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TAURIANOVA (RC), VENERDì 29 NOVEMBRE 2024

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Multe, Corte Costituzionale: gli autovelox necessitano di taratura periodica Per garantire la correttezza delle rilevazioni

Multe, Corte Costituzionale: gli autovelox necessitano di taratura periodica Per garantire la correttezza delle rilevazioni
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Lo Sportello dei Diritti lo ha sempre ribadito: gli autovelox devono essere sottoposti
a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Ed ora anche la Corte Costituzionale
ci da ragione quando invitammo le amministrazioni accertatrici a sospendere le rilevazioni
e i giudici di pace i giudizi in attesa della decisione della Consulta. **L’illegittimità
dell’interpretazione dell’articolo 45 comma 6 del Codice della Strada che escludeva
l’obbligo dei controlli sugli apparecchi che rilevano il superamento dei limiti
vuol dire che decine di migliaia di multe sono nulle*

L’8 agosto 2014 segnalavamo per primi in Italia la decisione della Corte di Cassazione
che con l’ordinanza interlocutoria n. 17766 aveva ragionevolmente rimesso innanzi
alla Corte Costituzionale una questione dibattuta da anni: ossia se gli autovelox
necessitassero o meno della taratura periodica per garantire la correttezza delle
rilevazioni.In tale sede, profeticamente prevedendo quanto sarebbe accaduto, avevamo
rivolto un doppio appello alle amministrazioni accertatrici di sospendere le rilevazioni
ed ai giudici di pace i giudizi, in attesa della decisione della Consulta che avrebbe
potuto avere effetti devastanti per gli enti e avrebbe messo in seria discussione
le sentenze dei magistrati che non avessero interpretato la norma secondo quella
che poi sarebbe stata e poteva essere la sentenza della Corte Costituzionale. A distanza
di quasi un anno, come è stato reso noto in data di ieri, è stato riconosciuto
chiaramente dai giudici dell’Alta Corte, quanto da tempo andavamo lamentando anche
nei nostri comunicati e ricorsi: gli autovelox e le apparecchiature elettroniche
di rilevazione della velocità devono essere sottoposti a verifiche periodiche di
funzionalità e di taratura senza possibilità di eludere tale obbligo.Secondo la
Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza 113/15 (relatore il giudice Aldo Carosi)
non è legittimo l’articolo 45, comma 6, Cds così come interpretato dalla giurisprudenza
di legittimità, laddove non prevede i controlli per gli apparecchi elettronici che
rilevano il superamento dei limiti di velocità sulle strade: in tal modo risulta
irragionevole la presunzione di affidabilità degli strumenti, che come tutti gli
altri sono soggetti a obsolescenza e deterioramento.Una decisione, che come evidenziato
è sconvolgente, in quanto demolisce la consolidata e – a questo punto – erronea,
interpretazione sedimentatasi sull’articolo 45, comma 6, Cds che per anni ha dato
il via libera agli enti accertatori ed alle forze di polizia stradale di evitare
ogni taratura e verifica successiva all’installazione lasciando, quindi, una sorta
di libero arbitrio in capo alle amministrazioni e mortificando il diritto alla difesa
ed alla certezza delle rilevazioni per gli automobilisti.Per i giudici della Consulta,
infatti, – e per buon senso diciamo noi come ripetiamo da tempo – il controllo
di conformità alla prescrizione tecniche ha senso solo se è esteso all’intero
arco temporale nel quale gli strumenti di misura sono utilizzati. Tanto in virtù
del fatto che la precisione delle misurazioni deve essere garantita al momento in
cui avviene la rilevazione della velocità.L’articolo 142 del Codice della Strada
che com’è noto prescrive il rispetto della velocità sanzionandone i trasgressori,
realizza un bilanciamento fra interessi pubblici e privati: da una parte la sicurezza
della circolazione stradale e l’integrità fisica delle persone, dall’altra la
certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato. La certezza,
in qualche modo, risulta in qualche modo consegnata all’affidabilità degli strumenti.
Non ci può però essere ragionevole affidamento nella funzionalità delle apparecchiature,
ma soltanto assoluta incertezza, se non si accerta periodicamente che gli strumenti
continuino a essere conformi alle relative specifiche tecniche. E in effetti la prescrizione
dell’articolo 142, comma 6, Cds nella sua astratta formulazione risulta immune
dai vizi di proporzionalità: è invece la prescrizione dell’articolo 45 Cds, comma
6, così come sempre interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, che si colloca
«al di fuori del perimetro della ragionevolezza» perché finisce con il comprimere
in modo del tutto ingiustificato la tutela dei soggetti sottoposti all’accertamento.La
conseguenza immediata e diretta della sentenza della Corte Costituzionale, Giovanni
D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” è, quindi, che tutti
i verbali di accertamento della velocità a mezzo autovelox e simili effettuati con
apparecchiature per le quali non è possibile dimostrare la sottoposizione a periodiche
verifiche tecniche e taratura sono semplicemente nulli. E noi dello “Sportello
dei Diritti” avevamo avvisato tutti in tempi non sospetti.