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TAURIANOVA (RC), MARTEDì 07 GENNAIO 2025

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Lo Slai Cobas diffida la Cooperativa Cz di Bagnolo Cremasco a Settala

Lo Slai Cobas diffida la Cooperativa Cz di Bagnolo Cremasco a Settala

| Il 09, Mar 2013

 

“Comportamento discriminatorio e antisindacale verso gli iscritti allo Slai Cobas”

Lo Slai Cobas diffida la Cooperativa Cz di Bagnolo Cremasco a Settala

“Comportamento discriminatorio e antisindacale verso gli iscritti allo Slai Cobas”

 

 

Riceviamo e pubblichiamo:

CZ SERVIZI scarl

In persona del LEGALE RAPPRESENTANTE

TRAV. DI Via Leonardo DA VINCI SNC – 26010 BAGNOLO CREMASCO (CR)

Via P. Gorini, 44 – 26900 LODI

__BUSINESS FACILITY MANAGEMENT srl

In persona del LEGALE RAPPRESENTANTE

VIA MARCO BIAGI 3 cap 26010 – 26010 BAGNOLO CREMASCO (CR)

__MORGAN FACILITY MANAGEMENT spa

In persona del LEGALE RAPPRESENTANTE

Via Leonardo Da Vinci – 26010 BAGNOLO CREMASCO (CR)

__ORTOFIN srl

In persona del LEGALE RAPPRESENTANTE

Via Del Lago 14/20 – 20060 LISCATE (MI)

Via Savonarola 43 – 27054 – MONTEBELLO della BATTAGLIA (PV)

Via Traiano 57 – 20149 MILANO c/o IPER del PORTELLO

OGGETTO: Comportamento discriminatorio e antisindacale nei confronti dei lavoratori iscritti allo SLAI COBAS

Facendo seguito alla lettera di questo Sindacato del 27 febbraio 2013 avente ad oggetto comportamenti

antisindacali e discriminatori nei confronti dei lavoratori iscritti al sindacato SLAI COBAS, dobbiamo

rilevare che si sono verificati ulteriori episodi di carattere persecutorio, tendenti a costringere i lavoratori a

dare la disdetta dell’iscrizione alla nostra organizzazione sindacale.

In particolare, i sig. Zanone Claudio, Liyanage Sarath Chendrasiri, Dizon Arnold e Fumagalli Eros,

dal giorno 22 febbraio 2013 alla data odierna, hanno espressamente proferito minacce di

licenziamento nei confronti di coloro che non avessero disdettato la predetta iscrizione.

Tali episodi appaiono in linea con la Vostra lettera di riscontro, datata 5/3/2013, dell’Amm.re della CZ

SERVIZI SCARL in cui si afferma: “risulta strano pensare di dover riconoscere la presenza di un’altra

organizzazione visto che tutti i diritti dei soci sono ampiamente rispettati e garantiti dalla presenza non di

una ma di bensì 2 sindacati”.

A tal fine, Vi ricordiamo che all’art. 39 la Costituzione tutela espressamente il pluralismo sindacale, che

costituisce una specificazione in tale ambito dei principi di libertà di opinione e libertà di associazione,

garantiti anch’essi dalla carta costituzionale.

Della concezione della democrazia sindacale risultante dalla Vostra lettera, traspare con chiarezza il

“fastidio” nei confronti di un’altra organizzazione sindacale, visti gli “ottimi” rapporti che Voi vantate con

quelle già presenti in azienda (Sicobas e CISL).

Per fortuna, non sono le aziende che scelgono i rappresentanti sindacali, ma tale prerogativa è ancora

riservata ai lavoratori.

In merito, rileviamo che, oltre a costituire manifesta violazione dell’art. 28 L. 300, ogni atto

discriminatorio diretto od indiretto, fondato sulle convinzioni personali, sia contrario alla direttiva del

Consiglio n. 78/2000 CE, che prevede specifiche disposizioni a protezione delle vittime, nonché sanzioni

effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei datori di lavoro, oltre al risarcimento dei danni.

Con la presente, pertanto, Vi invitiamo a revocare le pretestuose contestazioni nei confronti dei lavoratori

iscritti allo SLAI COBAS entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della presente.

In mancanza, si darà corso, oltre che al procedimento per la cessazione dell’attività sindacale ex art. 28 L.

300/1970, ad inoltrare formale denuncia all’autorità giudiziaria in relazione agli artt. 38 St. Lav. e 610 c.p.

Distinti saluti

Milano, 7 marzo 2013

Slai Cobas

ECCO L’ALTRA LETTERA INVIATA IL 25 FEBBRAIO SCORSO ALLA COOPERATIVA CZ SERVIZI

Oggetto: Comportamento persecutorio verso gli iscritti al sindacato Slai Cobas. DIFFIDA.

Con la presente comunichiamo quanto segue.

A seguito dell’iscrizione di alcuni vostri dipendenti del sito Ortofin di Settala

(MI) alla nostra organizzazione sindacale, nella giornata di venerdì 22 febbraio

2013 abbiamo dovuto registrare un comportamento manifestamente ostile, nel momento

in cui è stata impedita la convocazione di un’assemblea, cui avrebbero dovuto

partecipare alcuni vostri lavoratori e nostri esponenti.

A ciò ha fatto seguito un comportamento persecutorio nei confronti di alcuni nostri

iscritti, sfociato, nella giornata del 25 febbraio, in indebite perquisizioni personali,

con violenza e senza alcuna garanzia in relazione alla privacy.

Tale inammissibile comportamento, anche di rilevanza penale, è stato l’occasione

per contestare, ingiustamente, comportamenti illegittimi a un nostro iscritto, di

cui non era responsabile, al fine di licenziarlo.

Parallelamente, sì è dato corso a iniziative volte a modificare, improvvisamente,

l’orario di lavoro dei dipendenti, senza alcun preavviso e con il fine di metterli

in difficoltà sia sul lavoro, sia nei confronti delle loro famiglie.

Risulta evidente come tale comportamento sembra avere un fine discriminatorio e

di lesione dei principi di libertà, di pensiero e di pluralismo sindacale, garantiti

dagli articoli 21 e 39 della Costituzione.

Con la presente, pertanto, Vi invitiamo a revocare ogni provvedimento ostile adottato

nei confronti dei lavoratori iscritti al Ns Sindacato e a ripristinare corrette relazioni

sindacali evitando comportamenti discriminatori.

In mancanza, decorsi otto giorni dal ricevimento della presente, si darà corso

ad azione ex art. 28 L 300/70 per la cessazione del comportamento antisindacale.

Distinti saluti.

Milano, 25 febbraio 2013

Slai Cobas