Mutuo, contratto nullo se non indicato I.S.C. La tematica viene spiegata da Pasqualino Gallo, Presidente Fareitalia Cosenza
Nullità del contratto di mutuo se non indica l’I.S.C. (indicatore sintetico di costo).
A stabilirlo una recente ed innovativa sentenza di merito che ha, appunto, statuito la nullità del contratto di mutuo privo, nel proprio frontespizio, ossia nel c.d. ‘documento di sintesi’, dell’Indicatore Sintetico di Costo (I.S.C.), parametro mediante il quale la Banca – a decorrere dall’ottobre 2003 – è obbligata a rendere nota al mutuatario la reale onerosità del finanziamento ricevuto.
Si tratta della prima sentenza che sanziona in modo deciso la mancata annotazione, nel contratto di mutuo, dell’Indicatore Sintetico di Costo dell’operazione e, quindi, il mancato adempimento degli obblighi informativi posti normativamente a carico della Banca.
L’I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo) esprime la reale onerosità del finanziamento e la sua indicazione diventa essenziale soprattutto per quei rapporti nei quali, in aggiunta agli interessi, la Banca addebita ingenti commissioni. L’I.S.C. è costituito da un numero che somma non solo gli interessi corrispettivi collegati all’erogazione del credito (che devono essere indicati ricomprendendo la capitalizzazione trimestrale), ma tutte le spese comunque collegate all’erogazione stessa, ad eccezione di imposte e tasse (a titolo esemplificativo, le spese di istruttoria, le spese collegate alle polizze assicurative, le spese per l’invio della documentazione periodica inerente al rapporto di credito, le spese per l’incasso delle singole rate, etc.)
In sostanza, detto numero è costituito da tutti i costi comunque collegati alla concessione di credito da parte della Banca (o della Finanziaria), di talché la sua omessa indicazione, oltre a non permettere al cliente di avere contezza circa la reale onerosità del finanziamento, gli preclude di poter confrontare il costo del finanziamento con quello offerto da altri Istituti di Credito.
Il Presidente Fareitalia Cosenza
Avv. Pasqualino Gallo