Nomine regionali, commercialisti: “No polemiche” "Non è scientificamente dimostrato, peraltro, che il possesso di un curriculum corposo equivalga ad attenzione e dedizione prospettica rispetto all’incarico da assumere che, spesso, richiede presenza e costanza quotidiane"
La polemica divampata in questi giorni riguardo alla scelta del Presidente del Consiglio Regionale, Nicola Irto, di procedere mediante estrazione a sorte dei candidati alla nomina negli Enti strumentali della Regione fa ritornare alla mente vecchie discussioni, largamente diffuse in ambito professionale, che attengono alle modalità procedurali di individuazione del requisito di indipendenza di chi è chiamato a gestire e/o controllare la Cosa Pubblica ed alla valutazione delle qualità personali e professionali.
Sembrerebbe, per quanto è dato leggere nelle pagine dei quotidiani, che i critici alla scelta mediante sorteggio non ritengano che il requisito di indipendenza debba essere richiesto ai nominandi, con ciò che ne consegue riguardo a tutta una letteratura scientifica sull’argomento che viene, senza motivazione apparente, sorvolata.
L’indipendenza, specie da colui o coloro che effettuano la nomina, non può non essere considerata, un vantaggio per la collettività, atteso che, in special modo nel caso in questione, vengono eliminate alla radice presunzioni di “appartenenza” o “militanza” a tale o tal’altra compagine politica, essendo la selezione affidata al caso.
Ma “caso”, non può significare, né significa certamente irresponsabilità o mancanza di analisi preventiva delle qualità dei candidati, visto che, a norma di legge regionale, dovrebbero essere stati inseriti nelle urne solo coloro che possiedono i requisiti professionali e personali che preventivamente si è dato proprio il Consiglio Regionale, a meno di non voler minare la valenza della legge stessa…
Non per nulla il principio di revisione “Isa Italia 200” (paragrafo A.16) definisce l’indipendenza come comprensiva sia dell’indipendenza mentale sia di quella forma di apparenza “agli occhi di terzi” e, dunque, tratta anche di indipendenza formale che, nel caso in questione, appare essere massimamente voluta.
Né si può tacere che financo il Legislatore nazionale ha di recente statuito che i revisori dei conti degli enti locali, [a norma dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148], sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco…”, segno questo tangibile di un cambio di indirizzo della politica riguardo alle modalità di occupazione delle poltrone di controllo degli enti di interesse e/o appartenenza pubblica.
Si è concentrata, invece, l’attenzione sul requisito della professionalità che, nel caso di scelta affidata alla mano della dea bendata, potrebbe venir meno.
Al di là della contraddizione in termini che non si può non rilevare in questa critica, considerato che, val la pena ribadire, la scelta viene effettuata nell’ambito di un elenco di nominativi in possesso di requisiti appositamente e preventivamente normati dalla Legge, non si riesce a comprendere quali possano essere i parametri valutativi della qualità della persona e/o del professionista.
Anche su questo sarebbe più che opportuno discutere per trovare parametri obiettivi e non tendenziosi.
Qui sta il busillis della questione. E’ notorio ed annoso il dibattito, infatti, sulle “asimmetrie informative” che hanno dato luogo alla creazione degli Ordini ed a demandare ad essi, e solo ad essi, la competenza a conoscere, formare e disciplinare i propri iscritti, essendo la nozione di “bravura” affidata troppo spesso a convincimenti di popolo, in cui parentele e simpatie e casi fortuiti giocano una grossa fetta d’influenza.
Non è scientificamente dimostrato, peraltro, che il possesso di un curriculum corposo equivalga ad attenzione e dedizione prospettica rispetto all’incarico da assumere che, spesso, richiede presenza e costanza quotidiane (in troppi dimenticano quest’obbligo). Al di là della preparazione teorica, il rimboccarsi le maniche è quanto mai indispensabile e non direttamente proporzionale al vissuto.
Ed infine, l’indipendenza dal “mandante” comporta la conseguente reciproca (tra mandante e mandatario) verifica dei doveri d’Ufficio che non troveranno certamente, questa volta sì, protezione nelle alte sfere, in quanto non direttamente responsabili della (in)felice scelta, sentendosi più liberi nel diritto di critica, con buona pace per chi vuol mettere mano alla nomina dei “soliti noti”.
Bernardo Femia
Presidente Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Reggio Calabria