Dopo il noto decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017 in materia di vaccinazioni, dal
titolo “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, convertito
con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il Ministero della salute ha
emanato le circolari, la prima del 14 agosto 2017, che fornisce indicazioni operative
su quattro vaccinazioni raccomandate per i minori di età compresa tra zero e 16
anni (anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica, anti-rotavirus)
e quella del 16 agosto 2017 con le prime indicazioni operative per l’attuazione
del suddetto Decreto che contiene i modelli per l’autodichiarazione e una tabella
di ausilio per il controllo dell’adempimento delle vaccinazioni obbligatorie. La
norma, viene specificato espressamente, sostituisce le indicazioni fornite con la
Circolare 12 giugno 2017. lla luce delle nuove circolari, in particolare quella del
16 agosto, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,
è opportuno riportare di seguito in sintesi alcune tra le principali le direttive
che non mancheranno di riaccendere il già infuocato dibattito tra pro e contro l’obbligo
di vaccinazione, con prevedibili ripercussioni anche di natura giudiziale per il
probabile tentativo da parte dei contrari di adire la Consulta per la verifica della
costituzionalità della normativa. e vaccinazioni sono offerte gratuitamente dalle
Asl, in base a specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo
a ciascuna coorte di nascita.”La sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione –
si legge – ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi
educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l’anno di accertamento
dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda
all’adempimento dell’obbligo vaccinale”. Il divieto di iscrizione ai non vaccinati
non vale invece per la scuola dell’obbligo. “Diversamente, per gli altri gradi di
istruzione, e precisamente per quelli dell’obbligo – si legge sempre nella circolare
– la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla
scuola (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo
grado, centri di formazione professionale regionale) o agli esami”. I minori non
vaccinabili per ragioni di salute, spiega la nota, sono inseriti in classi nelle
quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati. “Inoltre, i dirigenti
scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili
dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie
comunicheranno alla ASL, mediante modalità operative decise localmente dalla ASL,
entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due
alunni non vaccinati”.