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Rottamazione bis: ultimi giorni per aderire e chiudere i conti con il fisco

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I contribuenti che hanno carichi affidati all’agente della
Riscossione potranno presentare l’istanza di adesione alla c.d.
rottamazione bis delle cartelle entro, e non oltre, il prossimo 15
maggio 2018.

L’invito a salire sul treno della rottamazione costituisce,
certamente, fanno sapere gli esperti tributaristi, Avv. Maurizio
Villani e Avv. Federica Attanasi, l’ultima possibilità per chiudere
il proprio debito con l’Agenzia della entrate-Riscossione, prima che
essa stessa possa avviare misure cautelari e procedimenti esecutivi.

La c.d. “rottamazione bis” delle cartelle è, infatti, senza
dubbio una delle principali misure fiscali contenute nel decreto legge
n. 148/2017, convertito con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017,
n. 172 (G.U. n. 284 del 5 dicembre 2017).

La “nuova” definizione agevolata dei ruoli rispecchia in tutto e
per tutto quanto previsto dalla precedente procedura disciplinata
dall’art. 6 del D.L. n.193/2016, arricchita però da dettagli
decisamente più appetibili .

Invero, con l’art. 1 del D.L. n. 148/2017 è stata nuovamente
disciplinata la possibilità per i contribuenti di provvedere
all’estinzione di un proprio debito con il Fisco, senza dover
versare gli importi relativi alle sanzioni e agli interessi mora (per
le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e
le maggiorazioni previste dalla legge), restando dovuti, invece, la
sorte capitale, gli interessi affidati all’agente della riscossione
e l’aggio sulle somme rivenienti dalla definizione agevolata (oltre
che le spese per notifica della cartella e le eventuali procedure
esecutive). È possibile rottamare anche le pretese esclusivamente
sanzionatorie, a condizione che rientrino tra quelle tributarie o
contributive; in tale eventualità, la definizione potrebbe anche
perfezionarsi a costo zero,riporta Giovanni D’Agata, presidente dello
“Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”.

Più nel dettaglio, l’art. 1 del D.L. n. 148/2017 ha disciplinato la
c.d. “Estensione della definizione agevolata dei carichi”
ricomprendendo tra questi tutti i ruoli affidati all’Agente della
riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 settembre 2017.

Non potranno beneficiare, invece, della definizione agevolata:

• i carichi “non rottamabili” in base alla
legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 225/2016). Rientrano tra questi per
esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure
i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

• i carichi interessati da una precedente
“rottamazione” (presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l’Agente della
riscossione ha accolto oppure rigettato perché “non rottamabili”
in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 225/2016). In buona sostanza, la
definizione agevolata non potrà essere nuovamente presentata per quei
debiti interessati dalla precedente richiesta di “rottamazione”
delle cartelle ai sensi del D.L. n.193/2016, per i quali non si sia
poi provveduto al pagamento delle somme dovute entro le scadenze
previste.

Ebbene, il legislatore nel disciplinare la rottamazione bis ha
previsto tre vie procedurali distinte:

a. la prima, relativa ai carichi affidati all’Agente
della riscossione tra il 1˚ gennaio e il 30 settembre 2017

b. la seconda, relativa ai carichi affidati
all’Agente della riscossione tra il 1˚ gennaio 2000 e il 31
dicembre 2016;

c. la terza, inerente i c.d. “ripescati”,
intendendo come tali tutti coloro a cui era stata negata la
possibilità di aderire alla prima rottamazione, perché al 24 ottobre
2016 avevano piani di dilazione in corso con l’ex Equitalia e non
risultavano in regola con i pagamenti (non avendo versato tutte le
rate scadute al 31 dicembre 2016).

2. TERMINI E MODALITA’ DI ADESIONE

In tutti e tre i casi disciplinati dal legislatore, i carichi potranno
essere definiti presentando la domanda di adesione (modello DA 2000/17
) entro il 15 maggio 2018.

Sul punto occorre precisare che sono state previste diverse modalità
di adesione; il contribuente potrà, infatti, decidere
discrezionalmente di:

– inoltrare il modello di adesione (DA 2000/17)
alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle
entrate-Riscossione di riferimento, allegando la copia del documento
di identità;

– presentare il modello di adesione (DA 2000/17)
presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su
tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia);

– inoltrare la domanda di adesione attraverso un
apposito form online disponibile sul sito dell’Agenzia delle
Entrate-Riscossione. Il servizio è attivo già dal 6 novembre 2017,
si chiama “Fai D.A. te” e rappresenta una corsia preferenziale per
risparmiare tempo e avere a disposizione gli strumenti per aderire
alla cosiddetta rottamazione-bis delle cartelle. In particolare, in
questo caso, collegandosi al portale
www.agenziaentrariscossione.gov.it sarà possibile da un lato,
richiedere l’elenco delle cartelle “rottamabili” e dall’altro,
presentare la domanda dall’area libera del portale senza necessità
di pin e password.

Ciò posto, è importante precisare che in presenza di una pluralità
di debiti, nell’inoltrare la richiesta, il contribuente potrà
scegliere il singolo carico da rottamare. A tale riguardo, va però
ricordato che secondo la circolare n. 2 del 2017 dell’Agenzia delle
Entrate, la singola partita (e non il codice tributo) affidata
all’agente della riscossione costituisce una unità indivisibile.
Tale è di regola quella scaturente da ciascun procedimento di
accertamento, liquidazione e riscossione. Ne consegue che, secondo
l’interpretazione ufficiale, non è possibile decidere di definire,
ad esempio, i rilievi Irpef e non quelli Iva del medesimo avviso di
accertamento. Lo stesso dicasi con riferimento ad una cartella di
pagamento emessa per la liquidazione o il controllo formale della
dichiarazione .

Allo stesso modo, il contribuente potrà, invece, scegliere di
utilizzare un unico modulo per rottamare carichi ante e post primo
gennaio 2017. In questa ipotesi, se si sceglierà la massima dilazione
possibile, l’agente della riscossione procederà d’ufficio a
ripartire in tre ovvero cinque rate i pagamenti, a seconda dei carichi
cui essi di riferiscono.

Si ricorda, inoltre, che il debitore ben potrà anche decidere di
compilare più modelli, con riferimento ad affidamenti distinti.
Tanto, qualora si avesse il dubbio sulla complessiva sostenibilità
della pretesa. In tale eventualità, infatti, si potrà far decadere
la procedura riferita ad una o più istanze, lasciando in vita le
altre. L’eventuale omesso o insufficiente pagamento di una rata,
infatti, potrebbe determinare la caducazione dell’intera definizione
agevolata. Se invece si parcellizzano gli affidamenti in una
pluralità di domande, si potrà decidere per quale comunicazione
dell’Ader effettuare tempestivamente i pagamenti dovuti.

3. MODALITA’ DI PAGAMENTO

Mentre le modalità di adesione sono le medesime per le varie
tipologie di rottamazione, a essere differenti sono, invece, le
modalità di pagamento.

 Invero, a coloro che hanno presentato la domanda
di adesione per carichi relativi al periodo compreso tra il 1°
gennaio e il 30 settembre 2017, l’Agenzia delle entrate-Riscossione
dovrà inviare una comunicazione di rigetto o accoglimento
dell’istanza entro il 30 giugno 2018.

In caso di accoglimento, il pagamento potrà essere effettuato:

– o in un’unica soluzione con rata in scadenza nel mese di luglio
2018;

– o nel numero massimo di cinque rate di pari importo in scadenza nei
mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e di febbraio 2019.

Sul punto, è necessario rilevare che adeguata attenzione dovrà
essere posta dal contribuente sulla scelta del numero delle rate della
rottamazione da indicare nel Modello DA 2000/17. Invero, in caso di
omessa indicazione delle stesse, l’intero importo rottamato sarà
dovuto in un’unica soluzione.

 A coloro che hanno presentato la domanda di
adesione per carichi relativi al periodo tra 1˚ gennaio 2000 e il 31
dicembre 2016, l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare
una comunicazione di rigetto o accoglimento dell’istanza entro il 30
settembre 2018.

In caso di accoglimento, il pagamento dovrà essere effettuato:

– o in un’unica soluzione;

– o in un massimo di 3 rate, di cui le prime due in scadenza nei mesi
di ottobre 2018 (pari al 40%) e novembre 2018 (pari al 40%) e la terza
in scadenza nel mese di febbraio 2019 (del valore pari al restante 20%
delle somme complessivamente dovute).

 Per i c.d. “ripescati”, esclusi dalla prima
rottamazione perché (con rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016)
non erano in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre
2016, l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una prima
comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l’ammontare delle rate
scadute che dovranno essere saldate in un’unica soluzione entro il
31 luglio 2018. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento
di tale importo, l’istanza di adesione alla rottamazione bis non
potrà essere accolta.

In seguito, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una
seconda comunicazione, entro il 30 settembre 2018 in cui verrà
indicato il rigetto o l’accoglimento della richiesta di adesione
alla rottamazione bis.

In caso di accoglimento, anche in questo caso, il pagamento dovrà
essere effettuato:

– o in un’unica soluzione;

– o in un massimo di 3 rate da saldare nei mesi di ottobre (pari al
40%) e novembre 2018 (pari al 40%) e febbraio 2019 (pari al 20%).

4. I VANTAGGI

Come già previsto per la prima rottamazione, anche in questa caso con
la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata,
si bloccano le nuove azioni esecutive come i pignoramenti e le
iscrizioni di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, ma restano quelli
già avviati.

Inoltre, l’agente della riscossione non potrà proseguire le azioni di
recupero coattivo del credito già avviate a condizione che:

– non si sia ancora tenuto il primo incanto con
esito positivo;

– non sia stata presentata istanza di
assegnazione;

– non sia stato già emesso il provvedimento di
assegnazione dei crediti pignorati.

Sul punto, durante Telefisco 2018 è stato precisato che tanto è
previsto anche in caso di pignoramenti presso terzi. Invero,
l’articolo 6, comma 5 del Dl 193/2016 (applicabile anche alla
definizioni agevolate di cui all’articolo 1 del Dl 148/2017 in
virtù di quanto disposto dal comma 10, lettera b), dello stesso
articolo 1) stabilisce che, a seguito della presentazione della
dichiarazione di adesione, non possono essere avviate nuove azioni
esecutive e cautelari sui carichi definibili che ne sono oggetto, né
proseguite le procedure di recupero coattivo iniziate in precedenza, a
condizione che non si sia tenuto l’incanto con esito positivo,
ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia
già stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Ebbene, tale disposizione si applica anche ai pignoramenti presso
terzi.

Ciò premesso, in tutti i casi in cui, ai sensi della norma citata, la
presentazione della dichiarazione non possa determinare la sospensione
della procedura esecutiva a causa dello stato avanzato in cui si trova
la procedura stessa, le somme successivamente versate dal terzo
saranno prioritariamente imputate a quanto dovuto a titolo di
definizione, e, pertanto, utilizzate ai fini del pagamento delle somme
da versare a tale titolo.

Ne deriva che il contribuente otterrà la restituzione
dell’eccedenza. Ciò, sempre che, naturalmente, lo stesso non sia
debitore anche di carichi, diversi da quelli oggetto di definizione
agevolata, ricompresi tra i crediti per i quali era stato eseguito il
pignoramento. In quest’ultimo caso, infatti, l’eccedenza sarà
acquisita a copertura dei debiti non saldati relativi ai carichi non
definiti.

In buona sostanza, l’Agenzia ha voluto chiarire che anche con il
pignoramento presso terzi in stato avanzato, la rottamazione
continuerà a produrre i suoi effetti. Pertanto, quanto pignorato
sarà confrontato con gli importi dovuti per la definizione agevolata,
producendo l’eventuale rimborso delle somme eccedenti per effetto
della rottamazione.

CHI PUÒ ADERIRE ALLA ROTTAMAZIONE BIS

a) i contribuenti che sono stati esclusi dalla prima
rottamazione, perché al 31 dicembre 2016 non erano in regola con i
pagamenti dei piani di dilazione;

b) i contribuenti con carichi affidati all’agente
della riscossione dal 2000 al 2016 che non hanno aderito alla prima
rottamazione. Invero, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera a)
del Dl 148/2017, possono essere estinti i debiti relativi ai «carichi
affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 che non siano
stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2
dell’articolo 6» del Dl 193/2016. Pertanto, la facoltà di
definizione prevista da tale disposizione non può essere esercitata
per i carichi affidati nel periodo 2000-2016 ricompresi in una
precedente dichiarazione di adesione.

c) i contribuenti con carichi affidati all’agente
della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Si ricorda che NON RIENTRANO nell’ambito applicativo della definizione
agevolata i carichi:

– affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e
dopo il 30 settembre 2017;

– riferiti a debiti non definibili ai sensi dell’art. 6, comma 10, del
D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016
(per esempio le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea,
l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione, le somme
dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da
pronunce di condanna della Corte dei conti, le multe, le ammende e le
sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze
penali di condanna, le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per
violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai
contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali);

– interessati da una precedente dichiarazione di adesione alla
definizione agevolata di cui all’art. 6 del D.L. n. 193/2016,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 che l’Agente
della riscossione ha accolto oppure rigettato in quanto tali carichi
erano relativi a debiti non definibili ai sensi dell’art. 6, comma 10
della citata norma.

MODULO DI ADESIONE

Il modello di adesione alla rottamazione bis, da inoltrare entro il 15
maggio 2018, potrà essere:

– inviato (unitamente alla copia del documento di
identità) alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle
entrate-Riscossione di riferimento;

– depositato, alternativamente, presso gli
Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il
territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia);

– inviato attraverso un apposito form online
disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il
servizio è attivo dal 6 novembre 2017, si chiama “Fai D.A. te” e
rappresenta una corsia preferenziale per risparmiare tempo e avere a
disposizione gli strumenti per aderire alla cosiddetta
rottamazione-bis delle cartelle. In particolare, collegandosi al
portale https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/ sarà
possibile richiedere la comunicazione delle somme dovute al fine di
verificare con facilità quali siano le cartelle “rottamabili” e
inoltrare il modulo di adesione.

PAGAMENTO DELLE RATE

 Carichi relativi al periodo compreso tra il 1°
gennaio e il 30 settembre 2017. Il pagamento potrà essere effettuato:

– o in un’unica soluzione con rata in scadenza nel mese di luglio
2018;

– o nel numero massimo di cinque rate di pari importo in scadenza nei
mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e di febbraio 2019.

 Carichi relativi al periodo tra 1˚ gennaio 2000 e
il 31 dicembre 2016. Il pagamento dovrà essere effettuato:

– o in un’unica soluzione;

– o in un massimo di 3 rate, di cui le prime due in scadenza nei mesi
di ottobre 2018 (40%) e novembre 2018 (40%) e la terza in scadenza nel
mese di febbraio 2019 (del valore pari al restante 20% delle somme
complessivamente dovute).

 Carichi dei contribuenti che sono stati esclusi
dalla prima rottamazione, perché al 31 dicembre 2016 non erano in
regola con i pagamenti dei piani di dilazione.

In primis, l’importo residuo riferito alle rate scadute al 31
dicembre 2016 dovrà essere pagato in un’unica soluzione entro il 31
luglio 2018.

Successivamente, il pagamento relativo alla rottamazione bis dovrà
essere effettuato o in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate
da saldare nei mesi di ottobre (pari al 40%) e novembre 2018 (pari al
40%) e febbraio 2019 (pari al 20%).