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TAURIANOVA (RC), SABATO 30 NOVEMBRE 2024

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Quando gli scioglimenti per mafia sono un’epidemia Qual è il “vaccino”? E se rivalutassimo la Legge Lazzati?

Quando gli scioglimenti per mafia sono un’epidemia Qual è il “vaccino”? E se rivalutassimo la Legge Lazzati?
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Prefazione. “Il buon cittadino è quello che non può tollerare nella sua patria un potere che pretende d’essere superiore alle leggi”.

“Lo scioglimento dei consigli comunali dovrebbe avere condizioni sintomatici, unifici, concreti e rilevanti” così il presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno ha sottolineato durante l’audizione alla Commissione Parlamentare Antimafia avvenuta due giorni fa. Ed è così, come ha più volte ribadito Pajno, il Consiglio di Stato nelle sue ultime sentenze ha cercato di ribadire concretamente. In quanto, “Più aumentano i criteri di prevenzione, più accurata la motivazione, più c’è capacità cioè resistenza al provvedimento del sindacato giurisdizionale”, ovvero ci sarebbero meno ribaltamenti nella Giustizia amministrativa nei ricorsi avversi allo scioglimento.
“È il potere, non la verità, che crea le leggi”, diceva Hobbes, e quindi quel potere a volte crea delle leggi che a lungo andare rischiano di diventare vetuste, mal applicabili e non al passo con i tempi. Così è l’art. 143 del TU degli Enti Locali, un estremo provvedimento emanato nel lontano 1991, quando fu introdotta la legge sullo scioglimento dei consigli comunali perché in una città, guarda caso Taurianova, c’era una mattanza dovuta ad una faida mafiosa.

Occorreva in quel momento che lo Stato desse un segnale, e quindi commissariò a seguito di una relazione terribile redatta dall’allora Alto Commissario Domenico Sica, un report di proporzioni preoccupanti della criminalità mafiosa e che portò appunto alla redazione ed emanazione di una legge di interdittiva antimafia rapida, con lo scioglimento appunto dei consigli comunali e l’immediatezza di una reggenza prefettizia. Pajno dichiara che “Dal 1991, quando fu introdotta la legge, “al 2014 sono stati sciolti per mafia quasi 300 Comuni, con aumento del 380% nel 2012, e del 220% nel 2013. Questo è indicativo della preoccupazione per il fenomeno, con l’espansione di alcune consorterie criminali nel Nord Italia”. Ciò vuol dire che i mafiosi non siamo solo “noi” nel meridione, ma che la mafia ha allungato i suoi tentacoli al Nord dove c’è più benessere e di conseguenza più condizioni di permeabilità per i loschi affari criminosi. Ovviamente, quello che anche ha un peso nelle dichiarazioni agli scioglimenti è la scarsa percentuale di annullamento dei provvedimenti interdittivi da parte della giustizia amministrativa (Tar e Consiglio di Stato), che si aggira intorno al 10%, poiché lo scioglimento, così dichiara Pajno, avviene su base di un provvedimento dotato di “ragionevolezza”, di carattere sia cautelare e che preventivo. L’infiltrazione delle associazioni mafiose nella vita pubblica locale, sta diventando più pervasiva con “fenomeni ormai diffusi di illegalità, di corruttela e favoritismi nei locali amministrazioni”. Ed è per questo che, la “funzione inibitoria”, in un certo qual modo, “giustifica la previsione di tale potere eccezionale, in ambito del nostro ordinamento, e la sua compatibilità con i principi costituzionali “.

Nei fatti Pajno giustifica la situazione della “prevenzione” a causa del potere criminoso che si sta estendendo nel nostro territorio, dando un particolare risalto alla ‘ndrangheta. Addirittura nella sua audizione, asserisce che una sorta di un legiferare o modificare la legge potrebbe creare una “inflazione giurisprudenziale” che tenderebbe a rendere incomprensibile ogni provvedimento e soprattutto non bene applicato. Pajno, a mio avviso, è stato un po’ timido nel dire che siccome questa legge è vetusta nonostante alcuni cambiamenti fatti negli ultimi cinque anni con la modifica dell’art. 143 e di alcune deliberazioni del CdS, che tale impianto normativo dovrebbe essere severamente adeguato al contesto, anzi al contrario ha suggerito di non fare interventi legislativi ulteriori per un pericolo di “inflazione legislativa” per non rendere “più oscuro il quadro generale”. Ma se è vero che, assumono un particolare rilievo sia nella condizione di prevenzione, “frequentazioni, rapporti di amicizia o di affari, legami familiari o vincoli sentimentali, accordi preelettorali, cointeressenze economiche del più vario genere, vicende amministrative”, in un insieme e non in “singoli casi”, tali da rendere giustificabili, già la sola «ipotesi» di “una soggezione o di una pericolosa contiguità degli amministratori locali alla criminalità organizzata”.

Allora, perché non rendere efficace, quello che la Legge Lazzati propone, ossia un’ulteriore prevenzione a questi pericoli e chi sono soggetti a queste pericolosità impedire di fare campagne elettorale e appoggi agli esponenti politici? Sarebbe una prevenzione dentro la prevenzione, con un rafforzamento di ampie prospettive. E che insieme alla questione dichiarata in Commissione Antimafia sul concetto di “Qualità della Pubblica Amministrazione” e del “Buon andamento”, forse un concetto reale di legalità concreta, vedrebbe i suoi frutti e non si rischia di avere dei primati “vergognosi” di scioglimenti per mafia. Siamo seri, è vero si parla di contesti storici come forme di concretezza, ma non si può sciogliere un consiglio comunale sol perché un lontano avo di un amministratore, è stato implicato in qualche evento delittuoso, ed allora in virtù di ciò scatta l’ipotesi preventiva, così facendo ci troveremo sempre in un assolutismo legalizzato dal commissariamento. La stessa cosa, vale per le cosiddette interdittive antimafia ai sensi del Codice Antimafia, la discrezionalità del prefetto inizia ad avere contorni di leggerezza dove la prevenzione sta divenendo un’ordinaria condizione di ali tarpate.

Al contrario del presidente Pajno, un intervento legislativo in entrambi i casi, penso che sarebbe indispensabile, e l’unico modo per farlo è tagliare a monte ogni contesto criminoso attraverso le comunicazioni di antimafia e quindi impedire simili contesti con una netta prevenzione. Pajno ha fatto l’esempio dell’epidemia per i polli scoppiata anni fa, ove si fece una prevenzione sulla salute, in ogni ambito in cui essa poteva colpire. Ecco, la variazione legislativa dev’essere fatta con simili contesti. Impedire che si rischia l’infiltrazione con provvedimenti inibitori prima di ogni consultazione elettorale, prima di ogni condizione di sviluppo sia nel contesto dei contratti pubblici che all’interno degli organi elettivi nella Pubblica Amministrazione.