Nuova Ordinanza di Spirlì, “zona rossa” (Giffone e Caccuri), e “zona arancione” tra cui Taurianova Divieto di spostamento da domani dalle 21 alle 5, oltre a Taurianova, "zona arancione" per Mangone Rovito, Spezzano della Sila e Zumpano (CS), Anoia e Rosarno (RC)
Di Giuseppe Larosa
Nuova ordinanza del presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì la n. 83 del 30 ottobre. Quindi da domani come dice l’ordinanza “ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. limitazione agli spostamenti delle persone fisiche e sospensione delle attività scolastiche in presenza, nei Comuni identificati come “zona rossa” di Giffone (RC), Caccuri (KR) e nei Comuni di identificati come “zona arancione” (ovvero “con un indice di contagio Rt tra 1 e 1,25 e una crescita costante dei casi ma lenta e dunque più controllabile”), di Mangone Rovito, Spezzano della Sila e Zumpano (CS), Anoia, Rosarno e Taurianova (RC)”.
«Ci auguriamo che, grazie alla nuova ordinanza, nelle prossime due settimane la curva dei contagi possa scendere. Abbiamo la necessità di far decongestionare gli ingressi negli ospedali e di fermare l’aumento dei contagiati. Tutti insieme ce la facciamo». È quanto afferma il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì.
Si legge nell’ordinanza, scaricabile cliccando qua
Scarica il modello di autocertificazione per gli spostamenti giustificati dall’Ordinanza
Dal 31 ottobre 2020 e fino a tutto il 13 novembre 2020:
– disporre, rispettivamente nel Comune di Giffone (RC) e nel Comune di Caccuri (KR)
a) il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti , riducendo drasticamente ogni
possibilità̀ di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento ; in ogni caso, sia fatto divieto
a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un
Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze
lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, debitamente autocertificati; sussista il
divieto di accesso all’interno del territorio comunale, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e
in uscita dal territorio individuato, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato
nei controlli e nell’assistenza e nelle attività̀ riguardanti l’emergenza , e per le forze dell’Ordine, Forze
di Polizia, Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al
contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, dei servizi pubblici essenziali,
per gli spostamenti connessi alle relative attività;
b) che siano consentiti, all’interno del territorio Comunale, unicamente gli spostamenti ritenuti
essenziali, per come elencati in allegato 1 alla presente Ordinanza, in linea con quanto già approvato
con l’Ordinanza n. 29/2020, relativo alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come
“zona rossa”, nei quali l’andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione;
c) che siano sospese tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute
essenziali, secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di lockdown;
– disporre, rispettivamente nei Comuni di Giffone (RC), Caccuri (KR), Mangone (CS), Spezzano
della Sila (CS), Rovito (CS), Zumpano (CS), Anoia (RC), Rosarno (RC), Taurianova (RC)
a) che non siano consentiti spostamenti delle persone fisiche, dalle ore 21,00 alle ore 05,00 del giorno
successivo. Siano consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di
necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti dovrà essere
necessario esibire una autodichiarazione, utilizzando il modello allegato all’Ordinanza n. 80/2020. Sia
consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza;
b) che siano sospese, in presenza, le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla
didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse. Restino
in capo alle Autorità Scolastiche gli adeguati controlli atti a verificare l’effettiva presenza degli
studenti per tutto l’arco delle giornate di lezione; resti consentita, sulla base delle singole
organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici,
alla presenza dei rispettivi insegnati di sostegno. Le Autorità Scolastiche dispongano misure affinché
altre tipologie di accessi verso i plessi, siano contingentati.
c) che sia confermato il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento
fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione e raccomandare fortemente l’uso dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di
persone non conviventi;
d) che sia ribadita la necessità, per tutte le persone presenti sul territorio interessato, di mantenere
comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti
e dell’uso continuativo di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di
contagio;
e) che i Dipartimenti di Prevenzione proseguano l’attività di screening sulla popolazione residente e
forniscano assistenza ai richiedenti, in termini di attestazioni connesse alle assenze da lavoro;
-dare atto inoltre che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo,
anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e
delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da
€ 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35
“conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;