Scandalo cimitero Cittanova, Don Giuseppe Borelli a capo del malaffare. Il silenzio inquietante della chiesa sulla ex confraternita negli anni…una pagina buia l'ex confraternita “Sacra Famiglia”, soppressa ex artt. 120 e 326 codex iuris canonici nell’anno 2007 con decreto vescovile n. prot. nr. 357/07/E a firma del Mons. BUX 14.04.2007. Grazie al sindaco di Cittanova Cosentino e ai carabinieri bloccata parzialmente una truffa colossale
BORELLI Giuseppe cl. 43, col ruolo di partecipe, perché, quale Sacerdote della Parrocchia San Girolamo di Cittanova, all’epoca dei fatti anche suo Parroco vicario, su impulso del GALLUCCIO ed avvalendosi di quest’ultimo e dell’impresa funebre Santa Rita, contribuiva ad avviare, in frode al Comune di Cittanova, il mercato parallelo dei loculi siti all’interno delle Cappelle già intitolate alle ex Confraternite, dapprima facendole ristrutturare con correlativa estumulazione massiva di tutte le salme ivi sepolte, molte delle quali andate soppresse, e poi provvedendo, quando direttamente e quando attraverso l’intermediazione delle predette imprese funebri, alla “vendita” dei relativi loculi, la maggior parte dei quali liberati a seguito delle estumulazioni massive di cui sopra.
BORELLI Giuseppe cl. 1943 e GALLUCCIO Francesco cl. 62 Per il reato ex artt. 61, n. 2, 56, 110, 632 e 639 bis c.p., perché, in concorso morale e materiale tra loro, il primo quale mandante ed il secondo quale incaricato dell’esecuzione dei [CAPO n. 73] [CAPO n. 74] 45 lavori, al fine di commettere i reati di truffa di cui ai capi nn. 80 ss. e trarne il relativo profitto, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco ad immutare nell’altrui proprietà comunale lo stato dei luoghi. Più precisamente, allo scopo di venderne i loculi, si apprestavano a ristrutturare le cappelle erette su suolo cimiteriale e di esclusiva pertinenza comunale, già in passato intitolate all’ex Confraternita “Sacra Famiglia”, soppressa ex artt. 120 e 326 codex iuris canonici nell’anno 2007 con decreto vescovile n. prot. nr. 357/07/E a firma del Mons. BUX 14.04.2007, con conseguente retrocessione delle predette cappelle al legittimo proprietario Comune di Cittanova, come da comunicato vescovile prot. nr. LC/62/09 del 09.12.2009. Non riuscendo nel proprio intento per cause indipendenti dalla loro volontà e, segnatamente, a causa del tempestivo intervento del Sindaco di Cittanova e dei militari della Stazione CC di Cittanova, che documentavano l’imminente inizio dei lavori, che poi, quindi, non avevano più seguito.
BORELLI Giuseppe cl. 1943 e GALLUCCIO Francesco cl. 62 Per il reato ex artt. 61, n. 2, 110, 632 e 639 bis c.p., perché, in concorso morale e materiale tra loro, il primo quale mandante ed il secondo quale esecutore dei lavori, al fine di commettere i reati di truffa di cui ai capi nn. 80 ss. e trarne il relativo profitto, immutava nell’altrui proprietà comunale lo stato dei luoghi. Più precisamente, allo scopo di venderne i loculi, facevano ristrutturare le cappelle erette su suolo cimiteriale e di esclusiva pertinenza comunale, già in passato intitolate all’ex Confraternita Preziosissimo sangue Cristo Redentore, soppressa ex artt. 120 e 326 codex iuris canonnici nell’anno 2007 con decreto vescovile n. prot. nr. 357/07/E a firma del Mons. BUX 14.04.2007, con conseguente retrocessione delle predette cappelle al legittimo proprietario Comune di Cittanova, come da comunicato vescovile prot. nr. LC/62/09 del 09.12.2009.
BORELLI Giuseppe cl. 1943 ed ALBANESE Antonino detto “Antonello” Per il reato ex artt. 110, 61, n. 2, 632 e 639 bis c.p., perché, in concorso morale e materiale tra loro, il primo quale mandante ed il secondo quale esecutore dei lavori, al fine di commettere i reati di truffa di cui ai capi nn. 80 ss. e trarne il relativo profitto, immutavano nell’altrui proprietà comunale lo stato dei luoghi. Più precisamente, allo scopo di venderne i loculi, facevano ristrutturare le cappelle erette su suolo cimiteriale e di esclusiva pertinenza comunale, già in passato intitolate all’ex Confraternita San Rocco, soppressa ex artt. 120 e 326 codex iuris canonnici nell’anno 2007 con decreto vescovile n. prot. nr. 357/07/E a firma del Mons. BUX 14.04.2007, con conseguente retrocessione delle predette cappelle al legittimo proprietario Comune di Cittanova, come da comunicato vescovile prot. nr. LC/62/09 del 09.12.2009.
BORELLI Giuseppe cl. 1943 Per i reati ex artt. 81, cpv c.p., art. 20, co. 13 DPR n. 380/2001 ed artt. 48 e 480 c.p., perché, a corredo della domanda di permesso di costruire inerente la ristrutturazione delle cappelle cimiteriali della Confraternita di San Rocco nel Cimitero di Cittanova (pratica edilizia n. 7361), [CAPO n. 75] [CAPO n. 76] [CAPO n. 76.1] 46 allegava una “DICHIARAZIONE TITOLO DI POSSESSO”, da lui sottoscritta nell’aprile 2016 con la quale dichiarava “… che i diritti della confraternita di San Rocco in Cittanova sono a capo della omonima Parrocchia a seguito della Legge 20 maggio 1985, n. 222 (G. U. n. 129 SuppL Ord. del 03/06/1985) DISPOSIZIONI SUGLI ENTI E BENI ECCLESIASTICI IN ITALIA E PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO IN SERVIZIO NELLE DIOCESI.”. Circostanza non vera, atteso che la Confraternita San Rocco era stata soppressa ex artt. 120 e 326 codex iuris canonnici nell’anno 2007 con decreto vescovile n. prot. nr. 357/07/E a firma del Mons. BUX 14.04.2007, con conseguente retrocessione delle predette cappelle al legittimo proprietario Comune di Cittanova, come da comunicato vescovile prot. nr. LC/62/09 del 09.12.2009. Con tale condotta induceva in errore i pubblici ufficiali dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cittanova, che ritenendo erroneamente esistente in capo a lui un legittimo titolo di possesso, emettevano il permesso di costruire nr. 10/2016 del 07.04.2016 dando atto dell’esistenza del legittimo titolo di possesso in realtà inesistente. Fatto commesso in Cittanova il 07.04.2016 (prescrizione interrotta il 25.03.2022, con invito a rendere interrogatorio, espletato il 31.03.2022)
BORELLI Giuseppe cl. 1943 e GALLUCCIO Francesco cl. 62 Per il reato ex artt. 61, n. 2, 110, 632 e 639 bis c.p., perché, in concorso materiale e morale tra loro, al fine di commettere i reati di truffa di cui ai capi nn. 80 ss. e trarne il relativo profitto, immutava nell’altrui proprietà comunale lo stato dei luoghi. Più precisamente, allo scopo di venderne i loculi, faceva ristrutturare le cappelle erette su suolo cimiteriale e di esclusiva pertinenza comunale, già in passato intitolate all’ex Confraternita I e II Santissimo, soppressa ex artt. 120 e 326 codex iuris canonnici nell’anno 2007 con decreto vescovile n. prot. nr. 357/07/E a firma del Mons. BUX 14.04.2007, con conseguente retrocessione delle predette cappelle al legittimo proprietario Comune di Cittanova, come da comunicato vescovile prot. nr. LC/62/09 del 09.12.2009.
BORELLI Giuseppe cl. 1943 Per i reati ex artt. 81, cpv c.p., art. 20, co. 13 DPR n. 380/2001 ed artt. 48 e 480 c.p., perché, a corredo della domanda di permesso di costruire inerente la ristrutturazione delle cappelle cimiteriali della Confraternita del I e II Santissimo nel Cimitero di Cittanova (pratica edilizia n. 7374), allegava una “DICHIARAZIONE TITOLO DI POSSESSO”, da lui sottoscritta il 09.06.2016 con la quale dichiarava “…che i diritti delle Cappelle I° e II° Santissimo site nel cimitero del Comune di Cittanova sono a capo della Arcipretura di San Girolamo a seguito della Legge 20 maggio 1985, n. 222 (G.U. n. 129 Suppl. Ord. del 03/06/1985) DISPOSIZIONI SUGLI ENTI E BENI ECCLESIASTICI IN ITALIA E PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO IN SERVIZIO NELLE DIOCESI.”. Circostanza non vera, atteso che né la Confraternita in parola né l’Arcipretura di San Girolamo risultavano aver ottenuto la personalità giuridica; in più la confraternita in parola era stata soppressa ex artt. 120 e 326 codex iuris canonnici nell’anno 2007 con decreto vescovile n. prot. nr. 357/07/E a firma del Mons. BUX 14.04.2007, con conseguente retrocessione delle predette cappelle al legittimo proprietario Comune di Cittanova, come da comunicato vescovile prot. nr. LC/62/09 del 09.12.2009. Con tale condotta induceva in errore i pubblici ufficiali dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cittanova, che ritenendo erroneamente esistente in capo a lui un legittimo titolo di possesso, emettevano il permesso di costruire nr. 39/2016 del 14.09.2016 dando atto dell’esistenza del legittimo titolo di possesso in realtà inesistente.
BORELLI Giuseppe cl. 1943, LIGATO Salvatore detto “Franco” cl. 55, GALLUCCIO Francesco cl. 62, BERLINGERI Serafino cl. 68, ALBANESE Antonino detto “Antonello” cl. 63 Per i reati di cui agli artt. 61, n. 9, 81 cpv., 110 e 407 c.p., perché, in concorso morale e materiale tra loro, in assenza dei presupposti di legge e, in particolare, in violazione degli artt. 82, 83, 86 ed 89 DPR n. 285/1990, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle qualità di seguito descritte: a) il BORELLI quale committente dei lavori e mandante; b) il LIGATO quale dipendente del Comune di Cittanova adibito ai servizi cimiteriali (incaricato di servizio pubblico ex art. 358 c.p.) che non ha impedito le operazioni e le ha anzi agevolate predisponendo documentazione atta ad occultare il carattere illecito ed irregolare delle operazioni, c) GALLUCCIO Francesco (titolare dell’impresa funebre CURULLA & GALLUCCIO), BERLINGERI Serafino ed ALBANESE Antonino (titolari dell’impresa funebre “Santa Rita”) quali esecutori materiali delle estumulazioni abusive ed arbitrarie, per dar corso ai lavori di ristrutturazione delle cappelle delle ex confraternite “Preziosissimo Sangue di Cristo Redentore”, “San Rocco” e “I e II Santissimo”, in assenza di autorizzazione del Sindaco o di ordine dell’Autorità giudiziaria, all’interno del Cimitero di Cittanova, violavano le tombe di almeno 711 defunti ivi sepolti, arbitrariamente procedendo ad apertura dei rispettivi loculi per poi traslare le spoglie di alcuni in dei loculi provvisori e di altri verso una destinazione ad oggi ignota, come da capo che segue. Per il LIGATO: con l’aggravante dell’aver commesso il fatto abusando dei poteri e con violazione dei doveri inerenti il servizio pubblico cui era preposto, come sopra indicato (art. 61, n. 9 e 118 c.p.)
BORELLI Giuseppe cl. 1943, LIGATO SALVATORE detto “Franco” cl. 55, GALLUCCIO Francesco cl. 62, BERLINGERI Serafino cl. 68, ALBANESE Antonino detto “Antonello” cl. 63 Per i reati di cui agli artt. 61, n. 9, 81 cpv., 110 e 411, co. 1 e 2 c.p., perché, in concorso morale e materiale tra loro, in assenza dei presupposti di legge e, in particolare, in violazione degli artt. 82, 83, 86 ed 89 DPR n. 285/1990, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle qualità di seguito descritte: a) il BORELLI quale committente dei lavori e mandante; b) il LIGATO quale dipendente del Comune di Cittanova adibito ai servizi cimiteriali (incaricato di servizio pubblico ex art. 358 c.p.) che non ha impedito le operazioni e le ha anzi agevolate predisponendo documentazione atta ad occultare il carattere illecito ed irregolare delle operazioni, c) GALLUCCIO Francesco (titolare dell’impresa funebre CURULLA & GALLUCCIO), BERLINGERI Serafino ed ALBANESE Antonino (titolari dell’impresa funebre “Santa Rita”), quali esecutori materiali delle estumulazioni abusive ed arbitrarie, nel corso ai lavori di ristrutturazione delle cappelle delle ex confraternite “Preziosissimo Sangue di Cristo Redentore”, “San Rocco” e “I e II Santissimo” e, segnatamente, durante le estumulazioni arbitrarie di cui al capo che precede, sopprimevano o comunque sottraevano i cadaveri di almeno 460 defunti già sepolti presso le predette cappelle, procedendo alla loro estumulazione ed a traslarne le spoglie verso una destinazione ad oggi ignota, tanto da farne perdere completamente le tracce. Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto all’interno del Cimitero di Cittanova. [CAPO n. 78] [CAPO n. 79] 48 Per il LIGATO: con l’ulteriore aggravante dell’aver commesso il fatto abusando dei poteri e con violazione dei doveri inerenti il servizio pubblico cui era preposto, come sopra indicato (art. 61, n. 9 e 118 c.p.)
BORELLI Giuseppe cl. 1943, e GALLUCCIO Francesco cl. 62 Per il reato di cui agli artt. 110, 61 n. 7) e 640, co. 1 e 2 c.p., perché, in concorso morale e materiale tra loro, il BORELLI quale mandante ed il GALLUCCIO quale esecutore materiale, con artifizi e raggiri consistiti a) nell’aver simulato la permanente esistenza della Confraternita del I e II Santissimo di Cittanova, mai riconosciuta nell’ordinamento civile e, in realtà, soppressa nell’ordinamento canonico ex artt. 120 e 326 codex iuris canonnici nell’anno 2007 con decreto vescovile n. prot. nr. 357/07/E a firma del Mons. BUX 14.04.2007, b) nell’aver simulato l’esistenza di una concessione comunale, in favore della predetta confraternita, sulle cappelle ad essa intitolate ed insistenti nel Cimitero di Cittanova, quando invece, a seguito della soppressione canonica, le predette cappelle erano state retrocesse al legittimo proprietario Comune di Cittanova, come da comunicato vescovile prot. nr. LC/62/09 del 09.12.2009; con ciò inducevano in errore TRIMARCHI Maria facendo credere alla stessa di poter acquistare dal BORELLI, spacciatosi quale legale rappresentante della confraternita, la concessione trentennale dei loculi siti all’interno delle predette cappelle, dietro versamento di una “offerta volontaria” pari ad € 3000 per loculo e la spingevano a versare nelle mani del GALLUCCIO (titolare dell’impresa funebre CURULLA & GALLUCCIO), quale intermediario, la somma di € 11.000 (in versamenti mensili in contanti da € 500 circa ciascuno), quale acconto sulla maggior somma di € 12.000, per la concessione trentennale di n. 4 loculi; con tali condotte, cagionavano alla TRIMARCHI un danno consistente nell’aver sborsato una somma senza ottenere una legittima concessione dell’occupazione dei loculi ove sono attualmente sepolti i suoi familiari; cagionavano altresì al Comune di Cittanova un danno economico derivante dal mancato incasso degli oneri per la concessione triennale dei loculi in questione (pur occupati dalle salme dei familiari della TRIMARCHI), quantificato in complessivi € 6.000, ossia € 1.500 per la concessione trentennale del singolo loculo, secondo il tariffario allegato al Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Cittanova, aggiornato con delibera Comunale del 05.11.2009. Con le aggravanti dell’aver commesso il fatto in danno di un ente pubblico, ossia il Comune di Cittanova, e di aver cagionato a quest’ultimo un danno patrimoniale di rilevante entità, anche alla luce dei capi che seguono.
BORELLI Giuseppe cl. 1943 e ALBANESE Antonino detto “Antonello” cl. 63 Per il reato di cui agli artt. 110, 61, n. 7) e 640, co. 1 e 2 c.p., perché, in concorso morale e materiale tra loro, il BORELLI quale mandante e l’ALBANESE quale esecutore materiale, con artifizi e raggiri consistiti a) nell’aver simulato la permanente esistenza delle Confraternite all’interno del Comune di Cittanova, enti mai riconosciuti nell’ordinamento civile e, in realtà, soppressi nell’ordinamento canonico ex artt. 120 e 326 codex iuris canonnici nell’anno 2007 con decreto vescovile n. prot. nr. 357/07/E a firma del Mons. BUX 14.04.2007, b) nell’aver simulato l’esistenza di una concessione comunale, in favore delle predette confraternite, sulle cappelle ad esse intitolate ed insistenti nel Cimitero di Cittanova, quando invece, a seguito della soppressione canonica, [CAPO n. 80] [CAPO n. 81] 49 le predette cappelle erano state retrocesse al legittimo proprietario Comune di Cittanova, come da comunicato vescovile prot. nr. LC/62/09 del 09.12.2009; con ciò inducevano in errore GERACE Gianni facendo credere allo stesso di poter acquistare dal BORELLI, spacciatosi quale legale rappresentante della confraternita, una concessione trentennale dei loculi siti all’interno delle predette cappelle dietro versamento di una “offerta volontaria” e lo spingevano a versare nelle mani dell’ALBANESE (socio titolare dell’impresa funebre “Santa Rita”), quale intermediario, la somma di € 5.000 in contanti, per la concessione trentennale di n. 1 loculo per la sepoltura del padre GERACE Ettore cl. 36; con tali condotte, cagionavano a GERACE Gianni un danno consistente nell’aver sborsato la somma predetta senza ottenere una legittima concessione dell’occupazione dei loculi ove sono attualmente sepolti i suoi familiari; cagionavano altresì al Comune di Cittanova un danno economico derivante dal mancato incasso degli oneri per la concessione triennale del loculo in questione (pur occupato dalla salma del defunto GERACE Ettore), quantificato in complessivi € 3.500, pari agli oneri per la concessione di 99 anni del singolo loculo, secondo il tariffario allegato al Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Cittanova, aggiornato con delibera Comunale del 05.11.2009. Con le aggravanti dell’aver commesso il fatto in danno di un ente pubblico, ossia il Comune di Cittanova, e di aver cagionato a quest’ultimo un danno patrimoniale di rilevante entità, anche alla luce dei capi che precedono e seguono. Fatto commesso in Cittanova, in data successiva e prossima al 14.11.2019 (data del decesso di GERACE Ettore cl. 36) e con danno perdurante per il Comune di Cittanova
BORELLI Giuseppe cl. 1943 Per il reato di cui agli artt. 61, n. 7) e 640, co. 1 e 2 c.p., perché, con artifizi e raggiri consistiti a) nell’aver simulato la permanente esistenza della Confraternita di San Rocco di Cittanova, in realtà, soppressa nell’ordinamento canonico ex artt. 120 e 326 codex iuris canonnici nell’anno 2007 con decreto vescovile n. prot. nr. 357/07/E a firma del Mons. BUX 14.04.2007, b) nell’aver simulato l’esistenza di una concessione comunale, in favore della predetta confraternita, sulle cappelle ad essa intitolate ed insistenti nel Cimitero di Cittanova, quando invece, a seguito della soppressione canonica, le predette cappelle erano state retrocesse al legittimo proprietario Comune di Cittanova, come da comunicato vescovile prot. nr. LC/62/09 del 09.12.2009; con ciò induceva in errore i genitori di ZUCCO Antonino (gli ormai defunti coniugi ZUCCO/LAROSA) facendo credere agli stessi di poter acquistare dal BORELLI, spacciatosi quale legale rappresentante della confraternita, una concessione di 99 anni sui loculi siti all’interno delle predette cappelle, dietro versamento di una “offerta volontaria” pari ad € 11.500 e li spingeva a versare nelle sue mani la predetta somma (pagata in contanti da € 500/600 circa ciascuno); con tali condotte, cagionava i defunti genitori di ZUCCO Antonino ed a quest’ultimo un danno consistente nell’aver sborsato una somma senza ottenere una legittima concessione dell’occupazione dei loculi ove sono attualmente sepolti i predetti defunti; cagionavano altresì al Comune di Cittanova un danno economico derivante dal mancato incasso degli oneri per la concessione triennale dei loculi in questione (pur occupati dalle salme dei genitori dello ZUCCO), quantificato in complessivi € 7.000, ossia € 3.500 per la concessione di 99 anni del singolo loculo in cappella, secondo il tariffario allegato al Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Cittanova, aggiornato con delibera Comunale del 05.11.2009. Il danno risultava, solo recentemente e solo in parte ripianato mediante il versamento, da parte dello ZUCCO, della tariffa di € 4.500 per l’occupazione del loculo ove è stata sepolta la LAROSA, con il rilascio della relativa autorizzazione comunale, rispettivamente il 13 e 14.05.2020. Con le aggravanti dell’aver commesso il fatto in danno di un ente pubblico, ossia il Comune di Cittanova, e di aver cagionato a quest’ultimo un danno patrimoniale di rilevante entità, anche alla luce dei capi che precedono e seguono. Fatto commesso in Cittanova, dall’anno 2012 circa e sino al 23.02.2017 (data di esecuzione dell’ultimo versamento e di rilascio della ricevuta da parte del BORELLI), con danno per il Comune di Cittanova sino al 13.05.2020 relativamente alla sepoltura della defunta LAROSA e perdurante per il resto.
BORELLI Giuseppe cl. 1943 e BERLINGERI Serafino cl. 68 Per il reato di cui agli artt. 110, 61, n. 7) e 640, co. 1 e 2 c.p., perché, in concorso morale e materiale tra loro, il BORELLI quale mandante ed il BERLINGERI quale esecutore materiale, con artifizi e raggiri consistiti a) nell’aver simulato la permanente esistenza della Confraternita di San Rocco di Cittanova, in realtà soppressa nell’ordinamento canonico ex artt. 120 e 326 codex iuris canonnici nell’anno 2007 con decreto vescovile n. prot. nr. 357/07/E a firma del Mons. BUX 14.04.2007, b) nell’aver simulato l’esistenza di una concessione comunale, in favore della predetta confraternita, sulle cappelle ad essa intitolate ed insistenti nel Cimitero di Cittanova, quando invece, a seguito della soppressione canonica, le predette cappelle erano state retrocesse al legittimo proprietario Comune di Cittanova, come da comunicato vescovile prot. nr. LC/62/09 del 09.12.2009; con ciò inducevano in errore BITONE Francesca, facendo credere alla stessa di poter acquistare dal BORELLI, spacciatosi quale legale rappresentante della confraternita, una concessione di 99 anni dei loculi siti all’interno della predetta cappella, dietro versamento di una “offerta volontaria” pari ad € 5000 per loculo e la spingevano a versare nelle mani del BERLINGERI (titolare dell’impresa funebre Santa Rita), quale intermediario, la predetta somma di € 5.000, per la concessione di 99 su n. 2 loculi; con tali condotte, cagionavano alla BITONE un danno consistente nell’aver sborsato una somma senza ottenere una legittima concessione dell’occupazione dei loculi ove sono attualmente sepolti i suoi familiari (tra cui il padre BITONE Pasquale); cagionavano altresì al Comune di Cittanova un danno economico derivante dal mancato incasso degli oneri per la concessione triennale dei loculi in questione (pur occupati dalle salme dei familiari della BITONE), quantificato in complessivi € 7.000, ossia € 3.500 per la concessione di 99 anni del singolo loculo in cappella, secondo il tariffario allegato al Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Cittanova, aggiornato con delibera Comunale del 05.11.2009. Con le aggravanti dell’aver commesso il fatto in danno di un ente pubblico, ossia il Comune di Cittanova, e di aver cagionato a quest’ultimo un danno patrimoniale di rilevante entità, anche alla luce dei capi che precedono e seguono.
BORELLI Giuseppe cl. 1943 Per il reato di cui agli artt. 61, n. 7) e 640, co. 1 e 2 c.p., perché, con artifizi e raggiri consistiti a) nell’aver simulato la permanente esistenza delle Confraternite di Cittanova, in realtà, soppresse nell’ordinamento canonico ex artt. 120 e 326 codex iuris canonnici nell’anno 2007 con decreto vescovile n. prot. nr. 357/07/E a firma del Mons. BUX 14.04.2007, b) nell’aver simulato l’esistenza di una concessione comunale, in favore delle predette confraternite, sulle cappelle ad esse intitolate ed insistenti nel Cimitero di Cittanova, quando invece, a seguito della soppressione canonica, le predette cappelle erano state retrocesse al legittimo proprietario Comune di Cittanova, come da comunicato vescovile prot. nr. LC/62/09 del 09.12.2009; con ciò induceva in errore MURATORI Rosa cl . 34 (nelle more defunta) , facendo credere alla stessa di poter acquistare dal BORELLI, spacciatosi quale legale rappresentante della confraternita, una concessione di 99 anni sui loculi siti all’interno delle predette cappelle, dietro versamento di una “offerta volontaria” e la spingeva a versare nelle sue mani la predetta somma (rimasta indefinita); con tali condotte, cagionava alla defunta ed ai suoi eredi un danno consistente nell’aver sborsato una somma senza ottenere una legittima concessione dell’occupazione del loculo ove la MURATORI è attualmente sepolta; cagionavano altresì al Comune di Cittanova un danno economico derivante dal mancato incasso degli oneri per la concessione di 99 anni del loculo in questione (pur occupato dalla salma della MURATORI), quantificato in complessivi € 3.500, secondo il tariffario allegato al Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Cittanova, aggiornato con delibera Comunale del 05.11.2009. Con le aggravanti dell’aver commesso il fatto in danno di un ente pubblico, ossia il Comune di Cittanova, e di aver cagionato a quest’ultimo un danno patrimoniale di rilevante entità, anche alla luce dei capi che precedono e seguono.
BORELLI Giuseppe cl. 1943 Per il reato di cui agli artt. 61, n. 7) e 640, co. 1 e 2 c.p., perché, con artifizi e raggiri consistiti a) nell’aver simulato la permanente esistenza della Confraternita del Santissimo Redentore di Cittanova, mai riconosciuta nell’ordinamento civile e, in realtà, soppressa nell’ordinamento canonico ex artt. 120 e 326 codex iuris canonnici nell’anno 2007 con decreto vescovile n. prot. nr. 357/07/E a firma del Mons. BUX 14.04.2007, b) nell’aver simulato l’esistenza di una concessione comunale, in favore della predetta confraternita, sulle cappelle ad essa intitolate ed insistenti nel Cimitero di Cittanova, quando invece, a seguito della soppressione canonica, le predette cappelle erano state retrocesse al legittimo proprietario Comune di Cittanova, come da comunicato vescovile prot. nr. LC/62/09 del 09.12.2009; con ciò induceva in errore ALBANESE Girolamo cl. 46 (oggi deceduto) e la moglie PRESTILEO Teresa, facendo credere agli stessi di poter acquistare da lui, spacciatosi quale legale rappresentante della confraternita, la concessione novantanovenale dei loculi siti all’interno delle predette cappelle, dietro versamento di una “offerta volontaria” pari ad € 10.000 per n. 3 loculi e li spingeva a versare nelle sue mani il predetto importo, per la concessione novantanovenale di n. 3 loculi; con tali condotte, cagionava ad ALBANESE Girolamo cl. 46 (oggi deceduto) ed alla moglie PRESTILEO Teresa un danno consistente nell’aver sborsato una somma senza ottenere una legittima concessione dell’occupazione dei loculi ove sono attualmente sepolti l’ALBANESE ed i suoi familiari; cagionavano altresì al Comune di Cittanova un danno economico derivante dal mancato incasso degli oneri per la concessione triennale dei loculi in questione (pur occupati dalle salme dei familiari della PRESTILEO), quantificato in complessivi € 10.500, ossia € 3.500 per la concessione di 99 anni del singolo loculo in cappella, secondo il tariffario allegato al Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Cittanova, aggiornato con delibera Comunale del 05.11.2009. Il danno risultava, solo recentemente e solo in parte ripianato mediante il versamento, da parte della PRESTILEO (con ulteriore aggravio per la stessa), della tariffa di € 1.500 per l’occupazione trentennale del loculo ove è stato sepolto il marito ALBANESE Girolamo, con il rilascio della relativa autorizzazione comunale in data 04.05.2020. Con le aggravanti dell’aver commesso il fatto in danno di un ente pubblico, ossia il Comune di Cittanova, e di aver cagionato a quest’ultimo un danno patrimoniale di rilevante entità, anche alla luce dei capi che precedono e seguono. Fatto commesso in Cittanova, dal 08.07.2015 (data di esecuzione dei versamenti e di rilascio della ricevuta da parte del BORELLI), con danno per il Comune di Cittanova sino al 04.05.2020 relativamente alla sepoltura del defunto ALBANESE e perdurante per il resto.
BORELLI Giuseppe cl. 1943 Per il reato di cui agli artt. 61, n. 7) e 640, co. 1 e 2 c.p., perché, con artifizi e raggiri consistiti a) nell’aver simulato la permanente esistenza della Confraternita del I e II Santissimo di Cittanova, mai riconosciuta nell’ordinamento civile e, in realtà, soppressa nell’ordinamento canonico ex artt. 120 e 326 codex iuris canonnici nell’anno 2007 con decreto vescovile n. prot. nr. 357/07/E a firma del Mons. BUX 14.04.2007, b) nell’aver simulato l’esistenza di una concessione comunale, in favore della predetta confraternita, sulle cappelle ad essa intitolate ed insistenti nel Cimitero di Cittanova, quando invece, a seguito della soppressione canonica, le predette cappelle erano state retrocesse al legittimo proprietario Comune di Cittanova, come da comunicato vescovile prot. nr. LC/62/09 del 09.12.2009; con ciò induceva in errore ZAPPIA Maria, facendo credere alla stessa di poter acquistare da lui, spacciatosi quale legale rappresentante della confraternita, la concessione novantanovenale dei loculi siti all’interno delle predette cappelle, dietro versamento di una “offerta volontaria” pari ad € 6.000 per n. 3 loculi e li spingeva a versare nelle sue mani il predetto importo, per la concessione novantanovenale di [CAPO n. 87] [CAPO n. 88] 54 n. 3 loculi; con tali condotte, cagionava a ZAPPIA Maria un danno consistente nell’aver sborsato una somma senza ottenere una legittima concessione dell’occupazione dei loculi ove sono attualmente sepolti i suoi familiari, tra cui la zia ZAPPIA Girolama cl. 36; cagionavano altresì al Comune di Cittanova un danno economico derivante dal mancato incasso degli oneri per la concessione triennale dei loculi in questione (pur occupati dalle salme dei familiari della ZAPPIA), quantificato in complessivi € 10.500, ossia € 3.500 per la concessione di 99 anni del singolo loculo in cappella, secondo il tariffario allegato al Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Cittanova, aggiornato con delibera Comunale del 05.11.2009. Il danno risultava, solo recentemente e solo in parte ripianato mediante il versamento, da parte di ZAPPIA Maria (con ulteriore aggravio per la stessa), della tariffa di € 1.500 per l’occupazione trentennale del loculo ove è stata sepolta la zia ZAPPIA Girolama, con il rilascio della relativa autorizzazione comunale in data 29.04.2020. Con le aggravanti dell’aver commesso il fatto in danno di un ente pubblico, ossia il Comune di Cittanova, e di aver cagionato a quest’ultimo un danno patrimoniale di rilevante entità, anche alla luce dei capi che precedono. Fatto commesso in Cittanova, dal 07.11.2016 (data di esecuzione dei versamenti e di rilascio della ricevuta da parte del BORELLI), con danno per il Comune di Cittanova sino al 29.04.2020 relativamente alla sepoltura della defunta ZAPPIA e perdurante per il resto.