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TAURIANOVA (RC), VENERDì 13 DICEMBRE 2024

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Proposta di legge del consigliere Magarò

Proposta di legge del consigliere Magarò

| Il 14, Mag 2011

“Tracciabilità informatica del procedimento amministrativo”. Ecco il testo

Proposta di legge del consigliere Magarò

“Tracciabilità informatica del procedimento amministrativo”. Ecco il testo

 

Salvatore Magarò ha presentato ieri al consiglio regionale un progetto di legge sulla tracciabilità informatica del procedimento amministrativo. L’assunto di base del disegno di legge, fortemente voluto e redatto dallo staff del presidente della commissione contro la ‘ndrangheta, è che  la funzione del controllo sia esercitabile attraverso lo strumento della conoscibilità e che la legalità, scollegata da un’attuazione tempestiva, rischi di essere «piegata» a fini impropri e abusivi, determinando diseconomie e ingiuste prevaricazioni. Da qui l’istituzione di una Banca Dati Unica dei Procedimenti Amministrativi Informatizzati. Il controllo dei processi, accessibili ai cittadini utenti, dopo quelli di natura finanziaria e bancaria, dei servizi postali e dei prodotti agro-alimentari, si allunga dunque sui fatti burocratici. Non in termini di una generica denuncia dei fannulloni ma controllando l’iter e i vari step che conducono a buon fine pratiche, documenti e pagamenti «Preferendo – dice Magarò – l’entrata sulla palla e non sul calciatore, ma pure prevedendo qualora dal tracciamento degli atti risulteranno omissioni o ritardi imputabili ad organi o uffici della pubblica amministrazione regionale, l’erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai dipendenti pubblici responsabili dell’omissione o del ritardo del procedimento».

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE
Articolo 1
Principi

1. Per la realizzazione degli obiettivi di efficienza,
efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza,
semplificazione e partecipazione, ogni
procedimento amministrativo di competenza
della Regione Calabria dev’essere dotato di
adeguati supporti informatici allo scopo di
renderne conoscibile agli interessati ogni atto.
2. La conoscenza e l’estrazione degli atti può avvenire,
a scelta dell’interessato, in forma cartacea
o magnetica nel rispetto dei principi in
materia di accesso e di trattamento dei dati
personali di cui rispettivamente alla legge 7
agosto 1990 n. 241 ed al decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196.
3. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa,
la Regione Calabria assicura la disponibilità,
la gestione, l’accesso, la trasmissione, la
conservazione e la fruibilità dell’informazione
in modalità digitale, attraverso le misure informatiche,
tecnologiche e procedurali di sicurezza
più appropriate, in conformità alle regole
tecniche ed ai principi stabiliti dal Codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005 n. 82.
Articolo 2
Banca Dati Unica dei Procedimenti Amministrativi
1. I procedimenti amministrativi di cui al precedente
articolo 1 saranno conoscibili attraverso
l’accesso alla Banca Dati Unica dei Procedimenti
Amministrativi Informatizzati (BDUPAI)
ove saranno riversati a cura dell’ufficio
regionale competente presso la Presidenza
della Giunta Regionale entro dieci giorni
dall’emissione i testi integrali dei singoli atti.
2. Ogni 31 gennaio gli Uffici di Presidenza della
Giunta Regionale elaborano i dati statistici
sullo stato dei procedimenti amministrativi e
li trasmette al Consiglio Regionale.
3. Ogni ente pubblico e soggetto privato che
a qualsiasi titolo partecipa al procedimento
amministrativo di competenza regionale ha
l’obbligo di collaborare all’informatizzazione
degli atti.
Articolo 3
Regolamento sulla gestione informatica
e sulla tracciabilità del procedimento amministrativo

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge sarà approvato apposito regolamento
sulla gestione informatica e sulla tracciabilità
del procedimento amministrativo di
competenza regionale.
Articolo 4
Responsabilità
1. Qualora dal tracciamento degli atti risulteranno
omissioni o ritardi imputabili ad organi o
uffici della pubblica amministrazione regionale
o degli enti pubblici partecipanti a vario
titolo al procedimento amministrativo di competenza
regionale, la Regione Calabria applicherà
sanzioni amministrative pecuniarie ai
dipendenti pubblici incaricati delle funzioni
pubbliche regionali a cui è imputabile l’omissione
o il ritardo del procedimento.
2. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria
sarà proporzionale all’omissione o
ritardo e alle conseguenze dannose prodotte.
3. Le sanzioni saranno definite con apposito regolamento.
4. Resta impregiudicata ogni responsabilità civile,
penale amministrativa e disciplinare connessa
ai fatti di cui al presente articolo.
Articolo 5
Fondo di Rotazione

1. Le somme acquisite in applicazione del precedente
articolo 4 sono conferite al Fondo di
Rotazione (FR).
2. Il Fondo prevede incentivi da ripartire ai dipendenti
pubblici che hanno assicurato con
efficienza ed efficacia l’attuazione dei procedimenti
di competenza regionale.
3. Le regole di funzionamento del Fondo e la misura
degli incentivi saranno definite con apposito
regolamento da approvarsi entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge previa
consultazione delle parti sociali.
Articolo 6
Finanziamento

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente
legge, quantificati per l’esercizio finanziario
2011 in euro 250.000,00, si provvede per
l’anno in corso con la disponibilità esistente
all’UPB 8.1.01.01 – capitolo 7001101 – inerente a
«Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti
da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno
dopo l’approvazione del bilancio,
recanti spese di parte corrente» dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l’anno
2011, che viene ridotta del medesimo importo.
2. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria
degli oneri previsti dalla presente legge,
quantificati a regime in euro 200.000,00,
si provvede con la legge di approvazione del
bilancio della Regione e con la collegata legge
finanziaria che l’accompagna.
Articolo 7
Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra
in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Calabria.

redazione@approdonews.it