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TAURIANOVA (RC), MERCOLEDì 27 NOVEMBRE 2024

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Palmi, annullato licenziamento verificatore Enel Nessun dolo o colpa grave nei controlli effettuati alla cabina che fornisce energia elettrica alla ditta Gicos SrL

Palmi, annullato licenziamento verificatore Enel Nessun dolo o colpa grave nei controlli effettuati alla cabina che fornisce energia elettrica alla ditta Gicos SrL
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Il giudice del lavoro del Tribunale di Palmi, dott.ssa Ginevra Chinè, ha accolto il ricorso presentato da un dipendente Enel, Vincenzo Messina, licenziato per aver tenuto ad avviso dell’Ente un comportamento gravemente negligente durante due verifiche presso la cabina che alimentava l’energia elettrica alla sede logistica della ditta GicosSrL presso il porto di Gioia Tauro.
Vincenzo Messina, nella sua particolare funzione di pubblico ufficiale verificatore, aveva il compito, affidatogli dall’ENEL, di controllare il buon funzionamento dei contatori destinati a misurare il consumo di energia elettrica e, quindi, il costo che doveva essere corrisposto, dall’utente all’Ente erogatore, per l’effettivo consumo di energia elettrica.
Nella lettera di licenziamento il datore di lavoro aveva richiamato il punto 7 paragrafo IV del contratto collettivo, secondo cui è punito con il licenziamento con preavviso il lavoratore che: “compie con dolo o colpa grave atti comunque idonei ad arrecare notevole danno all’Azienda o grave turbativa all’ambiente di lavoro”.
Il giudice del lavoro, accogliendo il ricorso degli avvocati Maria Stella Pileio ed Antonino Napoli, ha ritenuto che i fatti contestati, non erano assolutamente idonei, anche alla luce degli elementi univocamente emersi nel corso dell’istruttoria, a legittimare il licenziamento per la mancanza dell’elemento soggettivo richiesto dalla citata disposizione.
Con l’ordinanza,con la quale è stato disposto l’annullamento del licenziamento, il Tribunale di Palmi ha stabilito un importante principio secondo cui dal contratto collettivo nazionale del settore si evince chiaramente la volontà di conservare il rapporto di lavoro nei casi di comportamenti negligenti ma privi del dolo, della colpa grave e della recidiva specifica e che la provadel predetto elemento soggettivo incombe sempre sul datore di lavoro.
Con l’accoglimento del ricorso proposto dagli avvocati Maria Stella Pileio ed Antonino Napoli il giudice del lavoro ha annullato il licenziamento intimato a Messina Vincenzo ed ha ordinato all’Enel distribuzione s.p.a., rappresentata dagli avvocati Giuseppe Ferrara, Marco Mammoliti e Carlo BoursierNiutta, di reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro ed al risarcimento del danno nella misura corrispondente alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra fino al limite di 12 mensilità nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra.