Reggio, assolto il titolare del Ctd Stanleybet L’imputazione riguardava l’esercizio in assenza di licenza dell’attività organizzata di scommesse di qualsiasi genere accettate da società estere
Liverpool – Il Tribunale di Reggio Calabria, Giudice dott.ssa Ripepi, ha assolto il titolare del centro Stanleybet di Reggio Calabria, difeso dall’avv. Daniela Agnello.
L’imputazione riguardava l’esercizio in assenza di licenza dell’attività organizzata di scommesse di qualsiasi genere accettate da società estere.
In sede di giudizio abbreviato il difensore ha depositato documentazione e giurisprudenza dimostrando che la società Stanleybet è stata ostacolato nell’accesso al sistema concessorio italiano.
Sulla materia è intervenuta più volte la Corte di Giustizia UE.
Le sentenze Gambelli del 2003 e Placanica del 2007 hanno censurato la gara per l’affidamento in concessione dei diritti per l’esercizio dei giochi del 1999, la sentenza Costa Cifone dichiara che lo Stato italiano con la gara Bersani di affidamento di oltre 16.000 diritti concessori ha protetto e tutelato i concessionari statali, la sentenza Laezza del 28 Gennaio 2016 e la successiva giurisprudenza nazionale, affermano che anche la gara Monti per l’affidamento in concessione di 2000 diritti osta con il diritto dell’Unione e che il sistema concessorio italiano ha discriminato l’operatore maltese Stanleybet.
La gara Monti, in realtà, ha creato un’oggettiva disparità di trattamento rispetto ai precedenti concessionari e non ha consentito alla Stanleybet di conseguire la concessione in condizioni di piena eguaglianza concorrenziale con le imprese già presenti sul territorio nazionale nello stesso settore di mercato.
Inoltre, la nuova gara non ha rimediato a 15 anni di ostacoli normativi e reiterate discriminazioni che hanno impedito l’accesso al sistema concessorio italiano in condizioni di parità con gli altri operatori.
Anche il giudice di Reggio Calabria quindi, in specifico riferimento all’operatore Stanley, ha verificato e statuito la permanenza della “situazione di discriminazione tra la posizione degli operatori nazionali e quella degli operatori stranieri” affermando che “la normativa interna di cui al capo di imputazione, in quanto contrastante con quella sovranazionale, vada disapplicata, con conseguente assoluzione degli imputati, con la formula il fatto non sussiste”.
La pronunzia del Giudice di Reggio Calabria conferma la costante e uniforme giurisprudenza di merito e di legittimità laddove si statuisce che l’attività dei centri Stanleybet è lecita e legittima, conforme al diritto sovranazionale ed è finalizzata alla realizzazione di un mercato privo di distorsioni concorrenziali.