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TAURIANOVA (RC), MARTEDì 26 NOVEMBRE 2024

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Polistena, ok istanza abolizione tassa Consorzio Bonifica Ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio comunale

Polistena, ok istanza abolizione tassa Consorzio Bonifica Ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio comunale
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“Istanza cittadini polistenesi per abolizione tassa del Consorzio di Bonifica”

Premesso che:

– alcuni cittadini proprietari di fondi agricoli nel territorio del Comune di Polistena, hanno promosso una petizione popolare “tendente allo sgravio dell’ingiusta imposizione fiscale, prevista a seguito di interventi resi dai Consorzi di Bonifica competenti per area”.
– I Consorzi di Bonifica sono enti pubblici economici associativi con capacità impositiva propria, ancorchè sottoposti a vigilanza della Regione Calabria.

Considerato che:

– La legge regionale n. 11 del 2003 denominata “DISPOSIZIONI PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO RURALE. ORDINAMENTO DEI CONSORZI DI BONIFICA”, stabiliva in origine il versamento a carico di ogni proprietario di un contributo “per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario”.
– Tale contributo tuttavia non teneva conto, né di eventuali servizi prestati sul territorio, né tantomeno dell’estensione della proprietà.
– D’altronde sembrerebbe che ancora oggi il contributo venga richiesto non in base all’estensione del terreno ed al servizio effettivamente svolto, bensì alla titolarità del diritto di proprietà dei fondi agricoli e degli immobili.
– Ciò comporterebbe una grave disparità tra utenti/contribuenti, il latifondo ne risulterebbe tutelato a scapito del proprietario del piccolo appezzamento che spesso deve pure a proprie spese occuparsi degli interventi di competenza di altri enti.

Rilevato che:

– Non abbiamo notizia, negli ultimi anni, di interventi specifici programmati dal consorzio di bonifica, competente per territorio, per manutenzione delle opere a tutela dei terreni agricoli e rurali ricadenti nel comune di Polistena.
– In particolare, seppure più volte formalmente richieste da parte di questo Comune non vi è traccia , negli ultimi tre anni, di attività del Consorzio, nè direttamente con propri operai, né indirettamente per il tramite di ditte esterne, tese a preservare i terreni agricoli, a tutelare il paesaggio agrario ed ad assicurare la continuità dell’approvvigionamento delle acque irrigue sul territorio comunale.
– Spesso, inoltre, il comune ha dovuto sopperire alle gravi carenze di manutenzione, pulendo condotte e canali di scolo, diserbando sterpaglie e provvedendo anche allo sfalcio di erbacce in aree extraurbane non di propria esclusiva competenza.
– L’Amministrazione Comunale ultimamente è stata persino costretta a progettare, a valere sui fondi del POR: 1) interventi per il rifacimento di alcune strade rurali, ormai dissestate ed invase da sterpi e rovi, onde assicurare alle aziende agricole l’accessibilità e la fruibilità piena delle vie di comunicazione anche interpoderali; 2) un intervento di bonifica ambientale del torrente Vacale che insieme all’altra fiumara presente sul territorio, il torrente Jerapotamo, scarseggia di manutenzione da parte degli enti competenti;

Ritenuto che:

– La Legge regionale 9 maggio 2017, n. 13, recependo alcuni importanti orientamenti giurisprudenziali a partire da quello della Corte di Cassazione secondo cui le spese dei Consorzi di Bonifica “possono costituire oggetto di imposizione contributiva solo quando per effetto di esse sia derivato al fondo in questione un vantaggio specifico e diretto, che non può essere presunto o desumersi in via indiretta per il solo fatto che altri immobili ne abbiano goduto (Cass. S. U. 6/2/1984 n. 877, Cass. 8/7/1993 n. 7511 e Cass. S.U. n. 8960 del 1996), principio ripreso in sede di Commissione Tributaria di Catanzaro (sentenza n. 810/04/15), ha modificato la precedente disciplina attraverso l’introduzione della seguente norma: “Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall’immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell’opera e dell’attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore”.
– Con la modifica normativa intervenuta, sul territorio della regione Calabria, il versamento della tassa è dovuto solo dunque se vi è un concreto beneficio fruito dagli utenti/proprietari agricoli e se esiste a monte il cosiddetto “ Piano di Classifica” che censisce gli interventi da eseguire o eseguiti sul territorio prima dell’iscrizione a ruolo del contribuente.

Vista la petizione popolare acquisita agli atti dell’Ente il 14.05.2018 prot. n. 8503 , allegata al presente atto, sottoscritta da circa n. 200 cittadini polistenesi che affermano di non avere negli ultimi anni ricevuto alcun beneficio, in termini di interventi eseguiti dal Consorzio di Bonifica competente per territorio e , pertanto, chiedono lo sgravio della tassa per tutte le annualità relative al mancato servizio prestato .

Tutto ciò premesso, considerato, rilevato e ritenuto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Venendo incontro ad una problematica di chiara rilevanza sociale ed economica e ritenendo fondati e giusti i presupposti ed i motivi della petizione popolare promossa, narrati in premessa

CHIEDE AL CONSORZIO DI BONIFICA competente per territorio

1. Di ottemperare alle nuove disposizioni di legge in ordine all’imposizione della tassa determinata o sgravata in base al Piano di Classifica ancora inesistente per la nostra area territoriale, nonché procedere ad una più attenta programmazione degli interventi sul territorio del Comune di Polsitena;

2. Nelle more, di provvedere, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale, allo sgravio della tassa/contributo richiesta ai cittadini di Polistena, nell’ultimo triennio 2015-2016-2017, imposta ai proprietari e titolari di fondi agricoli, ricadenti su territorio comunale.

3. Di trasmettere copia del presente atto alla Regione Calabria ed al Consorzio di Bonifica competente per territorio, invitando inoltre lo stesso Consorzio procedere ad una mappatura precisa del territorio, avendo verificato tra l’altro l’ingiusta imposizione del tributo in aree urbane non soggette a gravame.