“Illegittima la deliberazione n. 3.200 del 22.11.2012”
redazione | Il 20, Dic 2012
Vincenzo Cesareo spiega il perchè
“Illegittima la deliberazione n. 3.200 del 22.11.2012”
Vincenzo Cesareo spiega il perchè
Riceviamo e pubblichiamo:
In via preliminare, sotto il profilo formale, l’Atto è da ritenersi illegittimo ed inefficace, in quanto dà, falsamente, per acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo dell’ASP, mentre, per contro, lo stesso ha formulato, in ordine alla proposta di deliberazione, parere negativo motivato. Si configura, verosimilmente, il falso in atto pubblico. Ai sensi del Dgls n. 502/92, il Direttore Generale può formalmente adottare l’atto deliberativo anche in presenza del motivato parere negativo del Direttore Amministrativo e/o Sanitario dell’ASP, che deve, però, essere formulato nel “corpus” dell’atto medesimo. E, nell’adottare l’atto, in difformità dal parere formulato, il Direttore Generale deve motivare formalmente, sempre nel corpus dell’atto, la propria decisione. Le controdeduzioni al parere negativo del direttore Amministrativo, fornite dal Direttore Generale, con la nota del 23.11.2012, prot. n. 0243647, successivamente alla formale adozione della delibera n. 3.200 del 22.11.2012, sono, pertanto, da ritenersi postume ed inefficaci, non essendo state, le stesse, inserite nel corpus della delibera, al fine di giustificarne l’adozione. Le controdeduzioni fornite dal D.G., inserite solo successivamente nella Delibera, non possono, in ogni caso, costituirne parte essenziale e sostanziale. Sotto il profilo sostanziale, si ritengono congrue e pregnanti le osservazioni fornite dall’ex Direttore Amministrativo dell’Asp, Dott. Cedolia, tenuto conto che, in circostanza del Piano di rientro dal debito sanitario, ogni atto che incida sostanzialmente nell’articolazione delle strutture assistenziali,
pubbliche e private accreditate, nonchè negli aspetti organizzativi e gestionali delle stesse strutture, deve risentire dell’ obbligatoria autorizzazione della struttura Commissariale, nonchè della validazione a cura dei cosiddetti Soggetti Affiancatori, quali il MEF ed il Ministero della Salute. Il richiamo al DPGR n. 7/2010, mira a garantire i LEA, soprattutto per quanto attiene agli ambiti dell’emergenza/urgenza e, pertanto, le decisioni consequenziali competono ai D.G., che possono prescindere dagli Atti aziendali in vigore, sia pure nella considerazione che, in virtù di quanto disposto dalla L. regionale n. 9/2007 e s.m. i., gli Atti Aziendali preesistenti al processo di accorpamento delle AA. SS. hanno esplicato la loro efficacia per un periodo non superiore a MESI SEI dall’approvazione della legge regionale di accorpamento. Nel caso della Delibera n. 3.200/12, il richiamo al DPGR n. 54/2011, come modificato dal DPGR n. 137/2012, deve comportare necessariamente l’adeguamento pedissequo alle linee guida in termini di predisposizione, di adozione e di definitiva approvazione dell’Atto Aziendale, non solo da parte della Struttura Commissariale, ma anche dei Ministeri Affiancatori. Per tutto quanto sopra, pertanto, la riorganizzazione aziendale approvata con la deliberazione n. 3.200/2012, è da ritenersi inefficace.
Dott. Vincenzo Cesareo