San Giorgio Morgeto, il sindaco Valerioti sfida lo Stato seguendo il modello Platì sulla decadenza Una legge non chiara...tant' è che il sindaco di Platì è ancora in carica, non avendo votato in consiglio comunale la decadenza. All'interno tutta la documentazione
redazione | Il 29, Set 2024
San Giorgio Morgeto, il sindaco Valerioti sfida lo Stato seguendo il modello Platì sulla decadenza
Una legge non chiara…tant’ è che il sindaco di Platì è ancora in carica, non avendo votato in consiglio comunale la decadenza.
Clima surreale ai piedi dell’aspromonte, in consiglio comunale, va in scena l’atto finale dello scontro tra lo Stato Italiano e il sindaco di San Giorgio Morgeto. All’ordine del giorno la decadenza del sindaco Valerioti. La maggioranza comunale, di area partito democratico, fa muro contro la decisione della Prefettura di Reggio per votare la decadenza in consiglio comunale. Cerchiamo di ripercorrere le tappe politiche-amministrative ;
Dopo lo scioglimento del consiglio comunale per Ndrangheta per lo Stato Italiano, il sindaco attuale Valerioti non poteva essere ricandidato. La Prefettura avvia un’azione sulla incandidabilta’ dove la cassazione gli dà ragione. Certo ci sono alcuni “azzeccagarbugli ”
nella sentenza( contro il sindaco non sono chiari alcuni punti del dispositivo, ad iniziare dall’incandibilita’ che secondo i legali del primo cittadino decorrono dalla prossima legislatura). Dunque per gli avvocati di Valerioti, la sentenza va rispettata dalla prossima legislatura. Per questo motivo il consiglio comunale vota in aula di chiedere un parere alla Prefettura ed ai legali dell’ente in merito alla sentenza della cassazione. In pratica prendere del tempo.
Una situazione di grande confusione alimentata dal modello Platì, dove ancora il sindaco è incarica. Non avendo rispettato la decadenza con il ricorso al tribunale. Tra primo, secondo e terzo grado, la consiliatura termina “e buona notte ai suonatori ”
Di una cosa siamo certi, alla fine del giudizio finale nel tribunale di Palmi, lo Stato vincerà. Ma si sa …i tempi della giustizia sono lunghi…anche se riteniamo che il legislatore negli anni ha fatto confusione, creando un clima di incertezza nell’ applicazione delle leggi
NOTA DEI CONSIGLIERE DI MINORANZA
Presidente del Consiglio Comunale di San Giorgio Morgeto
Segretario del Comune di San Giorgio Morgeto
S.E. Il Prefetto di Reggio Calabria
Dichiarazione di voto Gruppo Consiliare Rialzati San Giorgio
Consiglio Comunale del 28 settembre 2024
Con la presente il Gruppo Consiliare Rialzati San Giorgio esprime la propria posizione a seguito del documento trasmesso dalla Prefettura di Reggio Calabria con prot. n. 98028 del 05/09/2024 che dichiara decaduto Valerioti Salvatore nella qualità di Sindaco del Comune di San Giorgio Morgeto per effetto dell’ordinanza n. 13912 del 13 marzo 2024 della Corte di Cassazione -Prima Sezione Civile e per il quale è stato convocato, con prot. 7987 del 23 settembre c.a, il Consiglio Comunale svolto il 28 settembre 2024,
Il Gruppo Consiliare Rialzati San Giorgio, a margine della discussione del punto all’o.d.g. e prima del voto definitivo, intende enunciare la seguente dichiarazione di voto:
“L’incandidabilità del Cittadino Valerioti Salvatore era già presente al momento della sua candidatura a Sindaco per le elezioni avvenute nel Novembre 2021 a seguito del Decreto emesso dal Tribunale di Palmi il 15 luglio 2021 poi confermata dal Tribunale d’Appello di Reggio Calabria il 10 maggio 2023 e divenuta definitiva con la sentenza della Corte di Cassazione il 13 Marzo 2024.
Entrando nel merito della Sentenza della Corte di Cassazione, per questo Gruppo Consiliare appare rilevante la motivazione della Prima Sezione Civile giudicante che esprime: cit.“… essendo sufficiente che egli (riferito al Sindaco), da un punto di vista oggettivo, abbia tenuto una condotta inefficiente, disattenta ed opaca che si sia riflessa sulla cattiva gestione della cosa pubblica” , in quanto evidenzia come la cattiva gestione amministrativa del Sindaco Valerioti abbia costituito una concausa per lo scioglimento del Consiglio Comunale avvenuto nel Dicembre del 2019.
Considerato che
la mancata comunicazione a questo Civico Consesso delle sentenze sopraggiunte sia della Corte d’Appello di Reggio Calabria che della Corte di Cassazione da parte del Sindaco in carica ha generato una destabilizzazione politica ed ha riaperto la ferita dello scioglimento del Consiglio Comunale che sembrava rimarginata nella Comunità Sangiorgese storicamente laboriosa e per il rispetto delle Leggi dello Stato;
il Gruppo Consiliare Rialzati San Giorgio opera nel rispetto dell’art. 53 della Costituzione Italiana che così recita: “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore”;
VISTO CHE
spetta all’organo Consiliare prendere atto della decadenza del Sindaco per sopraggiunta incandidabilità
i Consiglieri Comunali Ciurleo Pasquale, Corradino Giuliano e Raso Emanuel che compongono il Gruppo Consiliare Rialzati San Giorgio
prende atto della decadenza di Valerioti Salvatore dalla carica di Sindaco per effetto della Sentenza della Corte di Cassazione n. 13912
non prende atto della proposta di delibera del Sindaco ed allegata agli atti del C.C.
Si chiede al Segretario Comunale di inserire a verbale la presente dichiarazione di voto che dovrà essere trasmessa alla Prefettura quale documento integrante della deliberazione consiliare.
Dalla Sede del Consiglio Comunale
San Giorgio Morgeto 28 settembre 2024 ore 19.10
I Consiglieri Comunali del Gruppo Rialzati San Giorgio
Il Consigliere Il Consigliere Il Consigliere
Ciurleo Pasquale Corradino Giuliano Raso Emanuel
NOTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE
COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
AI CONSIGLIERI COMUNALI DEL COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
In relazione alla nota della Prefettura di Reggio Calabria di cui Prot. Uscita n. 0098028 del 05.09.2024, acquisita al ns Prot.(E) 0007519 del 06.09.2024;
Ai fini della declaratoria della mia decadenza dalla carica, rispettosamente e con spirito assolutamente collaborativo, preciso che a mio modesto avviso, l’ipotesi normativa richiamata (art. 10 co. 4 L. 235/2012-Legge Severino-) non risulti applicabile al caso che mi riguarda.
In effetti, il richiamato art. 10, al comma 4 testualmente recita: “ Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti della provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 del codice di procedura penale, all’organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente”.
Se ne deduce che, presupposti validi ai fini della decadenza ai sensi del richiamato articolo sono, pertanto, le SENTENZE DEFINITIVE DI CONDANNA ed i PROVVEDIMENTI DI CUI AL COMMA 1 dello stesso articolo (art. 10), ovvero: Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 51, commi 3-bis 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) color che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c); e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Ebbene ricordo a me stesso, che nei miei confronti non è stata pronunciata alcuna condanna penale definitiva, men che meno per i reati ed i provvedimenti elencati ai punti dalla a) alla f), tanto è vero che correttamente la comunicazione non è pervenuta dal PM, ex art. 665 cpp, ma dall’Avvocatura dello Stato.
Tanto perché la Cassazione, sez. I Civile, con il provvedimento nr. 1219/2024, ha pronunciato la conferma della Sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria, sez. Civile, del 02/05/2023, chiaramente vertendosi quindi in ambito dei diritti soggettivi della persona e non in quello penale, quindi in ambito strettamente civile.
Sarebbe bastato inserire la semplice locuzione “…e se in carica decade”, ma tanto non sussiste né nel testo della Legge, né nelle pronunce giurisprudenziali. È di evidenza che l’incandidabilità, per come pronunciata ( e derivante da alcune vicende che ben conoscete) , potrebbe incidere sul turno elettorale dell’autunno 2026 ma non su quello espletato del 2021, per cui ne consegue che l’incandidabilità non opera, sebbene nella stessa regione si siano svolti uno o più turni elettorali (di identica o differente tipologia) successivamente allo scioglimento dell’ente, ma prima che il provvedimento giurisdizionale dichiarativo dell’incandidabilità abbia assunto il carattere della definitività, cosicché, prima che il provvedimento di incandidabilità sia divenuto definitivo, il soggetto interessato deve considerarsi candidabile ed eleggibile (salva la ricorrenza di una specifica causa di ineleggibilità o incompatibilità), divenendo incandidabile solo per effetto del provvedimento giurisdizionale definitivo (cfr., per tutte, la citata Cass., sez, I, n. 18689/2015, alla quale si sono uniformate le numerose pronunce successive).
Tale disposizione, cosi interpretata, risulta conforme a ragionevolezza e ai principi costituzionali in materia di elettorato passivo, in quanto limita il periodo di incandidabilità secondo criteri certi (individuando il dies a quo, nel momento in cui la pronuncia giurisdizionale diviene definitiva e quello ad quem nell’avvenuto svolgimento, successivo a tale momento, di un turno elettorale nella regione per ogni tipologia di elezioni elencate), non precludendo la possibilità di candidarsi nelle more dell’accertamento giurisdizionale e precludendolo- peraltro, non in maniera definitiva, né irragionevole- solo successivamente ed in presenza di accertato e non più contestabile comportamento di permeabilità agli interessi di soggetti gravitanti nelle organizzazioni mafiose, ossia di condotte gravemente lesive del diritto delle collettività ad avere amministratori non condizionati da poteri del tutto antitetici a quelli legittimi nell’ambito di ordinamenti ispirati ai principi di libertà e di democrazia (cfr., anche sul punto, le argomentazioni svolte da Cass., sez. I, n. 18696/2015).
Con l’augurio che presto possa definirsi e chiarirsi la vicenda a tutela della mia posizione giuridica, della mia persona e dell’Ente rappresentato riconfermo di ritenere non attinente alla mia vicenda le ipotesi di decadenza indicate dalla norma citata e riportata nella nota prefettizia del 05.09.2024.
La presente da allegare agli atti del consiglio del 28.09.2024
Dalla Residenza Municipale 28.09.2024
Il Sindaco
Dott. Salvatore Valerioti
Il Sindaco propone di mettere in votazione la proposta di delibera con il testo di cui all’allegato C)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
– Che con nota della Prefettura di Reggio Calabria prot. n.0098028 del 05.09.2024 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 0007519 del 06.09.2024 avente ad oggetto “ Comune di San Giorgio Morgeto Sindaco Salvatore Valerioti . Incandidabilità ai senti dell’art. 143, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, Decadenza dalla carica”, indirizzata al Sindaco ed al Segretario Comunale , la Prefettura di Reggio Calabria ha trasmesso copia della sentenza della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, RG n. 17537 del 20/05/2024, con la quale la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso proposto dal Sindaco dott. Salvatore Valerioti , avverso il decreto della Corte di Appello di Reggio Calabria del 02/05/2024 lo ha respinto;
Che nella citata nota prefettizia è testualmente affermato che “Per effetto della definitività della pronuncia di incandidabilità, il Ministero dell’Interno interpellato da questo Ufficio, per analoga fattispecie, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 235 del 2012, il predetto Amministratore decade dalla carica di Sindaco e, di conseguenza, spetta all’Organo consiliare di appartenenza prenderne atto”;
Atteso:
– che secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, recentemente ribadito con sentenza n. 9927 del 12.04.2024, “la misura interdittiva dell’incandidabilità degli amministratori pubblici di enti territoriali, il cui consiglio sia stato sciolto per l’esistenza di ingerenze della criminalità organizzata, opera dal momento in cui sia dichiarata con provvedimento definitivo e riguarda il primo turno, ad esso successivo, di ognuna delle tornate elettorali indicate dall’art. 143, comma 11, del D.Lgs. n. 267 del 2000, e, quindi, tanto le elezioni regionali, quanto quelle provinciali, comunali e circoscrizionali. La disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, comma 11, è stata quindi interpretata nel senso che l’incandidabilità opera quando, come previsto dalla norma stessa, “sia dichiarata con provvedimento definitivo”, valendo evidentemente per tutti i turni elettorali successivi che si svolgeranno nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento, sebbene nella stessa regione si siano svolti uno o più turni elettorali (di identica o differente tipologia) successivamente allo scioglimento dell’ente, ma prima che il provvedimento giurisdizionale dichiarativo dell’incandidabilità abbia assunto il carattere della definitività (Cass., 9883/2016; Cass. 23069/2016; Cass., 18696/2015; Cass. 18627/2017; Cass. 15725/2019)”;
– che in base al citato indirizzo di legittimità, l’incandidabilità “non può operare prima che la sua dichiarazione giurisdizionale sia divenuta definitiva, non potendo attribuirsi effetti esecutivi ad un provvedimento di incandidabilità prima che sia divenuto definitivo e considerato che nelle elezioni precedenti la persona era candidabile ed eleggibile (salva la ricorrenza di una specifica causa di ineleggibilità o incompatibilità), divenendo incandidabile solo per effetto del provvedimento giurisdizionale definitivo e con riferimento alle elezioni successive” (Cass.9927/2024, cit.);
– che non esiste invece una univoca interpretazione della disposizione di cui all’art. 16, comma 2, d. Lgs n. 235 del 2012 (legge Severino), nella parte in cui estende la disciplina sull’incandidabilità sopravvenuta (art. 10, comma 4, e 11, comma 7, d. Lgs n. 235 del 2012) alle incandidabilità di cui all’art. 143, comma 11, TUEL.
– che infatti, nella giurisprudenza di merito, muovendo dal carattere di stretta interpretazione delle norme che possono limitare un diritto di rango fondamentale, quale è certamente quello all’elettorato passivo, è stato affermato che l’art. 16 comma 2 della Legge 235/2012 non introduce una ulteriore ipotesi di incandidabilità sopravvenuta non discendente da sentenza penale di condanna;
– che secondo tale indirizzo ermeneutico, dunque, non è condivisibile la tesi propugnata dalla Prefettura di Reggio Calabria, secondo cui per effetto del citato art. 16, comma 2, i soggetti che, pur occupando una carica pubblica fra quelle elencate all’art. 10 del D. Lgs. 235/2012 (tra cui rientra quella di sindaco) siano divenuti incandidabili per effetto di un provvedimento (definitivo) sopravvenuto di incandidabilità, emesso a norma dell’art. 143, co. 11 T.U.E.L., dovrebbero essere dichiarati decaduti dalla carica secondo il procedimento all’uopo previsto dal D. Lgs. 235/2012;
– che invero, per attribuire alla disposizione il significato indicato dalla Prefettura “si dovrebbe desumere (pur non essendo ciò specificato) che “il procedimento di dichiarazione” al quale la norma fa riferimento, sia quello preordinato alla declaratoria di decadenza, specificamente prevista nel citato D. Lgs. 235/2012 per le ipotesi di incandidabilità sopravvenute all’elezione discendenti da sentenza penale di condanna. Non solo, ma si dovrebbe parimenti desumere (senza che ciò sia esplicitato da alcun provvedimento normativo espresso) che l’incandidabilità ex art. 143, co. 11 T.U.E.L., divenuta definitiva, sia di per sé assimilabile all’incandidabilità sopravvenuta per effetto di una sentenza definitiva di condanna, con conseguente nullità dell’elezione medio tempore avvenuta, i cui effetti resterebbero travolti per effetto della successiva pronuncia giurisdizionale. Pronuncia alla quale, di fatto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione nel precedente sopra citato, si darebbe il potere di spiegare efficacia retroattiva, incidendo su un diritto (quello all’elettorato passivo) che, al momento del suo esercizio da parte del soggetto poi divenuto incandidabile con pronuncia definitiva, era stato dal medesimo validamente esercitato (secondo quanto evincibile sempre dalla citata pronuncia della Corte di Cassazione n. 18696/2015). Si tratta, a ben vedere, di un’opzione ermeneutica che osa troppo, andando a ledere il principio di certezza giuridica, e considerato il rango dei beni costituzionali in gioco, per i quali, come già si è detto, e come si ribadisce, è necessario dare stretta interpretazione alle norme che pongono restrizioni all’esercizio di diritti fondamentali” (Tribunale di Locri, ordinanza del 10.05.2023);
– che secondo un diverso orientamento interpretativo, invece, “il disposto dell’art. 143 comma 11 T.UU.E.L. impone di ritenere applicabile l’incandidabilità anche alle cariche in essere alla data della definitività della relativa pronuncia. Altrimenti, l’ordinamento consentirebbe ad un amministratore definitivamente dichiarato responsabile delle condotte che hanno determinato lo scioglimento dell’ente locale per infiltrazione mafiosa, di proseguire nell’amministrazione dello stesso o di altri enti o di proseguire nell’esercizio del mandato elettorale, rendendo di fatto inoperativa la norma dell’art. 143, comma 11, TUEL, pur essendosi verificata la condizione per la sua applicazione (la definitività della dichiarazione di incandidabilità)” (Corte Appello Reggio Calabria, ordinanza del 07.06.2024);
Considerato:
– che la Corte di Cassazione non si è ancora pronunciata sulla specifica questione della decadenza del sindaco in caso di declaratoria di incandidabilità ex art, 143 TUEL divenuta definitiva nel corso dello svolgimento del mandato;
– che proprio per tale ragione, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha sospeso l’efficacia della summenzionata ordinanza del 07.06.2024, relativa a fattispecie identica a quella che oggi ci occupa, evidenziando come l’immediata esecuzione del provvedimento di decadenza determinerebbe un “grave ed irreparabile pregiudizio, non potendo il sindaco eletto amministrare l’ente pubblico, con conseguente impossibilità di proseguire l’attività amministrativa in itinere” e che ove la Corte di Cassazione accogliesse il ricorso proposto dal Sindaco “il pregiudizio determinato dalla immediata esecutività della sentenza impugnata non potrebbe essere in alcun modo reintegrato” (Corte di Appello di Reggio Calabria, ordinanza del 30.07.2024);
– che in mancanza di una interpretazione univoca della disposizione di cui all’art. 16 comma 2 del D. Lgs. 235/2012, non vi è alcuna certezza sul fatto che, in conseguenza della declaratoria di incandidabilità ai sensi dell’art. 143, co. 11 T.U.E.L. resa definitiva dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 13912/2024, il Dott. Salvatore Valerioti sia decaduto dalla carica di Sindaco e che, conseguentemente, il Consiglio Comunale sia tenuto a prenderne atto, per come richiesto dalla Prefettura di Reggio Calabria con la nota già richiamata;
– che al fine di evitare il verificarsi del “grave ed irreparabile pregiudizio” efficacemente descritto dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, appare invece assolutamente opportuno e consigliabile attendere il definitivo consolidamento dell’interpretazione giurisprudenziale sul significato da attribuire al più volte richiamato art. 16 comma 2 del D. Lgs. 235/2012;
Ritenuto altresì:
– Che con intervento in consiglio a firma di n. ……….. consiglieri di maggioranza (allegato B) si chiede di conoscere l’iter logico motivazionale che supporta la opzione interpretativa propugnata dalla Prefettura di Reggio Calabria circa la decadenza del Sindaco p.t. del Comune di San Giorgio Morgeto e, data la rilevante complessità della materia, di acquisire un parere legale sulla problematica;
– Che, parimenti, con il medesimo documento a firma dei consiglieri viene chiesto al Sindaco di formalizzare istanza di accesso agli atti, ed in particolare alle copie dei pareri espressi dal Ministero dell’Interno (citati nella nota prefettizia) onde consentire all’organo consiliare di avere un quadro, il più esaustivo possibile, della vicenda che qui interessa e di potersi, conseguentemente, esprimere in modo corretto e nel rispetto delle regole procedurali;
Acquisita, solo oggi, la nota a firma del Sindaco in carica Dottor Salvatore Valerioti avente ad oggetto “Comune di San Giorgio Morgeto. Sindaco Salvatore Valerioti. Incandidabilità ai sensi dell’art. 143, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, Decadenza dalla carica” . (acquisita agli atti del Consiglio, allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente) nella quale sono condensate argomentazioni a sostegno della palese inapplicabilità della normativa invocata dalla Prefettura di Reggio Calabria in tema di decadenza della carica;
Atteso, altresì, che la Corte di Cassazione nella sentenza di che trattasi ha stabilito che la incandidabilità del Sindaco di San Giorgio Morgeto sembrerebbe essere destinata ad operare, “per come previsto dalla norma stessa, quando sia dichiarata con provvedimento definitivo, valendo evidentemente per tutti i turni elettorali successivi che si svolgeranno nella Regione (…);
Valutato e Dato atto, pertanto, che sulla scorta della documentazione agli atti di questo Ente permangono fondati dubbi interpretativi circa la cogente applicabilità della procedura disciplinata dal d.lgs. n. 235 del 2012 in tema di decadenza conseguente a sentenze definitive di condanna, rispetto alla fattispecie scrutinata dall’ordinanza della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, RG n. 17537 del 20/05/2024 riguardante la incandidabilità sopravvenuta del Sindaco p.t. del Comune di San Giorgio Morgeto disciplinata, invece, dall’art. 143, comma 11, Tuel;
Considerato vieppiù che si rende necessario acquisire con urgenza copia dei pareri espressi in parte qua dal Ministero degli Interni e dal Legale convenzionato dell’Ente;
Il sindaco invita il segretario a fare l’appello sulla presente proposta.
Successivamente alla votazione, si ha il seguente risultato:
Presenti n. ………….. consiglieri oltre il Sindaco- Assenti n…………..consiglieri- Votanti n. …………..consiglieri- Astenuti n…………….consiglieri- Favorevoli n. ……………- Contrari n………….
DELIBERA
di dare mandato al Sindaco di inoltrare, con la massima urgenza, richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990 ss.mm.ii nella forma di estrazione di copia del parere del Ministero dell’Interno richiamato nella nota prefettizia n. 0098028 del 05.09.2024 onde avere piena consapevolezza dell’iter logico-motivazionale che supporta la opzione interpretativa propugnata dalla Prefettura di Reggio Calabria circa la decadenza del Sindaco p.t. del Comune di San Giorgio Morgeto quale effetto della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, RG n. 17537 del 20/05/2024;
di dare mandato al Sindaco, nel rispetto della normativa vigente, di acquisire parere legale da parte del Legale Convenzionato dell’Ente sulla problematica in argomento, attesa la controversa interpretazione della normativa disciplinante la fattispecie e la necessità di contemperare diritti ed interessi costituzionalmente garantiti;
di dare mandato al Sindaco di trasmettere ai Consiglieri comunali con urgenza, ad avvenuta acquisizione, la documentazione occorrente al fine della più efficace comprensione della problematica;
di rinviare ogni determinazione sul punto sino all’acquisizione della suddetta documentazione e, comunque, sino all’avvenuto consolidamento dell’interpretazione da attribuirsi alla disposizione di cui all’art. 16 comma 2 del D. Lgs. 235/2012, dando atto che il civico consesso dovrà procedere con urgenza all’adozione delle determinazioni di propria competenza e che a tal fine dà mandato al Sig. Sindaco, alla Giunta Comunale, al Sig. Segretario ed agli Uffici eventualmente coinvolti nella definizione delle procedure attuative e/o comunque connesse al presente deliberato di procedere con la massima sollecitudine per quanto di loro competenza;
di trasmettere per doverosa conoscenza la presente deliberazione alla Prefettura di Reggio Calabria-Ufficio Territoriale del Governo;
COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO
CITTADINI E CONSIGLIERI.
CI ACCINGIAMO A VOTARE UNA DELIBERA PARTICOLARE CHE RIGUARDA L’INTERPRETAZIONE NON UNIVOCA DI LEGGI DELLO STATO E CONSIDERAZIONI DELLA GIURISPRUDENZA .
E LO FACCIAMO SENZA SPIRITO DI CONTRASTO O CONFLITTO MA NEL PIENO RISPETTO DI RUOLI E FUNZIONI NELLA QUALITA’ DI SINDACO ELETTO , RAPPRESENTANTE SUL TERRITORIO DELLO STATO AL QUALE HO GIURATO FEDELTA’ NEL MOMENTO DEL MIO INSEDIAMENTO.
L’ATTO CHE ANDIAMO A VOTARE, CON INTENTO COLLABORATIVO CONSENTE DI CHIEDERE E FARE CHIAREZZA NELL’INTERESSE DELLA DIGNITA’ PERSONALE ED A TUTELA DELLA NOSTRA COMUNITA’ .
PRONTO AD AFFRONTARE IL FUTURO CON DISCIPLINA E SENSO DI RESPONSABILITA’ CHIEDERO’ IMMEDIATAMENTE UDIENZA A SUA ECCELLENZA IL SIGNOR PREFETTO DI REGGIO CALABRIA ALLA QUALE ESPRIMERO’ COME SEMPRE SENTIMENTI DI STIMA ED OFFRIRO’ LA PIENA COLLABORAZIONE CON SENSO DI DOVERE E DEDIZIONE, NELLA QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE DELLO STATO E DEL POPOLO SOVRANO PER I QUALI INTENDO CONTINUARE A SVOLGERE LA MIA FUNZIONE CON DIGNITA’ ED ONORE COME SEMPRE.
Il Sindaco
Dott.Salvatore Valerioti
Al Sindaco Dottore Salvatore Valerioti
Al Legale dell’Ente Avvocato Lucia Carlino
I sottoscritti consiglieri comunali , tenuto conto che il civico consesso dovrà adottare con urgenza determinazioni in merito alla nota della Prefettura di cui al protocollo n. 0098028 del 05/09/2024 chiedono al fine di conoscere l’iter logico motivazionale data la rilevante complessità della materia ed i dubbi interpretativi esistenti in giurisprudenza, di acquisire un parere legale sulla problematica in argomento e di dare pertanto incarico al legale dell’Ente affinché illustri con apposita relazione la problematica logico giuridica sottesa alle nota in questione tenuto conto anche della complessità della materia, dei dubbi interpretativi e della cointeressenza di diritti ed interessi costituzionalmente garantiti, compresa la possibilità e competenza in capo al Consiglio Comunale di occuparsi del caso de quo.
Tutto ciò premesso, diamo altresì mandato al sindaco ed al legale dell’Ente di procedere con urgenza alla richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 ss mm nella forma di estrazione copia del parere del Ministero dell’Interno citato nella nota suddetta e di ogni altra documentazione utile a chiarire l’iter motivazionale utilizzato.
I Sottoscritti Consiglieri
SAN GIORGIO MORGETO 28.09.2024