di Sigfrido Parrello
PALMI (RC) – Dopo Salvatore Nania (Euro 2.950,00), Matteo Fabio (Euro 6.200,00), Pietro Spilabotte (Euro 2.000,00), Filippo Viscido (Euro 2.300,00), Raffaele Corsale (Euro 6.5000,00), Francesco Urbano (Euro 3.000,00), Christian Mangiarotti (Euro 1.600,00) e Christian Maruca (2.200,00 Euro), tutti ex calciatori della Palmese nella stagione sportiva 2015/2016 (Serie D), nuove vertenze, la nona, si abbattono sulla ultracentenaria U. S. Palmese 1912 che adesso dovrà pagare anche Gianmarco Torchia.
Ancora vertenze dunque per la Palmese per un totale di 29.750 Euro da pagare. Infatti, da come si legge nel Comunicato n. 372/1 emesso dalla LND (Lega Nazionale Dilettanti) che potete leggere nel seguente link http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2594992, la Commissione Accordi Economici LND ha condannato nuovamente la U.S. Palmese 1912 ASD al pagamento delle spettanze pattuite con alcuni ex suoi calciatori.
COMUNICATO UFFICIALE N.372
372/1
La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma l’8 Giugno 2017, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:
Collegio composto dai Sigg.:
Avv. Fabio GALLI – Presidente; Avv. Vincenzo STELLA – Vice Presidente;
Avv. Carlo GRECO; Avv. Roberta LI CALZI; Dr. Paolo MAGRELLI; Dr. Ermanno MAROTA; Dr. Salvatore VENTORINO; Componenti;
Sig. Enrico CIUFFA Segretario
1) RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo MANCINO/POL.OLYMPIA AGNONESE A.S.D.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 12/12/2016 il sig.Vincenzo MANCINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.
Precisando di aver percepito rate per €.4.400,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.100,00.
Si rileva preliminarmente, che in data 30/05/2017, il legale del calciatore, ha fatto pervenire a questa Commissione, dichiarazione di rinuncia per intervenuta transazione della vertenza.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
2) RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo RICCOBONO/SSD SPORT CLUB MARSALA 1912 S.r.l.
Con reclamo datato 27.01.2017, il sig. Vincenzo RICCOBONO, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società S.S.D.SPORTCLUB MARSALA 1912 S.r.l. un accordo economico prevedente un importo lordo di €.22.000,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.
Precisando di aver percepito rate per €.15.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.600,00.
La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.
F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti Commissione Accordi Economici Piazzale Flaminio, 9 – 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 – fax +39 06 32822.704
caelnd@pec.it– cae@lnd.it– www.lnd.it
C.F. 08272960587 – CCIA di Roma – R.E.A. 1296929
La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti -crf accordo allegato- offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società S.S.D. SPORTCLUB MARSALA 1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Vincenzo RICCOBONO della somma di €.6.600,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.
3) RICORSO DEL CALCIATORE Luca MAGNANELLI/U.S. POGGIBONSI S.r.l.
Con reclamo datato 11.04.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.POGGIBONSI S.r.l. il sig. Luca MAGNANELLI chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.1.875,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2015/2016.
La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva.
La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti -crf accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.POGGIBONSI S.r.l. al pagamento in favore del sig. Luca MAGNANELLI della somma di
€.1.875,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
4) RICORSO DEL CALCIATORE Gianmarco TORCHIA/U.S. PALMESE 1912 A.S.D.
Con reclamo datato 6.04.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.PALMESE 1912 ASD il sig. Gianmarco TORCHIA chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €.3.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento.
La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti -crf accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.PALMESE 1912 ASD al pagamento in favore del sig. Gianmarco TORCHIA della somma di €.3.000,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
5) RICORSO DEL CALCIATORE Stefano VAVOLO/SSD ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO
Con reclamo, trasmesso tramite P.E.C.in data 5/05/2017 il sig.Stefano VAVOLO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società SSD ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO, al pagamento della somma di €.2.741,52 quale residuo dell’accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17
La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig.Stefano VAVOLO della somma di
€.2.741,52
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore
regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
6) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco BERNARDELLE/A.S.GIORGIONE CALCIO 2000
Con reclamo datato 24.03.2017, il sig. Francesco BERNARDELLE, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società A.S.GIORGIONE CALCIO 2000,un accordo economico prevedente un importo lordo di €.4.000,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.
Precisando di aver percepito rate per €.2.600,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.400,00.
La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.
La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.GIORGIONE CALCIO 2000,al pagamento in favore del sig. Francesco BERNARDELLE della somma di €.1.400,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Veneto. termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.
7) RICORSO DEL CALCIATORE Giorgio MERLANO/F.C.D.ALTOVICENTINO S.r.l.
Con reclamo datato 13.04.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla F.C.D.ALTOVICENTINO S.r.l. il sig. Giorgio MERLANO chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €.3.500,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.
La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti -crf accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la F.C.D.ALTOVICENTINO S..rl. al pagamento in favore del sig. Giorgio MERLANO della somma di
€.3.500,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
8) RICORSO DEL CALCIATORE Cristian ROMANELLI/A.S.D.SANGIOVANNESE 1927
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 14/03/2017 il sig.Cristian ROMANELLI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SANGIOVANNESE 1927, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di
€.21.394,40 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17
Precisando di non avere percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.1.906,43 maturata alla data del 27/09/2016 in quanto poi il rapporto sportivo si è interrotto di comune accordo tra le parti.
Si rileva preliminarmente, che in data 21 Giugno 2017 , il legale del calciatore, ha fatto pervenire a questa Commissione, dichiarazione di rinuncia per intervenuta transazione della vertenza.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
Il Segretario Il Presidente
Enrico Ciuffa Fabio Galli
Pubblicato in Roma il 22 Giugno 2017
Il Segretario Generale Il Presidente della LND (Massimo Ciaccolini) (Cosimo Sibilia)