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TAURIANOVA (RC), LUNEDì 02 DICEMBRE 2024

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L’ente locale non può proporre appello alle sentenze del giudice di Pace che hanno deciso il ricorso all’ordinanza ingiunzione del Prefetto Per il Tribunale di Isernia inammissibile l’appello perché la delega al Comune in primo grado non è estesa alle fasi successive, né la legge lo consente. L’amministrazione comunale condannata anche alle spese di giudizio

L’ente locale non può proporre appello alle sentenze del giudice di Pace che hanno deciso il ricorso all’ordinanza ingiunzione del Prefetto Per il Tribunale di Isernia inammissibile l’appello perché la delega al Comune in primo grado non è estesa alle fasi successive, né la legge lo consente. L’amministrazione comunale condannata anche alle spese di giudizio
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Nessuna legittimazione passiva per l’ente locale che propone appello alla sentenza
che aveva accolto l’opposizione all’ordinanza ingiunzione del Prefetto emessa
per un verbale al codice della Strada. La delega fornita dalla Prefettura è limitata
al solo giudizio di opposizione di primo grado e non può estendersi anche al gravame
così come si evince anche dall’articolo 6 comma 9 del Decreto Legislativo 150/2011
in materia di opposizioni alle ordinanze ingiunzioni. Sono questi i principi espressi
dal Tribunale di Isernia, in funzione di giudice dell’appello, con la significativa
sentenza 379/17 depositata il 12 maggio scorso. Nella fattispecie, il giudice dottor
Vincenzo Di Giacomo, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Comune
di Sesto Campano in provincia di Isernia, avverso la decisione del Giudice di Pace
di Venafro che aveva accolto in primo grado l’opposizione all’ordinanza ingiunzione.
Provvedimento, quest’ultimo emesso a seguito del rigetto di un ricorso amministrativo
ad un verbale elevato in conseguenza di rilevazione della velocità a mezzo autovelox
da parte del suddetto comune molisano nei confronti di un automobilista, assistito
dallo “Sportello dei Diritti” in entrambi i gradi di giudizio. In particolare,
il magistrato togato ha ritenuto fondate le motivazioni del cittadino resistente
rilevando testualmente che «L’appellato ha eccepito preliminarmente la carenza di
legittimazione del Comune appellante, mancando al riguardo la delega da parte della
Prefettura di Isernia. L’eccezione risulta fondata in quanto in primo grado quest’ultima,
con provvedimento n. 0011251 del 18.04.2012 aveva delegato il Sindaco del Comune
di Sesto Campano a rappresentarla nel giudizio di opposizione promosso dall’odierno
appellato avverso l’ordinanza ingiunzione emessa da essa Prefettura; ed il Comune
si era costituito in giudizio appunto quale delegato della Prefettura. Orbene, tale
delega, come risultante in atti, è limitata ai “giudizi di opposizione alle ordinanze
ingiunzioni” e non si estende dunque anche ai successivi gradi di (eventuale) impugnazione.
Tutto, del resto, trova conferma anche nel disposto dell’art. 6, co. 9 del d.lgs
15012011.» Al Comune appellante, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello
dei Diritti”, non resta che pagare anche le spese di causa a seguito di questo
precedente significativo che, di fatto, stoppa tutti gli appelli inutilmente promossi
dagli enti locali nei confronti delle sentenze del giudice di Pace che li avevano
visti soccombenti in primo grado nei giudizi di opposizione alle ordinanze ingiunzioni
del Prefetto.