione terroristica,
contrassegnata da attentati contro magistrati ed organi istituzionali, sì da
ottenerne un effetto, immediato e diretto, intimidatorio che avrebbe “consigliato”
loro un concreto interessamento alle vicende giudiziarie del Lo Giudice Luciano.
Tali azioni delittuose avrebbero consentito, al tempo stesso. una ricaduta in
termini negativi nei confronti delle altre famiglie di ‘ndrangheta dì Reggio
Ca ~ abria che, subendo una più che scontata e stringente azione investigativa, di
polizia giudiziaria, prevenzione e sicurezza, avrebbero di fatto consentito
l’ acquisizione di maggiore spazio e peso criminale alla famiglia Lo Giudice.
Depongono, in tal senso, non solo i contributi dichiarativi di Villani Consolato,
Lo Giudice Antonino, Spanò Antonino e Rizza LuiQi, ma altresì gli esiti delle
attività tecniche di captazione ambientale disposte nei confronti di Lo Giudice
Luciano in ambiente penitenziario. In altre parole Lo Giudice Luciano è
l’istigatore delle condotte organizzate da Lo Giudice Antonino, essendo ançhe
colui il quale riteneva di poter pretendere da esponenti della magistratura un
interessamento nelle sue vicende.
a) L’ordine al fratello Antonino di iniziare azioni eclatanti
Proprio nella prospettiva di superare una “fase di stallo” – che irritava non poco il
Lo Giudice Luciano detenuto (come emerge dal complesso dei colloqui
intercettati in carcere)- e la mancanza di assicurazioni e, quindi, di risultati
positivi sotto i I protilo processuale. vanno lette innanzi tutto le sollecitazioni
operate dal primo al fratello Antonino a fare . ‘bordello”, a farsi sentire:
“incomincia a fare bordello. altrimenti incomincio a fare bordello io da qua,
incomincia a fare bordello. fai che tremino in qualche maniera, che vogliono.
che mi porti al punto che me la canto?”; Sollecitazioni che vanno lette
inequivocabilmente come un vero e proprio ordine di compiere azioni eclatanti
(“fare bordello”).
Ed ancora, assolutamente significativi della convinzione di godere di appoggi
autorevoli sono i colloqui con altri prossimi congiunti, affinchè facessero
presente. a chi di dovere, la sua situazione che altrimenti lo avrebbe portato a
rendere dichiarazioni e allora sarebbero finite in carcere cento persone:
Ilovantanove della Questura “e qualche magistrato pure” .
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591 /
Ordinanza cautelore n. 96/ I I RMC nel proc. 2313/20 IO RGNR – 4722/20 iO RG GIP
b) Il contributo dichiarativo reso da RIZZA Luigi: le ammissioni di
responsabilità confidategli da Lo Giudice Luciano durante il periodo
di comune detenzione presso la casa circondariale di Tolmezzo.
Le confidenze rese da Lo Giudice Luciano al co-detenuto presso la casa
circondariale di Tolmezzo, Rizza Luigi, contribuiscono ad avvalorare la tesi del
pieno coinvolgimento del medesimo nei gravi fatti per cui è procedimento.
Era lo stesso Rizza Luigi, in epoca assolutamente non sospetta, 22 luglio 20 l O,
allorquando gli inquirenti privilegiavano ancora l’ipotesi della riconducibilità
dell’attentato alla Procura generale di Reggio Calabria alla tàmiglia Serraino
(primigenia tesi investigativa), che riferiva a militari dell’ Arma in servizio al
Nucleo Investigativo-Reparto Operativo di Reggio Calabria circa la reale
paternità del fatto, da ascrivere, in roto, alla famiglia Lo Giudice ed a Lo Giudice
Luciano in primis.
Le predette dichiarazioni sono state puntualmente reiterate al Procuratore
distrettuale antimafia di Reggio Calabria il 18 novembre 2010.
Il Rizza, che ha trascorso un periodo di comune detenzione con Lo Giudice
Luciano, condividendone per un arco temporale più ristretto la cella, è un
appartenente ad una cosca siciliana. Egli ha riferito di aver fatto la conoscenza di
Lo Giudice in carcere e che. dopo essersi presentati, facendo riferimento ai
rispettivi “gradi” criminali. questi aveva criticato le scelte di attacco diretto allo
Stato compiute da Salvatore Riina. A fronte della contestazione da parte del
Rizza del tàtto che la criminalità reggina in quel periodo, con gli attentati in
corso, non si stava comportando diversamente. il Lo Giudice se ne era assunta la
paternità. affennando che dietro vi era l’organizzazione da parte del suo gruppo.
La scelta era motivata dalla volontà di intimidire le istituzioni aftinchè
allentassero la presa nei suoi confronti. Sempre il Rizza riferiva che il Lo Giudice
gli aveva raccontato la sua vicenda giudiziaria, mostrandosi così a conoscenza di
circostanze assolutamente non conoscibili da terze persone (valga per tutte quella
riferita alle modalità dei fatti che condussero all’arresto del Lo Giudice
Lucian025
) , specie da chi non aveva avuto rapporti con lo stesso prima di allora
(come appunto il Rizza Luigi).
Da ultimo, occorre evidenziare che sono stati positivamente accertati i periodi di
comune detenzione tra i due presso la Casa Circondariale di Tolmezzo.
:5 « lo stesso si lamentava eli I/na persona che a SI/O ciire fo aveva elenl/ncialO per I/sura e che a cUI/sa di
111/(/ fdefonara infercelf</fa tra lo .l’feSSO e questa persona era stato arrestato. 1.0 GIUDICE riferiva che
/.fl/esfa fe!e/òn(l/(l era stala IIsata per arrestarlo e che a segui/v dell’arresto gli era .Ha/O sequeslrmv il
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Ordinanza caulelore n. 96/11 RMC nel proc. 2313/20 lO RGNR – ,1722120 IO RG GIP
c) I rapporti di Lo Giudice Luciano e Spanò Antonino con appartenenti
all’ordine giudiziario.
Al fine di comprendere il ruolo di istigatore delle condotte poste in essere da Lo
Giudice Antonino (che affidava poi l’esecuzione dei suoi propositi al Cortese)
appare necessario ripercorrere un argomento sotto questo aspetto rilevante,
relativo cioè alle aspettative, in virtù di rapporti con esponenti delle forze
dell’ ordine e della magistratura, di ottenere un interessamento tale da tradursi in
termini di concessione degli arresti domiciliari.
rn merito a questo specitico tema investigativo, i PP. MM. hanno evidenziato le
seguenti risultanze investigative:
– le dichiarazioni rese dai collaboratori della giustizia Villani Consolato e Lo
Giudice Antonino;
– le dichiarazioni rese da Spanò Antonino;
– gli esiti delle attività tecniche di captazione dei colloqui di Lo Giudice Luciano
in ambiente penitenziario;
– gli esiti di pregresse attività di perquisizione e sequestro nei confronti di Lo
Giudice Luciano;
– i risultati delle attività di intercettazione delle comunicazioni epistolari di Lo
Giudice Luciano.
Ebbene, secondo la ricostmzione otferta da Lo Giudice Antonino, il fratello
Luciano, anche tramite interposta persona e in particolare Spanò Antonino,
manteneva rapporti con un pubblico ministero (denominato nel corso dei colloqui
captati in ambientale “zio Ciccia” ) in servizio per un lungo periodo presso la
Procura della Repubblica di Reggio Calabria, trasferi to dal 9-12-2009 alla
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria,
nonché con altro magistrato (denominato nelle intercettazioni l’avvocato di
Roma) in servizio presso la Procura Nazionale Antimafia.
Compulsato dagli inquirenti sulla tipologia dei presunti rapporti con i due
esponenti de li’ ordine giudiziario, il Lo Giudice è apparso però volutamente
reticente, affermando di non conoscere i particolari, ma dicendosi sicuro del fatto
che si fosse trattato di rapporti leciti.
Sicchè appare necessario esaminare i contenuti dei colloqui carcerari di Lo
Giudice Luciano oggetto di registrazione, nel corso dei quali si ritrovano i
riferimenti soggettivI volutamente cnptici sopra evidenziati. ovverosia
all’ «Avvocato di Roma» e allo <<zio Ciccia» a cui deve aggiungersi quello di
«Callipari» (identi ticato. come si dirà in S panò Antonino).
Come si avrà modo di verificare altri soggetti venivano coinvolti nelle vicende.
quanto meno per assumere il ruolo di intermediari rispetto alle richieste da
611
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Ordinanze coulelore n. 96/11 .R.Me nel proc. 2313/2010 RGNR – 4722/2010 RG GIP
avanzare ai due magistrati, a cui Luciano Lo Giudice riteneva di essere così
legato da poter chiedere loro un pesante interessamento neHe sue vicende
cautelari. Si tratta dell’ avvocato Giovanni Pellicanò del foro di Reggio Calabria,
indagato per il delitto di riciclaggio aggravato (ex artt. 648-bis C.p., 7 d.1. n.
152/1991), nonché dell ‘avvocato Lorenzo Gatto del foro di Reggio Calabria.
Proprio il Pellicanò, secondo quanto riferito da Lo Giudice Antonino, avrebbe
fatto presente che Lo Giudice Luciano pagava la sua amicizia con i due predetti
magistrati che, nell’ ambito della Procura reggina, sarebbero stati in contrasto con
il Procuratore Pignatone ed altri suoi sostituti. Anche Spanò Antonino (che a
Reggio Calabria gestisce una nota attività di rimessaggio barche), sempre
secondo .Ie dichiarazioni rese dal Lo Giudice, sarebbe stato contattato aftìnchè
intervenisse presso il magistrato all’epoca in servizio presso la Procura generale
<.Ii Reggio Calabria. A questi lo Spanò era legato anche per il fatto che la sua
imbarcazione era custodita presso il rimessaggio sopra citato. Anche Spanò, a
dire del Lo Giudice, ebbe a confermagli la situazione di contrasto interna alla
Procura reggina.
Ancora, sul punto, il Lo Giudice ha affermato di aver deciso di “colpire quello
schieramento di magistrati perché mi fecero capire che quello era lo
schieramento che aveva jàllo male a mio fratello Luciano. Furono l’avvocato
PELLICANO e Antonino SPANO’. L’avvocato lo apprese da altri, mentre
SPANO’ era molto informato. secondo me da questi magistrati o con poliziotti o
carabinieri, ma non so di più “,
Nel corso dell’ interrogatorio dell’ 11-3-20 Il, il Lo Giudice mantenendo il suo
atteggiamento di reticenza. ha ancora negato che nella scelta degli obiettivi vi
fosse una precisa strategia, atteso che il suo odio si indirizzava in generale verso
l’ istlituzione della magistratura.
Ebbene. nel corso dell’ interrogatorio del 2l ottobre 2010, avvenuto in Roma
presso gli Uffici della Direzione Nazionale Antimatia. il collaboratore di
giustizia VILLANI Consolato ha dichiarato che «la strategia di Antonino LO
GIUDICE nasce da quando arrestano Luciano LO GIUDiCE, perché i due
fratelli non si aspettavano tale arresto. Nino non accetta l’arresto del fratello in
quanto violava l’immunità, anche perché Luciano aveva rapporti con qualche
giudice, anche se non lo so con certezza “. ».
c.l) I rapporti tra LOGIUDICE Luciano ed un Sostituto
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello,
denominato “zio Ciccio” : evidenze di indagine.
. : : ,/i / i. I
I”. ‘.
621 .J
Ordinanza caulelare n. 96/11 RiVlC nel pro c . 231.3 /20 lO RGNR – 4722/ 20 IO RG GIP
Nell’ambito del procedimento penale 2478/07 RGNR Mod. 21 D.D.A.,
incardinato presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. sono
stati sottoposti a censura -audio/video- le conversazioni e comunicazioni tra
presenti effettuate da Lo Giudice Luciano nel corso dei suoi colloqui in ambiente
penitenziario: i predetti colloqui risultano effettuati con i propri familiari e con il
suo legale di fiducia, l’avvocato Giovanni Pellicanò del foro di Reggio Calabria,
a sua volta indagato per come già si è anticipato.
Nel corso dei predetti colloqui, sono emersi riferimenti a magistrati che prestano
servizio ovvero lo hanno prestato negli anni passati, nel Distretto della Corte
d’appello di Reggio Calabria, tra i quali, appunto uno denominato “zio Ciccio” e
r altro “1 ‘avvocato di Roma”. Come si vedrà si tratta di conversazioni che
riscontrano le affermazioni di Lo Giudice Antonino sul punto. Ulteriori
riferimenti emergono dall’acquisizione della corrispondenza epistolare del
medesimo detenuto e da altra documentazione acquisita nel corso dell’attivi.tà di
polizia giudiziaria che ha portato al suo atTesto in data 19.10.2009.
Va osservato. preliminarmente, che nel corso della perquisizione dell’ufficio di
Lo Giudice Luciano, ubicato in Reggio Calabria alla via Missori, effettuata dalla
Squadra Mobile in data 6 ottobre 2009 – nel proc. nr. 2478/07 R.G.N.R. D.D.A.,
emesso in data 24.09.2009 dal magistrato requirente titolare del fascicolo – era
cmerso. tra alcuni appunti, ii cognome (senza nome di battesimo) uguale a quello
di un PM all’epoca in servizio presso la Procura della repubblica di Reggio
Calabria (e proprio colui a cui -secondo la ricostruzione della PG- si fa
riferimento con l’ appellativo “zio ciccia”: cfr. allegato 32 aHa c.n.L di data
06.12.20 l O della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del
Servizio Centrate Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma).
In particolare, nel corso de II’ atto di polizia giudiziaria sono stati acquisiti in
copia alcuni registri marcati “Bziffettt’ all’interno dei quali il Lo Giudice Luciano
annotava i pagamenti di cassa, gli stipendi agli operai, le merci acquistate o
vendute, gli scontrini tiscali rilasciati ed, infine, gli appunti di natura personale
relativi alle faccende che disbrigava ne lr ambito della sua attività lavorativa.
All’ interno di uno dei registri ·’Buffètti”, fotocopiati a cura di personale di
quest’Ufficio, fu rinvenuta la frase vergata a mano dal LO GIUDICE che
riportava il solo cognome (quello appunto comune al PM in servizio presso la
Procura generale di Reggio Calabria) e le seguenti parole subito di seguito
“pasliera grande l bottiglia non è stato possibile”.
Come si è accennato, nel corso dei colloqui in carcere sostenuti dal detenuto LO
GIUDICE, e SOltoposti ad intercettazione nell’ambito del procedimento penale
nr. 2478/07 R.G.N.R. D.D.A .. sono emersi riferimenti allo stesso magistrato.
631
, ; l’
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.,I
Ordinanza caulelare n. 96/1 , RMC nel proc. 2313/2010 RGfJR – 4722/2010 RG GIP
AI riguardo occorre qui premettere che alcuni di questi colloqui sono intercorsi
tra il detenuto ed il suo difensore avv. Pellicanò. Ebbene, deve preliminarmente
verificarsi se gli stessi siano utilizzabili e, quindi, se trovi o meno applicazione
l’art. 103 c.p.p. e le relative garanzie difensive.
Come attestato in atti dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria,
Pellicanò Giovanni rivestiva dal marzo 2009 la qualità di persona indagata per i}
reato p. e p. agli artt. 648-bis c.p., 7 legge n. 203/1991. All’atto dell’esecuzione
delle attività di captazione ambientale in carcere nei confronti di Lo Giudice
Luciano, quindi, la Procura procedeva già nei confronti del PeHicanò.
Ciò posto, l’art. 103, comma 5 c.p.p., sembra fare divieto assoluto di
intercettazione di conversazioni o comunicazioni che avvengano tra il difensore e
la persona assistita. Deve, tuttavia, ragionevolmente interpretarsi la norma
nell’alveo naturale della tutela del diritto di difesa e, quindi, nei limiti stabiliti,
per gli altri mezzi di ricerca della prova (ispezione, perquisizioni, sequestri) dal
comma I dell’ art. lO3 C.p.p .. Sicchè, chiaramente, il divieto di cui all’art. 103
comma 5, va limitato ai discorsi strettamente concernenti la difesa e, comunque,
l’attività captativa è consentita quando il difensore riveste nel procedimento la
qualità di indagato, in relazione ai fatti oggetto di accertamento.
Ebbene. poiché nella specie l’ipotesi investigativa a carico del Pellicanò era
quella di svolgere il ruolo di riciclatore di proventi di cosche matìose, è chiaro
che ile captazioni dei colloqui erano necessarie per l’accertamento del reato
ipotizzato a carico dello stesso.
A prescindere da tale considerazione, deve pOI evidenziarsi come,
inevitabilmente. la verifica sull’utilizzabilità del dialogo intercorso tra chi riveste
il ruolo di difensore e chi riveste la posizione di assistito non possa che essere
postuma, cioè basarsi sul contenuto concreto dei dialoghi captati (Cass ..
38578/2008). L’art. 103. comma quinto, cod. proc. pen., nel vietare
le intcrccuaz.ioni delle conversazioni o comunicazioni dei di tensori. riguarda
l’attività captativa in danno del JilL-nson; in quanto tale ed ha dunque ad oggetto
le sole conversazioni o comunicazioni – individua bili, ai fini della loro
inutilizzabilità, a seguito di una verifica postuma – inerenti all’esercizio delle
funzioni del suo ufficio. Poiché nella specie, si procede a utilizzare
esclusivamente le parti dialogo concernenti la volontà del Lo Giudice di
contattare magistrati del distretto di Reggio Calabria per ottenere illecitamente
benefici per migliorare la sua situazione cautelare con la mediazione dello stesso
Pellicanò. è evidente che si tratta di strategie che nulla hanno a che vedere con la
tlifesa nel procedimento ma, semmai, prospettano un accordo o proposta
criminosa che è difficil’e affermare non possa essere intercettata, reclius utilizzata
641
Ordinanza caulelare n. 96/f I RMC ilei proc. 231.3/2010 RGNR – 4722/2010 RG GIP
(specie considerando che in un caso del genere, come evidenziato dalla plU
autorevole dottrina. sarebbe ammesso il sequestro della corrispondenza).
Nello specifico, ci si riferisce in particolare ai seguenti colloqui:
• Allegato 33 alla c.n.r. di data 06.12.20 lO della Squadra Mobile presso
la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della
Direzione Centrale Anticrimine di Roma): verbale di trascrizione di
intercettazione audio video tra presenti espletata in data 16.11.2009,
presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Reggio Calabria.
I nterlocutori:
LO GIUDICE Luciano, nato a Reggio Calabria il ]9.07.1974
A vv. PELLICANO’ Giovanni nato a Reggio Calabria il il 16.08.1966
Si legge nella trascrizione operata dalla PG dal minuto 47.25, come Lo Giudice
Luciano, evidentemente innervosito dalla sua situazione detentiva, precisi che
molte barche erano custodite presso la rimessa gestita da Spanò Antonino,
comprese quelle di magistrati e appartenenti alle forze dell’ordine. AI riguardo il
Lo Giudice indica proprio il cognome del magistrato reggino con cui si ritiene di
identiticare “zio ciccio” (a cui lo stesso indagato afferma di aver portato una
barca) e precisa che è sua intenzione attendere due o tre mesi e iniziare a parlare
e in tal modo “non rimane più nessuno”. A tal fine è intenzione di Lo giudice
mandare qualcuno a parlare con il magistrato e il Pellicanò dà la sua
disponibilità:
.) … –ILO GIUDICE: … (Inc.) … andiamo e acchiappiamo a quello per le corna …
vedi che sale giovedi–IPELLICANO’: Posso andare iO.–LO GIUDICE: No,
non so se … (inc.) .. . –IPELLICANO’: E lo so iO … dico io non ho problemi,
volent … tu lo sai io … (inc.) … sono sempre rimasto … (inc.) … —
• Allegato 34 alla c.n.r. di data 06.12.20 l O della Squadra Mobile presso
[a Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della
Direzione Centrale Anticrimine di Roma): verbale di trascrizione di
video conversazione espletata in data 23.11.2009 registrata alr interno
del carcere sito in Via San Pietro nO l Reggio Calabria,
interlocutori;
Luciano Lo GIUDICE nato a Reggio Calabria il 19.07.1974.–
Avvocato PELLICANO’ Giovanni nato a Reggio Calabria il il 16.08.1 966
Nella trascrizione integrale dal minuto 35 .00 il Lo giudice precisa che il
magistrato indicato come zio ciccio è “il re ferente di Spanò”
• Allegato 35 alla c.n.r. di data 06.12.20 lO della Squadra Mobi le presso
la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della
Direzione Centrale Anticrimine di Roma: verbale di trascrizione di
651
Ordinanza caute’ore n. 96/1 1 RMC nel proe. 2313/2010 F?GNR -4722/2010 RG GIP
video conversazione espletata in data 28.11.2009 registrata all’interno
del carcere sito in Via San Pietro nO l Reggio Calabria.
Interlocutori:
LO GIUDICE Luciano nato a Reggio Calabria il 19.07.1974
lOGIUDICE Nino nato a Reggio Calabria il 01.09.1959
GIORDANO Florinda nata a Reggio Calabria in data 15/06/1976
STILO Caterina (moglie) nata a Reggio Calabria in data 03/06/1961
Il Lo Giudice racconta ai parenti l’esito del colloquio con il suo difènsore e il
fatto di aver saputo che Pel!icanò si è delta disponibile a mandare i suoi saluti
ad lIna certa persona (verosimilmente il magistrato indicato nelle sopra indicate
conversazioni, anche alla luce delle ultime dichiarazioni rese il /7. 3. 20// da Lo
Giudice Antonino) anche se visto che hanno creato un allarme questo ora non
risponde e,iù al telefono.-
Nei colloqui che seguono emerge il nominativo di “Ciccio” detto anche “Zio
Ciccio” appellativo con il quale il detenuto ed i suoi familiari fanno riferimento
al PM in servizio presso la Procura di Reggio Calabria e dal dicembre 2009
presso la Procura Generale e quello dell’avvocato di Roma (identificato in un PM
in servizio presso la Procura Nazionale antimafia)
• Allegato 36 alla c.n.r. di data 06.12.20 lO della Squadra Mobile presso
la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della
Direzione Centrale Ant,icrimine di Roma): verbale di trascrizione di
video conversazione espletata in data 26.02.2010 registrata presso la
sala colloqui della Casa Circondariale di Tolmezzo (UD).
I nterlocutori:
LOGIUDICE Luciano
LOGIUDICE Antonino cl. 59
LOGIUDICE Giuseppe nato a Reggio Calabria iI 29.12.1988
Lo Giudice Luciano chiede al fratello notizie dell ‘avvocato di Roma ma an/inono
precisa che “L’avvocato ha i telefoni chiusi”
• Allegato 37 ana c.n.r. di data 06.12.20 lO della Squadra Mobile presso
la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della
Direzione Centrale Anticrimine di Roma): verbale di trascrizione di
intercettazione audio-video tra presenti espletata in data 26.03.20 I O.
presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Tolmezzo.
Interlocutori: LOGIUDICE Luciano.-
GIORDANO Florinda (moglie di LOGIUDICE Luciano).LOGIUDICE
Concetta (figlia del LOGIUDICE Luciano).-
661
Ordinanza cautelore n. 96/ / 1 RMC nel proc. 23 / J!20 1 O RGNR – 4722 /2010 RG GIP
STILO Caterina (cognata del LOGIUDICE Luciano).LOGIUDICE
NINO (fratello di luciano).LOGIUDICE
Giuseppe (Figlio minore di Luciano).
Dal minuto 30:05 Luciano, dopo aver precisato che sta ragionando sulla vicenda
che lo riguarda (dice che il cervello gli sta camminando) affenna: Tutto quello
che diceva .. .(pausa) … lo zio Ciccio. secondo me si doveva verificare. però c’è
stato qualcosa che ha bloccato … (inc.) … stai attento per 8 mesi … non andare
a nessun appuntamento … Nino gli dice di stare tranquillo, Luciano dice di
essere molto tranquillo … (inc. Nino parla a bassa voce) … Luciano dice che il
motivo non lo capisce, loro hanno fatto uscire l’articolo sul giornale,
Nino … (inc.) .. Luciano dice che lo hanno fatto uscire apposta, in modo cile si
allarmassero tlltti, Nino dice “certo” poi Luciano chiede se è d’accordo Nino
dice di si. Nino parla a hassa voce, Luciano risponde che lui è calmo, poi
continuano li parlare della vita carceraria di Luciano.
• Allegato 38 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso
la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della
Direzione Centrale Anticrimine di Roma): verbale di trascrizione di
intercettazione audio-video tra presenti espletata in data 22.05.20 l O,
presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Tolmezzo.
l nterlocutori:
LOGIUDICE Luciano:
GIORDANO Florinda;
LOGIUDICE Giuseppe (nipote)
Luciano riferisce a Florinda di mettersi in contatto con l’avvocato di Roma per
un incontro con lui che va al modello J 3 comunica che come arriva a Reggio di
chiamare l’avvocato di Roma e di dirgli: l’ … ha detto Luciano che appena
mette piede a Reggio va in matricola e si segna che vuole parlare con voi,
perché vuole collaborare con voi.” Il Lo Giudice, si lamenta che sono sette
mesi che è dentro. dice che se vogliono. di dirglielo che gli avvocati se li toglie e
poi li raggiunge a modo suo. così esce lui e ne entrano cento. novantanove della
Questura e qualche magistrato pure. dice dove cazzo si è arrivati. chiede se ci si
sta rendendo conto, se si vogliono prendere i beni che se li prendano pure.
Poi Lo giudice clliede se Nino eer caso è andato da Ciccio, lei dice di no, poi
dice clre Gatto non lo convince, IIn fratello che non vale IIna lira, quell’altro
bastardo di Calipari (SPANO’ Antonino) pensa ai cazzi suoi, alla fine dice di
non sapersi di chi fidare. Florinda dice clre Calipari è velluto un sacco di volte
e noi abbiamo parlato Ila sempre detto di stare tranquillo clte al dibattimento …
Luciano dice se ogni giorno questa (RONCHI) ne combina una, 110n è
67
Ordinanza caulelore n. 96/11 RMC nel proc. 2313/20 IO .~GNR – 4722/20 /O RG GIP
possibile bisogna dare un freno, bisogna denunciare, bisogna fare un esposto
in Procura, Florinda fa riferimento al custodia cautelativa,
c.l) I rapporti tra LOGIUDICE Luciano ed il PM in servizio presso la
Procura Nazionale antimafia denominato “l’avvocato di Roma”:
emergenze investigative.
Nell’ambito del procedimento penale 2478/07 R.G.N.R. Mod. 21 D.D.A.,
incardinato presso la Direzione Distrettuale Antimatia di Reggio Calabria, sono
emersi elementi che evidenziano come Lo Giudice Luciano pretenda un
interessamento nella sua vicenda cautelare da parte di un magistrato in servizio
presso la Procura Nazionale antimafia, indicato con l’appellativo di “l’avvocato
di Roma” sulla base di pregressi rapporti di natura allo stato non chiara.
Ta’li elementi sono, in particolare, rinvenibili oltre che nei colloqui in carcere
intercettati nell’ambito del procedimento penale 2478/07 RGNR Mod. 21
D.D.A., neWintercettazione della corrispondenza epistolare e in altra
documentazione acquisita nel corso dell’attività di polizia giudiziaria che ha
portato all’arresto, in data 19.10.2009, di Luciano Lo Giudice, in quanto ritenuto
responsabile del reato di intestazione tinizia di beni, usura e, successivamente, di
associazione di tipo matioso.
Va osservato, preliminarmente, che il nominativo del PM era già emerso nel
corso della perquisizione dell’ufticio di via Missori di Reggio Calabria in uso a
Lo Giudice Luciano, effettuata dalla Squadra Mobile in data 6 ottobre 2009,
giusta provvedimento emesso dalla Direzione Distrettuale Antimatia di Reggio
Calabria.
In particolare. nel corso della perquisizione, sono stati acquisiti in copia i registri
marca “Buffetti” all’interno dei quali Lo Giudice Luciano annotava i pagamenti
di cassa, gli stipendi agli operai, le merci acquistate o vendute, gli scontrini
tiscali rilasciati ed. infine, gli appunti di natura personale relativi alle tàccende
t:he disbrigava nelr ambito della sua attività lavorativa. All’ interno di uno dei
registri “Buffetti”, fu rinvenuto un appunto scritto a mano (cfr. allegato 39 alla
c.n.r. di data 06.12.20 lO deUa Squadra Mobile presso la Questura di Reggio
Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine
di Roma) dal Lo Giudice Luciano che riportava il nominativo del magistrato
seguito dal un numero di utenza cellulare risultata, ali’ esito degli accertamenti
espletati. intestata al Ministero della Giustizia – Ente Direzione Generale dei Beni
e Servizi ed in uso proprio al magistrato in questione.
Ulteriori riferimenti al predetto magistrato sono emersi nel corso dei colloqui in
carcere sostenuti dal detenuto Lo Giudice Luciano che si riportano
681
‘([i (i I . .”
, ,
.-/
Ordinanza c aulelare n. 96/ Il RMC nel proc. 23 13120 l O RGNR – 4722120′ O RG GIP
cronologicamente qui di seguito (si fa rinvio ali ‘annotazione del 6-12-20 l O
quanto agli elementi che hanno permesso di identificare la persona citata nei
colloqui con lo pseudonimo di “Avvocdto di Roma” nella persona del magistrato
in servizio presso la Procura Nazionale antimatia).
• Allegato 40 alla c.n.r. di data 06.12.20 l O della Squadra Mobile presso
la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della
Direzione Centrale Anticrimine di Roma): verbale di trascrizione di
intercettazione audio-video tra presenti espletata in data 03.02.20 lO,
presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Reggio Calabria.
I nterlocutori:
Luciano Lo Giudice.—/
Giovanni.—/
Giovanni parla dell’avvocato di Roma ma è poco chiaro quello che dice;
Luciano g.li dice più volte di no e di stare tranquillo dicendogli che lui
CGiovanni) non lo conosce nemmeno all’avvocato di Roma, Giovanni dice di no
e ajferma un ‘altra cosa che non si capisce e Luciano gli dice di no e di stare
tranquillo che si sbaglia e aggiunge che all’avvocato di Roma lo conosce solo
lui; Giovanni dice che non ha dubbi ma non conosce quest ‘avvocato che sarà
pure bravo e Luciano risponde dicendogli delle cose in labiale e va a scrivere
delle cose e Giovanni gli dice di non scrivere niente; a 22.23 Luciano sifa dare
un foglio e scrive delle cose nel mentre Giovanni dice qualcosa che non si
capisce indicando Luciano col dito e questi continuano come prima a ribadire
che non è come gli sta dicendo; Giovanni dice riferendosi a una terza persona
che a lui lo ha aiutato e Luciano continua a dire tli no,’ a quel punto Giovanni
prende un foglio di quelli che avevano controllato prima insieme e dice a
Luciano che l’avvocato di Romallo aiutato lo persona che c’è scritta sul quel
foglio, Luciano continua a ribadire di no e poi per alcuni secondi parla a
Giovanni in labiale; subito dopo l’avvocato prende il foglio che ha in mano
Luciano e legge cosa ha scritto e fa un ‘affermazione, Luciano riprende il
foglio e scrive un ‘altra cosa che lui legge e Giovanni fa la stessa cosa per farla
leggere a Luciano e poi conserva il foglio in mezzo alle altre carte.
• Allegato 4′ alla c.n.r. di data 06.12.20 lO della Squadra Mobile presso la
Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della
Direzione Centrale Anticrimine di Roma): verbale di trascrizione di
intercettazione audio-video tra presenti espletata in data 16/02/20 l O alle ore
14: l O presso il carcere di Reggio Calabria.
Interlocutori:
Luciano Lo Giudice
691
Ordinanza caulelare n. 96/ Il RI’v1C nel proc. 231.3/2010 RGNR – ,1722/20 IO RG GIP
Florinda Giordano
Lo Giudice Antonino (fratello)
Stilo Caterina (moglie di Antonino).
Al minuto 14:30 Luciano parlando con Nino: “Si ma io li ho detlo chiama lo …
dall’avvocato di Roma e spiegagli quello che deve fare e subito … giusto? Per
venire quello che hai detlo lu … ho mandato io lo, non è che è venulo così
dall’aria … Hai capilo … ? Hai capilo ora o no? Che ho mandato io lo se suo
cugino è venuto da le a dire in quella maniera è perché lo mandalo io … in
quattro mesi li hai mai visli? “. Nino risponde di no.
(omissis)
Al 14:49 Nino si rivolge a Luciano a bassa voce … inc …
14.50 Luciano ripete a Nino: “La cosa più urgente si deve chiamare l’avvocato
di Roma … “.
Nino risponde in maniera incomprensibile e Luciano: “Per come è venuto
urgente suo cugino è giusto? E’ venuto da te? E giusto? “.
Nino fa di si con la lesta e Luciano continua “E chi l’ha mandato? … Gli 110
detto io … puoi fare questa cosa? così.. . ….. inc …
• Allegato 36 alla c.n.r. di data 06.12.20 lO della Squadra Mobi le presso
la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della
Direzione Centrale Anticrimine di Roma): verbale di trascrizione di
video conversazione espletata in data 26.02.20 l O registrata presso la
sala colloqui della Casa Circondariale di Tolmezzo (UD).
Interlocutori:
LOGIUDICE Luciano
LOGIUDICE Antonino cl. 59
LOGIUDICE Giuseppe nato a Reggio Calabria il 29.12.1988
2’S1 Luciano chiede ai/rateI/o: IIfatto che diceva l’avvocato per i115?
Nino: 1I1S.
Luciano: il 15 marzo?
Nillo: … inc .. l’avvocalo ha detto che me lo dici tu .. e me lo stai dicendo tu …
;Ilc … Ila detto che deve controllare che Ilon sapeva che c’era questa
possibilità.-
Poi continua brevemente incomprensibile.-
LOGIUDICE Luciano chiede se si è fatto sentire quello per domani e
LOGIUDICE Antonino dice di aver pensato di rintracciarfo lui domani.
2 ‘SS LOGIUDICE Luciano chiede: L’avvocato è a Roma o”h” …
Nillo: L’avvocato ha i telefoni chiusi Luciano.
70 I
_ /H {‘
‘1/ r’
Ordinanza caulelare n. 96111 RMC nel proc. 23 /3/2010 .’~GNR – 4722/2010 RG GIP
Luciano: /ta i telefoni chiusi!
(omissis).
Dopo un breve silenzio Luciano afferma: Poi lascia che arriva l’avvocato …. Tu
dici che io non smuovo niente io da qua? Aspetta … L’avvocato è a Roma?
Giusto?
Antonil,o chiede a Luciano se conosce la via e Luciano dopo aver risposto di
no dice al fratello di MANDARGLI LA VIA E IL NUMERO DI TELEFONO.
Luciano afferma che una volta avuto la via e il numero di telefono andrà dal
direttore e gli dirà: Per favore mi manda a questo cornuto qua, devi dirgli che
voglio un colloquio.
Antonino gli consiglia di mandargli prima un TELEGRAMMA e Luciano dice
che LO FARÀ ma poi se lo chiama il direttore gli dirà: sentite un attimo
chiamate …. (si interrompe) non ci credi tu? .. . inc … lo (flccio pisciare addosso.
hai capito … non l’ho {atto a Reggio per una cosa mia.
LOG/UD/CE Antonino gli dice cI,e gli manderà il biglietto con indirizzo e
numero di tele[ono ..
Nino gli comunica che non ha ancora (atto nulla e Luciano con espressione
interrogativa strofina il pollice con l’indice come ad indicare il denaro e dopo un
cenno di assenso del fratello atJgrma di lasciar/a stare.
• Allegato 42 alla c.n.r. di data 06.12.20 l O della Squadra Mobile presso la
Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della
Direzione Centrale Anticrimine di Roma): verbale di trascrizione di
i ntercettazione audio-video tra presenti espletata in data 05.03.20 l O presso
ii carcere di Tolmezzo (UD).
Interlocutori: Luciano Lo Giudice, Giordano Florinda, Stilo Caterina, Lo Giudice
Antonino.
Minuti 01:50 LUCIANO DICE DI AVER .MANDATO IERl UN
TELEGRAMNIA ALL ‘A VVOCA TO DI ROMA.
(omissis)
24:48 LUCIANO DICE CHE NEL TELEGRANIMA CHE HA MANDATO
ALL’AVVOCATO DI ROMA GLI HA SCR1TTOj 1l’1l HANNO PORTATO A
TOLMEZZO. TI ASPETTO AL PIÙ PRESTO NELL ‘A TTESA VI
ABBRACCIO.
(omissis)
38: 50 Luciano dice che gli ha scritto Peppe e lui gli ha detto cI,e appena
l’avvocato di Roma gli dice Qualcosa sale.
71 I
, l’) ( . . (
‘/ ‘ ./.
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(‘
Ordinanza caulelare n. 96/1 I RMC nel proc. 2313/20 l O RGNR – 4122/20 IO RG GIP
{ colloqui in carcere danno sicuramente atto di un interesse pressante di Lo
Giudice Luciano a contattare un non meglio individuato “A vvocato di Roma”,
del quale il detenuto aveva chiesto al fratello Antonino, nel colloquio in carcere
del 26 febbraio 20 lO, l’indirizzo ed il numero di telefono. Inoltre, nel successivo
colloquio in carcere del 5 marzo 20 lO, il detenuto Luciano Lo Giudice
comunicava agli interlocutori, evidentemente perfettamente a conoscenza della
questione, che nel telegramma che aveva mandato all’A vvocato di Roma gli
aveva scritto ‘<mi hanno portato a Tolmezzo, ti aspetto al più presto nell’attesa
vi abbraccio”.
Ebbene, in data 03 .03.2010. esattamente due giorni prima del colloquio citato, il
detenuto Luciano LO GIUDICE sottoposto, nel frattempo, all’attività di
intercettazione della corrispondenza epistolare in carcere, giusta decreto di
intercettazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria,
trasmetteva un telegramma (cfr. allegato 43 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della
Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Cal.abria e del Servizio Centrale
Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma) ad un indirizzo romano
e all’attenzione di un PM della Procura Nazionale scrivendo le testuali parole:
‘·/’Ii “anno trasferito a Tolmezzo vorrei vedervi al più presto nell’attesa vi
mando Ull abbraccio Luciano” .
Pertanto. mettendo in relazione quanto contenuto nel colloquio ed il telegramma,
1”’Avvocato di Roma” si identitica facilmente con il magistrato destinatario del
telegramma stesso (il cui numero di cellulare era stato rinvenuto sul registro di
Lo giudice Luciano nel corso della perquisizione).
Gli ulteriori colloqui intercettati nel carcere di Tolmezzo facevano riferimento
al la medesima vicenda ed ai successivi tentativi di contattare lo stesso
magistrato.
• Allegato 44 alla c.n.r. di data 06.12.20 l O della Squadra Mobile presso
la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della
Direzione Centrale Anticrimim: di Roma): verbale di trascrizione di
intercettazione audio-video tra presenti espletata in data 16.04.20 l O
presso il carcere di Tolmezzo (UD).
lnterlocutori: Luciano Lo Giudice. Giordano Florinda, Lo Giudice Antonino.
(omissis)
J 3: 58 Luciano dice a Nino se è andato dal cugino là .. . inc .. ” per
L’A VVOCA TO DI ROMA, incomincia a (are bordello, altrimenti incomillcio a
(are bordello io da qua, incomincia a (are bordello, (ai che tremino in qualc”e
maniera, che vogliono, cile mi porti al punto che me la canto? Non hai capito,
dove mi vogliono portare, dove mi vogliono portare. tutti questi abusi perché?
721
Ordinanza cautelare n. 96/ / / RMC nel proc. 231 JJ20 l O RGt’iR .- 4722/20 IO RG GIP
!Vino risponde che non lo sa, Vuoi che vada a casa delle persone, vado, non ho
problemi •… inc … Luciano dice no voglio .che vai Nino, così si regolano, l’otto
Giugno arriva, quando arriva e parlo io, e mi devono sentire per altri sei mesi,
(omissis)
59:40 Florinda dice che l’avvocato Gatto è andato a parlare e gli aveva detto
cI,e era tutto a posto e poi gli ha dato lo torta (?) apposta ti abbiamo mandato
quel telegramma che era tullo a posto.-
Luciano chiede quale avvocato e alla risposta incomprensibile (bassissima voce)
di Florinda, Luciano dice che Gatto non è da credere. Nino … (inc.) .,. Luciano
dice a Nino (Ii andare dall’avvocato e di dire che visto che c’è l’amicizia che vi
lega a tutti e dlle, l’amico che avete in comune, prima di presentare una cosa
bisogna andare a parlarci, cosa gli costa andare a parlarei, Nino dice che
questo lo può fare ..
• Allegato 45 alla c.n.r. di data 06. 12.20 lO della Squadra Mobil.e presso la
Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo dt!lla
Direzione Centrale Anticrimine di Roma): verbale di trascrizione di
intercettazione audio-video tra presenti espletata in data 05.05.2010 presso
il carcere di Tolmezzo (UD).
Interlocutori:LOGIUDICE Luciano, GIORDANO Florinda (moglie di
LOGIUDICE Luciano), LOGIUDICE Concetta (tiglia del LOGIUDICE
Luciano), LOGIUDICE Giuseppe (nipote di LOGIUDICE Luciano).
(omissis) .
02.38 Luciano chiede se l’Avvocato di Roma si è fatto sentire. lei dice di no, ha
chiesto informazioni tramite la sua cugina. successivamente Luciano si rivolge
a Concetta,
omissis
/0./5 Luciano parlando di una terza persona, chiede a Florinda che motivo
aveva lui ad andare da lei per farle leggere i fascicoli, si chiede dove vuole
arrivare. perché non dice le cose per come sono. dice che lui le cose le sa. lei
dice che quando esce parleranno a quattr ·occhi. Florinda risponde che lui
(familiare?) da lei passa per qualtro minuti appena, perché lei non gli dà corda
di niente e chiaro che se gli altri parlano lui sta li a parlare.
Peppe racconta che ieri sera gli ha portato la lettera. perché prima gli ha le Ilo le
cose che Luciano ha scrilto nella lettera e poi gli ha dalo la busta chiusa.
successivamente lui mi ha fatto leggere la lettera. Luciano dice di avergli detto
di venire mercoledì che lo prende a schiaffi. Peppe continuando, dice che lui ha
delto che tu sei uscito pazzo, 12.20 Luciano dice di riferire: Ha detto lo zio. che
di quello che hai fallo si doveva pentire per farvi arrestare lutti che siele
731
Ordinanza cautelare n. 96/11 RtViC nel proc. 23/3/20 IO RGNR – 4722/20 IO RG GIP
quattro bastardi e non lo fa per dignità sila … li tutti … di farvi inguaiare a tutti
che siete quattro bastardi… e come esce di farsi la propria strada e di
scomparire tutti …. tu ti meritavi che si butta pentito e di raccontare tutto anche
cose che non esistono per farvi arrestare a lutti, per riempirvi di galera
(Dialettale: mi vi barra) che sono quattro porci bastardi tutti dal primo
all’ultimo, glielo puoi dire e gli puoi dire e glielo puoi dire a lulti che sono
quattro porci bastardi … a lutti … a tutti … inc …
Florinda chiede se anche il padre di Peppe deve scomparire. Luciano dice di no.
perché lui (omissis)
-12:30 Luciano dice a Florinda se ha chiesto se gli è arrivato il
TELEGRAMMA all’Avvocato di Roma, Florinda dice di no, di non saperlo,
Luciano dice se gli ha detto (all’Avvocato di Roma) se gli può scrivere,
Florinda dice di si, Luciano dice che DOMANI FARÀ PARTIRE LA
LETTERA, parlano a bassa voce … (inc) … Florinda gli dice di aspettare che
vedranno quello che … , Luciano dice che va bene, … finc.). “.
Nel colloquio in carcere del 5 maggio 2010, come si è visto dallo stralcio del
verbale di ascolto sopra trascritto. Luciano Lo Giudice chiede alla moglie
GIORDANO Florinda se ha chiesto (ad una terza persona) se all’Avvocato di
Roma fosse arrivato il telegramma e, alla risposta evasiva della moglie, incalzava
dicendo che il giorno successivo avrebbe fatto partire una lettera C’domani farà
partire la lettera “).
In data 07.05.20 I 0, il detenuto Luciano LO GIUDICE trasmetteva una lettera
manoscritta al destinatario (allo stesso PM presso la Procura nazionale antimatia
e allo stesso indirizzo utilizzato per il telegramma) che veniva intercettata (cfr.
allegato 46 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la
Questura di Reggio Calabria e del, Servizio Centrale Operativo della Direzione
Centrale Anticrimine di Roma). Nella lettera il detenuto, dopo aver proclamato la
sua innocenza, chiedeva al PM un incontro per sapere come comportarsi.
• Allegato 47 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso
la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della
Direzione Centrale Anticrimine di Roma): verbale di trascrizione di
intercettazione audio-video tra presenti espletata in data 15 .05.20 l O
presso il carcere di Tolmezzo (UD).—/
Interlocutori: LOGIUDICE Luciano. GIORDANO F,lorinda, LOGIUDICE
Giuseppe (nipote).
(omissis)
Ordinonzo caulelare n. 96/11 ({MC nel proc. 231312010 RGNR – 4722/2010 RG GIP
, Florinda gli manda i saluti di Calipari e i suoi amici e poi gli dice che
l’avvocato ha detto di scendere giorno 8 e che gli avvocati gli hanno detto di
aspettare e avere pazienza che a giorni il P.M. si dovrà pronunciare, Luciano
risponde che sono 7 mesi cile lui sta calmo e cile deve decidere il giudice non il
P.M.
AI minuto 07.45 Luciano chiede a Florinda se ha provveduto a chiamare
l’avvocato di Roma, Florinda risponde di no che ci ha parlato un’altra
persona, Luciano dice Peppe CaliDari? AI/a risposta affermativa di Florinda fa
un gesto con le mani di disappunto.
• Allegato 38 alla c.n. r. di data 06.12.20 lO della Squadra Mobile presso
la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della
Direzione Centrale Anticrimine di Roma): verbale di trascrizione di
intercettazione audio-video tra presenti espletata in data 22.05.20 l O.
presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Tolmezzo.
Interlocutori: LOGIUDICE Luciano; GIORDANO Florinda; LOGIUDICE
Giuseppe (nipote).
(.Q.missis)
Florinda dice di non ricordarsi il nome di un A VVOCA TO DI ROMA il quale
I2resumibilmente ha chiesto di voler parlare con le e voleva una risposta,
Luciano risponde che va bene.
Continuando fanno r(ferimento al bar Garibaldi e Luciano polemicamente dice
che lo hanno sequestrato perché .. stringiru qualche lettera” Florinda cerca un
po’ di sdrammatizzare cambiando discorso dicendo che lo salutano un po ‘ tutti,
a/ min. (/6.40) Luciano invece ritorna a parlare del sequestro e chiede la data
del sequestro, gli viene detto lunedì /7, Luciano dice che gli è arrivato un
telegramma senza none e senza niente e con scritto: ” … dopo lunedì
diciassette … immagino come sei combinato!” Florinda dice che è impossibile,
Luciano conjèrma
(OMISSIS)
Florinda dice che come scende a Reggio vede di parlare con l’avvocato,
Luciano, pertanto invita Florinda a sollecitare l’A VVOCA TO DI ROMA e di
vedere quello che deve [are, di non rompere le scatole perché questo bordello
deve finire ora per tutte. Florinda gli ricorda che è slato lui stesso a dire che
voleva stare in questo carcere (Tolmezzo) Luciano risponde che è vero, perché
gli avvocati gli avevano fatto intendere che era una sistemazione provvisoria e
per poco tempo e che comunque sarebbe uscito Cl breve. Florinda dice che vedrà
di fare il lutto e dice Cl Luciano giorno otto di scendere a Reggio, Luciano
riferisce a Florinda di mettersi in conlatto con l’A vvocato di Roma per un
751
Ordinanza cautelare n. 96/ Il RMC nel oroe. 2313/2010 RGNR – 4722/2010 RG GIP
incontro con lili che va al mOllello 13 comllnica che come arriva a Reggio di
chiamare l’AVVOCATO DI ROMA e di dirgli: ” … ha detto Luciano che
APPENA METTE PIEDE A REGGIO VA IN /lIATRICOLA E SI SEGNA
CHE VUOLE PARLARE CON VOI, PERCHÉ VUOLE COLLABORARE
CON VOI. ” Lei dice che lo farà, si lamenta che sono sette mesi che è dentro,
dice che se vogliono, di dirglielo che gli avvocati se li toglie e poi li raggiunge a
modo suo, così esce lui e ne entrano cento, novantanove della Questura e
qualche magistrato pure, dice dove cazzo si è arrivati, chiede se ci si sta
rendendo conto, se si vogliono prendere i beni che se li prendano pure,
Florinda dice di averglielo detto in merito ai beni,
(OMISSIS)
Luciano non capisce se il carcere se lo sta facendo per gli altri, dice che ormai
sono sette mesi, poi chiede se Nino per caso è andato da Ciccio, lei dice di no,
poi dice che Gatto non lo convince, un fratello che non vale una lira, quell’aitro
bastardo di Calipari pensa ai cazzi suoi, alla fine dice di non sapersi di chi
fidare. Florinda dice che Calipari è venUlo un sacco di volte e noi abbiamo
parlato ha sempre detto di stare tranquillo che al dibattimento …
(omissis)
Poi al (min. /.16.30) Luciano dice a Florinda di ascoltarlo e le dice di andare
insieme al padrone di casa e di dirgli, piano, piano, senza gridare: ” … ma dove
volete arrivare, giorno otto … (inc.) … .. lei dice a Taormina, luciano risponde di
si e le dice di andare con il padrone di casa … (inc.) … ” voi lo sapete sempre
che chi ha cercato di comprarselo … (con la testafa segno di diniego) … per lui
i soldi non … (inc.) … ” Florinda replica ma parla troppo a bassa voce per
comprenderne il signijìcato, si capisce soltanto che lei ha detto qualcosa a lui
quando si sono visti … (inc.)… poi racconta che la persona interessata ha
chiamato a queLL ‘altro … (inc.) … l. 18. 15Luciano dopo aver ascoltato le dice: ” …
ora prelldi a Paolo … e fai come ti dico io … la volete finire … .. Florinda chiede
se deve andare da luJli e due o da uno. Luciano le dice prima di scendere da
Cafipari ma sempre con Paolo, Florinda lo interrompe dicendogli che stamattina
c ‘era il tignoso all’aeroporto che partiva. Luciano dice che lui sa la verità e io
170 e gli dici: ” .. 0 Calipari, ti ricordi le parole che gli hai detto a mio marito:
che si sono comprati DIA e Questura. ” Florinda dice che glielo dirà. spiega che
lei non si è avvicinata a parlargli che “ha visto per evitare. la prossima volta si
avvicina e poi … (ine. ) .. le fotografìe pure a lui. Luciano dice che lui giorno otto
in aula è intenzionato afare bordello e in aula stessa li caccia a lutti e due.
la conv. viene interrotta daL vicino di hanco che gli chiede a Luciano dell’acqua,
poi i due riprendono a parlare e Luciano dice che è intenzionato a fare
761
Ordinanza caule/are n. 96/1′ R,”1C nel proe. 2313/2010 RGNR – 4722/2010 RG GIP
bordello, pertanto dice a Florinda di riferire, di dargli una motivazione
affinché lui non faccia bordello, altrimenti fa bordello, perché se inizia a fare
bordello è finita la pace per tutti, poi i due si baciano e Luciano dice a Florinda
che ci sono cose che lei non può sapere, quando esce se ne parla.
(omissis)
al min. 1.24.50 luciano dice che se li lira tutti con lui, dice che si melte lì per
Irenta giorni e non fa altro che parlare, scherzando dice cile diventerà
collaboratore di giuslizia, segue varia.
• Allegato 48 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso
la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della
Direzione Centrale Anticrimine di Roma): verbale di trascrizione di
intercettazione audio-video tra presenti espletata in data 04.08.20 I O
presso il carcere di Tolmezzo (UO).—/
Interlocutori: Luciano Lo Giudice, Giordano Florinda. Lo Giudice Giuseppe
(nipote), Lo Giudice Gianluca (fratello).
omissis
A 58.10 Luciano chiede notizie dell’altro AVVOCATO DJ ROMA e lei dice
niente, Luciano chiede di Calipari (SPANO’ Antonino) e Florinda dice che
l’ha visto in giro;
omissis
• Allegato 49 alla c.n.r. di data 06.12.20 IO della Squadra Mobile presso
la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della
Direzione Centfa’le Anticrimine di Roma): verbale di trascrizione di
intercettazione audio-video tra presenti espletata in data 21.08.20 l O
presso il carcere di Tolmezzo (UO).—/
Interlocutori: LOGIUDICE Luciano,GIORDANO Florinda (moglie di
LOGIUDICE Luciano), RELIQUATO Giuseppe (cognato).
omissis
Luciano chiede notizie dell’A vvocato di Roma, lei dice cile non si è tatto
sentire, successivamente Giuseppe domanda quando lo scendono, e se è per il
giorno venti, Luciano dice di non sapere a volte gLielo jànno per spregio. poi
Luciano al min. 02.26 si avvicina ali ‘orecchio di Giuseppe per dirgli qualcosa e
una voLta allontanatosi Luciano dice u … che lu; sa … e cile in tulto, .in lutto, in
IlItto … secomlo me … non mi voglio sbagliare, però tutto Illi è!”
A completamento del tema investigativo. la Procura della Repubblica di Reggio
Calabria, in data 07.06.20 l O, assumeva ad infonnazioni il magistrato indicato
come “1 ‘avvocato di Roma”: questi, nel fornire la propria ricostruzione dei fatti.
771
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/
Ordinonza caulelare n. 96/11 RMC nel pro c. 2313/20 IO I~GNR – 4722/20 IO RG GIP
ha prodotto copia di alcune missive inviategli dal Lo Giudice durante la sua
detenzione (in partico.lare, sia la lettera già esaminata che il telegramma),
precisando di aver comunicato al Procuratore Nazionale antimafia il 9-3-20 l O del
telegramma ricevuto, suggerendo di delegare il colloquio ad altro PM. Il
magistrato ha anche affennato di aver ricevuto una telefonata della moglie del Lo
Giudice, allarmata per la situazione del marito che si riteneva vittima di un
disegno preciso e di aver informato della circostanza il Procuratore Nazionale,
con missiva che ha prodotto nel corso della sua escussione. Il magistrato ha
riferito di aver conosciuto LOGIUDICE Luciano in quanto frequentava la
rimessa di barche di tale SPANO’ e di aver appreso trattarsi di uno dei fratelli
LO GIUDICE per via di un riferimento fatto al fratello LO GIUDICE Salvatore,
collaboratore di giustizia. Ha poi aggiunto di averlo incontrato in qualche
occasione al bar e che il LO GIUDICE gli avrebbe parlato, talvolta, della
situazione criminale della città.
A proposito delle missive prodotte, il magistrato ha, intine, escluso di aver mai
ricevuto da LO GIUDICE Luciano registrazioni relative a minacce subite da
parte dei dott.ri ARENA e PANVINO della Squadra Mobile (cfr. allegato 50 alla
c.n.r. di data 06.12.20 lO della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio
Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine
di Roma). Con ri ferimento a tale ultima vicenda, per completezza espositiva, si
rimanda alle dichiarazioni rese in merito dalle ulteriori fonti di prova dichiarativa
avv. GATTO Lorenzo, SPADARO TRACUZZI Saverio, Ufficiale dell’ Arma dei
Carabinieri. nonché LOGIUD1CE Luciano (cfr. allegati 51, 52, 53 alla c.n.r. di
data 06.12.20 l O del.la Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e
del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma)
da cui emerge che tutti i protagonisti della storia hanno negato di aver ricevuto
dal Lo Giudice le predette registrazioni
c.3) [ rapporti tra Antonino Spanò ed esponenti della magistratura.
Tra i personaggi di maggiore interesse investigativo indicati dal collaboratore LO
GlUDICE Antonino viene citato SPANO’ Antonino.
Il collaboratore di giustizia riferisce. nel corso dell’interrogatorio ì l ottobre
20 IO, che il fratello gli aveva dato mandato di contattare Antonino Spanò,
siccome amico dei due magistrati sui quali Lo Giudice Luciano intendeva fare
leva per ottenere una attenuazione della misura cautelare. L ‘incontro con lo
SPANO’ sarebbe avvenuto per mezzo di un suo cugino GATTO Paolo.
incaricato. a tal tinc. Attraverso SPANO’. secondo le intenzioni ed i progetti di
LO GIUDICE Luciano. avrebbero dovuto essere contattati i due magistrati (tanto
781
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‘II . ‘ .’ I . ,.
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Ordinanza cautelare n. 96/11 RMC nel proc. 2313/2010 RGNR – 4722/2010 RG GIP
che lo Spanò veniva definito da Lo Giudice Antonino come “l’anello congiunto
tra Luciano ed i magistrati'”)
L’incontro tra LO GIUDICE Antonino e lo SPANO’ sarebbe avvenuto a tine
agosto 20 I O e nel corso dello stesso il primo avrebbe chiesto al secondo di
chiedere aiuto ai due esponenti della magistratura inquirente per aiutare il fratello
Luciano.
In relazione a tali affennazioni, è stata innanzitutto veri ficata l’esistenza di Gatto
Paolo, che avrebbe organizzato l’incontro con lo Spanò. E’ stata al riguardo
riscontrata l’esistenza presso l’Ufficio anagrafe di Reggio Calabria dei sottonotati
soggetti ritenuti entrambi avere legami parentali con i protagonisti del,la vicenda
de qua:
– GATTO Paolo (di Francesco e POSTORINO Giovanna) nato a Reggio
Calabria il 14.02.1961, cugino di primo grado di GATTO Anna Maria, meglio
sopra generalizzata moglie di SPANO’ Antonino;
– GATTO Paolo (di Giorgio e MANDARINO Maria Rita) nato a Reggio
Calabria il 21.01.1968 l”iglio, per l’appunto di GATTO Giorgio, cugino di primo
grado di GATTO Anna Maria. meglio sopra generalizzata moglie di SPANO’
Antonino.
Giova evidenziare. a tal fine, che GATTO Paolo cl. ’68 è fratello di GATTO
Anna26 e di GATTO Debora17
, coniugate rispettivamente con LO GIUDICE
Giovanni cl. 71 e con LO GIUDICE Gianluca cl. 84, questi ultimi germani del
collaboratore di Giustizia LO GIUDICE Antonino cl. 59 e del detenuto Luciano
cl. 74.
Va aggiunto, inoare, che dall’ attività d’intercettazione telefonica del’utenza in
uso a LO GIUDICE Luciano, indagato nell’ambito del p.p. 2478/08 R.G.N.R.
D.D.A .. sono emersi diversi contatti telefonici con l’utenza nr. 3333970720 in
uso. per l’appunto, a GATTO Paolo cl. ’68.
Atteso quanto sopra il “cugino” citato nei colloqui in carcere intercettati tra
LOGIUDICE Luciano ed i propri familiari va identiticato. con ogni certezza, nel
GATTO Paolo d. ’68. meglio sopra generalizzato.
Antonino SPANO’, a sua volta. è risultato titolare, anche in passato. delle
seguenti attività commerciali:
:6 nata a Reggio Calabria in data 07/05/1972 coniugata con LOGIUDICE Giovanni nato a Reggio
Calabria in data 02/01/1971, fratello del collaboratore di Giustizia LO GIUDICE Antonino.
27 nata a Reggio Calabria in data 31 /0111984 LOGIUDICE Gianluca nato a Regoio Calabria in data _::>
()Q!01I1984 . fratello del collaboratore di Giustizia LO GIUDICE Antonino.
79 ,
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, I, lI
Ordinanza cautelere n. 96/ Il RMC nel proc. 23/3/2010 RGNR – 4722/2010 RG GIP
• MEC MARE DI SPANO’ Antonino28 società individuale iscritta al numero di
P.r. 01294300809 – Attività cantieri di riparazioni navali Luogo di Esercizio:
Località spiaggia Calamizzi – Reggio di Calabria. Domicilio fiscale: Via Reggio
Campi II tratto 307 -89126 – Reggio di Calabria (RC);
• NAUTICA SPANO’ DI SPANO’ Pasquale & C. s.n.c .29
, società in nome
collettivo con sede legale in via Calamizzi Mare Snc Reggio Calabria iscritta al
numero di P.I. 02321480804;
• CONSORZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDeo società in cui SPANO’
Antonino cl 58′, cessa la carica di socio titolare in data 27/10/2009.
Nell’ambito del procedimento penale nr. 2478/07 R.G.N.R. D.D.A., si è
proceduto ad attività di intercettazione nei confronti di SPANO’ Antonino ed, al
tennine delle attività di indagine denominata .. Under & Over “, il G.LP. presso il
Tribunale di Reggio Calabria ha applicato al predetto la misura degli arresti
domiciliari (19.10.2009), poiché ritenuto gravemente indiziato del reato di
intestazione tittizia di beni ex art. 12 quìnquies di cui al D.L. 306/1992,
unitamente a LO GIUDICE Luciano cl. 74. Nella medesima operazione, inoltre,
venivano indagati anche SPANO’ Pasquale e Danilo, entrambi tigli di Antonino,
perché al tine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniale, si attribuivano tìttiziamente la titolarità deli ‘attività
commerciale per il rimessaggio e la vendita di prodotti. nautici denominata
‘”Nautica SPANO’ Snc”, di fatto nella proprietà di LO GIUDICE Luciano e del
padre SPANO’ Antonino.
Giova ricordare. sulla vicenda. che in data IO Febbraio 2009, intorno alle ore
23.00, un incendio interessava l’attività commerciale adibita al rimessaggio e
riparazione di imbarcazioni, nonché alla vendita e riparazione di motori e
accessori nautici, denominata ”Nautica Spano’ Snc” ed ubicata in questa via
Calamizzi. Nell’incendio venivano danneggiate un numero consistente di
imbarcazioni che si trovavano dislocate sul piazzale della predetta atti’,tità
commerciale. Si rappresenta, inoltre, che l’attività commerciale in argomento.
risultava gestita da SPANO’ Antonino, il quale, in sede di denuncia, non forniva
alcuna indicazione utile alle indagini, dichiarando di non avere ricevuto pressioni
di alcun tipo o richieste di natura estorsi va. Nell’ immediatezza dei fatti narrati.
18 Risulta un traslèrimento d’azienda dalla MEC MARE a favore della società EUROPEAN INDUSTRY
& TECNOLOGY S.R.L. iscritta al numero di P.I. O 1480030236 con sede legale a Verona Piazza Renato
Simoni 3 CAP 37122 di eui Amministratore Unico è Bereclli Luciano nato a Verona il 16/1 011942 ed ivj
residente in Vicolo Castelrotto N° 2.
,9 Risulta essere sono amministrazione giudiziaria. i soci amministratori sono Danilo e Pasquale
SPANO’.
;0 Iscritta al numero di P.I.92004600802 con sede a Reggio Calabria in via Torrione 96 CAP 89100
associazione degli indusrriali. Presidente CUZZOCREA Andrea nato a Reggio Calabria 01 /09/1965 .
80 I
! .V
Ordinanza cautelore n. 96/’ I RMC nel proc. 23′ 3120 IO .qGNR – 4122120 IO RG GIP
poi, il sunnominato SPANO’ Antonino, come emerso nel corso delle
intercettazioni telefoniche, tentava di contattare alle ore 02: 12 dell’ 11.02.2009
l’utenza telefonica n. 340.2347937, in uso a LO GIUDICE Luciano, all’epoca
sottoposta ad attività di intercettazione.
LOGIUDICE Luciano, avuta contezza del tentativo di chiamata da parte dello
SPANO’, lo contattava alle ore 14:37 deH’ 11.02.2009: nel corso della
conversazione, chiedeva a SPANO’ come mai lo avesse chiamato alle 02.00 di
notte. A tale richiesta SPANO’ Antonino riferiva testualmente “perché e’
successo qualcosa al cantiere che si e’ bruciata qualche barca”.
Alla successive ore 14.39, LO GIUDICE Luciano contattava nuovamente lo
SPANO’ Antonino, intimandogli di non tàre come la volta precedente,
allorquando aveva consegnato la cassetta con le immagini agli inquirenti,
pregiudicando, così, ogni visione successiva della stessa. In proposito, LO
GIUDICE Luciano, nel riferire quanto sopra evidenziato ed intimare di non
consegnare le immagini. usava testualmente tale espressione “E NOI NON
POSSIAMO VEDERE NIENTE’.
L’assunto delle conversazioni sopra illustrate, unite al fatto che SPANO’
Antonino si preoccupava di contattare nell’immediatezza LOGIUDICE Luciano
per comunicargli quanto accaduto, faceva ritenere che quest’ultimo potesse avere
interessi diretti nell’attività commerciale danneggiata dall’incendio, nella quale
far confluire fondi provento di attività illecite quali usura ed altro.
Nei mesi successivi. veniva disposta nuova attività intercettiva sull’utenza
telefonica nr. 393-9698946 in uso a SPANO’ Antonino. Nel corso delle attività
sono stati registrati diversi contatti con il magistrato (indicato nel corso dei
colloqui in carcere di Lo Giudice Luciano con l’appellativo di “zio Ciccio)”,
(cfr. verbali di trascrizione di cui agli allegati 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 1!, 72, 73, 74, 75 alla c.n.r. di data 06.l2.20 lO
della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria c del Servizio
Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma), tutti
indicativi di una certa familiarità tra il magistrato e lo Spanò. [n una
conversazione i due interlocutori fanno riferimento anche all’altro magistrato in
servizio presso la Procura Nazionale antimafia (progr.nr.7183, allegato 67 alla
c.n.r. di data 06.12.20 IO della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio
Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimi,ne
di Roma).
Inoltre, è bene rappresentare che, in altri due colloqui intercettati a carico di LO
GIUDICE Luciano in carcere a Reggio Calabria. si fa riferimento a rapporti con
magistrati (cfr. allegato 76 e allegato 77 alla c.n.r. di data 06.12.20 IO della
81 I
—– –
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Ordinanza caulelare n. 96111 RMC nel proc. 2313120/0 ,~GNR – 472212010 RG GIP
Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale
Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma).
Circa l’identificazione di SPANO’ Antonino, infine, dall’esame dei colloqui
intercettati, nell’ambito del procedimento penale nr. 2478/07 R.G.N .R. D.D.A.,
tra LO GIUDICE Luciano ed i propri congiunti sono stati estrapolati alcuni
stralci nei quali i presenti tànno riferimento a SPANO’ Antonino che viene,
talvolta, appellato in vari modi e nomignoli.
In relazione a quest’ultimo aspetto, la Squadra Mobile di Reggio Calabria ha
svolto una mirata attività di riscontro, non solo sui colloqui in carcere, ma anche
sulle utenze intercettate nel suddetto procedimento penale ed in uso a LO
GIUDICE Luciano, con particolare riguardo alla riconducibilità allo SPANO’ di
alcuni “pseudonimi”.
In particolare, dall’attività di intercettazione a carico dell’allora indagato LO
GIUDICE Luciano, disposta nell’ambito del procedimento penale nr. 2478/07
R.G.N.R. D.D.A. con decreto nr. 239/08 R.I.T., sono state riscontrate numerose
conversazioni telefoniche nelle quali l’esponente di vertice della cosca si
rivolgeva allo SPANO’ appeUandolo con il nomignolo di ‘·CALIPARI”.
Un esempio tra tutte la telefonata (cfr. allegato 78 alla c.n.r. di data 06.12.20 I O
della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio
Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma), intercorsa in
data 31.12.2008 alle ore 6:18 e captata sull’utenza nr. 3402347937 in uso a LO
GIUDICE Luciano: questi contatta l’utenza nr. 3939698946 in uso a
SPANO’ Antonino appellandolo CALIPARI ed accordandosi per vedersi
l’indomani per gli auguri e per sincerarsi per l’arrivo dei cesti natalizi che aveva
inviato. Tali riferimenti emergono, a titolo esemplificativo, dai colloqui in
carcere intercettati tra LO GIUDICE Luciano ed i propri familiari nell’ ambito del
procedimento penale 2478/07 RGNR Mod. 21 D.D.A. (cfr. allegato 38 e
allegato 44 alla c.n.r. di data 06. 2.20 1 O deIla Squadra Mobile presso la
Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione
Centrale Anticrimine di Roma).
In relazione, peraltro, ai rapporti di Spanò con magistrati. questi ha confermato di
aver detenuto presso la rimessa imbarcazioni dei due magistrati e che, in una
occasione, quella appartenente ad uno di essi C’zio ciccio”) fu trasportata da Lo
Giudice Luciano e consegnata allo stesso presso la residenza estiva del
magistrato. Lo Spanò. nel corso dell’ interrogatorio del 3-12-20 lO dinanzi alla
Procura di Reggio Calabria ha anche precisato di tenere in custodia presso il
cantiere nautico le imbarcazioni di molti personaggi istituzionali. compresi
esponenti delle forze dell’ordine ed appartenenti all’ordine giudiziario e di non
821
:” ‘l)’I I . . ‘ 1/
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Ordinanza cOlite/ore n. 96// 1 RMC nel proc. 2313/2010 I~GNR – 4722/2010 RG GIP
procedere alle relative annotazioni sui registri di canco per tutelare la loro
riservatezza ed incolumità contro possibili atti intimidatorio
Alla luce, quindi, della ricostruzione dei rapporti dello Spanò con i due magistrati
sui quali il Lo Giudice Luciano intendeva tàre leva per ottenere un
miglioramento della sua posizione cautelare, deve ritenersi attendibile quanto
riferito dal collaboratore Lo Giudice Antonio, ovverosia che egli, su richiesta del
fratello Luciano, abbia chiesto proprio allo Spanò di organizzare un incontro a tal
fine con “zio Ciccio”.
[n conclusione gli elementi analizzati consentono di ritenere dimostrato un
quadro di gravità indiziaria a carico di Lo Giudice Luciano. quale istigatore –
beneficiario delle condotte organizzate dal fratello Antonino.
LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA
Appare, a questo punto, opportuno, in punto di diritto, accertare la sussistenza di
tuni gli elementi necessari ad integrare le fattispecie delittuose contestate.
Ebbene, nessun dubbio sulla circostanza che integrino le ipotesi delittuose
contestate al capo I) della rubrica provvisoria (artt. 648 c.p., I, 2, 4 legge
02.10.1967, n. 895) le seguenti condotte:
a) l’aver illegalmente fabbricato, detenuto e portato in luogo pubblico
(facendolo esplodere) l’ordigno utilizzato in data 03/0112010 contro il
portone degli Uffici della Procura Generale della Repubblica di Catanzaro
b) l’aver illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico (facendolo
esplodere) l’ordigno esplosivo utilizzato il 26-8-2010 per l’attentato nei
confronti del Procuratore generale di Reggio Calabria dotto Salvatore di
Landro
c) l’ aver illegalmente detenuto ed illegalmente portato un tubo lanciarazzi
modello RBR M80 64MM. (bazooka), per l’intimidazione al dott.
Giuseppe Pignatone, Procuratore distrettuale antimafia presso il Tribunale
di Reggio Calabria, in data 05 ottobre 20 l O;
d) l’aver ricevuto i congegni indicati sub letto a), b) e c), materiali di sicura
provenienza illecita e ricevuti ed occultati al tine di procurarsi un protitto
Discende. altresì, un quadro di gravità indiziaria per il danneggiamento aggravato
di cui al capo 3 (delitti p. e p. agli artt. 110,81 cpv., 635, primo comma e cpV. n.
-3-, C.p., 7 d.1. 13.5 .1991, n. 152 conv. nella legge n. 203/1991) perché, con più
azioni esecutive di una medesima ideazione criminosa. nei due episodi del 3-1-
20 I O e del 26-8-20 IO gli indagati. danneggiavano lo stabile che ospita gli uffici
della Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio
83 1
Ordinanza cautelore n. 96/ I I RMC nelOrDc. 23/3/20/ O ,c?GNR – 4722/20 I O RG GIP
Calabria sito In VIa Cimino, collocando e facendo esplodere un ordigno
esplosivo costituito da una bombola per GPL da lO Kg. ed un artifizio
pirotecnico dalla carica di Kg. l – 1,5 (peso netto), attivato con una miccia a lenta
combustione del tipo pirotecnico: nonché danneggiavano lo stabile sito in via
Carlo Rossel1i, nr. 48 di Reggio Calabria ove è ubicata l’abitazione del dotto
Salvatore Di Landro, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte
d’appello di Reggio Calabria, collocando al portone d’ingresso dell’edificio e
facendo esplodere un ordigno ad alto potenziale. con impiego di esplosivo ad
emulsione, con ogni probabilità della serie “PRIMEX”, fatto detonare con una
miccia corta pirotecnica a lenta combustione.
In relazione ai capi 1 e 3, ricorre la circostanza aggravante dell’avere agito al fine
di agevolare le illecite attività consortili dall’associazione di ‘ndrangheta facente
capo alla famiglia Lo Giudice. E’evidente. infatti. che le azioni siano state poste
in essere in un particolare momento di fibrillazione della vita dell’ente mafioso a
causa dell’azione giudiziaria esercitata nei confronti di Lo Giudice Luciano,
appartenente ai quadri organizzativi e/o di vertice del gruppo di ‘ndrangheta. Ciò,
unitamente all’aggressione al patrimonio illecitamente accumulato, attraverso il
sequestro dei beni, minava un’aura di intoccabilità della cosca Lo Giudice durata
per molti anni (grazie a connivenze, quanto meno con esponenti delle forze
dell’ordine, pure tratti in stato di custodia cautelare, come per Spadaro Saverio
Tracuzzi) ed induceva i Lo Giudice a fare leva su magistrati ritenuti (a torto o a
ragione) a loro vicini (verosimilmente per aver loro fornito in passato
informazioni, come genericamente confermato al riguardo da uno dei magistrati
sentiti al riguardo nel corso delle indagini). La circostanza di non aver ottenuto
nulla attraverso i predetti canali, li induceva ad una manovra aggressiva per
intimorire le istituzioni stesse ed agevolare al contempo la cosca e risollevame le
sorti. Il tutto con un metodologia para – terroristica, attesa la volontà di
intimidire la magistratura inquirente, minando il buon andamento della giustizia.
Né v’è dubbio della consapevolezza del fine ultimo perseguito anche da parte
degli esecutori materiali, in considerazione degli obiettivi presi di mira e della
reiterazione della condotta.
AI riguardo deve, ancora una volta. ribadirsi come le dichiarazioni di Lo Giudice
Antonino (anche queJle rese da ultimo il 17-3-2011) mantengano una voluta e
pervicace reticenza in relazione alle reali motivazioni poste a base della scelta
dei primi due obiettivi: se la causale fosse stata quella di un forte astio nei
confronti di coloro che avevano osato, dopo anni di impunità o comunque di
·’silenzio giudiziario”, adottare provvedimenti coercitivi personali patrimoniali
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Ordinanza cautelare n. 96/11 Ri1C nel proc. 2313/20 l O ,I?GNR – 4722/20 IO RG GIP
nei confronti dei Lo Giudice, non si comprende perché in questo senso i primi
due obiettivi siano stati. dapprima la Procura generale (che nessun ruolo aveva
svolto nella vicenda) e poi il Procuratore generale (scelto, a dire di Lo Giudice
Antonino. quasi accidentalmente, solo perchè visto vicino alla sua abitazione
qualche tempo prima dell’attentato). E’ evidente che l’unico dei gesti intimidatori
compiuti in maniera coerente con l’obiettivo dichiarato è stato quello relativo al
bazooka fatto ritrovare, accompagnandolo con una telefonata che lo indirizzava
direttamente al Procuratore della Repubblica dott. Pignatone.
E’ chiaro, quindi, che il punto necessita di indispensabili approfondimenti
investigativi.
Quanto al delitto di cui al capo 2 i PP.MM. procedenti hanno ritenuto di
contestare l’ipotesi di cui agli artt. IlO, 81 cpv., 338, primo comma, c.p., 7 d.l.
13.5.1991, n. 152 conv. nella legge n. 203/1991, perché, in concorso tra loro ed
in numero di almeno quattro persone, gli indagati, con più azioni esecutive di
una medesima ideazione criminosa, anche in tempi diversi perpetrate, usavano la
violenza e le minacce esaminate in relazione all’attentato alla Procura Generale
e al ritrovamento del bazooka per turbare le attività giudiziarie della Procura
generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria e della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, ove era in corso
di trattazione in fase investigativa il procedimento penale n. 2487/2007 -mod.21
R.G. notizie di reato iscritto nei confronti di lo Giudice Luciano ed altri.
La prospettazione accusatoria non può, tuttavia, essere condivisa.
Ed. invero, il reato di cui all’art. 338 c.p. (violenza o minaccia ad un corpo
politico, amministrativo o giudiziario) mira a tutelare la libertà di determinazione
e di azione non di singoli pubblici agenti, ma degli organi ed uffici pubblici. Con
riferimento in particolare al corpo giudiziario o ad una sua rappresentanza, la
nozione di corpo è quella riferibile ad un’autorità collegiale, che esprima cioè la
propria volontà in atti riferibili al collegio unitariamente inteso e non ai suoi
singoli componenti. La norma, che in realtà è rimasta sin daHa sua introduzione
di scarsa applicazione. ha costituito nel 2005 oggetto di una interessante
pronuncia da parte della Suprema Corte, che ha escluso la sussistenza del reato
di cui all’art. 338 C.p. quando la condotta violenta o minacciosa sia diretta ad un
organo a cui non sia attribuito il potere di agire in nome e per conto del collegio.
Ebbene, gli obiettivi dei due atti intimidatori del 3.1.2010 e del 5.10.2010 non
erano organi collegali o loro rappresentanti. Nel primo caso, si trattava della
Procura Generale della Repubblica, che, alla luce della definizione esaminata.
non costituisce un corpo giudiziario ex art. 338 c.p., poiché, appunto. non agisce
in composizione collegale. Nel secondo caso. l’obiettivo dichiarato era il
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Ordinanza cautelare n, 96/11 PMC nel proc. 2313/2010 RGNR – 472212010 RG GIP
Procuratore della Repubblica dott. Pignatone. che non può considerarsi
rappresentante di un corpo giudiziario collegiale (poiché la Procura della
Repubblica non agisce come un collegio).
Sicchè la richiesta cautelare in relazione al capo 2 non può essere accolta.
Le esigenze cautelari.
I fatti per cui si procede sono di allarmante gravità ed a matrice matiosa.
Utilizzando le parole dei PP.MM. “L’avere concepito e pianificato una vera e
propria strategia della tensione, perseguita a mezzo di attentati dinamitardi e
ricorrendo ad armi belliche, nel! ‘ottica di condizionare dali ‘esterno il regolare
corso di un procedimento penale, rappresenta un pericoloso quanto inusitato
innaizamento del livello di scontro con fo Stato “. Le circostanze e le modalità
esecutive delle condotte, invero, costituiscono l’espressione di una preoccupante
progressione criminale interrotta soltanto con l’arresto di Lo Giudice Antonino.
E’ evidente che la cosca Lo Giudice ha mosso un attacco ad organi istituzionali
dello Stato ed a magistrati, espressione dell’azione giudiziaria repressi va nei loro
confronti.
La gravità dei fatti implica che le esigenze di cautela sociale, anche per la
enonne pericolosità degli indagati, impongono l’adozione della misura custodiale
massima.
Al riguardo occorre ricordare che si tratta di soggetti (quanto ai fratelli Lo
Giudice e al Cortese) appartenenti ad organizzazione di ‘ndrangheta, già
censurati per gravi reati, indice di particolare allarme, che hanno legami con
soggetti residenti all’estero in grado di assicurare qualunque genere di appoggio
(come emerge dagli acclarati spostamenti in territorio straniero). Non meno
pericolosa, poi, la personalità del Puntorieri che. pur incensurato, non ha esitato a
partecipare all’esecuzione di almeno due attentati aiutando concretamente
Cortese Antonio. Quanto a Lo Giudice Antonino, l’applicazione della misura e
l’esistenza di esigenze cautelari non sono escluse dalla sua “collaborazione” con
l’autorità giudiziaria che, allo stato si è rivelata ancora. per i punti sopra
esaminati. parziale.
I fatti oggetto di contestazione, in1ìne. risultano aggravati ex art. 7 d.1. n.
152/199 t, essendo stati commessi al fine di agevolare l’associazione di
‘ndrangheta tàcente capo alla tàmiglia Lo Giudice, in un particolare momento di
tìbrillazione quale, appunto. quello relativo alla carcerazione di Luciano Lo
G iud ice. appartenente ai quadri organizzativi e di vertice, e all’ aggressione al
patrimonio illecitamente accumulato. Ne consegue l’operatività della
Ordinanza caute/are n. 96/ /1 RMC nel proc. 2313/20/0 RGNR – 4722/20 /O RG GIP
presunzione di legge di cui al terzo comma dell’art. 275 c.p.p., rilevando che agli
atti non risultano acquisiti, almeno allo stato, elementi di prova che possano
escludere la sussistenza delle ragioni di cautela di cui all’art. 274 c.p.p ..
P.Q.M.
Visti gli artt. 272 e ss. c.p.p.,
APPLICA, in relazione ai capi 1 e 3, la misura della custodia cautelare in
carcere nei confronti di LO GIUDICE ANTONINO, LO GIUDICE
LUCIANO, CORTESE ANTONIO E PUNTORIERI VINCENZO (per
quest’ultimo in relazione agli episodi del 3-1-2010 e del 26-8-2010) e, per
l’effetto, ORDINA agli ufficiali ed agenti di P.G. di procedere alla cattura dei
sunnominati indagati e di condurli immediatamente in un Istituto di custodia per
ivi rimanere a disposizione deH’ Autorità Giudiziaria.
RIGETTA, nel resto, la richiesta cautelare.
MANDA al Pubblico Ministero per l’esecuzione.
Catanzaro, 12 aprile 2011

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