Nico D’ascola (Ap) parla del traffico di esseri umani Il nuovo disegno di legge vuole intervenire sul sistema repressivo introducendo una nuova norma incriminatrice
“Ormai da tempo è emerso chiaramente che il trasporto di persone avviene per il tramite di soggetti appartenenti ad organizzazioni ramificate e di rilievo internazionale, le quali svolgono tali attività di traffico attraverso più Stati, sottoponendo i soggetti trasportati a violenze, trattamenti inumani e degradanti”. Ad affermalo è il senatore Nico D’Ascola, sul disegno di legge per la repressione e il contrasto, attraverso il diritto penale, del fenomeno del traffico di esseri umani. “Il disegno di legge – prosegue D’Ascola – vuole intervenire sul sistema repressivo introducendo, attraverso l’inserimento dell’art. 602 bis, una nuova norma incriminatrice, all’interno del codice penale, nell’ambito dei delitti contro la persona e, in particolare, di quelli contro la personalità individuale. Il reato è concepito in modo da prendere in considerazione tutte le ipotesi nelle quali il traffico di essere umani può consistere, abbracciando così la formulazione normativa il caso di chi gestisca, organizzi, finanzi, conduca il traffico medesimo o semplicemente vi partecipi. Analogamente ad altre disposizioni penali, sono stati introdotti “eventi aggravatori” che determinano, in ragione della loro più o meno piena riconducibilità al soggetto, significativi aumenti di pena. In particolare, si prevede che se dal traffico deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona trasportata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte della persona trasportata, è punito con l’ergastolo, Non meno importante, per altro verso, è anche la modifica dell’art. 416. c.p., nella parte in cui prevede aumenti di pena là dove l’associazione sia diretta a commettere taluni delitti contro la personalità individuale, ai quali si propone ora di aggiungere anche il delitto “Traffico di esseri umani”.
Di particolare rilievo è, inoltre, la proposta di intervenire sull’art. 7 del codice penale: “Il delitto di traffico di esseri umani – evidenzia D’Ascola – sarà punibile incondizionatamente secondo la legge italiana, a prescindere dal luogo in cui è stato commesso. Si vuole così, in ragione del carattere globale e internazionale del fenomeno, attribuire all’ ordinamento italiano la possibilità di esercitare la pretesa punitiva, in ordine ai fatti che costituiscono dei veri e propri crimini internazionali, su amplissima scala, senza soffrire le limitazioni scaturenti dal territorio”. Ulteriori profili riguardano il procedimento penale e l’ordinamento penitenziario: “In primo luogo – sottolinea il senatore – la competenza viene attribuita alla corte di assise. Aggiungendo il delitto previsto dall’art. 602 bis a quelli elencati dall’art. 51 c.p.p., si prevede inoltre che le funzioni di pubblico ministero vengano esercitate dall’ufficio presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, in sintonia, con quanto già previsto, per i procedimenti concernenti la criminalità organizzata. Il delitto del traffico di esseri umani viene inserito tra i casi per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza e aggiunto tra i delitti che, ai sensi dell’art. 407 n. 7 bis, determinano i più lunghi termini delle indagini preliminari. Infine, in ragione della circostanza che ad essere coinvolti potranno essere anche soggetti i quali si trovano in zone remote o comunque non facilmente raggiungibili del mondo, viene introdotta, una deroga alla sospensione del procedimento in caso di irreperibilità. Siccome nel traffico possono essere coinvolti anche enti (società di navigazione, di trasporto, ecc), si è considerato di introdurre anche il corrispondente illecito amministrativo dipendente da reato, in modo da estendere la responsabilità dell’ente anche a questa ipotesi”.