Operazione”Faust”, annullato parzialmente l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame a Giuseppe Pace La quinta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, ha preso tale decisione sul ricorso presentato dall’avvocato Maria Angela Borgese
Con ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria (RC) in data 18/01/2021 nell’operazione c.d. “ Faust” è stata data esecuzione all’applicazione di misure cautelari in carcere per molti indagati tra i quali Pace Giuseppe per reati di associazione a delinquere finalizzati allo spaccio di sostanze stupefacenti e per il reato di tentato omicidio.
La quinta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso presentato dall’avvocato Maria Angela Borgese , difensore del Pace , ha annullato parzialmente l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria in relazione al reato di cui al capo n. 74 della incolpazione cautelare artt. 110, 81, 56, 575, 577 n. 3, 416 bis.1 c.p., per avere, il Pace Giuseppe in concorso con ARENA Biagio, CANNATÀ Vincenzo, RAO Rosario (nei confronti dei quali si è proceduto separatamente), ARENA Biagio in qualità di mandante, CANNATA’ Vincenzo e PACE Giuseppe quali esecutori materiale, RAO Rosario per avere reperito il motoveicolo da usare per l’azione criminosa, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di TUTINO Giuseppe Salvatore, atti consistiti in distinti appostamenti preordinati all’omicidio, effettuati dal CANNATA’, con l’uso di armi da guerra, uno dei quali effettuato unitamente a PACE Giuseppe, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla loro volontà(la vittima, in entrambe le occasioni, imprevedibilmente, non sopraggiungeva nei luoghi i cui era stato pianificato l’agguato).
Con l’aggravante di avere agito con premeditazione.
Fatti aggravati in quanto consumati al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa “Pesce” di Rosarno ed avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416bis c.p.
La Cassazione ha rimesso gli atti allo stesso Tribunale perché decida sulle esigenze cautelari attenendosi però alle direttive che la Corte Suprema indicherà.