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L’interdittiva antimafia è prevenzione indispensabile

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“L’interdittiva antimafia” è uno strumento importante, necessario e fondamentale ai fini della prevenzione per le infiltrazioni della criminalità mafiosa nell’economia produttiva nazionale. E al di là di tutto, è un punto fermo che dimostra che lo Stato esiste ed è vigile e sensibile per questo cancro in metastasi definito mafia. Quando si leggono interventi del genere come “Le interdittive vengono assunte d’imperio dai Prefetti e stanno letteralmente massacrando gli imprenditori e, di conseguenza, la stessa economia dei territori dove essi operano. Basta un ‘si dice’, un ‘sembra’, o avere un lontano ‘parente’ con problemi di mafia e, in men che non si dica, si diventa destinatari della scelta del Prefetto che decreta la chiusura di qualsiasi attività”, si apre uno spiraglio pericoloso e un forte dubbio sulla credibilità delle istituzioni. Diversamente invece, se si aprisse un dialogo di revisione e di miglioramento della normativa vigente (senza colpire bersagli prefettizi), forse e dico forse, si potrebbe iniziare un reale approfondimento di confronto.

C’è molta ignoranza in merito alla questione, molti si sentono giuristi “di grido”, altri “portatori di verità” e poi ci sono quelli che sanno tutto e sono legittimati a sparare a zero su ogni cosa. Cerchiamo di fare un po’ di ordine. Il Dlgs n. 159/2011, ovvero, il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, al Capo II del Libro II del decreto stabilisce alcune prescrizioni ai fini della prevenzione di condizionamenti mafiosi e consegna potere ai prefetti, dopo una serie di accertamenti mirati con diversi “accessi” a emettere una documentazione antimafia che può essere anche un’interdittiva per serie condizioni di mafiosità di alcuni soggetti stabiliti dal decreto in questione e principalmente negli ambiti dei contratti pubblici. Ora, ultimamente (e non solo perché è una questione che dura da quando è entrato in vigore questo istituto) si è aperto un dibattito su alcune interdittive antimafia perché hanno colpito un personaggio noto qual è il presidente di Confindustria Andrea Cuzzocrea, si è alzata in alcuni una levata di scudi e hanno criticato questo provvedimento prefettizio. Non entrando nel merito della questione perché farlo significherebbe affrontare un meccanismo cavilloso e occorrerebbe conoscere bene pure i fatti, però quello che più emerge nella condizione in essere, è la facile critica alle istituzioni e la carenza di conoscenza del fenomeno stesso. Innanzitutto non bisogna ridurla né paventarla come una situazione politica, sarebbe un gravissimo errore di metodo e di valutazione serena, ma bisognerebbe iniziare a capire, osservando il resto d’Italia che è uno strumento ampiamente adoperato anche al Nord e non solamente al Sud, come si vuol far credere. A tutto questo si aggiunge anche il controllo e le varie condizioni ispettive che riguardano la prevenzione alla corruzione che in un certo qual modo sono contigue in alcune realtà, basta vedere i rapporti Anac da quando è stata istituita con la soppressione della’Avcp (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici), la anch’essa aveva parlato di infiltrazioni, interdittive e aveva un settore ispettivo efficiente il quale procedeva al controllo territoriale e nemmeno in quel caso la piaga era solamente al Sud, tale è senza ogni dubbio un falso storico e statistico.

Ultimamente il Tar Sicilia con una sentenza (n. 1143 del 26 aprile 2017), ha sancito una “scrematura” attuando un metodo “elastico” per le interdittive asserendo che le “legittime destinatarie di interdittive negative solo quando la Prefettura indica atti idonei diretti in modo non equivoco a conseguire lo scopo di condizionarne le scelte gestionali” e inoltre, “che i legami di natura parentale non possono essere ritenuti idonei a supportare autonomamente un’informativa negativa”e che tali possono assumere un rilievo solo con una reale concretezza di controllo e condizionamento della impresa con intrecci pericolosi economici e familiari che giustificano una reale infiltrazione mafiosa nell’impresa.

Il discorso andrebbe approfondito con più spazio e condizioni di approfondimento e non in un semplice scribacchio da tastiera, ma si potrebbe ad esempio iniziare un dialogo di confronto partendo da quanto pronunciato dal Consiglio di Stato in materia di interdittiva antimafia con una minuziosa ricostruzione normativa dell’istituto. La Terza sezione con la sentenza n. 17343 del 3 maggio 2016. In particolare, nella sentenza della Terza Sezione del 3 maggio 2016 n. 17343, i Giudici di Palazzo Spada hanno individuato i principi ai quali si devono attenere le Prefetture in sede di emanazione delle informative antimafia, sia individuando gli elementi oggettivi rilevanti in materia sia evidenziando i criteri per la motivazione di tali misure. Magari leggendo, documentandosi e soprattutto studiare la reale forma legislativa associandola alla condizione sociologica del contesto, forse renderemmo un servizio in più sia alla conoscenza che alla buona fede.