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TAURIANOVA (RC), VENERDì 27 SETTEMBRE 2024

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“La normativa inerente lo scioglimento degli enti locali va necessariamente modificata”

| Il 30, Lug 2013

E’ quanto afferma il senatore di Grande Sud Giovanni Bilardi

“La normativa inerente lo scioglimento degli enti locali va necessariamente modificata”

E’ quanto afferma il senatore di Grande Sud Giovanni Bilardi

 

 

Riceviamo e pubblichiamo:

La normativa inerente lo scioglimento degli enti locali va necessariamente modificata per cui è necessario interrogarsi e confrontarsi sulla necessità di rivederla e rigenerarla rendendola meno permeabile alle volontà della politica e degli esecutivi temporali. E la recente iniziativa promossa da “Lista Scopelliti” è da considerarsi uno “squarcio” nel qualunquistico habitat a cui la società politica si è collocata rispetto a questa tematica. La normativa in questione va regolamentata e “stemperata” anche soprattutto dalle prerogative della commissione parlamentare antimafia che, è bene ricordarlo, è costituita su maggioranze e minoranze politico parlamentari; riconducendo la stessa ad uno strumento non di sostituzione prefettizia dei poteri amministrativi bensì ad un metodo che sia a tutela del territorio e finalizzato alla partecipazione dei cittadini alle scelte locali, attraverso l’esercizio dei ruoli degli elettori ma anche degli eletti, in una visione riqualificante del concetto di democrazia e della classe politica locale. E ciò in un rappresentazione socio-istituzionale ed in una prospettiva che siano “oltre e contro” ogni procedimento discriminatorio e criminalizzante del territorio.
“Grande Sud” intende interrogarsi in Parlamento, nelle piazze, coi cittadini e gli amministratori sulla ineluttabile revisione della normativa in indirizzo, ed il convegno promosso con la partecipazione di intellettuali e giuristi di differenti e contrapposte estrazioni avvalora tale volontà, evidenziando con forza che al di là dello spirito di “prevenzione sociale” va garantita ai cittadini l’assenza di scelte pregiudizievoli. Ci preme sostenere che nell’iter commissariale a cui un ente locale è sottoposto va instaurato un limpido rapporto fiduciario tra l’organo sostitutivo ed i cittadini, in quanto è sempre devoluto ai cittadini la partecipazione allo sviluppo democratico e socio-economico del territorio. Altresì gli organi sostitutivi non devono esimersi dal controllo della politica locale e devono trovare nelle prefetture la verifica costante dell’attività amministrativa.
Riteniamo che sia necessario, inoltre, prevedere norme che regolino le misure da adottare nel caso in cui emergano precisi elementi a carico del personale e dei dirigenti dell’ente locale, nella consapevolezza che vadano accertate – attraverso una precisa funzione di controllo – le omissioni e le imputabilità di coloro che sono garanti della gestione amministrativa, finanziaria e contabile. Cosicchè all’accertamento di elementi di natura politica atti a fondare lo scioglimento del consiglio sarebbe opportuno che vada contestualmente verificata la responsabilità di dirigenti e personale di specifici settori; nel caso a carico di essi possa delinearsi un’azione compromissoria delle finalità dell’ente locale. Tale indagine deve determinare conseguenze e provvedimenti immediati riguardo al rapporto di fedeltà con la Pubblica Amministrazione, con un regime diverso in base alla categoria di appartenenza del soggetto. Nello specifico, l’accertamento di elementi precisi a carico dell’operato di dirigenti deve poter comportare la risoluzione del rapporto di diritto pubblico o privato instaurato con l’ente, per il venire meno del rapporto fiduciario sottostante.
Considerato poi che infiltrazione mafiosa degli enti locali attraverso la cosiddetta “mafia imprenditrice” è un elemento di grande rilievo per la ‘ndrangheta, anche sotto l’aspetto esclusivamente esteriore e di “immagine”, perché è nella natura stessa della ‘ndrangheta il controllo delle istituzioni quale elemento fondante del controllo del territorio, riteniamo opportuno sostenere che chi amministra l’ente locale su mandato elettorale debba trovare negli organi dello Stato demandati al contrasto della criminalità elementi sinergici tali da prevenire le infiltrazioni attraverso una normativa che impedisca, per il tramite di decreti prefettizi immediati, la compromissione e/o l’interferenza dei lavori, degli appalti e dei servizi dell’ente locale. Tali decreti – che abbiano un iter iniziale e conclusivo in un tempo plausibile che non intralci il governo dell’ente e che può essere riconducibile a 45 giorni, devono avere l’obiettivo di demandare al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell’ente locale l’avvio di una misura d’urgenza per enucleare la ditta mafiosa dal rapporto con l’ente istituzionale.
Va quindi salvaguardato l’amministratore consentendogli di rilevare l’anomalia attraverso un accurato studio delle informazioni in ingresso da parte degli organi dello Stato preposti al controllo delle aziende produttrici di beni e servizi per l’ente locale.
Va preso atto con accuratezza, per quanto attiene allo scioglimento degli enti locali, quello che si è sempre affermato, cioè che debba valere il principio secondo cui in questo particolare tipo di atti si debba adeguatamente dar conto della sussistenza dei presupposti di fatto, del nesso logico ed eziologico fra questi e le determinazioni che, muovendo da essi, vengono adottate. A tal uopo è necessario che precise motivazioni e non semplici presunzioni attivino i provvedimenti di scioglimento, nella consapevolezza che il concetto di ordine pubblico e di legalità nella gestione dell’ente locale è ancorato a canoni oggettivi, la sua lesione è causa di provvedimenti straordinari, giustificati dal perseguimento di un obiettivo fondamentale dell’azione dello Stato: garantire la sussistenza delle condizioni di pacifica convivenza civile. La norma quindi non si deve proporre di reprimere condotte criminose, in quanto non collegata a modelli penalistici, ma deve tutelare il diritto della collettività allo svolgimento democratico della vita amministrativa, garantendo il pieno dispiegamento dell’autonomia dell’Ente locale. Da ciò discende la necessità che non debba essere l’Ente a capitolare in un’ottica di (giusta) lotta alla criminalità, bensì deve essere lo Stato coi suoi organi a garantire una impermeabilità a priori dell’Ente al crimine attraverso un contrasto efficace e preventivo sul territorio.
In conclusione ci piace ricordare che la stessa Corte Costituzionale si è espressa in materia evidenziando che nell’iter di scioglimento di un ente locale va assicurato il rispetto dei principi (di ragionevolezza ed imparzialità) che si assumono violati e vanno altresì salvaguardati tutti gli elementi idonei a garantire obiettività e coerenza nell’esercizio del potere straordinario di scioglimento degli organi elettivi conferito all’autorità amministrativa. E questo potere è previsto nella ricorrenza di due situazioni, fra loro alternative e ben tipizzate dal legislatore, quali: a) i collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata; b) le forme di condizionamento degli amministratori, ma sempre che risulti che l’una o l’altra situazione compromettano la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi loro affidati, ovvero quando il suddetto collegamento o le suddette forme di condizionamento risultino “tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”.

Sen. Giovanni Bilardi
“Grande Sud”