Minore morto a Corigliano, Intrieri contro Marziale "Il Garante regionale dell’infanzia segnali le violazioni dei diritti minorili e non sentenzi assoluzioni per le pubbliche amministrazioni, che hanno l’obbligo, a norma vigente di tutelare soggetti particolarmente vulnerabili"
Sul fanciullo, morto a Corigliano Calabro – notizia riportata dal quotidiano del Sud, edizione del 0.7.16, a pag. 10 – oggi, si legge che la Procura della Repubblica competente, ha accertato che la morte è avvenuta per cause naturali.
In Calabria, troppo spesso, si registrano irregolarità e violazioni di diritti minorili, già nella fase successiva alla prima accoglienza.
I minori stranieri non accompagnati si trovanoad affrontare,senza alcuna protezione, una nuova situazione, in un altro Stato, di cui non conoscono la lingua, facilmente esposti a violazioni di diritti fondamentali, i quali vanno assolutamente garantiti come ha tempestivamente segnalato il Garante nazionale dell’infanzia Filomena Albano.
Gli operatori che gestiscono la struttura di accoglienza –all’interno del palasport di Corigliano- quali mezzi utilizzano per gestire il controllo e assicurarne le cure cui hanno diritto i fanciulli? Il fanciullo morto, andato al mare era accompagnato dall’operatore? Era stato sottoposto allo screening in sanità, accertate le sue condizioni vaccinali? Si era allontanato, con i suoi amici, volontariamente? la struttura ne era informata?
Child’s Friends association, con la presente, stigmatizza le dichiarazioni del garante dell’infanzia Regionale, Antonio Marziale, che, anziché, compiere formali divigilanza su una possibile violazione del diritto alla vita, alla salute e alla cura del fanciullo, si premura di “assolvere” dalle responsabilità,in modo superficiale e affrettato, le pubbliche amministrazioni coinvolte, sostituendosi alle Autorità dello Stato deputate ai giudizi.
Il Garante Antonio Marziale, si spinge in una dichiarazione politica( chenon compete ad una Autorità terza) – affermando che “l’Europa èla responsabile morale dell’accaduto”. L’affermazione politica denota ignoranza delle questioni a livello comunitario.Proprio, l’assenza di una disciplina unitaria per migranti e minori stranieri non accompagnati, ha pesato, e non poco, sull’esito dellaBrexit e la conseguente fuoriuscita dell’ UKdall’Europa. Ma la cosa più grave è che il Garante Antonio Marziale, si permettadi criticare i parametri a tutela dei migranti, richiesti dallo Stato,per le strutture di accoglienza, nei bandi SPRAR che Lui ritiene altissimi– contravvenendo, così, ai suoi doveri di tutela minorile, accogliendo le lamentele, evidentemente, di alcune strutture di accoglienza, tra laltro, ben note alle forze dell’ordine
A nome di Child’sFriends, ricordo che i minori stranieri, anche irregolarmente soggiornanti sul territorio della Repubblica, sono titolari dei diritti consacrati nella Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata con L. n 176/ 1991 e i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, gli enti che svolgono attività di assistenza (dunque i Comuni), sono responsabili per il collocamento del minore in luogo sicuro e che tra i msna rientrano anche “i minori affidati, di fatto” ad adulti, che non ne sono tutori o affidatari, in base ad un provvedimento formale, privi di rappresentanza legale, in base alla legge italiana.
Gli Enti, ex art. 5 del DPCM 535/99, oltrea segnalare,alla Direzione Generale dell’Immigrazione e Politiche di Integrazione,sono tenuti alle comunicazioni di legge alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, al Giudice tutelare, per l’apertura della tutela, al Tribunale per i minorenni per l’adozione dei provvedimenti civili necessari in materia (affidamento etero familiare, ma anche, ove ricorrano le circostanze, provvedimenti ex art. 330 c.c. etc.).
Anche il Garante dell’infanzia della Regione Calabria, avente l’obbligodi vigilare, deve segnalare, alle Autorità, l’esito di atti di vigilanza, che ha l’obbligo di porre in essere, per i provvedimenti di competenza.
Infatti anche ai minori stranieri non accompagnati si applica l’art. 430 c.c., ai sensi del quale “quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in luoghi insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la Pubblica Autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”.
Rientrano nella nozione di Pubblica Autorità gli organi di Polizia e quelli deputati all’assistenza dei minori e alla protezione dell’infanzia, tra cui il Garante dell’infanzia
Nel caso in cui provvedano gli organi di Polizia,il collocamento deve avvenire, per mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, che il legislatore individua nei servizi sociali, referenti privilegiati del minore.
Il Garante dell’infanzia regionale, da parte sua, deve riferire le risultanze della sua attività sui casi alle Autorità, in primis, quelle giudiziarie minorili.
E’ l’Ente locale di prossimità, ad essere competente, per la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati e per la copertura dei relativi oneri di accoglienza ex L. 238/00.
La norma conferisceai Comuni il compito di realizzare i servizi socio-assistenziali, sia per minori italiani che stranieri, in accordo con i diversi enti interessati.
Detta previsione è contemplata dal Dlgs 112/98 che all’art. 131 recita “Sono conferiti alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei “servizi sociali” Gli Enti locali sono chiamati, quindi, ad assicurare i diritti di cui è portatore il minore straniero non accompagnato secondo la normativa nazionale ed internazionale vigente, la regolarizzazione dello status giuridico del minore (altrimenti esposto ad una condizione di rischio e vulnerabilità), l’avvio graduale del minore verso l’autonomia e l’inclusione nel tessuto sociale del territorio.
In Calabria, la LR n 23/2003,purtroppo, non risulta ancora attuata, nonostante il preciso impegno del Governo regionale, e ciò determina un’ assenza di garanzia per l’ effettività dei diritti di cui è titolare la persona del minore.
La suddetta LR n 23 all’art 8 individua la realizzazione del sistema dei servizi, all’art 10 dispone l’integrazione socio sanitaria, e all’art 13 definisce le funzioni dei comuni
Con riferimento all’art. 8, ancora oggi, la Regione Calabria, non ha predisposto,alcun quadro di interventi.
Nessun intervento è stato neanche fatto per realizzarel’integrazione socio sanitaria prevista dall’art. 10.
Anche per l’art. 13, la Regione Calabria non è in linea col dato normativo; la Regione procedeai poteri sostitutivi, nei confronti dei Comuni, il cui uso postula l’inadempimento del titolare della funzione pubblica, cosa di cui, però, non vi e’ traccia.
La Regione, straripando nei poteri, sottrae, da molti anni, agli Enti Locali,la titolarità di funzioni amministrative fondamentali, emanando atti illegittimi, con una assenza di controllo sulle strutture di accoglienza dei minori.
Inoltre,i servizi pubblici territorialihanno l’obbligo di collaborare con il sistema giustizia, – in particolare col Tribunale per i minorenni, sia nei procedimenti civili che in quelli penali.
La mancata esecuzione della L. R. 23/2003, unitamente alle cattive prassi, per l’uso distorto di determinati istituti giuridici,contribuisce, in Calabria,all’altissimo tasso di violazione di diritti minorili, da parte della P.A.
Le“assoluzioni”dispensate alla P.A dal Garante Marzialeper la morte del minore straniero a Corigliano Le lasci sentenziare a chi ne ha la competenza
Il Garante dell’infanzia in Calabria, ricordo che è istituito con LR n 28/2004,organo che, in autonomia ed indipendenza di giudizio, deve “assicurare la piena attuazione, nel territorio regionale, dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi, dei minori”.
Marilina Intrieri