Nuovo Decreto (e non Dpcm) Covid: Natale tutti in “Zona Rossa”, prefestivi e festivi ed “Arancione” negli altri giorni Si può andare verso una sola abitazione, e questa deve essere "ubicata nella medesima regione". Scarica il decreto all'interno del pezzo
Il consiglio dei ministri ha varato, in vista delle feste di Natale, Capodanno ed Epifania, un nuovo decreto (non, questa volta, un Dpcm). Tre articoli soltanto, mezza pagina di divieti e raccomandazioni che daranno forma al primo Natale senza feste, né cenoni.
Il 28,29,30 dicembre e il 4 gennaio l’Italia sarà invece in «zona arancione». Gli spostamenti tra comuni sarebbero dunque vietati, ma in questi giorni «saranno consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi comuni». È vietato comunque recarsi nel capoluogo di provincia.
Ecco le regole per i giorni festivi e prefestivi:
nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «zona rossa»: i negozi al dettaglio sono chiusi (tranne quelli inclusi in questo elenco); bar e ristoranti sono chiusi (ma si può prendere cibo da asporto fino alle 22, e ordinare a domicilio).
Le regole per la zona rossa impongono di non uscire di casa se non per ragioni di salute, lavoro o necessità e urgenza: in questi giorni, però, sarà consentito uscire di casa per andare in visita nelle abitazioni di parenti e amici, pur se rispettando regole precise. Eccole:
– Le persone che si spostano non possono essere più di due, a meno che non portino con loro figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi;
– Lo «spostamento verso le abitazioni private è consentito una volta sola al giorno in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22», quindi è obbligatorio rispettare il coprifuoco;
– Si può andare «verso una sola abitazione», e questa deve essere «ubicata nella medesima regione»: per fare un esempio, chi fosse andato a pranzo a casa dei nonni, non potrà andare la sera stessa a cena dai cugini.
Il premier ha parlato, nello specifico, di possibilità di «ricevere nella propria abitazione fino a 2 persone non conviventi con eventualmente i propri figli minori di 14 anni»: una specificazione ulteriore rispetto a quanto precisato nel decreto, dove si parla di limiti allo spostamento. “Un sistema liberaldemocratico non manda la Polizia in casa, a meno che non ci una flagranza di reato – e inoltre – Noi non entriamo nelle case degli italiani, è un decreto concepito come limite alla circolazione. Si esce con l’autocertificazione”. C
Il testo del decreto recita: «Durante i giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (quelle delle «zone rosse», ndr) […] lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi».
Ecco le regole per i giorni “arancioni”:
nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020, e nel giorno 4 gennaio 2021, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «zona arancione» (fatte salvo le Regioni con regole più restrittive, come ad esempio il Veneto): i negozi sono aperti fino alle 21; bar e ristoranti sono chiusi (ma si può prendere cibo da asporto fino alle 22, e ordinare a domicilio).
Resta valida la possibilità di muoversi per raggiungere, all’interno della propria Regione, parenti e amici (ma non in più di due persone), valida per i giorni «rossi».
Oltre a questa deroga, ce n’è un’altra: si potrà uscire da un Comune se la popolazione non supera i 5.000 abitanti e se il Comune dove ci si vuole spostare non è più lontano di 30 chilometri. Resta vietato in ogni caso uscire dal proprio Comune se ci si vuole recare nel capoluogo di provincia.
Il testo del decreto recita: «nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (quelle delle «zone arancioni», ndr), ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».
“Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome”. Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre consentito. È invece vietato andare nelle seconde case «ubicate in altra Regione o Provincia autonoma» e, il 25, 26 dicembre e 1 gennaio, anche in altro comune.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/18/20G00196/sg
(GiLar)