“Regolari attività contrattuali Consiglio Regionale Calabria” Lo dichiara Cisl Fp Calabria
La scrivente O.S. intervenendo sulla diffida della UIL FPL di Reggio Calabria, apparsa in diverse testate giornalistiche, alla revoca di provvedimenti illegittimi adottati dal Segretario Generale del Consiglio regionale della Calabria esprime meraviglia e stupore in quanto detti atti sono frutto della stipula del Contratto Decentrato Integrativo sottoscritto da: FP CGIL, CISL FP e CSA FIADEL previa regolare e formale convocazione da parte dall’Amministrazione; dove la UIL FPL pur invitata non ha partecipato alla seduta di contrattazione decentrata.
È opportuno ribadire che ai fini della contrattazione decentrata integrativa non esistono regole, legali o contrattuali, che impongano un numero minime di firme o percentuali di rappresentatività sindacale per la validità del contratto integrativo, al contrario di ciò che avviene per la contrattazione collettiva nazionale, dove l’art. 43, comma 3, del dlgs. 165/2001 e s.m.i. prevede che sia legittimamente sottoscritto se le organizzazioni ammesse alle trattative che vi aderiscono raggiungono il 51% complessivo di rappresentatività come media tra il dato associativo ed elettorale o almeno il 60% del solo dato elettorale.
Da precisare che in sede di contrattazione integrativa la delegazione trattante di parte sindacale è costituita dalle OO.SS. firmatarie del CCNL e dalla RSU. Cosa che è stata rispettata. Conseguentemente il Contratto Decentrato Integrativo è valido anche se non è stato firmato da tutti i soggetti sindacali legittimati. La CISL FP Calabria non volendo entrare nel merito di quanto denunciato dal UIL FPL di Reggio Calabria rileva che, sebbene, il Tribunale di Reggio Calabria abbia condannato per condotta antisindacale la Regione Calabria con questa ultima sentenza, sta di fatto che il Giudice del Lavoro ha precisato e disposto evidenziandolo addirittura in ‘grassetto’ quanto segue: ‘Tuttavia non può questo giudice spingersi a pronunziare anche l’annullamento delle elezioni di rinnovo delle RSU. Tale domanda di rilevante portata…..non può ritenersi contenuta nella domanda stessa anche perché avrebbe imposto la chiamata in giudizio, quali contraddittori delle altre OOSS partecipi della consultazione, senza le quali non potrebbero emettersi pronunzie relative all’esito delle consultazioni e su quelle direttamente ricadenti….In tali termini e limiti va quindi accolta la domanda.”
Per quanto sopra esposto, sinteticamente, fermo restando ulteriori iniziative da intraprendere, al fine di far rispettare un accordo sottoscritto, in quanto quest’ultimo può essere impugnato presso il Tribunale del Lavoro, e fino a pronuncia contraria non può essere messa in discussione la validità della contrattazione decentrata, la CISL FP Calabria invita il Segretario Generale del Consiglio regionale della Calabria a proseguire nell’applicazione degli istituti contrattuali previsti, così come avviato con la pubblicazione dei relativi avvisi.
Il Segretario Generale
Antonio Bevacqua