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TAURIANOVA (RC), LUNEDì 13 GENNAIO 2025

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Loredana Pileggi presenta un’altra interpellanza

Loredana Pileggi presenta un’altra interpellanza

| Il 29, Ago 2011

Oggetto dell’interrogazione la revoca delle deliberazioni del Commissario Prefettizio n. 9 del 2007, e della Commissione Straordinaria n. 55 del 23/7/2009 e n. 44 del 25/3/2010

Loredana Pileggi presenta un’altra interpellanza

Oggetto dell’interrogazione la revoca delle deliberazioni del Commissario Prefettizio n. 9 del 2007, e della Commissione Straordinaria n. 55 del 23/7/2009 e n. 44 del 25/3/2010

 

Riceviamo e pubblichiamo:

Al sig. Sindaco del Comune di

Taurianova

 

OGGETTO: Interpellanza con richiesta di discussione in aula consiliare. – Art. 42 commi 1,2 e 5 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Il sottoscritto Consigliere Comunale, Avv. Loredana Pileggi, capogruppo della Lista PDL in seno al Consiglio Comunale, premesso che:

– con deliberazione n. 9 del 15/3/2007, il Commissario Prefettizio ha disposto la costituzione di parte civile per alcuni tipi di reati, quali quelli previsti dagli art. 416bis c.p. (associazione di tipo mafioso), art. 416 ter c.p. (scambio elettorale politico mafioso, art. 314 c.p. (peculato), art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell’errore altrui), art. 316 bis c.p. (malversazione a danno dello Stato), art. 317 c.p. (Concussione), art. 318 c.p (corruzione per atto d’ufficio), art. 319 c.p. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) art. 320 c.p. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;

– con successiva deliberazione n. 44 del 25/3/2010, la Commissione straordinaria ha integrato la indicata delibera, disponendo la costituzione di parte civile anche nei casi di notifica, quale persona offesa, di provvedimenti inerenti ai reati previsti dal DPR n. 380 del 6/6/2001 ( in materia edilizia ed in questi casi solo a seguito di valutazione da effettuarsi, di volta in volta, sulla base delle relazioni che saranno predisposte dai Responsabili dei Settori Tecnico e Vigilanza), per i reati previsti dagli artt. 624 e 625 cp (furto e furto aggravato), nonché, infine, al reato previsto dal D. Lvo n. 152 del 6/4/2006 (materia ambientale);

– l’art. 6, comma 6 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione della C.S. n. 46 del 31/3/2011, statuisce che “Il Comune di Taurianova si costituisce parte civile in ogni procedimento penale per reati di tipo mafioso, per reati contro l’ambiente e contro il territorio, ivi compreso l’abusivismo edilizio, che riguardi fatti o persone in relazione con la comunità locale o con il territorio comunale; è, altresì, tenuto ad agire in giudizio, ogni qualvolta sia possibile, per il risarcimento del danno all’immagine della comunità locale e dell’Istituzione comunale, con particolare riferimento ai fatti di sangue che feriscano la comunità locale nel proprio comune sentire. Con apposito regolamento possono essere individuate le ipotesi in cui, in considerazione della esigua entità del danno o della poca gravità del fatto, il Comune non si costituirà parte civile nei procedimenti per reati contro l’ambiente, contro il territorio e per abusivismo edilizi”;

– con delibera n. 15 del 28/7/2011, la Giunta Comunale ha approvato all’unanimità la revoca delle deliberazioni del Commissario Prefettizio n. 9 del 2007, e della Commissione Straordinaria n. 55 del 23/7/2009 e n. 44 del 25/3/2010, asserendo che la indicata norma dello Statuto supera il dettato di cui alle deliberazioni specificate;

– Lo Statuto prevede la costituzione di parte civile nel procedimento penale per i reati di tipo mafioso, per i reati contro l’ambiente e contro il territorio, mentre le delibere del Commissario Prefettizio e della Commissione Straordinaria, revocate dall’Organo Esecutivo con la delibera n. 15 del 28/7/2011, prevedevano perentoriamente la costituzione di parte civile anche per i seguenti reati:

  • art. 314 c.p. (peculato),
  • art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell’errore altrui),
  • art. 316 bi c.p. (malversazione a danno dello Stato),
  • art. 317 c.p. (Concussione),
  • art. 318 c.p (corruzione per atto d’ufficio),
  • art. 319 c.p. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)
  • art. 320 c.p. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 

– i predetti reati non sono affatto ricompresi nell’art. 6, comma 6 dello Statuto e, pertanto, le delibere oggi revocate sarebbero state necessarie al fine di integrare anche questi ultimi reati  nell’alveo dei procedimenti penali per i quali l’amministrazione comunale  è tenuta a costituirsi parte civile;

– con riferimento ai reati di tipo mafioso, le predette deliberazioni prevedevano due specifici reati previsti dall’art. 416bis (associazione di tipo mafioso) e l’art. 416 ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso) non indicati esattamente (se non in maniera generica) nello Statuto vigente;

– la delibera n. 15 del 28/7/2011 stabilisce, altresì, che la costituzione di parte civile, nelle more dell’adozione di apposito regolamento, sarà disposta, discrezionalmente, dall’Amministrazione, sulla base delle relazioni (assolutamente soggettive) dei Responsabili di Settore; in altri termini, il Responsabile di Settore dovrà relazionare in merito alla consistenza del reato e poi l’Amministrazione stabilirà, sempre in maniera discrezionale e soggettiva, la eventuale costituzione di parte civile;

– la predetta delibera limita, sin d’ora, la costituzione di parte civile ad eventuali abusi che interessano il centro storico ed il centro della città, costituendo, così, una “zona franca” per le periferie e, soprattutto, per le benemerenti frazioni di S. Martino ed Amato;

– Alla luce di quanto esposto appare quantomeno strana, inopportuna, inspiegabile e  irrazionale, se non anche arbitraria, la revoca delle predette deliberazioni promulgate dagli Organi prefettizi;

Tanto premesso, si chiede al Sindaco di sapere:

  1. quali sono stati i reali e reconditi motivi per i quali è stata disposta la revoca delle deliberazioni n. del Commissario Prefettizio n. 9 del 2007, e della Commissione Straordinaria n. 55 del 23/7/2009 e n. 44 del 25/3/2010 con conseguente restringimento dei reati per i quali è prevista la costituzione di parte civile, indicati nelle delibere revocate e non riportati nella norma statutaria;
  2. per quali motivi il Comune dovrebbe, in futuro, costituirsi parte civile solo per i reati di abusivismo edilizio commessi nel centro storico e nel centro della città e non su tutto il territorio comunale;
  3. qual è l’intendimento di questo Organo esecutivo con riferimento ad eventuali reati per abusi edilizi e reati ambientali gravi o gravissimi perpetrati nelle frazioni di S. Martino ed Amato e nelle contrade;
  4. atteso che, in applicazione delle delibere revocate, la Commissione Straordinaria si è già costituita in alcuni procedimenti penali, per reati di abusivismo edilizio e altro, l’amministrazione comunale ritiene di dover intervenire con propri atti amministrativi finalizzati a garantire le pari condizioni per tutti i cittadini e, quindi, evitare che i cittadini contro cui è stata già formalizzata la costituzione di parte civile  possano essere penalizzati  rispetto a chi, d’ora in poi, pur commettendo gli stessi reati, non dovrà preoccuparsi della costituzione di parte civile nei processi a loro carico.

IL CAPOGRUPPO PDL

Avv. Loredana Pileggi

redazione@approdonews.it