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TAURIANOVA (RC), GIOVEDì 05 DICEMBRE 2024

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Revocata la misura di prevenzione a Michele Maio. Era stato condannato nel processo “Tutto in Famiglia” quale capo della locale di San Martino Dal tribunale di Reggio Calabria. Il presunto boss è difeso dall'avv. Antonino Napoli

Revocata la misura di prevenzione a Michele Maio.  Era stato condannato nel processo “Tutto in Famiglia” quale capo della locale di San Martino Dal tribunale di Reggio Calabria.  Il presunto boss è difeso dall'avv. Antonino Napoli

Revocata la misura di prevenzione a Michele Maio.
Era stato condannato nel processo “Tutto in Famiglia” quale capo della locale di San Martino

Il Tribunale per le Misure di Prevenzione di Reggio Calabria (Natina Pratticò, presidente estensore, Giovanni Verardi e Jessica Merolla, giudici a latere) hanno accolto l’istanza di revoca della Misura di Prevenzione formulata dall’avvocato Antonino Napoli nell’interesse di Michele Maio.
Nel 2016 il Tribunale per le Misure di Prevenzione aveva applicato nei confronti di Michele Maio la misura preventiva personale della sorveglianza speciale per la durata di anni 4 con l’obbligo ulteriore di procedere al versamento della somma di Euro 4.000,00 a titolo di cauzione, quale prescrizione accessoria alla misura preventiva. Le ragioni poste a fondamento della sorveglianza speciale prendevano le mosse dalla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti nel 2014 nell’ambito del processo “Tutto in Famiglia” per il reato di associazione di tipo mafioso rispetto al quale è stato condannato a 14 anni e 6 mesi di reclusione quale capo della locale di San Martino.
La misura della sorveglianza speciale di P.S., tuttavia, non trovava immediata esecuzione a causa dello stato detentivo – per espiazione della pena – in cui versava il proposto e, pertanto, la misura preventiva personale veniva eseguita solo all’atto della scarcerazione per poi essere ulteriormente sospesa in attesa della decisione del Tribunale finalizzata alla rivalutazione della pericolosità sociale del proposto.
La difesa in sede di discussione ha dedotto che le relazioni comportamentali redatte dalle case di reclusione ove il Maio è stato detenuto depongono univocamente nell’acclarare la irreprensibile condotta serbata dal proprio assistito durante tutto l’arco temporale di restrizione intramuraria ed ha, altresì, dimostrato, attraverso idonea produzione documentale, che non risultano essere stati segnalati nè rilievi disciplinari nè note di demerito comportamentale, indici di una progressiva risocializzazione e rieducazione del Maio, assolvendo dunque alle finalità tipiche cui mira la sanzione penale. Inoltre, ha puntualizzato che dalle relazioni di sintesi stilate dall’equipe penitenziaria della casa di reclusione di Saluzzo, si è dato atto costantemente che il Maio, ha sempre limitato la sua partecipazione alle attività comportamentali e all’attività scolastico-lavorativa a causa delle precarie condizioni di salute, così come confermato dalle molteplici visite presso gli ospedali ambulatoriali vicini al luogo di restrizione dell’odierno istante.
Infine, il Maio non è stato sottoposto, durante tutto il periodo di detenzione ad alcuna altra indagine e, pertanto, nessuna attualità della pericolosità sociale è ravvisabile per come ritenuto dalle Sezioni Unite Gattuso.
Il Tribunale per le Misure di Prevenzione, pertanto, ritenendo la pericolosità qualificata del Maio non attuale ha revocato la misura.