Maxi bolletta addio
Giovanni D'agata | Il 29, Apr 2014
Se il fornitore del servizio sostituisce il contatore senza avvisare l’utente non è dovuta la somma riportata dalla maxi-bolletta. Lede il principio di buona fede l’iniziativa unilaterale del gestore che ha l’obbligo di controllare periodicamente i consumi
Maxi bolletta addio
Se il fornitore del servizio sostituisce il contatore senza avvisare l’utente non è dovuta la somma riportata dalla maxi-bolletta. Lede il principio di buona fede l’iniziativa unilaterale del gestore che ha l’obbligo di controllare periodicamente i consumi
Maxi bolletta addio. Il cittadino che si è visto sostituire il contatore dell’acqua
dal fornitore del servizio senza essere avvisato non deve pagare le somme pretese
in eccesso perché costituisce condotta contraria ai principi di correttezza e buona
fede nell’esecuzione del contratto di somministrazione.
A stabilirlo in un’interessante e motivata decisione, il giudice di pace di Agrigento
avvocatessa Marilia Montalbano.
Con la sentenza numero 163/14, è stata accolta la domanda formulata con atto di
citazione da un utente che si era visto recapitare una bolletta di quasi 900 euro
dopo che gli era stato sostituito il contatore.
Per il magistrato onorario anche se esiste l’autolettura, tale strumento costituisce
un mero onere per il cliente del servizio e l’inadempimento dell’utente che non
comunica al gestore il consumo effettivo determina solamente la necessità di pagare
l’eventuale conguaglio in caso di rilevamento di consumo superiore a quello preventivato.
Ma per il giudice siciliano spetta al fornitore l’obbligo di effettuare periodicamente
il rilevamento effettivo del consumo per accertare se eventualmente il titolare dell’utenza
abbia pagato somme superiori al dovuto. E il vero consumo si può accertare soltanto
con la lettura del contatore.
Giova ricordare che in un’ipotesi del tutto analoga è stata la stessa autorità
garante per l’energia, all’articolo 11 comma 11.2 della deliberazione 28.12.1999,
a stabilire che la sostituzione del contatore può avvenire unicamente con il consenso
scritto del cliente, che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura
al momento della sua sostituzione, li sottoscrive.
Rileva il giudicante che conformemente all’orientamento della giurisprudenza sia
di legittimità che di merito, in materia di contratti, il principio di buona fede
oggettiva, deve presiedere non soltanto alla fase di esecuzione del contratto stesso,
ma anche in quella successiva: la clausola generale di correttezza deve ritenersi
operante sia con riguardo ai rapporti intercorrenti tra le parti nell’ambito del
singolo rapporto obbligatorio (articolo 1175 Cc), sia con riguardo al complessivo
assetto di interessi sottostanti all’esecuzione del contratto (articolo 1375 Cc):
è dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell’interesse
della controparte in modo da conservare integre le reciproche ragioni, determinando
così integralmente il contenuto e gli effetti del contratto.
Pertanto, conclude il giudice, “/nella specie, la fatturazione contestata, non può
ritenersi certa ed esente da vizi, poiché si fonda sull’irregolare lettura eseguita
sul vecchio contatore sostituito, senza il necessario contraddittorio con l’utente,
circostanza questa che ha escluso la necessaria verifica che il nuovo contatore sostituito
misurasse “zero” al momento dell’installazione, precludendo la possibilità all’odierno
attore di comunicare una diversa lettura in caso di contestazione/”.
Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti [1]”, i principi
rappresentanti in sentenza, tutti condivisibili, sono nei fatti applicabili in tutte
quelle migliaia di casi analoghi che si verificano sul territorio nazionale e che
riguardano le bollette “pazze” relative ad utenze, come quelle di acqua, luce, gas,
telefono e corrente elettrica.